Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 ottobre 2025

Cassazione n. 37585/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Perugia, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di violenza privata; - che avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, articolando un unico motivo di ricorso a mezzo del quale deduce la mancanza di un atto qualificabile come querela e il conseguente difetto della necessaria condizione di procedibilità in ordine al reato contestato; - che la difesa dell'imputato ha depositato, il 14 ottobre 2025, una memoria difensiva con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso; - che il motivo è manifestamente infondato, in quanto dall'esame degli atti del fascicolo (al quale questa Corte può accedere in ragione della natura processuale del vizio denunciato) è presente un atto che, non solo è formalmente denominato querela, ma contiene esplicitamente la richiesta perseguire il responsabile del reato; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Perugia, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di violenza privata; - che avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, articolando un unico motivo di ricorso a mezzo del quale deduce la mancanza di un atto qualificabile come querela e il conseguente difetto della necessaria condizione di procedibilità in ordine al reato contestato; - che la difesa dell'imputato ha depositato, il 14 ottobre 2025, una memoria difensiva con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso; - che il motivo è manifestamente infondato, in quanto dall'esame degli atti del fascicolo (al quale questa Corte può accedere in ragione della natura processuale del vizio denunciato) è presente un atto che, non solo è formalmente denominato querela, ma contiene esplicitamente la richiesta perseguire il responsabile del reato; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen
Sentenza Cassazione n. 37585/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris