Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 23684/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, al viale [OSCURATO:PERSONA] n. 134 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 5018, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 25.9.2014; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa

1. L’Agenzia delle Entrate notificava il 15.9.2012 alla [OSCURATO:SOCIETA], dedita al commercio di materiali ferrosi, l’avviso di accertamento n.

Oggetto: Ires, Irap - Operazioni soggettivamente Inesistenti -Difetto di prova - Conseguenze.

T9503C201808/2012, avente ad oggetto i tributi dell’Ires e dell’Irap con riferimento all’anno 2007, operando recuperi a tassazione di costi valutati indeducibili perché dipendenti da operazioni ritenute soggettivamente inesistenti intercorse con le società [OSCURATO:PERSONA] (Euro 538.140,61) e B B [OSCURATO:PERSONA] (Euro 2.502.877,00).

2. La società impugnava l’atto impositivo innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano, contestando innanzitutto la mancata prova, da parte dell’Ente impositore, dei fatti su cui basava la pretesa tributaria.

La CTP riteneva fondate le difese proposte dalla contribuente ed annullava l’avviso di accertamento.

3. L’Amministrazione finanziaria spiegava appello avverso la pronuncia sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia.

La CTR confermava la decisione assunta dalla CTP.

4. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la pronuncia della CTR, l’Agenzia delle Entrate, affidandosi ad un motivo di ricorso.

Resiste mediante controricorso la contribuente, che ha pure depositato memoria, nonché istanza di sollecita trattazione del giudizio, che è stata accolta compatibilmente con le esigenze del ruolo.

4.1. Ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte il Pubblico Ministero, nella persona del s.[OSCURATO:PERSONA], ed ha domandato dichiararsi l’inammissibilità del ricorso proposto dall’Ente impositore.

Ragioni della decisione

1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., anche in relazione all’art. 109 del Dpr n. 917 del 1986 (Tuir), ed agli artt. 17, 19 e 21 del Dpr n. 633 del 1971 [ma 1972], per avere la CTR erroneamente ripartito tra le parti l’onere della prova, e comunque per non aver rilevato come la dimostrazione che le operazioni commerciali contestate risultassero soggettivamente inesistenti fosse stata in ogni caso fornita.

2. L’Agenzia delle Entrate afferma che la prova della effettuazione di operazioni commerciali soggettivamente inesistenti concluse dalla [OSCURATO:SOCIETA] con le società [OSCURATO:PERSONA] e B B [OSCURATO:PERSONA], di cui in premessa, sia stata assicurata.

Nella prospettazione dell’Ente impositore, mediante indagini svolte dalla Guardia di Finanza, era stata accertata l’esistenza di un’organizzazione costituita da più società, e dedita all’evasione fiscale mediante la stipula di operazioni soggettivamente inesistenti tra imprese operanti nel settore dei minerali ferrosi, denominata “Metal connection”.

Sostiene l’Ente impositore che pure la [OSCURATO:PERSONA] aveva concluso operazioni soggettivamente inesistenti acquistando merce, nell’anno di riferimento, per un prezzo dichiarato maggiore del reale, dalle società interposte [OSCURATO:PERSONA] e B B [OSCURATO:PERSONA], per ingenti importi.

I veri venditori, in realtà, erano imprese diverse che sono rimaste ignote, le quali fornivano i materiali ferrosi “in nero” ed a prezzo vantaggioso, conseguendo la [OSCURATO:PERSONA] la restituzione in contanti di parte delle somme versate, detratta anche la percentuale da lasciare all’interposto, sulla base di una prassi accertata come consueta tra le società interposte ed altre imprese.

Doveva peraltro riscontrarsi che una pluralità di operazioni commerciali intercorse tra la [OSCURATO:PERSONA] e dette società erano comunque risultate esistenti.

2.1. Richiama l’Amministrazione finanziaria, in particolare, le risultanze del PVC redatto dalla Guardia di Finanza, su cui l’avviso di accertamento per cui è causa risulta fondato, ed opera riferimento ad “intercettazioni telefoniche … e annotazioni di polizia giudiziaria”, sostenendo che l’associazione coordinata da tal [OSCURATO:PERSONA] forniva documenti di trasporto falsi, anche alla [OSCURATO:PERSONA], e procedeva a restituire in contanti le somme di denaro ricevute per il pagamento delle fatture.

Afferma quindi l’Amministrazione finanziaria di non essere “tenuta a dar prova del carattere soggettivamente inesistente dell’operazione ma può contestare al contribuente l’esistenza dell’operazione dal punto di vista soggettivo producendo attendibili riscontri indiziari.

Si genera, così, una presunzione semplice del carattere soggettivamente inesistente dell’operazione” (ric., p.

VIII).

3. La controricorrente società ha affermato l’inammissibilità del ricorso introdotto dall’Amministrazione finanziaria in relazione ad una pluralità di elementi, innanzitutto per non avere contestato alcune delle ragioni della decisione su cui si basa la pronuncia impugnata.

Questa critica non appare condivisibile, la CTR propone una pluralità di argomenti, ma tutti volti a dimostrare un unico fatto: l’Agenzia delle Entrate non ha provato la partecipazione della [OSCURATO:SOCIETA] ad operazioni soggettivamente inesistenti.

3.1. Invero il giudice dell’appello osserva che la motivazione dell’avviso di accertamento risulta apparente in quanto si limita ad un mero rinvio al contenuto del PVC della Guardia di Finanza.

Inoltre la CTR, dichiarando espressamente di condividere la valutazione conforme espressa in merito dalla CTP di Milano, rileva che, in base alla stessa prospettazione proposta dall’Agenzia delle Entrate, non tutte le operazioni commerciali concluse dalla [OSCURATO:PERSONA] con le società [OSCURATO:PERSONA] e B B [OSCURATO:PERSONA] sarebbero risultate soggettivamente inesistenti, ma che l’amministrazione finanziaria non ha cura di indicare quali lo sarebbero state e quali no.Secondo la C,t,r,, dunque, la pretesa fiscale non era provata, in quanto le pretese società cartiere, pacificamente non erano tali, essendo parte anche di operazioni commerciali effettive (esistenti) e non fittizie.

3.2. Il giudice dell’appello osserva che l’Amministrazione finanziaria non ha provato in alcun modo la connivenza della [OSCURATO:PERSONA] con un disegno evasivo.

Ancora, i costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti risultano comunque deducibili, secondo il giudice dell’appello, come affermato dalla Suprema Corte, perché non vi è evasione.

Ha quindi scritto la CTR che “in conclusione non è dato sapere quali siano le prove logiche e causali che dimostrino con certezza che le operazioni compiute nell’esercizio 2007 tra Mex e Scrapmetaliron e B B Metal siano soggettivamente inesistenti” (sent.

CTR, p. 4).

In definitiva, se sono esposti (nel PVC) elementi per ritenere che le società Scrapmetaliron e B B Metal possano essere state partecipi di operazioni soggettivamente inesistenti, non vi è alcuna prova, nella valutazione espressa dal giudice dell’appello, che in talune di queste operazioni sia stata coinvolta la [OSCURATO:SOCIETA], con riferimento all’anno di accertamento.

4. A fronte degli argomenti proposti dalla decisione della CTR, l’Agenzia delle Entrate non ne contrasta specificamente il fondamento, come correttamente rilevato anche dal Procuratore generale.

L’Ente impositore, anche nel ricorso per cassazione, continua ad operare riferimento ad intercettazioni telefoniche ed annotazioni di polizia giudiziaria, che però non potrebbero in alcun caso essere scrutinate, perché la ricorrente non ha cura di riportarne il contenuto, neppure in sintesi, né di specificare a quali operatori commerciali si riferissero.

4.1. Sebbene costituisca oggetto di confronto sin dal primo grado del giudizio, inoltre, neppure in sede di ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate ha chiarito quali operazioni commerciali concluse dalla [OSCURATO:SOCIETA] con le società cartiere siano soggettivamente inesistenti e quali no.

L’Amministrazione finanziaria non ha replicato neppure alle osservazioni della CTR secondo cui i costi sostenuti risultano comunque deducibili in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti.

In definitiva il ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria risulta inammissibile.

5. Rimane da evidenziare che nella sua memoria la contribuente ha pure richiesto, se del caso, la riduzione delle sanzioni in considerazione dello ius superveniens.

La questione rimane assorbita in considerazione della decisione adottata, interamente favorevole alla società.

6. Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della natura delle questioni esaminate e del valore della causa.

6.1. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (c.d. doppio contributo).

La Corte di Cassazione, P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso introdotto dall’Agenzia delle Entrate, che condanna al pagamento delle spese di lite in favore della costituita controricorr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, al viale [OSCURATO:PERSONA] n. 134 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 5018, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 25.9.2014; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. L’Agenzia delle Entrate notificava il 15.9.2012 alla [OSCURATO:SOCIETA], dedita al commercio di materiali ferrosi, l’avviso di accertamento n. Oggetto: Ires, Irap - Operazioni soggettivamente Inesistenti -Difetto di prova - Conseguenze. T9503C201808/2012, avente ad oggetto i tributi dell’Ires e dell’Irap con riferimento all’anno 2007, operando recuperi a tassazione di costi valutati indeducibili perché dipendenti da operazioni ritenute soggettivamente inesistenti intercorse con le società [OSCURATO:PERSONA] (Euro 538.140,61) e B B [OSCURATO:PERSONA] (Euro 2.502.877,00). 2. La società impugnava l’atto impositivo innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano, contestando innanzitutto la mancata prova, da parte dell’Ente impositore, dei fatti su cui basava la pretesa tributaria. La CTP riteneva fondate le difese proposte dalla contribuente ed annullava l’avviso di accertamento. 3. L’Amministrazione finanziaria spiegava appello avverso la pronuncia sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia. La CTR confermava la decisione assunta dalla CTP. 4. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la pronuncia della CTR, l’Agenzia delle Entrate, affidandosi ad un motivo di ricorso. Resiste mediante controricorso la contribuente, che ha pure depositato memoria, nonché istanza di sollecita trattazione del giudizio, che è stata accolta compatibilmente con le esigenze del ruolo. 4.1. Ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte il Pubblico Ministero, nella persona del s.[OSCURATO:PERSONA], ed ha domandato dichiararsi l’inammissibilità del ricorso proposto dall’Ente impositore. Ragioni della decisione 1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., anche in relazione all’art. 109 del Dpr n. 917 del 1986 (Tuir), ed agli artt. 17, 19 e 21 del Dpr n. 633 del 1971 [ma 1972], per avere la CTR erroneamente ripartito tra le parti l’onere della prova, e comunque per non aver rilevato come la dimostrazione che le operazioni commerciali contestate risultassero soggettivamente inesistenti fosse stata in ogni caso fornita. 2. L’Agenzia delle Entrate afferma che la prova della effettuazione di operazioni commerciali soggettivamente inesistenti concluse dalla [OSCURATO:SOCIETA] con le società [OSCURATO:PERSONA] e B B [OSCURATO:PERSONA], di cui in premessa, sia stata assicurata. Nella prospettazione dell’Ente impositore, mediante indagini svolte dalla Guardia di Finanza, era stata accertata l’esistenza di un’organizzazione costituita da più società, e dedita all’evasione fiscale mediante la stipula di operazioni soggettivamente inesistenti tra imprese operanti nel settore dei minerali ferrosi, denominata “Metal connection”. Sostiene l’Ente impositore che pure la [OSCURATO:PERSONA] aveva concluso operazioni soggettivamente inesistenti acquistando merce, nell’anno di riferimento, per un prezzo dichiarato maggiore del reale, dalle società interposte [OSCURATO:PERSONA] e B B [OSCURATO:PERSONA], per ingenti importi. I veri venditori, in realtà, erano imprese diverse che sono rimaste ignote, le quali fornivano i materiali ferrosi “in nero” ed a prezzo vantaggioso, conseguendo la [OSCURATO:PERSONA] la restituzione in contanti di parte delle somme versate, detratta anche la percentuale da lasciare all’interposto, sulla base di una prassi accertata come consueta tra le società interposte ed altre imprese. Doveva peraltro riscontrarsi che una pluralità di operazioni commerciali intercorse tra la [OSCURATO:PERSONA] e dette società erano comunque risultate esistenti. 2.1. Richiama l’Amministrazione finanziaria, in particolare, le risultanze del PVC redatto dalla Guardia di Finanza, su cui l’avviso di accertamento per cui è causa risulta fondato, ed opera riferimento ad “intercettazioni telefoniche … e annotazioni di polizia giudiziaria”, sostenendo che l’associazione coordinata da tal [OSCURATO:PERSONA] forniva documenti di trasporto falsi, anche alla [OSCURATO:PERSONA], e procedeva a restituire in contanti le somme di denaro ricevute per il pagamento delle fatture. Afferma quindi l’Amministrazione finanziaria di non essere “tenuta a dar prova del carattere soggettivamente inesistente dell’operazione ma può contestare al contribuente l’esistenza dell’operazione dal punto di vista soggettivo producendo attendibili riscontri indiziari. Si genera, così, una presunzione semplice del carattere soggettivamente inesistente dell’operazione” (ric., p. VIII). 3. La controricorrente società ha affermato l’inammissibilità del ricorso introdotto dall’Amministrazione finanziaria in relazione ad una pluralità di elementi, innanzitutto per non avere contestato alcune delle ragioni della decisione su cui si basa la pronuncia impugnata. Questa critica non appare condivisibile, la CTR propone una pluralità di argomenti, ma tutti volti a dimostrare un unico fatto: l’Agenzia delle Entrate non ha provato la partecipazione della [OSCURATO:SOCIETA] ad operazioni soggettivamente inesistenti. 3.1. Invero il giudice dell’appello osserva che la motivazione dell’avviso di accertamento risulta apparente in quanto si limita ad un mero rinvio al contenuto del PVC della Guardia di Finanza. Inoltre la CTR, dichiarando espressamente di condividere la valutazione conforme espressa in merito dalla CTP di Milano, rileva che, in base alla stessa prospettazione proposta dall’Agenzia delle Entrate, non tutte le operazioni commerciali concluse dalla [OSCURATO:PERSONA] con le società [OSCURATO:PERSONA] e B B [OSCURATO:PERSONA] sarebbero risultate soggettivamente inesistenti, ma che l’amministrazione finanziaria non ha cura di indicare quali lo sarebbero state e quali no.Secondo la C,t,r,, dunque, la pretesa fiscale non era provata, in quanto le pretese società cartiere, pacificamente non erano tali, essendo parte anche di operazioni commerciali effettive (esistenti) e non fittizie. 3.2. Il giudice dell’appello osserva che l’Amministrazione finanziaria non ha provato in alcun modo la connivenza della [OSCURATO:PERSONA] con un disegno evasivo. Ancora, i costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti risultano comunque deducibili, secondo il giudice dell’appello, come affermato dalla Suprema Corte, perché non vi è evasione. Ha quindi scritto la CTR che “in conclusione non è dato sapere quali siano le prove logiche e causali che dimostrino con certezza che le operazioni compiute nell’esercizio 2007 tra Mex e Scrapmetaliron e B B Metal siano soggettivamente inesistenti” (sent. CTR, p. 4). In definitiva, se sono esposti (nel PVC) elementi per ritenere che le società Scrapmetaliron e B B Metal possano essere state partecipi di operazioni soggettivamente inesistenti, non vi è alcuna prova, nella valutazione espressa dal giudice dell’appello, che in talune di queste operazioni sia stata coinvolta la [OSCURATO:SOCIETA], con riferimento all’anno di accertamento. 4. A fronte degli argomenti proposti dalla decisione della CTR, l’Agenzia delle Entrate non ne contrasta specificamente il fondamento, come correttamente rilevato anche dal Procuratore generale. L’Ente impositore, anche nel ricorso per cassazione, continua ad operare riferimento ad intercettazioni telefoniche ed annotazioni di polizia giudiziaria, che però non potrebbero in alcun caso essere scrutinate, perché la ricorrente non ha cura di riportarne il contenuto, neppure in sintesi, né di specificare a quali operatori commerciali si riferissero. 4.1. Sebbene costituisca oggetto di confronto sin dal primo grado del giudizio, inoltre, neppure in sede di ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate ha chiarito quali operazioni commerciali concluse dalla [OSCURATO:SOCIETA] con le società cartiere siano soggettivamente inesistenti e quali no. L’Amministrazione finanziaria non ha replicato neppure alle osservazioni della CTR secondo cui i costi sostenuti risultano comunque deducibili in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti. In definitiva il ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria risulta inammissibile. 5. Rimane da evidenziare che nella sua memoria la contribuente ha pure richiesto, se del caso, la riduzione delle sanzioni in considerazione dello ius superveniens. La questione rimane assorbita in considerazione della decisione adottata, interamente favorevole alla società. 6. Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della natura delle questioni esaminate e del valore della causa. 6.1. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (c.d. doppio contributo). La Corte di Cassazione, P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso introdotto dall’Agenzia delle Entrate, che condanna al pagamento delle spese di lite in favore della costituita controricorr
Sentenza Cassazione n. 23684/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris