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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 15 ottobre 2021

Cassazione n. 44953/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di LECCE in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale illustrando i motivi del ricorso insiste per l'accoglimento. c2 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Genova, con sentenza del 27.1.2020, ha confermato la sentenza appellata ( che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies cod. strada, commesso in Roccavignale (SV) il 26.6.2015.

2. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo quanto segue.

I) Violazione di legge e vizio di motivazione, trattandosi di fatto già giudicato con sentenza del Tribunale di Cuneo del 21.11.2018, in relazione al reato di cui all'art. 590 cod. pen., commesso (anche) in violazione dell'art. 186 cod. strada, dichiarato estinto per esito positivo della messa alla prova.

II) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla normativa sul reato complesso, avendo i giudici genovesi errato a condannare il ricorrente per il reato di cui all'art. 186 cod. strada, già valutato dalla precedente sentenza del Tribunale di Cuneo.

3. Preliminarmente, sussistono i presupposti per rilevare l'intervenuta causa estintiva del reato di cui all'art. 186 cod. strada, essendo spirato il relativo termine massimo di prescrizione, pari ad anni cinque.

Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, pertanto sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate, come nel caso di specie, successivamente rispetto al provvedimento impugnato (reso in data 27.1.2020, mentre il termine massimo di prescrizione risulta spirato - tenuto conto dei periodi di sospensione intervenuti nel corso del procedimento - il 30.8.2020).

Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare con evidenza dagli atti l'insussistenza del fatto-reato.

4. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione.

Ai sensi dell'art. 224, comma 3, cod. strada, copia della presente sentenza deve essere trasmessa al Prefetto di Savona, per quanto di competenza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Ordina la trasmissione di copia della presente sentenza al Prefetto di Savona, per quanto di competenza, ex art. 224, comma 3, cod. strada.

Così deciso il 15 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA]?nuele Di/ /.' vo / EPOSITATO N C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di LECCE in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale illustrando i motivi del ricorso insiste per l'accoglimento. c2 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Genova, con sentenza del 27.1.2020, ha confermato la sentenza appellata ( che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies cod. strada, commesso in Roccavignale (SV) il 26.6.2015. 2. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo quanto segue. I) Violazione di legge e vizio di motivazione, trattandosi di fatto già giudicato con sentenza del Tribunale di Cuneo del 21.11.2018, in relazione al reato di cui all'art. 590 cod. pen., commesso (anche) in violazione dell'art. 186 cod. strada, dichiarato estinto per esito positivo della messa alla prova. II) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla normativa sul reato complesso, avendo i giudici genovesi errato a condannare il ricorrente per il reato di cui all'art. 186 cod. strada, già valutato dalla precedente sentenza del Tribunale di Cuneo. 3. Preliminarmente, sussistono i presupposti per rilevare l'intervenuta causa estintiva del reato di cui all'art. 186 cod. strada, essendo spirato il relativo termine massimo di prescrizione, pari ad anni cinque. Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, pertanto sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate, come nel caso di specie, successivamente rispetto al provvedimento impugnato (reso in data 27.1.2020, mentre il termine massimo di prescrizione risulta spirato - tenuto conto dei periodi di sospensione intervenuti nel corso del procedimento - il 30.8.2020). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare con evidenza dagli atti l'insussistenza del fatto-reato. 4. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione. Ai sensi dell'art. 224, comma 3, cod. strada, copia della presente sentenza deve essere trasmessa al Prefetto di Savona, per quanto di competenza. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Ordina la trasmissione di copia della presente sentenza al Prefetto di Savona, per quanto di competenza, ex art. 224, comma 3, cod. strada. Così deciso il 15 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA]?nuele Di/ /.' vo / EPOSITATO N C
Sentenza Cassazione n. 44953/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris