CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 46073/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ,g-asali, il 16 marzo 1960; avverso la sentenza del 6 luglio 2021, del Tribunale di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza con la quale la Corte d'appello ha confermato la condanna pronunciata in primo grado a suo carico per i reati di cui agli artt. 476-482, 469 cod. pen., contestati in relazione a quattro false dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, in ipotesi accusatoria formate dal ricorrente. Il ricorso si compone di tre motivi di censura. Con i primi due, formulati sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, si deduce che non si sarebbe formata piena prova in ordine alla riconducibilità all'imputato della condotta di falsificazione. Cosicché, secondo la difesa, si sarebbe dovuto contestare non già il reato di cui al capo d'imputazione, bensì quello di cui all'art. 489 cod. pen., perché l'imputato, al massimo, avrebbe utilizzato l'atto, senza, tuttavia, aver concorso nella sua formazione. Con il terzo, in ultimo, si deduce l'erronea applicazione dell'art. 159 cod. pen., in quanto la corte territoriale non avrebbe correttamente applicato la disciplina relativa al calcolo della prescrizione e, in particolare, alla determinazione dei relativi periodi di sospensione, avendo ritenuto sospeso il decorso del relativo termine in tutte le ipotesi di rinvio del processo in conseguenza dell'adesione del difensore all'attenzione proclamata dalla categoria per un periodo eccedente quello previsto al n. 3 del comma 1 del detto articolo. [OSCURATO:PERSONA] 1. I primi due motivi sono inammissibili in quanto non si confrontano con le argomentazioni sottese al provvedimento censurato. Secondo la prospettazione accusatoria, l'imputato, nell'intento di sottrarsi al pagamento di alcune sanzioni amministrative irrogategli dalla Prefettura di Milano a causa dell'accertata emissione di quattro assegni senza provvista, avrebbe inviato alla predetta amministrazione altrettanti attestazioni di tardivo pagamento, apparentemente sottoscritte dai beneficiari dei titoli, con firme autenticate dai funzionari preposti dai Comuni di [OSCURATO:PERSONA] e Salerno. Le attestazioni, tuttavia, erano risultate integralmente false, in quanto disconosciute sia dagli apparenti autori, sia dai responsabili degli enti locali. Ebbene, per quel che rileva in questa sede, la corte territoriale ha evidenziato come, accertata la falsità degli atti oggetto del capo d'imputazione (alla luce delle deposizioni rese dagli autori apparenti e dal sindaco del comune di [OSCURATO:PERSONA]), la riconducibilità degli illeciti al Noschese è stata logicamente desunta dalla circostanza per cui lo stesso imputato avrebbe curato la spedizione dei documenti falsi e solo l'imputato poteva avere interesse alla loro formazione, quale destinatario delle sanzioni amministrative da revocare. A fronte di ciò, l'imputato si è limitato a riproporre, peraltro genericamente, le medesime doglianze sollevate nelle sedi di merito, senza confrontarsi con le specifiche argomentazioni offerte dalla corte territoriale, prospettando genericamente un'asserita mancanza di motivazione in ordine alle censure sollevate in appello, senza specificare quali fossero gli argomenti pretermessi e che incidenza avrebbe avuto una loro diversa valutazione. In latri termini prospetta solo una lettura alternativa del materiale probatorio, estranea al sindacato di legittimità ed in quanto tale inammissibile. 2. Con il terzo motivo, in ultimo, il ricorrente lamenta che la corte territoriale non avrebbe correttamente applicato la disciplina relativa al calcolo della prescrizione e, in particolare, alla determinazione dei relativi periodi di sospensione, avendo ritenuto sospeso il decorso del relativo termine per un periodo eccedente quello previsto al n. 3 del comma 1 del detto articolo, in tutte le ipotesi di rinvio del processo disposto in conseguenza dell'adesione del difensore all'astensione proclamata dalla categoria. La censura è manifestamente infondata. Il limite di sessanta giorni previsto dall'art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen. non si applica nel caso in cui il differimento dell'udienza sia determinato dalla scelta del difensore di aderire alla manifestazione di protesta indetta dalle Camere penali (in sé non qualificabile quale impedimento in senso tecnico), con la conseguenza che, in tal caso, il corso della prescrizione può essere sospeso per il tempo, anche maggiore di sessanta giorni, ritenuto adeguato in relazione alle esigenze organizzative dell'Ufficio procedente (Sez. :3, n. 11671 del 24/02/2015, Rv. 263052). 3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il