Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 agosto 1981

Cassazione n. 10793/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 23/08/1981 avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che il ricorso è inammissibile, non fornendo alcuno specifico motivo di doglianza e limitandosi ad affermare che non sono state valutate eventuali cause di non punibilità non meglio specificate; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presif1erte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 23/08/1981 avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che il ricorso è inammissibile, non fornendo alcuno specifico motivo di doglianza e limitandosi ad affermare che non sono state valutate eventuali cause di non punibilità non meglio specificate; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presif1erte
Sentenza Cassazione n. 10793/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris