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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 ottobre 2024

Cassazione n. 29853/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27618/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec: [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec: [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 1750/2021, depositata il 06/07/2021 e notificata in data 02.09.2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Modena, con la sentenza n. 1485/2020, accoglieva la domanda con cui [OSCURATO:PERSONA], che si assumeva creditore sulla base dell’assegno, tratto su [OSCURATO:PERSONA] dell’importo di euro 70.000 rilasciato da [OSCURATO:PERSONA], quale restituzione di somma ricevuta a mutuo, chiedeva che fosse dichiarato inefficace, ex art. 2901 cod.civ., l’atto con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva venduto a [OSCURATO:PERSONA] la quota di ½ di una porzione di fabbricato sito a Formigine.

La Corte d'Appello di Bologna, con la sentenza n. 1750/2021, ha rigettato l’impugnazione promossa da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed ha confermato la pronuncia di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono ora per la cassazione della suddetta pronuncia, formulando due motivi.

Resiste con controricorso, illustrato con memoria, [OSCURATO:PERSONA].

La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis1 cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione e falsa applicazione dell’articolo 2901 cod.civ.

Attinta da censura è la statuizione con cui il giudice a quo ha ritenuto sussistente il consilium fraudis della [OSCURATO:PERSONA], la quale, in quanto coniuge del disponente e legale rappresentante della società alla quale la società in precedenza rappresentata dal marito (poi fallita) aveva ceduto l’azienda, era sicuramente a conoscenza della situazione economica del marito, indebitato non solo nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], ma, per importi consistenti, anche verso altri soggetti, escludendo la sussistenza di altra plausibile ragione, diversa da quella di porre al riparo il bene dalle iniziative dei creditori, per giustificare la vendita della quota dell’immobile del marito alla moglie, anche in considerazione del fatto che la vendita era avvenuta a prezzo inferiore al reale valore del bene e mediante accollo da parte dell’acquirente del debito residuo del mutuo.

La tesi dei ricorrenti è che l’atto di compravendita oggetto dell’azione revocatoria sia stato stipulato in data 20.04.2015, mentre il credito del [OSCURATO:PERSONA] sarebbe sorto nel 2016, cioè un anno dopo l’atto dispositivo posto in essere dagli odierni ricorrenti, sicché la Corte d'appello avrebbe dovuto accertare l’esistenza di una dolosa preordinazione, quindi, di un dolo specifico ai fini dell’accoglimento dell’art. 2901 cod.civ.

In aggiunta, la Corte di Appello di Bologna avrebbe individuato nella discrepanza tra il prezzo al quale il bene era stato venduto e il suo reale valore una circostanza dalla quale presumere la sussistenza del consilium fraudis, senza tener conto che la determinazione del valore dell’immobile era stata effettuata nel 2015 – anno di grande crisi del mercato immobiliare - dal notaio che aveva rogato l’atto di vendita, che da detto valore erano state detratte le rate del mutuo, che per dieci anni aveva sostenuto l’alienante, e che invece il CTU aveva accertato il valore del bene in un differente momento, cioè nel 2019.

Imputano, in aggiunta, alla Corte d'Appello di non avere preteso la prova da parte del creditore agente dell’eventus damni con riferimento al momento in cui era stato posto in essere l’atto di disposizione che assumeva lesivo delle sue garanzie.

Infatti, il patrimonio del debitore al momento dell’atto dispositivo – effettuato nell’anno 2015 – era composto da una serie di immobili siti in provincia di Avellino, all’epoca dei fatti liberi da qualsivoglia gravame, alcune ipoteche erano state iscritte da altri creditori, ma tutte nell’anno 2017, ben due anni dopo il compimento dell’atto di compravendita oggetto dell’azione revocatoria. 2) Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano l’omessa e insufficiente motivazione su un fatto decisivo della controversia, per avere la Corte d'Appello omesso di valutare che l’atto dispositivo era anteriore al sorgere del credito, essendo stato posto in essere in data 20.04.2015, mentre il presunto credito del [OSCURATO:PERSONA] risaliva all’anno 2016.

Tale circostanza, oggetto di specifica evidenza in ogni scritto difensivo degli odierni ricorrenti oltre che –soprattutto - documentalmente provato - sarebbe stata richiamata in ogni scritto difensivo di parte appellante: nell’atto di citazione in appello veniva indicato che “In primo luogo, in ordine alle tempistiche, è agli atti che la vendita sia avvenuta oltre un anno prima dell’azione esecutiva promossa contro il Sig. [OSCURATO:PERSONA] e fondata sull’assegno datato nel 2016”; nelle note autorizzate depositate in data 21.06.2021 si ribadiva che “la vendita sia avvenuta oltre un anno prima dell’azione esecutiva promossa contro il Sig. [OSCURATO:PERSONA] e fondata sul dubbio assegno datato nel 2016”, nelle ultime note di trattazione scritta depositate in data 01.07.2021, si era sottolineato che il sig. [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere cosciente del pregiudizio arrecato al Sig. [OSCURATO:PERSONA] a seguito dell’atto di vendita effettuato nel 2015, visto che il presunto credito da questo vantato era sorto nel 2016. 3) Ragioni di priorità logica oltre che giuridica impongono di scrutinare prima il secondo motivo di ricorso.

Detto motivo, pur in presenza di una doppia conforme di merito, denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, quindi il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5 cod.proc.civ., in violazione della preclusione di cui all’art. 348 tercod.proc.civ.

Esso è quindi inammissibile, perché quando la sentenza di appello sia conforme in facto, cioèfondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorrente, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ. per violazione dell’art. 348 ter cod.proc.civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 28/02/2023, n. 5947). 4) Il primo motivo è, per alcuni versi, inammissibile, per altri, infondato.

La Corte d'Appello ha infatti confermato la sentenza emessa nel giudizio di primo grado che aveva accertato che «il credito di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] era pacifico in quanto risultante da assegno bancario tratto su [OSCURATO:PERSONA] dell'importo di € 70.000, quale restituzione di somma ricevuta a mutuo; l'assegno, anche se protestato in data 25/1/2016, era stato sicuramente rilasciato in epoca antecedente rispetto all'estinzione di B.A.M. verificatasi nel 2008» (v. p. 2 della impugnata sentenza).

I ricorrenti sostengono, in maniera del tutto assertiva e in contrasto con la ricostruzione dei fatti di causa operata sia dal Tribunale che dalla Corte d'Appello, che il credito era sorto solo nel 2016, quindi, successivamente all’atto dispositivo revocando.

Il 2016, secondo la loro ricostruzione fattuale, era l’anno in cui era stato emesso l’assegno poi protestato, ma non quello in cui era sorta l’obbligazione, derivante a quanto è dato sapere da un prestito.

Sotto questo profilo, pertanto, il motivo è inammissibile.

È infondata invece la censura con cui è stato contestato che il patrimonio del debitore al momento in cui era stato posto in essere l’atto dispositivo era in grado di far fronte alle pretese creditorie, atteso che sui beni di proprietà in Avellino erano state iscritte una serie di ipoteche sono nel 2017.

Il presupposto oggettivo dell’azione revocatoria ordinaria (eventus damni) ricorre non solo nel caso in cui l’atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l’onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.

Spettava, dunque, ai ricorrenti dimostrare che il loro patrimonio residuo era sufficiente per soddisfare le pretese del creditore (cfr. ex plurimis Cass.27/02/2024, n.5113). 3) Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato. 4) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del presente giudizio a favore del controricorrente, che liquida in euro 5.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera dei ricorrenti, a favore dell’ufficio del merito competente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27618/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec: [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec: [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 1750/2021, depositata il 06/07/2021 e notificata in data 02.09.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Modena, con la sentenza n. 1485/2020, accoglieva la domanda con cui [OSCURATO:PERSONA], che si assumeva creditore sulla base dell’assegno, tratto su [OSCURATO:PERSONA] dell’importo di euro 70.000 rilasciato da [OSCURATO:PERSONA], quale restituzione di somma ricevuta a mutuo, chiedeva che fosse dichiarato inefficace, ex art. 2901 cod.civ., l’atto con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva venduto a [OSCURATO:PERSONA] la quota di ½ di una porzione di fabbricato sito a Formigine. La Corte d'Appello di Bologna, con la sentenza n. 1750/2021, ha rigettato l’impugnazione promossa da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed ha confermato la pronuncia di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono ora per la cassazione della suddetta pronuncia, formulando due motivi. Resiste con controricorso, illustrato con memoria, [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis1 cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione e falsa applicazione dell’articolo 2901 cod.civ. Attinta da censura è la statuizione con cui il giudice a quo ha ritenuto sussistente il consilium fraudis della [OSCURATO:PERSONA], la quale, in quanto coniuge del disponente e legale rappresentante della società alla quale la società in precedenza rappresentata dal marito (poi fallita) aveva ceduto l’azienda, era sicuramente a conoscenza della situazione economica del marito, indebitato non solo nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], ma, per importi consistenti, anche verso altri soggetti, escludendo la sussistenza di altra plausibile ragione, diversa da quella di porre al riparo il bene dalle iniziative dei creditori, per giustificare la vendita della quota dell’immobile del marito alla moglie, anche in considerazione del fatto che la vendita era avvenuta a prezzo inferiore al reale valore del bene e mediante accollo da parte dell’acquirente del debito residuo del mutuo. La tesi dei ricorrenti è che l’atto di compravendita oggetto dell’azione revocatoria sia stato stipulato in data 20.04.2015, mentre il credito del [OSCURATO:PERSONA] sarebbe sorto nel 2016, cioè un anno dopo l’atto dispositivo posto in essere dagli odierni ricorrenti, sicché la Corte d'appello avrebbe dovuto accertare l’esistenza di una dolosa preordinazione, quindi, di un dolo specifico ai fini dell’accoglimento dell’art. 2901 cod.civ. In aggiunta, la Corte di Appello di Bologna avrebbe individuato nella discrepanza tra il prezzo al quale il bene era stato venduto e il suo reale valore una circostanza dalla quale presumere la sussistenza del consilium fraudis, senza tener conto che la determinazione del valore dell’immobile era stata effettuata nel 2015 – anno di grande crisi del mercato immobiliare - dal notaio che aveva rogato l’atto di vendita, che da detto valore erano state detratte le rate del mutuo, che per dieci anni aveva sostenuto l’alienante, e che invece il CTU aveva accertato il valore del bene in un differente momento, cioè nel 2019. Imputano, in aggiunta, alla Corte d'Appello di non avere preteso la prova da parte del creditore agente dell’eventus damni con riferimento al momento in cui era stato posto in essere l’atto di disposizione che assumeva lesivo delle sue garanzie. Infatti, il patrimonio del debitore al momento dell’atto dispositivo – effettuato nell’anno 2015 – era composto da una serie di immobili siti in provincia di Avellino, all’epoca dei fatti liberi da qualsivoglia gravame, alcune ipoteche erano state iscritte da altri creditori, ma tutte nell’anno 2017, ben due anni dopo il compimento dell’atto di compravendita oggetto dell’azione revocatoria. 2) Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano l’omessa e insufficiente motivazione su un fatto decisivo della controversia, per avere la Corte d'Appello omesso di valutare che l’atto dispositivo era anteriore al sorgere del credito, essendo stato posto in essere in data 20.04.2015, mentre il presunto credito del [OSCURATO:PERSONA] risaliva all’anno 2016. Tale circostanza, oggetto di specifica evidenza in ogni scritto difensivo degli odierni ricorrenti oltre che –soprattutto - documentalmente provato - sarebbe stata richiamata in ogni scritto difensivo di parte appellante: nell’atto di citazione in appello veniva indicato che “In primo luogo, in ordine alle tempistiche, è agli atti che la vendita sia avvenuta oltre un anno prima dell’azione esecutiva promossa contro il Sig. [OSCURATO:PERSONA] e fondata sull’assegno datato nel 2016”; nelle note autorizzate depositate in data 21.06.2021 si ribadiva che “la vendita sia avvenuta oltre un anno prima dell’azione esecutiva promossa contro il Sig. [OSCURATO:PERSONA] e fondata sul dubbio assegno datato nel 2016”, nelle ultime note di trattazione scritta depositate in data 01.07.2021, si era sottolineato che il sig. [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere cosciente del pregiudizio arrecato al Sig. [OSCURATO:PERSONA] a seguito dell’atto di vendita effettuato nel 2015, visto che il presunto credito da questo vantato era sorto nel 2016. 3) Ragioni di priorità logica oltre che giuridica impongono di scrutinare prima il secondo motivo di ricorso. Detto motivo, pur in presenza di una doppia conforme di merito, denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, quindi il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5 cod.proc.civ., in violazione della preclusione di cui all’art. 348 tercod.proc.civ. Esso è quindi inammissibile, perché quando la sentenza di appello sia conforme in facto, cioèfondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorrente, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ. per violazione dell’art. 348 ter cod.proc.civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 28/02/2023, n. 5947). 4) Il primo motivo è, per alcuni versi, inammissibile, per altri, infondato. La Corte d'Appello ha infatti confermato la sentenza emessa nel giudizio di primo grado che aveva accertato che «il credito di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] era pacifico in quanto risultante da assegno bancario tratto su [OSCURATO:PERSONA] dell'importo di € 70.000, quale restituzione di somma ricevuta a mutuo; l'assegno, anche se protestato in data 25/1/2016, era stato sicuramente rilasciato in epoca antecedente rispetto all'estinzione di B.A.M. verificatasi nel 2008» (v. p. 2 della impugnata sentenza). I ricorrenti sostengono, in maniera del tutto assertiva e in contrasto con la ricostruzione dei fatti di causa operata sia dal Tribunale che dalla Corte d'Appello, che il credito era sorto solo nel 2016, quindi, successivamente all’atto dispositivo revocando. Il 2016, secondo la loro ricostruzione fattuale, era l’anno in cui era stato emesso l’assegno poi protestato, ma non quello in cui era sorta l’obbligazione, derivante a quanto è dato sapere da un prestito. Sotto questo profilo, pertanto, il motivo è inammissibile. È infondata invece la censura con cui è stato contestato che il patrimonio del debitore al momento in cui era stato posto in essere l’atto dispositivo era in grado di far fronte alle pretese creditorie, atteso che sui beni di proprietà in Avellino erano state iscritte una serie di ipoteche sono nel 2017. Il presupposto oggettivo dell’azione revocatoria ordinaria (eventus damni) ricorre non solo nel caso in cui l’atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l’onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore. Spettava, dunque, ai ricorrenti dimostrare che il loro patrimonio residuo era sufficiente per soddisfare le pretese del creditore (cfr. ex plurimis Cass.27/02/2024, n.5113). 3) Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato. 4) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del presente giudizio a favore del controricorrente, che liquida in euro 5.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera dei ricorrenti, a favore dell’ufficio del merito competente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comm