CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37758/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3792/2015R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]Gennaro, elettivamente domiciliato in Roma, via Illiria n. 19 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 6461/39/14, depositata il25 giugno 201 4 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12ottobre 20 2 2 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Tributi -Accertamento analitico induttivo.Cons. est. G.M. Nonno [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 6461/39/14 del 25 /0 6 /201 4 la C ommissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE)avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli (diseguito CTP) n. 705/40/12, la quale avevaaccolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso due avvisi di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2005. 1.1. Come si evince anche dalla sentenza della CTR, gli avvisi di accertamento erano stati emessi in ragione dell’antieconomicità della gestione, in applicazione di una diversa percentuale di ricarico rispetto a quella, estremamente bassa, dichiarata dal contribuente. 1.2. La CTR motivava l’accoglimento dell’appello di AE evidenziando che il contribuente non aveva convincentemente giustificato la modesta percentuale di ricarico a fronte di ricavi altrettanto modesti, implicanti una gestione antieconomica. 2. Avverso la sentenza della CTR [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. 3. AE resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell’art. 62 sexies, comma 3, del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. con modif. nella l. 29 ottobre 1993, n. 427 e degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che il semplice scostamento dei ricavi dichiarati da quelli risultanti dagli studi di settore giustifichi il ricorso all’accertamento induttivo da parte dell’Ufficio.Cons. est. G.M. Nonno 1.1. Indipendentemente da un evidente difetto di specificità della censura (manca la trascrizione dell’avviso di accertamento impugnato nelle sue parti essenziali), il motivo è infondato. 1.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «Nel giudizio tributario, una volta contestata dall'erario l'antieconomicità di un comportamento posto in essere dal contribuente, poiché assolutamente contrario ai canoni dell'economia, incombe sul medesimo l'onere di fornire, al riguardo, le necessarie spiegazioni, essendo - in difetto - pienamente legittimo il ricorso all'accertamento induttivo da parte dell'amministrazione, ai sensi degli artt. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972» (Cass. n. 21128 del 22/07/2021; Cass. n. 6918 del 20/03/2013). 1.3. La sentenza impugnata ha fatto puntuale applicazione del sopra menzionato principio di diritto, ritenendo che: a) l’accertamento analitico-induttivo posto in essere dall’Ufficio è legittimamente fondato sulla antieconomicità della gestione; b) a fronte della contestazione dell’Ufficio, il ricorrente non ha fornito una prova convincente in ordine al modesto ricavo percepito. 1.4. In presenza di un accertamento analitic o induttivo, a nulla rileva il riferimento alle gravi incongruenze fatto dal contribuente, riferimento che riguarda l’accertamento fondato sugli studi di settore; né [OSCURATO:PERSONA] può mettere in discussione, con la proposizione di un vizio di violazione di legge, l’accertamento in fatto del giudice di merito 2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2729 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR fatto malgoverno delle norme che regolano la ripartizione dell’onere probatorio. 2.1. Il motivo è infondato. 2.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «in tema di accertamento tributario relativo sia all'imposizione diretta che all'IVA, Cons. est. G.M. Nonno la legge -rispettivamente art. 39, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 (richiamato dal successivo art. 40 per quanto riguarda la rettifica delle dichiarazioni di soggetti diversi dalle persone fisiche) ed art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 - dispone che l'inesistenza di passività dichiarate, nel primo caso, o le false indicazioni, nel secondo, possono essere desunte anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, senza necessità che l'Ufficio fornisca prove "certe". Pertanto, il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell'atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall'Amministrazione, dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio (impugnabile in cassazione non per il merito, ma esclusivamente per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che lo sorreggono) e solo in un secondo momento, ove ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi degli artt. 2727 e ss. e 2697, comma 2,c.c.» (Cass. n. 14237 del 07/06/2017; Cass. n. 9784 del 23/04/2010). 2.3. Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha applicato rigorosamente i superiori principi di diritto; ha, infatti ritenuto che l’avviso accertamento è legittimamente fonda to sull’an tieconomicità della gestione, con la denuncia di ricavi inferiori a quelli normali, e ha, quindi, evidenziato che il contribuente non ha offerto una valida e convincente giustificazione del proprio operato. 2.4. Il richiamo che il contribuente fa agli studi di settore è, come detto già con riferimento al primo motivo, inconferente perché lo studio di settore è stato utilizzato non per fondare l’accertamento, ma unicamente quale elemento indiziario, al fine di valutare la normalità dei ricavi delle imprese aventi le medesime caratteristiche di quella del ricorrente.Cons. est. G.M. Nonno 3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti. 3.1. Il motivo è inammissibile. 3.2. Il ricorrente si limita ad affermare che la sentenza impugnata ha omesso di esaminare un fatto determinante per il giudizio, ma non indica in alcun modo quale sia questo fatto. 4. Con il quartomotivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla circostanza che la CTR avrebbe taciuto sulla duplicazione degli avvisi di accertamento. 4.1. Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato. 4.2. Il motivo è inammissibile perché il ricorrente fa effettivamente riferimentoalla duplicazione degli avvisi di accertamento impugnati con gli originari ricorsi riuniti, ma tali avvisi non vengono trascritti né allegati, sicché questa Corte non è messa nelle condizioni di valutare quanto lamentato, con conseguente palese difetto di specificità. 4.3. Il motivo è comunque infondato in quanto la CTR dà atto che il giudizio riguarda due avvisi di accertamento e, quindi, non omette affatto l’esame degli stessi, pur non rilevando quelladuplicazione che viene solo affermata dal contribuente, ma che non trova riscontro né nelle carte regolamentari né nelle difese di AE (la quale,anzi, afferma che l’impugnazione riguarda un unico avviso). 5. In conclusione, il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 43.559,66. 5.1. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che Cons. est. G.M. Nonno ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 4.100,00, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte d