CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 49633/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Potenza, con sentenza del 9 dicembre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Potenza, in data 21 ottobre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa. Ritenuto che il ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in punto di responsabilità, qualificazione giuridica e trattamento circostanziale, è privo dei requisiti di specificità in quanto, come chiarito dal consolidato orientamento della Suprema Corte (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), in assenza del necessario confronto con la complessità delle argomentazioni della sentenza impugnata, risulta essere meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 5, n. 44659 del 21/10/2021, Cavanna, Rv. 282174; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695), dai giudici del merito (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 sull'attendibilità delle dichiarazioni della parte civile, come riscontrate dalle prove documentali e dichiarative indicate; pagg. 6 e 7 sulla qualificazione giuridica nella truffa per la sussistenza degli artifici e raggiri, con richiamo alle considerazioni della sentenza di primo grado, contenute a pag.4; pagg. 7 e 8 sul diniego delle generiche alla luce della capacità a delinquere; pagg. 8 e 9 sulla esclusione dell'attenuante comune invocata in ragione della entità del danno cagionato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 15 no