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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 giugno 2022

Cassazione n. 20831/2022

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso 11757/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] a R.L. in liquidazione elettivamente domiciliatain ROMA, VIA Luciani n. 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a da ll’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, via degli Scipioni n.167 , presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2017n. 11757 sez.

S2 - ud. 09/06/2022 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, via G.B.

Pagano n. 70, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv.to GIOVANNI D’UONNOLO -controricorrenti – COOPERATIVA TENACIAa R.L -intimata - avverso la sentenza n.786 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI , depositata il 21/02/2017 E [OSCURATO:PERSONA] 27/02/217; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 GIUGNO 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale che ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto di tutti i motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Albarosa e [OSCURATO:PERSONA] citavano dinanzi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la società cooperativa [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA] ed [OSCURATO:PERSONA] , chiedendo la declaratoria di nullità dell’atto di compravendita dell’appezzamento di terreno sito in [OSCURATO:PERSONA] per simulazione assoluta del corrispettivo, con conseguente restituzione del predetto fondo e risarcimento dei danni o, in subordine , declarato ria di nullità del medesimo atto, dovendo dichiararsi la piena validità del contratto di permuta stipulato con controdichiarazioni in pari data, quale atto simulato, con condanna in solido delle società con venute all’adempimento mediante cessione di quattro quote sociali, corrispondenti a quattro appartamenti di cui due sulla strada insistenti sul lotto 5e due insistenti sul lotto 6 , così come descritti nella scrittura privata del 23 giugno 1994.

Ric. 2017n. 11757 sez.

S2 - ud. 09/06/2022

2. Il T ribunale adito riten eva non sussiste re alcuna n ullità dell’atto del 23 giugno 1994 per mancata prestazione del prezzo, riguardando questo la fase dell’adempimento.

Il medesimo Tribunale rigettava l’eccezione di prescrizione relativa all’atto di permuta, considerato che il termine decorrevaper la [OSCURATO:PERSONA] dall’atto di divisione dei terreni intervenuto tra le due società cooperative il 5 aprile 1996, con il quale la cooperativa si era obbligata all’adempimento in solido con l’altra cooperativa [OSCURATO:SOCIETA] delle obbligazioni assunte da quest’ultima con la scrittura del 23 giugno 1994, con ulteriore decorso del termine dalla data dell’assemblea dei soci del 17 ottobre 2003.

2.1. Per quel che ancora rileva in questa sede, i l Tribunale evidenziava che la [OSCURATO:PERSONA],nel deliberato assembleare del 17 ottobre 2003,aveva propo sto una definizione transattiva ai soci [OSCURATO:PERSONA] in cambio della cessione del fondo del 1994 mediante il pagamento di euro 90.000 come controvalore degli appartamenti.

Peraltro,non era dubbio che [OSCURATO:PERSONA] avesse agito sempre in nome e per conto della società cooperativa [OSCURATO:PERSONA], di cui aveva speso il nome.[OSCURATO:PERSONA] aveva, inoltre , ratificato il suo operato avvalendosi dei vantaggi e degli atti da questo compiuti; in particolare, con l’atto del 5 aprile 1996 la [OSCURATO:PERSONA] si era obbligata all’adempimento in solido con la T enacia delle obbligazioni assunte da quest’ultima con la scrittura del 23 giugno 1994 nei riguardi dei D i Monaco, ricavandone il vantaggio dell’attribuzione del lotto n. 5 su cui costruire il complesso residenziale.

In conclusione, i l Tribunale accoglieva la domanda attorea e , per l’effetto, condannava la cooperativa [OSCURATO:SOCIETA] a trasferire a [OSCURATO:PERSONA]. 2017n. 11757 sez.

S2 - ud. 09/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] la proprietà dell’alloggio scala d), piano secondo, e a [OSCURATO:PERSONA] la proprietà dell’alloggio scala d), piano terzo, realizzati sul lotto 6, meglio specificati nella scrittura del 22 luglio 2005 sottoscritta tra le parti senza ulteriore aggravio di spese a titolo di prezzo.

Il Tribunale, con la medesima sentenza , condannava la società [OSCURATO:PERSONA] a trasferire in favore degli attori la proprietà di un alloggio ciascuno tra quelli realizzati sul lotto numero5, come meglio individuati nella scrittura privata del 23 giugno 1994, quale parte residua dell’obbligo di trasferimento posto a carico della [OSCURATO:SOCIETA].

I nfine, il T ribunale rigettava la domanda della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del terzo chiamato Ercolano.

3. La cooperativa [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la suddetta sentenza, dolendosi del fatto che il giudice era andato ultrapetita.

La cooperativa appellante censurava anche la sentenza nella parte in cui non era stata ritenuta la propria estraneità all’accordo intervenuto tra i [OSCURATO:PERSONA] e l a C ooperativa T enacia , oltre al fatto che l’Ercolano aveva agito senza avere i poteri rappresentativi in merito all’atto del 5 aprile 1996.

Peraltro, tale atto aveva effetto solo tra ledue cooperative, in quanto allo stesso non avevano partecipato i D i Monaco.

Secondo la società appellante, il verbale del 17 ottobre 2003 non aveva efficac ia di riconoscimento e ricognizione di debito .

La cooperativa aveva già corrisposto il prezzo impegnandosi a trasferire a [OSCURATO:PERSONA] o a persone da queste nominate l’intera superficie commercialeal piano terra dell’erigendo fabbricato.

Ric. 2017n. 11757 sez.

S2 - ud. 09/06/2022

4. Si costituivano gli appellati D i Monaco , la C ooperativa [OSCURATO:SOCIETA] ed [OSCURATO:PERSONA] , chied endo tutti la conferma della sentenza appellata.

5. La Corte d’Appello di Napoli d ichiarava inammissibile e al contempo rigettava il gravame,confermando la sentenza.

In primo luogo,riteneva destituito di fondamento il motivo di appello con il quale la [OSCURATO:PERSONA] contestava la stessa possibilità di avanzare la domanda subordinata di trasferimento degli immobili per effetto della permuta (atto dissimulato) in quanto asseritamente inconciliabile con quella principale di nullità dell’atto simulato.

La Corte d’Appello evidenziava che gli attori, sin dall’inizio , avevano chiaramente dedotto che l’atto di vendita celava un atto di permuta, posto che il prezzo della cessione del terreno era rappresentato non dal controvalore in denaro, ma dal trasferimento di quattro appartamenti da costruire nell’erigendo fabbricato oggetto dell’intervento edilizio perseguito dalla cooperativa [OSCURATO:SOCIETA].

Sicché, una volta accertato che si trattavanon di simulazione assoluta, ma di simulazione relativa, l’esame della domanda non poteva che incentrarsi sul petitum proposto in via subordinata.

Quanto al potere rappresentativo della Cooperativa in capo ad [OSCURATO:PERSONA], con riferimento all’atto del5 aprile 1996, la Corte d’Appello evidenziava che il gravame si fondava solo sulla mera e apodittica affermazione della mancanza dei poteri di rappresentanza, nonostante l’Ercolano fosse Presidente in carica della società e senza spendere alcuna argomentazione a confutazione di quanto rilevato dal primo giudice.

Pertanto, il gravame sul punto era inammissibile.

Peraltro,l’atto in questione Ric. 2017n. 11757 sez.

S2 - ud. 09/06/2022 era rivolto a dividere il lotto di terreno in modo da permettere la migliore esecuzione dei lavori secondo quelli che erano gli intendimenti delle due società cooperative, evidentemente in funzione di com’era strutturato il PPEE.[OSCURATO:PERSONA] aveva dato corso all’accordo provvedendo all’edificazione sul lotto n. 5 acquistato per effetto di quell’atto. [OSCURATO:PERSONA],dunque, aveva interesse ad assumere l’obbligazione perché collegata allo scambio parziale dei terreni con la cooperativa [OSCURATO:SOCIETA].

Non poteva sorgere alcun dubbio circa la qualità di soci di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come dimostrava la documentazione prodotta dalla quale emergeva che erano invitati sistematicamente alle assemblee.

Lo stesso verbale di assemblea del 17 ottobre 2003 dimostrava la consapevolezza della [OSCURATO:PERSONA] di essersi impegnata a riassegnare gli appartamenti agli attori.

Tutte queste circostanze dimostravano che l’operato dell’Ercolano era stato ratificato dalla società cooperativa oltre al fatto che egli era al momento della stipula il Presidente in carica della medesima cooperativa.

Ad ogni modo l’assunzione dell’obbligo era stata trasfusa nei successivi atti compiuti dalla società da cui emergeva la volontà di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di profittarne, partecipando degli elementi della struttura del contratto a favore di terzi.

Di talché doveva ritenersi infondata anche l’argomentazione in virtù della quale i [OSCURATO:PERSONA] non avevano partecipato alla scrittura del 1996 che aveva efficacia solo tra le due società.

6. La cooperativa [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di cinquemotivi di ricorso.

Ric. 2017n. 11757 sez.

S2 - ud. 09/06/2022

7. Roberto e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso.

8. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

9. All’udienza camerale del 16 febbraio 2022 latrattazione del ricorso è stata rinviata all’odierna pubblica udienza. 10.Fissato all’udienza pubblica del 6 giugno 2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio,in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, e dall’art. 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, convertito nella legge n. 126 del 2021, la cui efficacia è stata prorogata dal decreto legge .l. 30 dicembre 2021, n. 228, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.

11. Con memoria depositata in prossimità dell’udienza la [OSCURATO:PERSONA] ha insist ito nell a r ichiest a di accoglimento del ricorso.

12. Il Procuratore Generale ha concluso con requisitoria scritta, chiedendo l’inammissibilità o il rigetto di tutti i motivi di ricorsocome indicato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente deve rigettarsi l’eccezione di improcedibilità del ricorso per tardività del deposito, atteso che,come evidenziato dalla Cooperativa ricorrente,il plico contenente il ricorso notificato è stato spedito a mezzo posta il 15 maggio 2017 prima dello scadere dei 20 giorni decorrenti dalla data di notifica del 26 aprile 2017.

Ric. 2017n. 11757 sez.

S2 - ud. 09/06/2022 L’art. 134 delle disposizioni di attuazione c.p.c., infatti, consente il deposito del ricorso per cassazione o del controricorso e degli atti indicati all’art. 369 e 370 c.p.c.mediante l’invio per posta, in plico raccomandato.In tali casi il deposito si considera avvenuto alla data di spedizione del plico. 1.

Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli artt.342 c.p.c., 54, comma 2 , del d.l. n. 83 del 2012,convertito in l. n. 34 del 2012 .

La società ricorrente, dopo aver censura to genericamente la totale omissione di pronunciae la motivazione del tutto apparente, incentra la prima doglianza sulla declaratoria di inammissibilità dell’appello,lamentando la violazione dell’art . 342 c.p.c. in quanto l’impugnazione soddisfaceva tutti i requisiti richiesti dalcitato art.342 c.p.c. nella formulazione precedente la modifica del 2012.

Peraltro, quanto alla mancanza di potere rappresentativo di [OSCURATO:PERSONA], l’appello era certamente ammissibile come emergerebbe da quanto articolato dalla difesa a pagina 10 dell’atto di appello.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione degliartt. 1398, 1399, 1325 c.c. 2475 bis , 2479, comma 2 , n . 5 , c.c. e 1421 c.c.

La società ricorrente afferma l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che anche la cooperativa [OSCURATO:SOCIETA] aveva assunto obblighi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di Monaco, permutante della [OSCURATO:PERSONA].

Tale circostan za sarebbe smentita da tutti gli atti che si sono susseguiti dal 1994 al 1999.

Inoltre, la sentenza avrebbe violato gli articoli 1398, 1399, 1421 c.c. in correlazione con l’articolo 2475 bis e 2479 comma 2, n. 5, c.c., in quanto la Ric. 2017n. 11757 sez.

S2 - ud. 09/06/2022 scrittura privata del 5 aprile 1996 è stata negoziata da [OSCURATO:PERSONA] nella stessadata dell’atto di compravendita intercorso tra la cooperativa [OSCURATO:PERSONA] e i signori [OSCURATO:PERSONA] D i Monaco e [OSCURATO:PERSONA], compravendita dissimulante in realtà una permuta, atto al quale il medesimo [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato in virtù di procura speciale rilasciata dalla cooperativa [OSCURATO:PERSONA] il giorno prima e allegata all’atto e conosciuta o conoscibile dalla cooperativa [OSCURATO:SOCIETA].

Dalla lettura della procura riportata nel ricorso emergerebbe l’assenza di poteri in capo ad [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quelli ivi previsti.

La suddetta mancanza di poteri sarebbe opponibile ai terzi partecipanti alla scrittura privata di pari data in quanto facente parte dell’atto di vendita presupposto ed espressamente richiamato da tutte le parti.

Secondo la ricorrente l’efficacia della procura era limitata esclusivamente all’acquisto del fondo di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] di Monaco e [OSCURATO:PERSONA] e non ad altri atti contrariamente a quanto assunto dai giudici del merito, non potendosi ricavare ulteriori poteri non previsti dall’atto costitutivo o dallo statuto e ancor meno dall’oggetto sociale.

Risulterebbero violate le norme in materia di rappresentanza degli amministratori tenuto conto che l’atto straordinario posto in essere da [OSCURATO:PERSONA] integra una prestazione di garanzia nei confronti della sola [OSCURATO:SOCIETA] per un valore pari alla metà dell’intero fondo già acquistato per la realizzazione del fabbricato sociale, operazione ecc edente i limiti della procura conferita.

La Corte partenopea doveva rilevare d’ufficio il difetto di valida procura e, nel non averlo fatto,avrebbe violato l’articolo 1421 c.c. sollecitata a tanto già nell’atto introduttivo del gravame.

Inoltre, secondo la ricorrente, nessuna Ric. 2017n. 11757 sez.

S2 - ud. 09/06/2022 ratifica della [OSCURATO:PERSONA] p otrebbe configurarsi , essendo necessario a tal fine che il dominus manifesti espressamente la volontà di far proprio il contratto da ratificare e a condizione che sia rispettata la forma scritta.

Peraltro, con successivo atto di permuta entrambe le cooperative avevano procedutoalla divisione bonaria dei fondi senza recepimento degli ulteriori obblighi nascenti in favore dei [OSCURATO:PERSONA].

2.1. I primi due motivi di ricorso , che possono essere esaminati congiuntamente stante la loro evidente connessione, sono inammissibile il primo e infondato il secondo.

Quanto al primo motivo deve osservarsi che la sentenza impugnata non si è limitata a dichiarare inammissibile il motivo di impugnazione relativo alla mancanza di potere rappresentativo in capo ad [OSCURATO:PERSONA] al momento della stipula della scrittura privata del5 aprile 1996.

La Corte d'Appello , dopo aver affermato che il motivo era inammissibile perché non si confrontava adeguatamente con le motivazioni della sentenza di primo grado, lo ha anche rigettato nel merito.

La Corte d’appello di Napoli, infatti,ha condiviso le motivazioni della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] circa il fatto che [OSCURATO:PERSONA] aveva agito sempre in nome per conto della società cooperativa di cui aveva speso il nome e che quest’ultima aveva ratificato il suo operato avvalendosi dei vantaggi e degli atti da questo compiuti.Con l’atto del 5 aprile 1996 la [OSCURATO:PERSONA] si era obbliga t a all’adempimento in solido con la [OSCURATO:SOCIETA] delle obbligazioni assunte da quest’ultima con la scrittura del 23 giugno 1994 nei riguardi dei [OSCURATO:PERSONA] (controricorrenti), ricavandone il vantaggio dell’attribuzione in suo favore del lotto n.

Ric. 2017n. 11757 sez.

S2 - ud. 09/06/2022 5, su cui costruire il complesso residenziale, come risultava dal verbale del 17 ottobre 2003.

Nel prosieguo della sentenza,la Corte d’Appello ha riportato il motivo di appello della [OSCURATO:PERSONA] circa la mancanza di potere rappresentativo dell’Ercolano e circa il fatto che il verbale del 17 ottobre 2003 non aveva efficacia di riconoscimento del debito o natura ricognitiva.La medesima Corte d’Appello ha evidenziato che con il suddetto motivo di appello la [OSCURATO:PERSONA] aveva speso argomentazione di sorta a confutazione di quanto rilevato dal primo giudice.

Dopo aver evidenziato tale profilo di inammissibilità la Corte d’Appello è entrata anche nel merito, evidenziando che, in ogni caso, t utte queste circostanze dimostravano che l’operato dell’Ercolano era stato ratificato dalla società cooperativa oltre al fatto che egli era al momento della stipula il Presidente in carica della medesima cooperativa. 2.2.Sulla base di quanto esposto, pertanto, deve esaminar si prioritariamente il secondo motivo di appello che contesta nel merito la sentenza impugnata circa la sussistenza del potere di rappresentanza di capo all’Ercolano.

Tale motivo è infondato e il suorigetto determina l’inammissibilità del primo motivo , essendo la sentenza sorretta da un’autonoma ratio decidendi.

La decisione della Corte d'Appello sul punto merita conferma sia perché [OSCURATO:PERSONA] al momento della stipula della scrittura privata era il Presidente del consiglio di amministrazione della cooperativa [OSCURATO:PERSONA] sia perché la società ne h a ratificato l’operato.

Ric. 2017n. 11757 sez.

S2 - ud. 09/06/2022 La cooperativa [OSCURATO:PERSONA] nel ricorso non indica alcuna violazione delle norme statutarie in ordine al compimento di atti da parte dei propri organi rappresentativi né,tantomeno, indica quali poteri avesse il presidente o a chi spettassero i poteri di gestione. [OSCURATO:PERSONA], infatti , in qualità di Presidente del consiglio di amministrazione della Cooperativa e ra soggetto legittimato a rappresentare verso l’esterno tale ente, sicché la ricorrente avrebbe dovuto indicare lanorma statutaria violata anche al fine di contestare la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che comunque la cooperativa avesseratificato l’operato del suo presidente.

Infine, deve anche ribadirsi che,ai sensi dell’art. 2516 c.c. , le cooperative sono regolate dalle norme specifiche sulla società per azioni, sicché nella specie trova applicazione l’art.2384, comma 2, c.c., ai sensi del quale «Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società».

Tale disposizionesancisce l’inopponibilità ai terzi, esenti da dolo, dei limiti statutari di rappresentanza dell’ente societario, purché la volontà di quest’ultimo venga esternata da un soggetto a cui compete la spendita del nome.Nel caso di specie, il Presidente del CDA della Cooperativa, quand’anche avesse agito senza i poteri, circostanza peraltro daescludere sulla base di quanto emerge dagli atti, avrebbe comunque posto in essere un atto vincolante per la società in forza della predetta disposizione.

D’altra parte, come evidenziato nella sentenza impugnata, la Cooperativa ha certamente dato esecuzione alla scrittura ratificandone gli effetti.

Ric. 2017n. 11757 sez.

S2 - ud. 09/06/2022 Il motivo, pertanto, anche sotto questo profilo risulta del tutto destituito di fondamento.

Infine, la dedotta erroneità dell’affermazione circa l’assunzione di obblighi da parte della cooperativa [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] inammissibile, in quanto , se tale aspetto può astrattamente assumere rilievo nei rapporti tra le due cooperative, non ne ha alcuno nei confronti dei [OSCURATO:PERSONA].

Infatti , s i legge testualmente nella scrittura privata ri prodotta dalla stessa ricorrente nel ricorso che gli obblighi nascenti dalla scrittura privata intercorsa tra la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per patto espresso fanno capo a entrambe le cooperative edilizie.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione degli artt.2525, 2518, n. 7, nella formulazione previgente il d.lgs. n. 6 del 2003, artt. 2528 e 2521 c.c. nella formulazione previgente la data di notifica dell’atto di citazione da parte degli originari attori; l. n. 408 del 1949 e r.d. n.1150 del 1942, artt. 1325 e 1418 c.c.

La censura contesta la qualità di soci della cooperativa [OSCURATO:PERSONA] r osa di Monaco e Roberto di Monaco.

Per l’acquisto della posizione di socio di una società cooperativa, infatti, è necessaria la deliberazione di ammissione adottatadal consiglio di amministrazioneprevia verifica del possesso da parte dell’aspirante dei requisiti richiesti dall’atto costitutivo e dalla legge con efficacia costitutiva della qualità di socio a cui non possono supplire manifestazioni tacite di volontà da parte degli amministratori.

La qualità di sociocostituisce il presupposto indefettibile della pretesa di far parte della cooperativa e di ottenere l’assegnazione di alloggi realizzati, dunque, sarebbe stato onere degli attori dedurre e Ric. 2017n. 11757 sez.

S2 - ud. 09/06/2022 dimostrare che la domanda di ammissione era stata accolta con apposita deliberazione del consiglio di amministrazione mentre ciò non sarebbe avvenuto.

Di conseguenza la scrittura privata del 5 aprile 1996 sarebbe nulla non potendosi attribuire quote sociali ai [OSCURATO:PERSONA]. 3.1.Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.

Come si è visto in relazione al secondo motivo, la cooperativa [OSCURATO:PERSONA] con la scrittura privata del 5 aprile 1996 ha assunto l’obbligo, originariamente spettante alla [OSCURATO:PERSONA] , di cedere le quote sociali corrispondenti a due appartamenti facenti parte del lotto 5, e tale obbligo rappresenta il corrispettivo del la cessione del terreno da parte dei [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, le due cooperative avevano avuto l’esigenza di dividere i terreni da loro acquistati per far fronte alle esigenze nascenti dal PEEP del Comune.

Pertanto,è di tutta evidenza che la cooperativa [OSCURATO:PERSONA] , avendol’ obbligo di cedere le quote sociali ai [OSCURATO:PERSONA] , non può contestare la mancanza di qualità di soci in capo ai medesimi.

Peraltro, nella sentenza impugnata si legge che i [OSCURATO:PERSONA], a seguito della scrittura privata del 5 aprile del 1996,erano divenuti soci della [OSCURATO:PERSONA] e, infatti, erano invitati sistematicamente alle assemblee.

Il motivonon si confronta validamente con questa ulterioreratio decidendi.

4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: nullità della sentenza articolo 111 Cost., articolo 132, comma 2, n.4, 112, 115 e 116c.p.c. e 2697 c.c. - omesso esame circa fatti decisivi .

La sentenza sarebbe censurabile per aver omesso di pronunciarsi su ulteriori questioni sollevate dalla [OSCURATO:PERSONA] e Ric. 2017n. 11757 sez.

S2 - ud. 09/06/2022 rilevabilianche d’ufficio.

In particolare, con riguardo alla domanda proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che,nella scrittura del 5 aprile 1996, si qualificava garante personale.

Tale domanda sollevata dalla cooperativa [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto ricevere autonoma valutazione nel merito. 4.1.Il quarto motivo di ricorso è inammissibile.

La censura è del tutto generica e , in ogni caso , l a garanzia personale eventualmenteprestata dall’Ercolano era in favore dei [OSCURATO:PERSONA] e non della cooperativa [OSCURATO:PERSONA] in nome e per conto della quale egli agiva.

Da gli atti , infatti, emerge che l’Ercolano è stato chiamato in causa dalla [OSCURATO:PERSONA] per rispondere in proprio nei confronti degli originari attori e che, invece, si è accertato che egli ha agito per conto della Cooperativa e che quest’ultima ne ha anche ratificato l’operato, sicché la responsabilità dell’Ercolano al più potrebbe ipotizzarsi in caso di azione di responsabilità dei soci nei confronti dell’amministratore.

5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: nullità della scrittura privata del 5 Aprile 1996 per conflitto d'interessi in capo all'asserito legale rappresentante della cooperativa [OSCURATO:PERSONA].

In via gradata la ricorrente evidenzia la nullità della scrittura privata del 5 aprile 1996 intercorsa tra la cooperativa [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] per evidente conflitto di interessi in capo a quest’ultimo, avendo lo stesso prestato garanzia personale in favore di [OSCURATO:PERSONA] di Monaco relativamente all’intero importo negoziato con l’atto di compravendita di pari data nel contempo impegnandosi quale legale rappresentante apparente della cooperativa all’assunzione di un obbligo nei confronti della Ric. 2017n. 11757 sez.

S2 - ud. 09/06/2022 cooperativa [OSCURATO:SOCIETA] con riduzione proporzionale del prezzo da corrispondere ad [OSCURATO:PERSONA]. 5.1.Il quinto motivo di ricorso è inammissibile.

Anche in questo caso la censura è posta in modo del tutto generico ed è del tutto nuovae quindi inammissibile.

Secondo l’indirizzo consolidato di questa Corte, infatti, «In tema diricorso per cassazione, qualora siano prospettate questionidi cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, ilricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi diricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione diquestioni o temi di contestazionenuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio» (ex plurimis Sez. 2, Sent. n. 20694 del 2018 , Sez. 6 - 1,Ord n. 15430 del 2018 ).

6. Il ricorso è rigettato.

7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 8.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto; P.Q.M.

Ric. 2017n. 11757 sez.

S2 - ud. 09/06/2022 La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che liquida in euro 7000,00 più 200 ,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge, e nei confronti dell’altro controricorrente [OSCURATO:PERSONA] che liquida in euro 7000,00più 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; Ai sensi dell’art.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso 11757/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] a R.L. in liquidazione elettivamente domiciliatain ROMA, VIA Luciani n. 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a da ll’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, via degli Scipioni n.167 , presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2017n. 11757 sez. S2 - ud. 09/06/2022 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, via G.B. Pagano n. 70, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv.to GIOVANNI D’UONNOLO -controricorrenti – COOPERATIVA TENACIAa R.L -intimata - avverso la sentenza n.786 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI , depositata il 21/02/2017 E [OSCURATO:PERSONA] 27/02/217; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 GIUGNO 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale che ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto di tutti i motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Albarosa e [OSCURATO:PERSONA] citavano dinanzi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la società cooperativa [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA] ed [OSCURATO:PERSONA] , chiedendo la declaratoria di nullità dell’atto di compravendita dell’appezzamento di terreno sito in [OSCURATO:PERSONA] per simulazione assoluta del corrispettivo, con conseguente restituzione del predetto fondo e risarcimento dei danni o, in subordine , declarato ria di nullità del medesimo atto, dovendo dichiararsi la piena validità del contratto di permuta stipulato con controdichiarazioni in pari data, quale atto simulato, con condanna in solido delle società con venute all’adempimento mediante cessione di quattro quote sociali, corrispondenti a quattro appartamenti di cui due sulla strada insistenti sul lotto 5e due insistenti sul lotto 6 , così come descritti nella scrittura privata del 23 giugno 1994. Ric. 2017n. 11757 sez. S2 - ud. 09/06/2022 2. Il T ribunale adito riten eva non sussiste re alcuna n ullità dell’atto del 23 giugno 1994 per mancata prestazione del prezzo, riguardando questo la fase dell’adempimento. Il medesimo Tribunale rigettava l’eccezione di prescrizione relativa all’atto di permuta, considerato che il termine decorrevaper la [OSCURATO:PERSONA] dall’atto di divisione dei terreni intervenuto tra le due società cooperative il 5 aprile 1996, con il quale la cooperativa si era obbligata all’adempimento in solido con l’altra cooperativa [OSCURATO:SOCIETA] delle obbligazioni assunte da quest’ultima con la scrittura del 23 giugno 1994, con ulteriore decorso del termine dalla data dell’assemblea dei soci del 17 ottobre 2003. 2.1. Per quel che ancora rileva in questa sede, i l Tribunale evidenziava che la [OSCURATO:PERSONA],nel deliberato assembleare del 17 ottobre 2003,aveva propo sto una definizione transattiva ai soci [OSCURATO:PERSONA] in cambio della cessione del fondo del 1994 mediante il pagamento di euro 90.000 come controvalore degli appartamenti. Peraltro,non era dubbio che [OSCURATO:PERSONA] avesse agito sempre in nome e per conto della società cooperativa [OSCURATO:PERSONA], di cui aveva speso il nome.[OSCURATO:PERSONA] aveva, inoltre , ratificato il suo operato avvalendosi dei vantaggi e degli atti da questo compiuti; in particolare, con l’atto del 5 aprile 1996 la [OSCURATO:PERSONA] si era obbligata all’adempimento in solido con la T enacia delle obbligazioni assunte da quest’ultima con la scrittura del 23 giugno 1994 nei riguardi dei D i Monaco, ricavandone il vantaggio dell’attribuzione del lotto n. 5 su cui costruire il complesso residenziale. In conclusione, i l Tribunale accoglieva la domanda attorea e , per l’effetto, condannava la cooperativa [OSCURATO:SOCIETA] a trasferire a [OSCURATO:PERSONA]. 2017n. 11757 sez. S2 - ud. 09/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] la proprietà dell’alloggio scala d), piano secondo, e a [OSCURATO:PERSONA] la proprietà dell’alloggio scala d), piano terzo, realizzati sul lotto 6, meglio specificati nella scrittura del 22 luglio 2005 sottoscritta tra le parti senza ulteriore aggravio di spese a titolo di prezzo. Il Tribunale, con la medesima sentenza , condannava la società [OSCURATO:PERSONA] a trasferire in favore degli attori la proprietà di un alloggio ciascuno tra quelli realizzati sul lotto numero5, come meglio individuati nella scrittura privata del 23 giugno 1994, quale parte residua dell’obbligo di trasferimento posto a carico della [OSCURATO:SOCIETA]. I nfine, il T ribunale rigettava la domanda della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del terzo chiamato Ercolano. 3. La cooperativa [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la suddetta sentenza, dolendosi del fatto che il giudice era andato ultrapetita. La cooperativa appellante censurava anche la sentenza nella parte in cui non era stata ritenuta la propria estraneità all’accordo intervenuto tra i [OSCURATO:PERSONA] e l a C ooperativa T enacia , oltre al fatto che l’Ercolano aveva agito senza avere i poteri rappresentativi in merito all’atto del 5 aprile 1996. Peraltro, tale atto aveva effetto solo tra ledue cooperative, in quanto allo stesso non avevano partecipato i D i Monaco. Secondo la società appellante, il verbale del 17 ottobre 2003 non aveva efficac ia di riconoscimento e ricognizione di debito . La cooperativa aveva già corrisposto il prezzo impegnandosi a trasferire a [OSCURATO:PERSONA] o a persone da queste nominate l’intera superficie commercialeal piano terra dell’erigendo fabbricato. Ric. 2017n. 11757 sez. S2 - ud. 09/06/2022 4. Si costituivano gli appellati D i Monaco , la C ooperativa [OSCURATO:SOCIETA] ed [OSCURATO:PERSONA] , chied endo tutti la conferma della sentenza appellata. 5. La Corte d’Appello di Napoli d ichiarava inammissibile e al contempo rigettava il gravame,confermando la sentenza. In primo luogo,riteneva destituito di fondamento il motivo di appello con il quale la [OSCURATO:PERSONA] contestava la stessa possibilità di avanzare la domanda subordinata di trasferimento degli immobili per effetto della permuta (atto dissimulato) in quanto asseritamente inconciliabile con quella principale di nullità dell’atto simulato. La Corte d’Appello evidenziava che gli attori, sin dall’inizio , avevano chiaramente dedotto che l’atto di vendita celava un atto di permuta, posto che il prezzo della cessione del terreno era rappresentato non dal controvalore in denaro, ma dal trasferimento di quattro appartamenti da costruire nell’erigendo fabbricato oggetto dell’intervento edilizio perseguito dalla cooperativa [OSCURATO:SOCIETA]. Sicché, una volta accertato che si trattavanon di simulazione assoluta, ma di simulazione relativa, l’esame della domanda non poteva che incentrarsi sul petitum proposto in via subordinata. Quanto al potere rappresentativo della Cooperativa in capo ad [OSCURATO:PERSONA], con riferimento all’atto del5 aprile 1996, la Corte d’Appello evidenziava che il gravame si fondava solo sulla mera e apodittica affermazione della mancanza dei poteri di rappresentanza, nonostante l’Ercolano fosse Presidente in carica della società e senza spendere alcuna argomentazione a confutazione di quanto rilevato dal primo giudice. Pertanto, il gravame sul punto era inammissibile. Peraltro,l’atto in questione Ric. 2017n. 11757 sez. S2 - ud. 09/06/2022 era rivolto a dividere il lotto di terreno in modo da permettere la migliore esecuzione dei lavori secondo quelli che erano gli intendimenti delle due società cooperative, evidentemente in funzione di com’era strutturato il PPEE.[OSCURATO:PERSONA] aveva dato corso all’accordo provvedendo all’edificazione sul lotto n. 5 acquistato per effetto di quell’atto. [OSCURATO:PERSONA],dunque, aveva interesse ad assumere l’obbligazione perché collegata allo scambio parziale dei terreni con la cooperativa [OSCURATO:SOCIETA]. Non poteva sorgere alcun dubbio circa la qualità di soci di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come dimostrava la documentazione prodotta dalla quale emergeva che erano invitati sistematicamente alle assemblee. Lo stesso verbale di assemblea del 17 ottobre 2003 dimostrava la consapevolezza della [OSCURATO:PERSONA] di essersi impegnata a riassegnare gli appartamenti agli attori. Tutte queste circostanze dimostravano che l’operato dell’Ercolano era stato ratificato dalla società cooperativa oltre al fatto che egli era al momento della stipula il Presidente in carica della medesima cooperativa. Ad ogni modo l’assunzione dell’obbligo era stata trasfusa nei successivi atti compiuti dalla società da cui emergeva la volontà di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di profittarne, partecipando degli elementi della struttura del contratto a favore di terzi. Di talché doveva ritenersi infondata anche l’argomentazione in virtù della quale i [OSCURATO:PERSONA] non avevano partecipato alla scrittura del 1996 che aveva efficacia solo tra le due società. 6. La cooperativa [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di cinquemotivi di ricorso. Ric. 2017n. 11757 sez. S2 - ud. 09/06/2022 7. Roberto e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso. 8. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 9. All’udienza camerale del 16 febbraio 2022 latrattazione del ricorso è stata rinviata all’odierna pubblica udienza. 10.Fissato all’udienza pubblica del 6 giugno 2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio,in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, e dall’art. 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, convertito nella legge n. 126 del 2021, la cui efficacia è stata prorogata dal decreto legge .l. 30 dicembre 2021, n. 228, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. 11. Con memoria depositata in prossimità dell’udienza la [OSCURATO:PERSONA] ha insist ito nell a r ichiest a di accoglimento del ricorso. 12. Il Procuratore Generale ha concluso con requisitoria scritta, chiedendo l’inammissibilità o il rigetto di tutti i motivi di ricorsocome indicato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente deve rigettarsi l’eccezione di improcedibilità del ricorso per tardività del deposito, atteso che,come evidenziato dalla Cooperativa ricorrente,il plico contenente il ricorso notificato è stato spedito a mezzo posta il 15 maggio 2017 prima dello scadere dei 20 giorni decorrenti dalla data di notifica del 26 aprile 2017. Ric. 2017n. 11757 sez. S2 - ud. 09/06/2022 L’art. 134 delle disposizioni di attuazione c.p.c., infatti, consente il deposito del ricorso per cassazione o del controricorso e degli atti indicati all’art. 369 e 370 c.p.c.mediante l’invio per posta, in plico raccomandato.In tali casi il deposito si considera avvenuto alla data di spedizione del plico. 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli artt.342 c.p.c., 54, comma 2 , del d.l. n. 83 del 2012,convertito in l. n. 34 del 2012 . La società ricorrente, dopo aver censura to genericamente la totale omissione di pronunciae la motivazione del tutto apparente, incentra la prima doglianza sulla declaratoria di inammissibilità dell’appello,lamentando la violazione dell’art . 342 c.p.c. in quanto l’impugnazione soddisfaceva tutti i requisiti richiesti dalcitato art.342 c.p.c. nella formulazione precedente la modifica del 2012. Peraltro, quanto alla mancanza di potere rappresentativo di [OSCURATO:PERSONA], l’appello era certamente ammissibile come emergerebbe da quanto articolato dalla difesa a pagina 10 dell’atto di appello. 2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione degliartt. 1398, 1399, 1325 c.c. 2475 bis , 2479, comma 2 , n . 5 , c.c. e 1421 c.c. La società ricorrente afferma l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che anche la cooperativa [OSCURATO:SOCIETA] aveva assunto obblighi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di Monaco, permutante della [OSCURATO:PERSONA]. Tale circostan za sarebbe smentita da tutti gli atti che si sono susseguiti dal 1994 al 1999. Inoltre, la sentenza avrebbe violato gli articoli 1398, 1399, 1421 c.c. in correlazione con l’articolo 2475 bis e 2479 comma 2, n. 5, c.c., in quanto la Ric. 2017n. 11757 sez. S2 - ud. 09/06/2022 scrittura privata del 5 aprile 1996 è stata negoziata da [OSCURATO:PERSONA] nella stessadata dell’atto di compravendita intercorso tra la cooperativa [OSCURATO:PERSONA] e i signori [OSCURATO:PERSONA] D i Monaco e [OSCURATO:PERSONA], compravendita dissimulante in realtà una permuta, atto al quale il medesimo [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato in virtù di procura speciale rilasciata dalla cooperativa [OSCURATO:PERSONA] il giorno prima e allegata all’atto e conosciuta o conoscibile dalla cooperativa [OSCURATO:SOCIETA]. Dalla lettura della procura riportata nel ricorso emergerebbe l’assenza di poteri in capo ad [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quelli ivi previsti. La suddetta mancanza di poteri sarebbe opponibile ai terzi partecipanti alla scrittura privata di pari data in quanto facente parte dell’atto di vendita presupposto ed espressamente richiamato da tutte le parti. Secondo la ricorrente l’efficacia della procura era limitata esclusivamente all’acquisto del fondo di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] di Monaco e [OSCURATO:PERSONA] e non ad altri atti contrariamente a quanto assunto dai giudici del merito, non potendosi ricavare ulteriori poteri non previsti dall’atto costitutivo o dallo statuto e ancor meno dall’oggetto sociale. Risulterebbero violate le norme in materia di rappresentanza degli amministratori tenuto conto che l’atto straordinario posto in essere da [OSCURATO:PERSONA] integra una prestazione di garanzia nei confronti della sola [OSCURATO:SOCIETA] per un valore pari alla metà dell’intero fondo già acquistato per la realizzazione del fabbricato sociale, operazione ecc edente i limiti della procura conferita. La Corte partenopea doveva rilevare d’ufficio il difetto di valida procura e, nel non averlo fatto,avrebbe violato l’articolo 1421 c.c. sollecitata a tanto già nell’atto introduttivo del gravame. Inoltre, secondo la ricorrente, nessuna Ric. 2017n. 11757 sez. S2 - ud. 09/06/2022 ratifica della [OSCURATO:PERSONA] p otrebbe configurarsi , essendo necessario a tal fine che il dominus manifesti espressamente la volontà di far proprio il contratto da ratificare e a condizione che sia rispettata la forma scritta. Peraltro, con successivo atto di permuta entrambe le cooperative avevano procedutoalla divisione bonaria dei fondi senza recepimento degli ulteriori obblighi nascenti in favore dei [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. I primi due motivi di ricorso , che possono essere esaminati congiuntamente stante la loro evidente connessione, sono inammissibile il primo e infondato il secondo. Quanto al primo motivo deve osservarsi che la sentenza impugnata non si è limitata a dichiarare inammissibile il motivo di impugnazione relativo alla mancanza di potere rappresentativo in capo ad [OSCURATO:PERSONA] al momento della stipula della scrittura privata del5 aprile 1996. La Corte d'Appello , dopo aver affermato che il motivo era inammissibile perché non si confrontava adeguatamente con le motivazioni della sentenza di primo grado, lo ha anche rigettato nel merito. La Corte d’appello di Napoli, infatti,ha condiviso le motivazioni della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] circa il fatto che [OSCURATO:PERSONA] aveva agito sempre in nome per conto della società cooperativa di cui aveva speso il nome e che quest’ultima aveva ratificato il suo operato avvalendosi dei vantaggi e degli atti da questo compiuti.Con l’atto del 5 aprile 1996 la [OSCURATO:PERSONA] si era obbliga t a all’adempimento in solido con la [OSCURATO:SOCIETA] delle obbligazioni assunte da quest’ultima con la scrittura del 23 giugno 1994 nei riguardi dei [OSCURATO:PERSONA] (controricorrenti), ricavandone il vantaggio dell’attribuzione in suo favore del lotto n. Ric. 2017n. 11757 sez. S2 - ud. 09/06/2022 5, su cui costruire il complesso residenziale, come risultava dal verbale del 17 ottobre 2003. Nel prosieguo della sentenza,la Corte d’Appello ha riportato il motivo di appello della [OSCURATO:PERSONA] circa la mancanza di potere rappresentativo dell’Ercolano e circa il fatto che il verbale del 17 ottobre 2003 non aveva efficacia di riconoscimento del debito o natura ricognitiva.La medesima Corte d’Appello ha evidenziato che con il suddetto motivo di appello la [OSCURATO:PERSONA] aveva speso argomentazione di sorta a confutazione di quanto rilevato dal primo giudice. Dopo aver evidenziato tale profilo di inammissibilità la Corte d’Appello è entrata anche nel merito, evidenziando che, in ogni caso, t utte queste circostanze dimostravano che l’operato dell’Ercolano era stato ratificato dalla società cooperativa oltre al fatto che egli era al momento della stipula il Presidente in carica della medesima cooperativa. 2.2.Sulla base di quanto esposto, pertanto, deve esaminar si prioritariamente il secondo motivo di appello che contesta nel merito la sentenza impugnata circa la sussistenza del potere di rappresentanza di capo all’Ercolano. Tale motivo è infondato e il suorigetto determina l’inammissibilità del primo motivo , essendo la sentenza sorretta da un’autonoma ratio decidendi. La decisione della Corte d'Appello sul punto merita conferma sia perché [OSCURATO:PERSONA] al momento della stipula della scrittura privata era il Presidente del consiglio di amministrazione della cooperativa [OSCURATO:PERSONA] sia perché la società ne h a ratificato l’operato. Ric. 2017n. 11757 sez. S2 - ud. 09/06/2022 La cooperativa [OSCURATO:PERSONA] nel ricorso non indica alcuna violazione delle norme statutarie in ordine al compimento di atti da parte dei propri organi rappresentativi né,tantomeno, indica quali poteri avesse il presidente o a chi spettassero i poteri di gestione. [OSCURATO:PERSONA], infatti , in qualità di Presidente del consiglio di amministrazione della Cooperativa e ra soggetto legittimato a rappresentare verso l’esterno tale ente, sicché la ricorrente avrebbe dovuto indicare lanorma statutaria violata anche al fine di contestare la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che comunque la cooperativa avesseratificato l’operato del suo presidente. Infine, deve anche ribadirsi che,ai sensi dell’art. 2516 c.c. , le cooperative sono regolate dalle norme specifiche sulla società per azioni, sicché nella specie trova applicazione l’art.2384, comma 2, c.c., ai sensi del quale «Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società». Tale disposizionesancisce l’inopponibilità ai terzi, esenti da dolo, dei limiti statutari di rappresentanza dell’ente societario, purché la volontà di quest’ultimo venga esternata da un soggetto a cui compete la spendita del nome.Nel caso di specie, il Presidente del CDA della Cooperativa, quand’anche avesse agito senza i poteri, circostanza peraltro daescludere sulla base di quanto emerge dagli atti, avrebbe comunque posto in essere un atto vincolante per la società in forza della predetta disposizione. D’altra parte, come evidenziato nella sentenza impugnata, la Cooperativa ha certamente dato esecuzione alla scrittura ratificandone gli effetti. Ric. 2017n. 11757 sez. S2 - ud. 09/06/2022 Il motivo, pertanto, anche sotto questo profilo risulta del tutto destituito di fondamento. Infine, la dedotta erroneità dell’affermazione circa l’assunzione di obblighi da parte della cooperativa [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] inammissibile, in quanto , se tale aspetto può astrattamente assumere rilievo nei rapporti tra le due cooperative, non ne ha alcuno nei confronti dei [OSCURATO:PERSONA]. Infatti , s i legge testualmente nella scrittura privata ri prodotta dalla stessa ricorrente nel ricorso che gli obblighi nascenti dalla scrittura privata intercorsa tra la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per patto espresso fanno capo a entrambe le cooperative edilizie. 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione degli artt.2525, 2518, n. 7, nella formulazione previgente il d.lgs. n. 6 del 2003, artt. 2528 e 2521 c.c. nella formulazione previgente la data di notifica dell’atto di citazione da parte degli originari attori; l. n. 408 del 1949 e r.d. n.1150 del 1942, artt. 1325 e 1418 c.c. La censura contesta la qualità di soci della cooperativa [OSCURATO:PERSONA] r osa di Monaco e Roberto di Monaco. Per l’acquisto della posizione di socio di una società cooperativa, infatti, è necessaria la deliberazione di ammissione adottatadal consiglio di amministrazioneprevia verifica del possesso da parte dell’aspirante dei requisiti richiesti dall’atto costitutivo e dalla legge con efficacia costitutiva della qualità di socio a cui non possono supplire manifestazioni tacite di volontà da parte degli amministratori. La qualità di sociocostituisce il presupposto indefettibile della pretesa di far parte della cooperativa e di ottenere l’assegnazione di alloggi realizzati, dunque, sarebbe stato onere degli attori dedurre e Ric. 2017n. 11757 sez. S2 - ud. 09/06/2022 dimostrare che la domanda di ammissione era stata accolta con apposita deliberazione del consiglio di amministrazione mentre ciò non sarebbe avvenuto. Di conseguenza la scrittura privata del 5 aprile 1996 sarebbe nulla non potendosi attribuire quote sociali ai [OSCURATO:PERSONA]. 3.1.Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. Come si è visto in relazione al secondo motivo, la cooperativa [OSCURATO:PERSONA] con la scrittura privata del 5 aprile 1996 ha assunto l’obbligo, originariamente spettante alla [OSCURATO:PERSONA] , di cedere le quote sociali corrispondenti a due appartamenti facenti parte del lotto 5, e tale obbligo rappresenta il corrispettivo del la cessione del terreno da parte dei [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, le due cooperative avevano avuto l’esigenza di dividere i terreni da loro acquistati per far fronte alle esigenze nascenti dal PEEP del Comune. Pertanto,è di tutta evidenza che la cooperativa [OSCURATO:PERSONA] , avendol’ obbligo di cedere le quote sociali ai [OSCURATO:PERSONA] , non può contestare la mancanza di qualità di soci in capo ai medesimi. Peraltro, nella sentenza impugnata si legge che i [OSCURATO:PERSONA], a seguito della scrittura privata del 5 aprile del 1996,erano divenuti soci della [OSCURATO:PERSONA] e, infatti, erano invitati sistematicamente alle assemblee. Il motivonon si confronta validamente con questa ulterioreratio decidendi. 4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: nullità della sentenza articolo 111 Cost., articolo 132, comma 2, n.4, 112, 115 e 116c.p.c. e 2697 c.c. - omesso esame circa fatti decisivi . La sentenza sarebbe censurabile per aver omesso di pronunciarsi su ulteriori questioni sollevate dalla [OSCURATO:PERSONA] e Ric. 2017n. 11757 sez. S2 - ud. 09/06/2022 rilevabilianche d’ufficio. In particolare, con riguardo alla domanda proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che,nella scrittura del 5 aprile 1996, si qualificava garante personale. Tale domanda sollevata dalla cooperativa [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto ricevere autonoma valutazione nel merito. 4.1.Il quarto motivo di ricorso è inammissibile. La censura è del tutto generica e , in ogni caso , l a garanzia personale eventualmenteprestata dall’Ercolano era in favore dei [OSCURATO:PERSONA] e non della cooperativa [OSCURATO:PERSONA] in nome e per conto della quale egli agiva. Da gli atti , infatti, emerge che l’Ercolano è stato chiamato in causa dalla [OSCURATO:PERSONA] per rispondere in proprio nei confronti degli originari attori e che, invece, si è accertato che egli ha agito per conto della Cooperativa e che quest’ultima ne ha anche ratificato l’operato, sicché la responsabilità dell’Ercolano al più potrebbe ipotizzarsi in caso di azione di responsabilità dei soci nei confronti dell’amministratore. 5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: nullità della scrittura privata del 5 Aprile 1996 per conflitto d'interessi in capo all'asserito legale rappresentante della cooperativa [OSCURATO:PERSONA]. In via gradata la ricorrente evidenzia la nullità della scrittura privata del 5 aprile 1996 intercorsa tra la cooperativa [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] per evidente conflitto di interessi in capo a quest’ultimo, avendo lo stesso prestato garanzia personale in favore di [OSCURATO:PERSONA] di Monaco relativamente all’intero importo negoziato con l’atto di compravendita di pari data nel contempo impegnandosi quale legale rappresentante apparente della cooperativa all’assunzione di un obbligo nei confronti della Ric. 2017n. 11757 sez. S2 - ud. 09/06/2022 cooperativa [OSCURATO:SOCIETA] con riduzione proporzionale del prezzo da corrispondere ad [OSCURATO:PERSONA]. 5.1.Il quinto motivo di ricorso è inammissibile. Anche in questo caso la censura è posta in modo del tutto generico ed è del tutto nuovae quindi inammissibile. Secondo l’indirizzo consolidato di questa Corte, infatti, «In tema diricorso per cassazione, qualora siano prospettate questionidi cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, ilricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi diricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione diquestioni o temi di contestazionenuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio» (ex plurimis Sez. 2, Sent. n. 20694 del 2018 , Sez. 6 - 1,Ord n. 15430 del 2018 ). 6. Il ricorso è rigettato. 7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 8.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto; P.Q.M. Ric. 2017n. 11757 sez. S2 - ud. 09/06/2022 La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che liquida in euro 7000,00 più 200 ,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge, e nei confronti dell’altro controricorrente [OSCURATO:PERSONA] che liquida in euro 7000,00più 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; Ai sensi dell’art.
Sentenza Cassazione n. 20831/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris