CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 giugno 2026
Cassazione n. 21237/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]CONTRO[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eSimona Marasco-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II° grado delLazio n. 323/2024 depositata il 15/1/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 323/2024, depositata il 15/1/2024, la Corte diGiustizia Tributaria di II° grado del Lazio rigettava l’appello proposto dalComune di Ciampino (RM) avverso la sentenza n. 5172/2021 con cui laCommissione Tributaria Provinciale di Roma aveva accolto il ricorsoproposto dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. avverso l’invito al pagamento n. 54Numero registro generale 16693/2024Numero sezionale 1931/2026Numero di raccolta generale 21237/2026Data pubblicazione 22/06/2026del 26/3/2019 per l’importo di 18.803,00 euro, a titolo di TARI relativaall’anno 2019, con riguardo a locali siti nel predetto Comune.[OSCURATO:PERSONA] - premesso che doveva ritenersi accertato, sullascorta della relazione peritale redatta dall’ing. Tatti, che lo stabilimento inquestione non era più adibito da tempo ad attività produttiva ed erautilizzato esclusivamente per la conservazione di documenti raramenteoggetto di consultazione, sicché era da escludersi che vi si producesserorifiuti speciali (imballaggi) - rilevava che, con ordinanza n. 37965/2022,questa Corte aveva accertato che la contribuente aveva comunicato alComune il 13/1/2016 la circostanza che “nella sede di Ciampino…nonvengono prodotti rifiuti di nessuna natura…”, allegando la documentazionea corredo. Il giudice d’appello, sulla scorta della condivisibile motivazionedella sopracitata ordinanza della Corte, ribadiva che l’art. 62, comma 2,del d.lgs. n. 507/1993 stabilisce una presunzione di produzione di rifiutiiuris tantum correlata alla occupazione o detenzione di locali ed areescoperte a qualsiasi uso adibiti, vincibile dal contribuente provando lasussistenza delle previste circostanze escludenti la produttività e latassabilità, da dedursi nella denuncia originaria o in quella di variazione.Affermava, pertanto, che “la destinazione dello stabilimento di Ciampino amero luogo di custodia di documenti che non sono soggetti aconsultazione che raramente, essendo da molti anni (2012) cessata ogniparticolare uso, menzionata dall’art. 62 del d.lgs. 507/93, che esclude laproduzione di rifiuti urbani. Tale situazione era già stata denunciata alComune di Ciampino con riguardo all’anno 2016…”. Pertanto, riteneva lasuddetta presunzione di legge “vinta dalla prova contraria offerta dalcontribuente e dalla tempestiva denuncia al Comune che avrebbe potutoeffettuare accertamenti in senso contrario…”.2. Avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II° gradoproponeva ricorso per cassazione il Comune di Ciampino (RM).Numero registro generale 16693/2024Numero sezionale 1931/2026Numero di raccolta generale 21237/2026Data pubblicazione 22/06/20263. La contribuente resisteva con controricorso, eccependo in viapreliminare il giudicato esterno.4. Entrambe le parti depositavano memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1 Con il primo motivo di ricorso, si deducono “1) Violazione e falsaapplicazione dell’art. 1, comma 641, della Legge 147/2013, in relazioneall’art. 360, comma primo, n. 3 cpc.”, erroneamente interpretata dallaCorte Regionale, in quanto, secondo la contribuente, fondandosi il tributosu due presupposti impositivi, costituiti dal possesso di immobili edall’erogazione e fruizione dei servizi comunali, ciò che rileva è la merasuscettibilità del bene di produrre rifiuti e non la concreta produzione. Siafferma, inoltre, l’insussistenza nel caso concreto dei presupposti per ilriconoscimento alla contribuente dell’esenzione dal tributo ex art. 62 deld.lgs. n. 507/1993, in quanto la denuncia di variazione versata in atti nonera supportata da idonea documentazione atta a superare la “presunzionedi produttività”, che richiederebbe la oggettiva inutilizzabilità del bene enon la mera inutilizzazione.2. La controricorrente ha eccepito, in via preliminare, il giudicatoesterno in forza della sopravvenuta ordinanza di questa Corte n.37965/2022, confermata dalla n. 13865/2024 (la quale ha dichiaratol’inammissibilità del ricorso per revocazione avverso la predetta ordinanzan. 37965/2022), nonché della ordinanza n. 8027/2023, relativeall’annualità d’imposta 2016 (saldo e acconto) del medesimo tributo,deducendo che era stato definitivamente accertato il diritto dellacontribuente all’esenzione per averlo comprovato mediante lapresentazione al Comune della relativa documentazione giustificatrice inuno alla dichiarazione in variazione del 13/1/2016 e che il presuppostodell’esenzione doveva ritenersi persistente anche negli anni successiviall’anno 2016, in assenza di altra e diversa successiva dichiarazione invariazione o di successivo accertamento contrario del Comune, sebbene laNumero registro generale 16693/2024Numero sezionale 1931/2026Numero di raccolta generale 21237/2026Data pubblicazione 22/06/2026società avesse già in precedenza rappresentato il proprio dirittoall’esenzione con varie istanze (istanza di riesame e sgravio del TARESrelativa all’anno 2013 e della TARI relativa all’anno 2015, nonché direclamo e mediazione innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] diRoma sub n. 13576/2016 R.G.).3. Orbene, va premessa la infondatezza delle eccezioni diinammissibilità del primo motivo di ricorso spiegate dalla controricorrente,secondo cui la problematica della “non suscettibilità” della produzione dirifiuti sarebbe stata affrontata e risolta con un accertamento in fatto noncensurabile in sede di legittimità, tanto più in presenza di una c.d “doppiaconforme” ed il Comune non avrebbe impugnato il capo della sentenzarelativo all’accertamento del diritto all’esenzione dal tributo ex art. 62 deld.lgs. n. 507/93, che sarebbe ormai divenuto definitivo. Va, invece,rilevato che il ricorrente, nell’affermare che il disposto dell’art. 1, comma641, della legge n. 147/2013 andrebbe riferito a tutti gli immobili anchesoltanto potenzialmente in grado di produrre rifiuti, escludendone perciò laapplicabilità solo alle situazioni di oggettiva impossibilità di produrli,denuncia un fraintendimento della norma da parte del giudice d’appelloladdove ne avrebbe escluso l’applicabilità al magazzino in questione, al difuori dei ristretti casi in cui sarebbe consentita l’esenzione dal tributo(opzione ermeneutica non solo necessariamente implicante lacontestazione della idoneità degli assunti della sentenza d’appello agiustificare l’esenzione, ma suscettibile di determinare, ove fondata, ilsovvertimento dell’accertamento dell’insussistenza del presupposto deltributo, su cui pertanto non può essersi formato alcun giudicato implicitointerno).4. Ciò posto, ritiene il Collegio che la questione relativa allasussistenza dei presupposti per l’esenzione dall’imposta e segnatamentedella “intrinseca inidoneità dei locali a produrre rifiuti” e della relativaspecifica dichiarazione inviata al Comune nell’anno 2016, “secondo cui neiNumero registro generale 16693/2024Numero sezionale 1931/2026Numero di raccolta generale 21237/2026Data pubblicazione 22/06/2026locali in questione non vengono prodotti rifiuti di nessuna natura… ”,deve ritenersi coperta dall’eccepito giudicato esterno, nei termini cheseguono, con conseguente infondatezza del primo motivo di ricorso.Premesso che la questione relativa alla sussistenza e alla estensibilitàdel giudicato esterno, quale regola del caso concreto, è questioneinterpretativa di mero diritto, che non vincola il singolo giudice rispettoalla eventuale diversa decisione assunta da un altro, poiché l’attivitàinterpretativa delle norme giuridiche compiuta dal giudice, in quantoconsustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non puòmai costituire limite alla attività esegetica esercitata da altro giudice, nonvigendo nel nostro ordinamento il principio dello stare decisis (v. tra letante, Cass., n. 2270/2024; Cass., n. 15215/2021), va rilevato che, “Intema di giudicato esterno, se uno dei due giudizi, tra le stesse parti eriguardanti il medesimo rapporto giuridico, è definito con sentenza passatain giudicato, poiché l'accertamento compiuto in ordine alla situazionegiuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative adun punto fondamentale comune ad entrambe le cause forma la premessalogica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo delladecisione, di detto accertamento è precluso il riesame; tale efficacia,riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, inmateria tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, inquanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativaad un determinato periodo rispetto ai fatti che si sono verificati al di fuoridello stesso non opera rispetto agli elementi costitutivi della fattispecieche, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta, assumonocarattere tendenzialmente permanente.” (Cass., n. 8291/2025).La citata ordinanza n. 37965/2022 (confermata con ordinanza n.13865/2024, dichiarativa dell’inammissibilità del ricorso per revocazioneavverso la stessa), nel rigettare il ricorso per cassazione presentato dalComune di Ciampino (RM) avverso la sentenza della CommissioneNumero registro generale 16693/2024Numero sezionale 1931/2026Numero di raccolta generale 21237/2026Data pubblicazione 22/06/2026Tributaria Regionale del Lazio n. 4078/2020, che, in accoglimento delricorso della contribuente, aveva annullato l’avviso di pagamento conriguardo al saldo della TARI relativa all’anno 2016, concernente ilmedesimo immobile in Ciampino (RM), ha statuito che: “…il presuppostoimpositivo della TARI, così come già della TARSU, è l'occupazione o ladetenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti (d.lgs. n. 507del 1993, art. 62, comma 1). Non sono soggetti alla tassa i locali e le areeche non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolareuso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizionidi non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze sianoindicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontratein base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idoneadocumentazione (art. 62, comma 2, d. lgs. cit.). L'imposta è dovuta, aisensi della L. 27 dicembre 2013, n. 147, per la disponibilità dell'areaproduttrice di rifiuti e, dunque, unicamente per il fatto di occupare odetenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, mentre le derogheindicate e le riduzioni delle tariffe non operano in via automatica in basealla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo ilcontribuente dedurre e provare i relativi presupposti…. Inoltre, operandoin conseguenza di specifiche condizioni non altrimenti conoscibili dall'ente,in quanto collegate alle posizioni peculiari dei singoli utenti che si vengonoa trovare nella situazione per poterne fruire, il riconoscimento del diritto atali agevolazioni, oltre che ai medesimi oneri probatori delle precedenti, èsubordinato alla ulteriore condizione della presentazione di una preventivadomanda del contribuente, corredata naturalmente della documentazionenecessaria per giustificarne l'attribuzione…. Orbene, nel caso di specie,risulta che la contribuente ha comunicato al Comune in data 13.01.2016(allegato sub. doc. 4 ricorso di primo grado) la circostanza che “nella sededi [OSCURATO:PERSONA] n. 4 non vengono prodotti rifiuti dinessuna natura …”, allegando la documentazione a corredo. InNumero registro generale 16693/2024Numero sezionale 1931/2026Numero di raccolta generale 21237/2026Data pubblicazione 22/06/2026quest’ottica, la CTR ha affermato, sulla base delle perizie giurate in atti edella relazione di un consulente d’ufficio del Tribunale di Velletri, che “Lainesistenza del presupposto impositivo ai fini Tari emerge dalla situazionedi fatto e dalle circostanze addotte dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.”. Ciò sipone in linea con l’orientamento consolidato secondo cui, in tema di tassaper lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'art. 62, secondo comma, d.lgs.15 novembre 1993, n. 507, nello stabilire che non sono soggetti allastessa i locali e le aree che "risultino in obbiettive condizioni di nonutilizzabilità", sottrae all'imposizione gli immobili oggettivamenteinutilizzabili, e non già quelli lasciati in concreto inutilizzati, per qualsiasiragione, dai titolari della relativa disponibilità (Sez. 5, Sentenza n. 16785del 27/11/2002; conf. Sez. 5, Sentenza n. 21726 del 17/11/2004).”.La successiva ordinanza n. 8027/2023 questa Corte, accogliendo ilricorso della contribuente avverso la sentenza della CommissioneTributaria Regionale del Lazio n. 6052/2019, decidendo nel merito, haannullato anche l’avviso di pagamento per l’acconto concernente semprela TARI relativa all’anno 2016 per lo stesso immobile in Ciampino (RM),sulla scorta di analoghe considerazioni, aggiungendo che: “…. 2.1. Icommi 659 e 660 dell’art. 1 della l. n. 147 del 2013 rimettono airegolamenti comunali (adottati ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre1997 n. 446) la previsione di riduzioni o esenzioni della TARI nei casi di:abitazioni con unico occupante, abitazioni tenute a disposizione per usostagionale od altro uso limitato e discontinuo; locali, diversi dalleabitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso noncontinuativo, ma ricorrente; abitazioni occupate da soggetti che risiedanoo abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; fabbricatirurali ad uso abitativo; ulteriori situazioni da individuarsi. 2.2. Nellaspecie, l'art. 8, comma 1, del regolamento comunale (approvato condeliberazione adottata da Consiglio Comunale il 31 luglio 2014 n. 60)dispone che: «Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che nonNumero registro generale 16693/2024Numero sezionale 1931/2026Numero di raccolta generale 21237/2026Data pubblicazione 22/06/2026possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per loro natura o per ilparticolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino inobiettive condizioni di non utilizzabilità»; e precisa: «Le suddettecircostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono esseredirettamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idoneadocumentazione». 2.3. Peraltro, l'art. 1, comma 641, della Legge 27dicembre 2013 n. 147 pone a carico dei possessori e dei detentori di localied aree scoperte a qualsiasi uso adibiti una presunzione legale relativa diproduzione di rifiuti, con conseguente soggezione a tassazione, che l'art.8, comma 1, del regolamento comunale prevede possa essere vintasoltanto dall'espressa indicazione da parte del contribuente, nelladenunzia originaria o nella denunzia di variazione, delle condizioniindispensabili per beneficiare della riduzione o della esenzione…. Lasentenza oggi impugnata ha sostanzialmente respinto l’appellodell’odierna ricorrente sul presupposto della mancanza di prova del dirittoall’esenzione, chiarendo anche, come sopra esposto, che non risultavaalcuna dichiarazione da parte della ricorrente successiva a quellaoriginaria, così come modificata a seguito di sopralluogo e relativoaccertamento in aumento della superficie soggetta a imposizione.Dall’ordinanza della S.C. n. 9937 del 2022, sopra richiamata, avente adoggetto la controversia sul saldo, si desume, viceversa, che lacontribuente ha inviato al Comune in data 13.01.2016 (allegato sub. doc.4 ricorso di primo grado) una comunicazione secondo cui nei locali inquestione “non vengono prodotti rifiuti di nessuna natura …”, allegando ladocumentazione a corredo. La ricorrente, dunque, finalmente nel 2016 haprovveduto ad effettuare una specifica comunicazione in cui ha dettagliatoe documentato le ragioni dell'insussistenza di un'intrinseca inidoneità deilocali a produrre rifiuti per loro natura o per stabile destinazione ad unparticolare uso o per oggettive condizioni di inutilizzabilità…”.Numero registro generale 16693/2024Numero sezionale 1931/2026Numero di raccolta generale 21237/2026Data pubblicazione 22/06/2026Considerato che le suddette ordinanze non solo hanno accertatol’assenza di produzione di rifiuti nell’immobile in questione in un datomomento storico, correlata, come accertato anche dalla sentenzaimpugnata, al particolare ed invero stabile uso (di “mero luogo di custodiadi documenti che non sono soggetti a consultazione”) ed oggetto didichiarazione comunicata al Comune nell’anno 2016 (corredata didocumentazione a supporto), ma hanno concluso per la sussistenza di unasituazione di fatto di oggettiva inutilizzabilità ovvero di “intrinsecainidoneità dei locali a produrre rifiuti”, riscontrando altresì l’avvenutodeposito della dichiarazione in variazione comunicata al Comune nell’anno2016, i requisiti per l’esonero dall’imposta, accertati con riferimentoall’anno 2016, devono ritenersi persistenti anche in relazione all’anno2019, considerate altresì la situazione di fatto e le modalità di utilizzodell’immobile (“mero luogo di custodia di documenti che non sono soggettia consultazione” e pertanto integrante “un caso di destinazione aparticolare uso” di cui all’art. 62, comma 2, d.lgs. n. 507/93), accertateanche dalla sentenza impugnata, nonché la ultrattività, ex art. 1, comma685, della legge n. 147/2013, della dichiarazione presentata dallacontribuente nel gennaio dell’anno 2016. A tal proposito, va rilevato che lalegge n. 147/2013, nell’istituire la TARI - che, quale componente dellaIUC, è «destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimentodei rifiuti, a carico dell'utilizzatore» (art. 1, comma 639) - ha ripropostouna articolata disciplina degli obblighi di denuncia ed informazione posti acarico dei soggetti passivi del tributo (art. 1, commi 646, 684, 685 e 686)- disciplina già presente nell’ar. 70 del d.lgs. n. 507/1993 (in tema diTARSU) - con ciò ribadendo la c.d. “ultrattività” della dichiarazione - allacui stregua la dichiarazione «ha effetto anche per gli anni successivisempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cuiconsegua un diverso ammontare del tributo…» (art. 1, comma 685, cit.).Ciò giustifica la presunzione di persistenza della situazione denunciata,Numero registro generale 16693/2024Numero sezionale 1931/2026Numero di raccolta generale 21237/2026Data pubblicazione 22/06/2026gravando sull’ente impositore l’onere di esercitare il potere diaccertamento per verificare la sopravvenienza di situazioni diverse.Alcun rilievo, al fine di escludere il giudicato sulla assenza diproduzione di rifiuti e sulla intervenuta denuncia al Comune, puòmemoria illustrativa allo stesso favorevoli, con riguardo all’acconto e alsaldo della TARI relativa all’anno 2015, in quanto concernenti un periodoantecedente alla presentazione della denuncia di cui all’art. 1, comma685, della legge n. 147/2013. Peraltro, si evidenzia che, comeripetutamente affermato da questa Corte, ove sulla medesima questionesi siano formati due giudicati contrastanti (tali comunque non potendosiritenere quelli di cui sopra rispetto all’assenza di una dichiarazione invariazione per un periodo antecedente all’anno 2016), al fine di stabilirequale dei due debba prevalere occorre fare riferimento al criteriotemporale, nel senso che il secondo giudicato prevale in ogni caso sulprimo, purché la seconda sentenza contraria ad altra precedente non siastata sottoposta a revocazione (v., tra le altre, Cass., n. 19273/2025). Nelcaso in esame, l’ordinanza n. 37965/2022, sottoposta a revocazione conesito negativo, è divenuta irrevocabile nell’anno 2024, in forzadell’ordinanza che ha dichiarato inammissibile la revocazione.5. Con il secondo motivo, si deduce la “nullità della sentenza ai sensidegli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4),c.p.c. per avere la CTR totalmente travisato la prova circa il superamentodella presunzione iuris tantum di oggettiva impossibilità alla produzione dirifiuti in contrasto con la l. 147/2013”. Nello specifico si contesta laidoneità della bozza di CTU espletata in un giudizio innanzi al Tribunale diVelletri (RM), a cui peraltro il Comune è rimasto estraneo, a superare lapresunzione legale, fornendo la prova contraria, della impossibilitàoggettiva di produrre rifiuti stabilita dalla disciplina della TARI, valutatoaltresì che il contratto per il servizio di smaltimento e le relative fatture, inNumero registro generale 16693/2024Numero sezionale 1931/2026Numero di raccolta generale 21237/2026Data pubblicazione 22/06/2026Pomezia (RM).Il motivo è infondato.Premesso che la sussistenza dei presupposti per l’esonero dellacontribuente dal tributo oggetto di causa deve ritenersi coperta dalgiudicato, nel caso in esame non viene in rilievo una presunzione sempliceda superare (a cui è correlata la prospettazione dell’asserito travisamentodella prova all’uopo utilizzata), atteso che, operando il principio diultrattività della denuncia di cui si è detto, in difetto di denunce successivedi variazioni, deve presumersi che la situazione denunciata permangaimmutata, sicché è sull’ente impositore che grava l’onere di esercitare ilpotere di accertamento per verificare la sopravvenienza di situazionidiverse da quelle denunciate ai fini dell’esenzione.6. Il ricorso va, pertanto, rigettato.7. Considerate le alterne vicende processuali relative alla debenza deltributo in oggetto per le diverse annualità, va disposta la compensazionedelle spese del giudizio. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; compensa tra le parti le spese giudiziali; aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovutoCosì deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/2/2026.IL PRESIDENTEGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]