CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 marzo 2025
Cassazione n. 13488/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22086/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 107, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende ex lege -controricorrente- avverso SENTENZA d ella C.T.R. della TOSCANA n. 1/2019 depositata il 07/01/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Premesso che: - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno impugna t o - formulando quattro motivi di ricorso- la sentenza della C.T.R. della Toscana di rigetto dell’appello dai medesimi proposto avverso la sentenza della C.T.P. di Firenze di reiezione del ricorso per l’annullamento dell’avviso di accertamento per la rettifica del classamento dell’immobile di proprietà della contribuente in categoria A1; - La C.T.R., ritenuto l’atto impositivo - adottato a seguito di procedura DOCFA - sufficientemente motivato a mezzo del richiamo dei dati oggettivi dell’immobile e della categoria di classamento, ha rilevato che l’Ufficio si è limitato a ripristinare l’originario classamento, evincibile dalla visura storica, ed ha escluso che l’esistenza di categorie diverse nel medesimo fabbricato giustificasse l’attribuzione della categoria A2; - L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. Rilevato che - [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale procuratrice di [OSCURATO:PERSONA], giusta procura di cui al rogito del notaio [OSCURATO:PERSONA] del 21 gennaio 2008 rep. 11782, n. 964, con atto di rinuncia, in data 6 marzo 2025, sottoscritto dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] L. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura speciale allegata all’atto, ha dichiarato di voler rinunciare, ex art. 390 cod. proc. civ., al ricorso per cassazione, con compensazione delle spese di lite; - La rinuncia risulta accettata dall’Agenzia delle Entrate, con sottoscrizione in pari data dell’Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA]; - Sussistono i presupposti di cui all’art. 391 cod. proc. civ. per la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso, con compensazione delle spese di lite. La definizione abdicativa del giudizio esclude la sussistenza dei requisiti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del doppio del contributo unificato ex art. 13 co. 1 quater dPR n.115/02. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione, per rinuncia al ricorso. Co