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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 gennaio 2023

Cassazione n. 35710/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa il 14 aprile 2022 la e• ort - • i Appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di f4"""ar data 27 febbraio 2020, appellata da PINTO Pierfrancesco, con le già concesse circostanze attenuanti generiche, riduceva la pena inflitta al predetto per il rito in quella di mesi 3 di arresto, in quanto il primo giudice aveva operato la riduzione per il rito abbreviato per la contravvenzione nella misura di un terzo anziché della metà, come prevede l'art. 442 cod. pen.; confermava nel resto la sentenza di primo grado.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - PINTO Pierfrancesco deducendo vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 159 cod. pen., 111 comma 2 Cost., 129 e 531 cod. proc. pen. .

Secondo la difesa sarebbe viziato il computo delle sospensioni, con prescrizione maturata prima della decisione impugnata.

3. La difesa ha depositato memoria in data 10 gennaio 2023, con cui si ribadisce il contenuto del ricorso.

4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti.

Ed invero il rinvio di trattazione disposto in data 20 giugno 2018 non era correlato ad un impedimento ma ad una semplice richiesta della difesa, sicchè risulta legittima la modalità di computo adottata dalla Corte di Appello (e non limitata a sessanta giorni come sostenuto dal ricorrente).

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 26 gennaio 2023 Il Consigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 14 aprile 2022 la e• ort - • i Appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di f4"""ar data 27 febbraio 2020, appellata da PINTO Pierfrancesco, con le già concesse circostanze attenuanti generiche, riduceva la pena inflitta al predetto per il rito in quella di mesi 3 di arresto, in quanto il primo giudice aveva operato la riduzione per il rito abbreviato per la contravvenzione nella misura di un terzo anziché della metà, come prevede l'art. 442 cod. pen.; confermava nel resto la sentenza di primo grado. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - PINTO Pierfrancesco deducendo vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 159 cod. pen., 111 comma 2 Cost., 129 e 531 cod. proc. pen. . Secondo la difesa sarebbe viziato il computo delle sospensioni, con prescrizione maturata prima della decisione impugnata. 3. La difesa ha depositato memoria in data 10 gennaio 2023, con cui si ribadisce il contenuto del ricorso. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. Ed invero il rinvio di trattazione disposto in data 20 giugno 2018 non era correlato ad un impedimento ma ad una semplice richiesta della difesa, sicchè risulta legittima la modalità di computo adottata dalla Corte di Appello (e non limitata a sessanta giorni come sostenuto dal ricorrente). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 26 gennaio 2023 Il Consigliere es
Sentenza Cassazione n. 35710/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris