CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02212/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le note conclusive depositate dal difensore dell'imputato, a vv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 febbraio 2020, la Corte di Appello di Messina ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per i reati di lesioni volontarie e minaccia. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia ed articolato nei motivi qui di seguito, sintetizzati a norma dell'art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo di ricorso sono lamentati vizi motivazionali in riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato di minaccia aggravata.In particolare, è censurata l'omessa considerazione delle risultanze processuali, in base alle quali sarebbe emerso come l'imputato non abbia mai minacciato la persona offesa, la cui attendibilità è stata erroneamente valutata, stante la diversità delle dichiarazioni contenute nella querela e di quelle rese in dibattimento. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si denunzia il travisamento della prova in relazione alle dichiarazioni rese dalle testi Cicero e Andaloro. In particolare, la Corte ha ritenuto inattendibili le testimonianze delle due testi, anche se non sono state interamente oggetto di contestazione in sede di esame dibattimentale. Inoltre, non sono state valutate le dichiarazioni rese dal Bizio che, confermando quanto dichiarato dagli altri testi, ha escluso che l'imputato avesse aggredito e minacciato la persona offesa. Infine, è contestata, ancora una volta, l'attendibilità della persona offesa a seguito delle contraddittorietà del narrato riportato in dibattimento rispetto a quanto affermato in querela. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso è denunziata erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa, in quanto la valutazione in punto di diritto effettuata dalla Corte non coincide con la ricostruzione del fatto che emerge dalle risultanze processuali. In subordine, la difesa chiede che, qualora si ritenga sproporzionata e dunque inadeguata l'aggressione prodotta dall'imputato rispetto a quella subita, sia riconosciuta l'ipotesi di eccesso colposo nella legittima difesa. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso sono impugnate le statuizioni civili e la condanna alle spese in favore della parte civile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è versato in fatto e finalizzato a una rivalutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità. Non è vero che nella sentenza di primo grado non si faccia riferimento al reato di minaccia, giacché il Tribunale ne fa menzione (pag. 6) quando analizza le risultanze della prova dichiarativa. Il motivo di appello proposto sul punto risulta generico (pag. 5 dell'atto di appello), mentre nella sentenza della Corte di appello (pag. 9) si evidenzia, all'esito dell'esame delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, che la ritenuta attendibilità di quest'ultima la rende credibile anche in merito al racconto delle minacce subite; condotta, peraltro, in sintonia con il precedente comportamento aggressivo. 3. Il secondo motivo è finalizzato a una diversa ricostruzione dei fatti e alla rivalutazione della prova dichiarativa. Non si apprezzano i denunziati vizi di travisamento, dovendo in proposito rimarcarsi che, nel caso di denunzia di tali vizi, il giudice di legittimità deve limitarsi a verificare se il senso probatorio, attribuito dal ricorrente in contrasto con quello eletto nel provvedimento impugnato, presenti una verosimiglianza non immediatamente smentibile e non imponga, per il suo apprezzamento, ulteriori valutazioni in relazione al contenuto complessivo dell'esame del dichiarante. Il motivo proposto dal ricorrente implica anche i limiti di deducibilità còrrelati alla c.d. doppia conforme, all'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio ed alla rilevanza del travisamento solo ove l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per l'essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato (ex multis, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/ 2019, S., Rv. 277758). Insomma, nella specie non ricorre un caso di travisamento delle prove, giacché la disposizione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. fa riferimento alla contraddittorietà della motivazione che risulti non dal testo del provvedimento impugnato, ma «da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame». Quest'ultima condizione, direttamente prescrittiva dell'onere di specifica indicazione degli atti dei quali si deduce il travisamento, non si riduce tuttavia a tale aspetto procedurale, ma presuppone, altresì, che la contraddittorietà intercorra fra le conclusioni del provvedimento e gli atti indicati. Ne segue logicamente che l'errore deducibile in questa prospettiva, in quanto apprezzabile attraverso l'indicazione di atti singoli e determinati, deve cadere sul dato significante - costituito dalla circostanza di fatto riportata quale contenuto dell'elemento di prova, per la cui rilevabilità in questa sede è necessaria la specifica indicazione dell'atto da cui l'elemento risulta - e non sul significato attribuibile allo stesso (Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). L'errore deducibile ricorre, quindi, solo nei casi in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su un determinato elemento che si riveli insussistente o, per come esposto nel provvedimento impugnato, incontestabilmente diverso da quello reale, ovvero abbia trascurato un elemento esistente e decisivo, in modo da sollecitare un intervento del giudice di legittimità nel senso non di una reinterpretazione degli elementi valutati dal giudice di merito, ma della verifica sulla sussistenza e sul contenuto di detti elementi (Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv, 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215). Pertanto, ove le censure consistano - come nel caso in esame - solo nell'esposizione di valutazioni sul significato probatorio degli elementi di prova considerati, la situazione denunciata non può essere ricondotta nel vizio di travisamento (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S, Rv. 27775801; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, Maggio, Rv. 255087; Sez. 3, n. 46451 del 07/10/2009, Carella, Rv. 245611), perché le argomentazioni difensive non scalfiscono la congruenza logica del complesso motivazionale delle sentenze di merito sulla sussistenza dei reati contestati all'Ammendolia.4. Il terzo motivo di ricorso è pedissequamente reiterativo di doglianze proposte con l'atto di appello, disattese dalla Corte territoriale con motivazione corretta, congrua e non manifestamente illogica (pag. 9 della sentenza di appello). Le risultanze processali hanno consentito ai giudici di merito di evidenziare come sia stato l'Ammendolia ad aggredire per primo il Malta e che la diversa entità delle lesioni patite dai due conferma come l'imputato non si sia limitato a difendersi. Peraltro, l'assenza dei presupposti della scriminante della legittima difesa, in specie della necessità di contrastare o rimuovere il pericolo attuale di un'aggressione mediante una reazione proporzionata ed adeguata, impedisce di ravvisare l'eccesso colposo, che - come è noto- si caratterizza per l'erronea valutazione di detto pericolo e dell'adeguatezza dei mezzi usati. D'altronde, nel caso di aggressione reciproca, può essere riconosciuta ad uno dei contendenti l'esimente della legittima difesa solo quando, sussistendo gli altri presupposti di legge, questi abbia reagito ad un'azione assolutamente imprevedibile e sproporzionata, ossia ad un'offesa che, per essere diversa e più grave di quella accettata, si presenti del «:utto nuova, autonoma ed in tal senso ingiusta (Sez. 5, n. 36143 del 11/04/2019, Rv. 27730; precedenti conformi: n. 4402 del 2009 rv. 242596 - 01, n. 32381 del 2015 rv. 265304 - 01, n. 7635 del 2007 rv. 236513). Tale ipotesi non ricorre nella specie, sicché i giudici di merito hanno correttamente escluso l'applicazione dell'art. 52 cod. pen. 5. Del tutto generico è il quarto motivo sulle statuizioni civili, giacché le doglianze sono strettamente correlate a quelle articolate con gli altri motivi, limitandosi a chiedere l'ovvio automatismo della caducazione della condanna al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese in favore della parte civile nel caso di accoglimento del ricorso. 6. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., si impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà- al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell