CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 05841/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 15631 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio del primo difensore, in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 54/56. -ricorrente - Contro Agenzia delle entrate- Riscossione (ADER) in persona del Presidente pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 3911/11/2020, depositata in data 9 dicembre 2020). Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocerar [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di Agenzia delle entrate- Riscossione (ADER), in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 14044/46/2018 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma di rigetto del ricorso del contribuente avverso l'intimazione di pagamento della somma di euro 24.950,07 emessa a seguito di presupposta cartella esattoriale per crediti Irpef per l'anno 2006; -la CTR- confermando la decisione di primo grado- ha ritenuto legittimo l'avviso di intimazione stante la regolarità della notifica della presupposta cartella di pagamento disattendendo, per quanto di interesse, i motivi di appello concernenti l'assunta illegittimità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva negato ogni valenza al disconoscimento operato dal contribuente della conformità all'originale della documentazione depositata da ADER afferente alla notifica della presupposta cartella; in particolare, il giudice di appello ha affermato che, come già ritenuto dalla CTP, non vi erano gli estremi per una diversa valutazione sulla carenza di "specificità" del disconoscimento non essendo stati in alcun modo indicati "gli elementi o gli aspetti in contestazione o di dubbio sulla corrispondenza tra le copie e quanto riportato negli originali degli avvisi di spedizione o ricezione della raccomandata con la quale il concessionario aveva proceduto alla notifica della cartella"; - l'Agenzia delle entrate- Riscossione resiste con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; -il contribuente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719 c.c. per avere la CTR disatteso i motivi di appello concernenti l'illegittimità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva dichiarato inammissibile il disconoscimento jerato dal contribuente, o t,;„ nella prima difesa utile (Memorie illtistrative ex art. 32 del d.lgs. n. 546/92), della conformità all'originale della copia della documentazione prodotta da ADER afferente alla notifica della presupposta cartella di pagamento; in particolare, ad avviso del ricorrente, tale disconoscimento era stato specifico - "nella misura in cui era stato dedotto che le copie non si ritenevano corrispondenti ad alcun originale e che, in ogni caso, non costituivano prova dell'esistenza degli atti cui pretendevano riferirsi" - con conseguente inutilizzabilità dei documenti prodotti in copia semplice; - il motivo è manifestamente infondato; - è orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui "L'art.2719 c.c. esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche: conseguentemente, la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se la parte comparsa non la disconosce, in modo specifico e non equivoco alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione" (Cass. 6 novembre 2020, n. 24841; Cass. n.882/2018; n. 4053/2018); perché possa aversi, infatti, disconoscimento idoneo è necessario che la parte, nei modi e termini di legge, renda una dichiarazione che - pur nel silenzio della norma predetta, che non richiede forme particolari - evidenzi in modo chiaro ed inequivoco gli elementi differenziali del documento prodotto rispetto all'originale di cui si assume sia copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoría, contestazioni generiche o onnicomprensive (cfr. in tal senso Cass. n. 28096 del 30/12/2009 in tema di applicazione dell'art. 2719 cod. civ.); si è precisato da parte di questa Corte che la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perchè inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cass., sez. 3, 3 aprile 2014, n. 7775; sez. 5 Cass., 13 dicembre 2017, n. 29993). Il disconoscimento di un documento in copia, ai sensi dell'art. 2719 c.c., deve essere specifico, quindi riferito ad una copia concretamente individuata e successivo, effettuato cioè dopo la produzione in giudizio della copia medesima (Cass., sez. 5, 30 gennaio 2006, n. 1991; Cass. Cass. 24841/2020, cit.); 4 /í'Ll -peraltro, il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, comma 2, cod. proc. civ., perché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa (cfr. Cass., Sez. 6-5, 11.10.2018, n. 25292, Rv. 650980-01, cit. In termini analoghi, più recentemente, Cass., Sez. 5, 26.10.2020, n. 23426, Rv. 659342-01, nella quale si indicano alcuni modi esemplificativi della corretta proposizione del disconoscimento "Il disconoscimento deve quindi ad es. contenere l'indicazione delle parti la cui copia sia materialmente contraffatta rispetto all'originale; oppure le parti mancanti e il loro contenuto; oppure, in alternativa, le parti aggiunte; a seconda dei casi, poi, la parte che disconosce deve anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale"; Cass. sez. 6 -5, n. 21338 del 2022); - per completezza per completezza espositiva va osservato che, secondo questa Corte (cfr. Cass., Sez. 3, 13.5.2014, n. 10326, Rv. 630907-01), non sussiste alcun onere probatorio dell'Agente per la riscossione avente ad oggetto l'esibizione in giudizio della copia delle cartelle nel loro contenuto integrale, nemmeno ai sensi dell'art. 26, comma 4, del d.P.R. n. 602 del 1973 - che, peraltro, ne prevede la conservazione in alternativa alla "matrice" (la quale è l'unico documento che resta nella disponibilità dell'Agente nel caso in cui opti per la notificazione della cartella di pagamento nelle forme ordinarie o comunque con messo notificatore, anziché con raccomandata con avviso di ricevimento) - alcuna norma prevedendo tale obbligo, né ricollegando alla sua omissione la sanzione di nullità della stessa e della relativa notificazione; -nella sentenza impugnata la CTR si è attenuta ai suddetti principi, avendo confermato la decisione della CTP di inammissibilità, per genericità, del disconoscimento operato dal contribuente della conformità agli originali della documentazione prodotta in copia da ADER afferente alla notificazione della presupposta cartella - in quanto premesso che il contribuente in appello si era limitato a ribattere che "il disconoscimento effettuato è stato specifico nella misura in cui è stato dedotto che le copie non si ritengono corrispondenti ad alcun originale e che, in ogni cado non costituiscono prova dell'esistenza degli atti cui pretendono di riferirsi di cui non è stata prodotta nemmeno una copia conforme" non vi erano gli estremi per una diversa valutazione (rispetto a quella operata dalla CTP) sulla carenza di "specificità" del disconoscimento non essendo stati in alcun modo indicati "gli elementi o gli aspetti in contestazione o di dubbio sulla corrispondenza tra le copie e quanto riportato negli originali degli avvisi di spedizione o ricezione della raccomandata con la quale il concessionario aveva proceduto alla notifica della cartella"; -in conclusione, il ricorso va rigettato; -le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo; P.Q. M.La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 2410,00, per compensi oltre spese prenotate a debito; Dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo u