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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 agosto 2022

Cassazione n. 13397/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO Clato avviso alle parti;) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché intempestivo, posto che a fronte di sentenza della Corte di appello di Catanzaro pubblicata il 12 maggio 2022 e depositata in termini il 10 agosto 2022, esso è stato presentato il 24 ottobre 2022, ovvero oltre il termine ultimo di impugnazione di 45 giorni.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 03/03/202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO Clato avviso alle parti;) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché intempestivo, posto che a fronte di sentenza della Corte di appello di Catanzaro pubblicata il 12 maggio 2022 e depositata in termini il 10 agosto 2022, esso è stato presentato il 24 ottobre 2022, ovvero oltre il termine ultimo di impugnazione di 45 giorni. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 03/03/202
Sentenza Cassazione n. 13397/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris