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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 32192/2024

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI TERAMOnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TERAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza di cui in epigrafe, il Tribunale di Teramo dichiarava la nullità del decreto di giudizio immediato del Pubblico Ministero presso il medesimo Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 624 e 625, primo comma, n. 4, cod. pen., disponendo la restituzione degli atti allo stesso Pubblico Ministero.

2. Avverso tale provvedimento il Pubblico Ministero ha proposto ricorso per cassazione deducendone l'abnormità, perché emanato in violazione dell'art. 558- bis cod. pen., introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022, che ha consentito di procedere con le forme del giudizio immediato per i casi di citazione diretta a giudizio, stabilendo che trovano applicazione le norme del Titolo IV del libro sesto, in quanto compatibili (e ne ha quindi mutuato la disciplina, che esclude la necessità di emettere l'avviso di conclusione delle indagini e prevede la possibilità per l'imputato di definire il procedimento penale con rito abbreviato) e perché comportante una indebita regressione del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato.

La decisione impugnata, infatti, non ha tenuto conto della previsione dettata dall'art. 558-bis cod. proc. pen., introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022, ed applicabile "ratione temporis", in quanto in vigore dalla data del 30 dicembre 2022, anteriore a quella del 12 dicembre 2023, nella quale il Pubblico Ministero ha depositato presso l'Ufficio GIP del Tribunale di Teramo la richiesta di giudizio immediato nei confronti del MAIORANI.

E' a riguardo opportuno considerare che il predetto art. 558-bis cod. proc. pen. dispone che: «1.

Per il giudizio immediato si osservano le disposizioni del titolo IV del libro sesto, in quanto compatibili.

2. Nel caso di emissione del decreto di giudizio immediato non si procede all'udienza predibattimentale prevista dall'articolo 554-bis».

Mediante l'introduzione della norma è stata contemplata la possibilità di procedere nelle forme del giudizio immediato per tutti i reati di competenza del tribunale in composizione monocratica (procedibili, o meno, a citazione diretta).

Sul piano processuale sono state richiamate le disposizioni del titolo IV del libro VI, in quanto compatibili, ed è stato previsto specificamente che, nel caso di 2 Q emissione del decreto di giudizio immediato, non si procede all'udienza predibattimentale di cui all'art. 554-bis cod. proc. pen.

La norma è il portato dell'introduzione dell'udienza c.d. predibattinnentale per i reati a citazione diretta, quale opportuna deroga per le ipotesi nelle quali la ritenuta evidenza della prova rende la stessa superflua.

Ne deriva che, a differenza di quanto assunto dal provvedimento impugnato, è stato superato il principio, affermato in precedenza a più riprese nella giurisprudenza di legittimità, in forza del quale l'instaurazione del giudizio immediato per reati per i quali l'esercizio dell'azione penale deve avvenire con citazione diretta, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio ai sensi degli artt.178, comma primo, lett. c), e 180 cod. proc. pen., che trova fondamento nella violazione del diritto di difesa conseguente alla mancata ricezione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis cod.proc.pen. (ex aliis, Sez. 1, n. 41930 del 06/07/2016, Rv. 267799 - 01).

Sotto altro aspetto, va considerato che il rinvio, ad opera dell'art. 558-bis cod. proc. pen., alle disposizioni del titolo IV del libro VI dello stesso codice, in quanto compatibili, comporta la necessità che l'emissione del decreto di giudizio immediato sia sottoposta al vaglio di un giudice.

Tale giudice, in coerenza con i postulati del principio di imparzialità oggettiva dell'autorità giudiziaria, che rientra tra i canoni del giusto processo, deve essere individuato in un giudice diverso rispetto a quello monocratico che in sede dibattimentale sarà chiamato a vagliare sulla fondatezza dell'azione penale perché è chiamato a delibare sui presupposti che giustificano l'esercizio nella speciale forma immediata della predetta azione.

Sennonché, rispetto all'individuazione del giudice competente a conoscere della richiesta del Pubblico Ministero di emettere il decreto di giudizio immediato nei reati a citazione diretta, in dottrina, stante il silenzio del legislatore sulla questione, erano state proposte (essenzialmente) due diverse soluzioni interpretative.

Secondo una prima tesi, la competenza avrebbe dovuto essere attribuita al giudice dell'udienza predibattimentale, e ciò tanto per la collocazione dell'art.558 bis cod. proc. pen. nell'ambito delle disposizioni sul procedimento a citazione diretta dinanzi al Tribunale monocratico, quanto per l'assenza di un controllo "ordinario" sull'azione penale da parte del GIP all'interno di tale procedimento.

Sul piano sistematico, inoltre, si era osservato che nel procedimento con udienza preliminare a controllare il corretto esercizio dell'azione penale è, nel caso di richiesta di rinvio a giudizio, un GIP con funzioni di GUP, e nella modalità alternativa di richiesta di giudizio immediato, un altro GIP, con la conseguenza che, una volta introdotto nel sistema processuale il controllo sull'esercizio dell'azione penale con citazione diretta da parte del giudice dell'udienza 3 Q predibattimentale, nel caso della modalità alternativa di esercizio dell'azione penale con richiesta di giudizio immediato il controllo sulla fondatezza dell'accusa dovrebbe essere simmetricamente affidato ad un altro giudice del medesimo ufficio del giudice dell'udienza predibattimentale.

In accordo con una diversa impostazione interpretativa avrebbe invece dovuto ritenersi sussistente la competenza del GIP a vagliare le richieste di giudizio immediato per reati a citazione diretta, poiché l'udienza predibattimentale non è una fase autonoma del giudizio dibattimentale, a differenza dell'udienza preliminare e, volendo avallare la tesi della competenza funzionale del giudice predibattimentale, non potrebbe trovare applicazione il disposto dell'art. 457 cod. proc. pen., che impone, a seguito dell'emissione del decreto di giudizio immediato, la trasmissione del fascicolo del dibattimento al giudice competente per il giudizio.

E' stata infine prospettata la soluzione di attribuire la relativa competenza al giudice del dibattimento, in quanto il rito immediato, escludendo l'udienza predibattimentale, escluderebbe altresì la competenza a provvedere del giudice di tale udienza.

La questione è stata risolta da questa Corte nel senso della competenza del giudice delle indagini preliminari (cui, dunque, il Pubblico Ministero ricorrente aveva correttamente indirizzato la propria richiesta).

Nella giurisprudenza di legittimità si è invero osservato, con considerazioni che il collegio condivide, che l'art. 558-bis cod. proc. pen., nell'estendere il giudizio immediato ai reati a citazione diretta, stabilisce che «si osservano le disposizioni del titolo IV del libro sesto, in quanto compatibili».

Il tenore letterale della disposizione, ed in particolare il richiamo alle norme sul giudizio immediato "ordinario", consente di affermare che il legislatore non ha inteso creare per i reati a citazione diretta un rito nuovo e diverso rispetto a quello "ordinario", ma ha estesd il rito già esistente ad ipotesi ulteriori, fino a quel momento escluse.

Nello stesso senso depone poi un dato testuale di tipo negativo, rappresentato dalla assenza di una disposizione che attribuisca la competenza a decidere sull'ammissione del rito ad un giudice diverso da quello che vi è ordinariamente preposto, e cioè il giudice per le indagini preliminari.

Se poi la finalità specifica della previsione del giudizio immediato è proprio quella di escludere lo svolgimento dell'udienza predibattimentale, in coerenza con le finalità acceleratorie proprie di tale rito, sarebbe contraddittorio demandare la competenza in esame ad altro giudice dell'udienza pre- dibattimentale.

Ulteriormente assume rilievo la collocazione nel sistema del giudizio immediato e delle conseguenze che la sua richiesta prima, e la sua ammissione poi, comportano nella sequenza processuale.

Nel giudizio immediato "ordinario", infatti, la richiesta formulata dal Pubblico Ministero costituisce una modalità di esercizio dell'azione penale e un atto d'impulso processuale, teso all'instaurazione del rito, soggetto al controllo del giudice per le indagini preliminari, il quale, senza il contradditorio delle parti, è chiamato a valutare la sussistenza dei presupposti per il passaggio alla fase dibattimentale senza la previa celebrazione dell'udienza preliminare.

Proprio per le sue caratteristiche, il decreto di giudizio immediato riveste natura endoprocessuale e meramente strumentale all'interno della procedura di approdo alla fase del dibattimento in forza dei principi sanciti da Sez.

U, n. 42979 del 26/06/2014, Squicciarino, Rv. 260018-01.

Vi è dunque che la decisione sulla richiesta di giudizio immediato attiene necessariamente ancora alla fase delle indagini preliminari e sia proprio il suo accoglimento a segnare il passaggio a quella dibattimentale, la quale presuppone, appunto, l'avvenuta emissione del decreto che dispone il giudizio (Sez. 1, n. 49273 del 10/10/2023, Rv. 285661 - 01; Sez. 1, n. 31927 del 16/06/2023, Rv. 285049 - 01).

Ebbene, nella fattispecie concreta nella quale il Pubblico Ministero aveva fatto corretta applicazione della normativa vigente, la decisione impugnata, che ne ha annullato il decreto richiamando una giurisprudenza che si era formata nell'assetto legislativo precedente, è affetta dalla dedotta abnormità.

Sotto un primo aspetto, la pronuncia si pone in contrasto con la riconosciuta possibilità di richiedere il giudizio immediato nelle ipotesi di delitti a citazione diretta, senza che, a differenza di quanto ritenuto dalla stessa, possa prospettarsi pefl-ale ragione una lesione del diritto di difesa dell'imputato.

Ciò in considerazione, innanzi tutto, del vaglio preventivo, rispetto alla richiesta di giudizio immediato, demandato al Giudice delle indagini preliminari, chiamato a vagliare tanto il rispetto da parte dell'imputazione della disciplina di cui all'art. 552, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., quanto la congruità con gli atti di indagine acquisiti.

In secondo luogo, resta fermo il diritto dell'imputato di eccepire in dibattimento la nullità del decreto.

Pertanto la pronuncia impugnata, emessa come detto in violazione di legge, è affetta dal vizio radicale dell'abnormità, atteso che ha comportato un'indebita regressione del procedimento, in contrasto con il principio, di rilevanza costituzionale, della ragionevole durata del processo (ex plurimis, Sez. 4, n. 39160 del 12/10/2022, Rv. 283698 - 01).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI TERAMOnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TERAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza di cui in epigrafe, il Tribunale di Teramo dichiarava la nullità del decreto di giudizio immediato del Pubblico Ministero presso il medesimo Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 624 e 625, primo comma, n. 4, cod. pen., disponendo la restituzione degli atti allo stesso Pubblico Ministero. 2. Avverso tale provvedimento il Pubblico Ministero ha proposto ricorso per cassazione deducendone l'abnormità, perché emanato in violazione dell'art. 558- bis cod. pen., introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022, che ha consentito di procedere con le forme del giudizio immediato per i casi di citazione diretta a giudizio, stabilendo che trovano applicazione le norme del Titolo IV del libro sesto, in quanto compatibili (e ne ha quindi mutuato la disciplina, che esclude la necessità di emettere l'avviso di conclusione delle indagini e prevede la possibilità per l'imputato di definire il procedimento penale con rito abbreviato) e perché comportante una indebita regressione del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. La decisione impugnata, infatti, non ha tenuto conto della previsione dettata dall'art. 558-bis cod. proc. pen., introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022, ed applicabile "ratione temporis", in quanto in vigore dalla data del 30 dicembre 2022, anteriore a quella del 12 dicembre 2023, nella quale il Pubblico Ministero ha depositato presso l'Ufficio GIP del Tribunale di Teramo la richiesta di giudizio immediato nei confronti del MAIORANI. E' a riguardo opportuno considerare che il predetto art. 558-bis cod. proc. pen. dispone che: «1. Per il giudizio immediato si osservano le disposizioni del titolo IV del libro sesto, in quanto compatibili. 2. Nel caso di emissione del decreto di giudizio immediato non si procede all'udienza predibattimentale prevista dall'articolo 554-bis». Mediante l'introduzione della norma è stata contemplata la possibilità di procedere nelle forme del giudizio immediato per tutti i reati di competenza del tribunale in composizione monocratica (procedibili, o meno, a citazione diretta). Sul piano processuale sono state richiamate le disposizioni del titolo IV del libro VI, in quanto compatibili, ed è stato previsto specificamente che, nel caso di 2 Q emissione del decreto di giudizio immediato, non si procede all'udienza predibattimentale di cui all'art. 554-bis cod. proc. pen. La norma è il portato dell'introduzione dell'udienza c.d. predibattinnentale per i reati a citazione diretta, quale opportuna deroga per le ipotesi nelle quali la ritenuta evidenza della prova rende la stessa superflua. Ne deriva che, a differenza di quanto assunto dal provvedimento impugnato, è stato superato il principio, affermato in precedenza a più riprese nella giurisprudenza di legittimità, in forza del quale l'instaurazione del giudizio immediato per reati per i quali l'esercizio dell'azione penale deve avvenire con citazione diretta, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio ai sensi degli artt.178, comma primo, lett. c), e 180 cod. proc. pen., che trova fondamento nella violazione del diritto di difesa conseguente alla mancata ricezione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis cod.proc.pen. (ex aliis, Sez. 1, n. 41930 del 06/07/2016, Rv. 267799 - 01). Sotto altro aspetto, va considerato che il rinvio, ad opera dell'art. 558-bis cod. proc. pen., alle disposizioni del titolo IV del libro VI dello stesso codice, in quanto compatibili, comporta la necessità che l'emissione del decreto di giudizio immediato sia sottoposta al vaglio di un giudice. Tale giudice, in coerenza con i postulati del principio di imparzialità oggettiva dell'autorità giudiziaria, che rientra tra i canoni del giusto processo, deve essere individuato in un giudice diverso rispetto a quello monocratico che in sede dibattimentale sarà chiamato a vagliare sulla fondatezza dell'azione penale perché è chiamato a delibare sui presupposti che giustificano l'esercizio nella speciale forma immediata della predetta azione. Sennonché, rispetto all'individuazione del giudice competente a conoscere della richiesta del Pubblico Ministero di emettere il decreto di giudizio immediato nei reati a citazione diretta, in dottrina, stante il silenzio del legislatore sulla questione, erano state proposte (essenzialmente) due diverse soluzioni interpretative. Secondo una prima tesi, la competenza avrebbe dovuto essere attribuita al giudice dell'udienza predibattimentale, e ciò tanto per la collocazione dell'art.558 bis cod. proc. pen. nell'ambito delle disposizioni sul procedimento a citazione diretta dinanzi al Tribunale monocratico, quanto per l'assenza di un controllo "ordinario" sull'azione penale da parte del GIP all'interno di tale procedimento. Sul piano sistematico, inoltre, si era osservato che nel procedimento con udienza preliminare a controllare il corretto esercizio dell'azione penale è, nel caso di richiesta di rinvio a giudizio, un GIP con funzioni di GUP, e nella modalità alternativa di richiesta di giudizio immediato, un altro GIP, con la conseguenza che, una volta introdotto nel sistema processuale il controllo sull'esercizio dell'azione penale con citazione diretta da parte del giudice dell'udienza 3 Q predibattimentale, nel caso della modalità alternativa di esercizio dell'azione penale con richiesta di giudizio immediato il controllo sulla fondatezza dell'accusa dovrebbe essere simmetricamente affidato ad un altro giudice del medesimo ufficio del giudice dell'udienza predibattimentale. In accordo con una diversa impostazione interpretativa avrebbe invece dovuto ritenersi sussistente la competenza del GIP a vagliare le richieste di giudizio immediato per reati a citazione diretta, poiché l'udienza predibattimentale non è una fase autonoma del giudizio dibattimentale, a differenza dell'udienza preliminare e, volendo avallare la tesi della competenza funzionale del giudice predibattimentale, non potrebbe trovare applicazione il disposto dell'art. 457 cod. proc. pen., che impone, a seguito dell'emissione del decreto di giudizio immediato, la trasmissione del fascicolo del dibattimento al giudice competente per il giudizio. E' stata infine prospettata la soluzione di attribuire la relativa competenza al giudice del dibattimento, in quanto il rito immediato, escludendo l'udienza predibattimentale, escluderebbe altresì la competenza a provvedere del giudice di tale udienza. La questione è stata risolta da questa Corte nel senso della competenza del giudice delle indagini preliminari (cui, dunque, il Pubblico Ministero ricorrente aveva correttamente indirizzato la propria richiesta). Nella giurisprudenza di legittimità si è invero osservato, con considerazioni che il collegio condivide, che l'art. 558-bis cod. proc. pen., nell'estendere il giudizio immediato ai reati a citazione diretta, stabilisce che «si osservano le disposizioni del titolo IV del libro sesto, in quanto compatibili». Il tenore letterale della disposizione, ed in particolare il richiamo alle norme sul giudizio immediato "ordinario", consente di affermare che il legislatore non ha inteso creare per i reati a citazione diretta un rito nuovo e diverso rispetto a quello "ordinario", ma ha estesd il rito già esistente ad ipotesi ulteriori, fino a quel momento escluse. Nello stesso senso depone poi un dato testuale di tipo negativo, rappresentato dalla assenza di una disposizione che attribuisca la competenza a decidere sull'ammissione del rito ad un giudice diverso da quello che vi è ordinariamente preposto, e cioè il giudice per le indagini preliminari. Se poi la finalità specifica della previsione del giudizio immediato è proprio quella di escludere lo svolgimento dell'udienza predibattimentale, in coerenza con le finalità acceleratorie proprie di tale rito, sarebbe contraddittorio demandare la competenza in esame ad altro giudice dell'udienza pre- dibattimentale. Ulteriormente assume rilievo la collocazione nel sistema del giudizio immediato e delle conseguenze che la sua richiesta prima, e la sua ammissione poi, comportano nella sequenza processuale. Nel giudizio immediato "ordinario", infatti, la richiesta formulata dal Pubblico Ministero costituisce una modalità di esercizio dell'azione penale e un atto d'impulso processuale, teso all'instaurazione del rito, soggetto al controllo del giudice per le indagini preliminari, il quale, senza il contradditorio delle parti, è chiamato a valutare la sussistenza dei presupposti per il passaggio alla fase dibattimentale senza la previa celebrazione dell'udienza preliminare. Proprio per le sue caratteristiche, il decreto di giudizio immediato riveste natura endoprocessuale e meramente strumentale all'interno della procedura di approdo alla fase del dibattimento in forza dei principi sanciti da Sez. U, n. 42979 del 26/06/2014, Squicciarino, Rv. 260018-01. Vi è dunque che la decisione sulla richiesta di giudizio immediato attiene necessariamente ancora alla fase delle indagini preliminari e sia proprio il suo accoglimento a segnare il passaggio a quella dibattimentale, la quale presuppone, appunto, l'avvenuta emissione del decreto che dispone il giudizio (Sez. 1, n. 49273 del 10/10/2023, Rv. 285661 - 01; Sez. 1, n. 31927 del 16/06/2023, Rv. 285049 - 01). Ebbene, nella fattispecie concreta nella quale il Pubblico Ministero aveva fatto corretta applicazione della normativa vigente, la decisione impugnata, che ne ha annullato il decreto richiamando una giurisprudenza che si era formata nell'assetto legislativo precedente, è affetta dalla dedotta abnormità. Sotto un primo aspetto, la pronuncia si pone in contrasto con la riconosciuta possibilità di richiedere il giudizio immediato nelle ipotesi di delitti a citazione diretta, senza che, a differenza di quanto ritenuto dalla stessa, possa prospettarsi pefl-ale ragione una lesione del diritto di difesa dell'imputato. Ciò in considerazione, innanzi tutto, del vaglio preventivo, rispetto alla richiesta di giudizio immediato, demandato al Giudice delle indagini preliminari, chiamato a vagliare tanto il rispetto da parte dell'imputazione della disciplina di cui all'art. 552, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., quanto la congruità con gli atti di indagine acquisiti. In secondo luogo, resta fermo il diritto dell'imputato di eccepire in dibattimento la nullità del decreto. Pertanto la pronuncia impugnata, emessa come detto in violazione di legge, è affetta dal vizio radicale dell'abnormità, atteso che ha comportato un'indebita regressione del procedimento, in contrasto con il principio, di rilevanza costituzionale, della ragionevole durata del processo (ex plurimis, Sez. 4, n. 39160 del 12/10/2022, Rv. 283698 - 01). P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimen
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