CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2022
Cassazione n. 42788/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione ABBATICCHIO Pietro ha proposto ricorso per cassazione con proprio difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale cittadino di condanna per il delitto di cui all'art. 73, d. P.R. n. 309/1990, in relazione alla detenzione di gr. 2.470,00 lordi di hashish suddiviso in 24 panetti e custodito in 3 involucri in cellophane trasparente (in Bitonto 8/1/2021); considerato che il ricorrente ha contestato l'affermazione di penale responsabilità e, in via subordinata, la mancata riqualificazione del fatto nella ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d. P.R. cit. e la dosimetria della pena; che, tuttavia, nella specie, oltre a rilevarsi la mancata deduzione di apposito motivo in ordine alla invocata riqualificazione, difetta in ogni caso un effettivo confronto con le ragioni della decisione, avendo i giudici giustificato la destinazione della droga allo spaccio in maniera congrua, non contraddittoria e neppure manifestamente illogica, dando rilievo al dato ponderale, ritenuto "notevolissimo" e tale da costituire un grave pericolo di diffusione della droga in sequestro; che la censura inerente al trattamento sanzionatorio è del tutto generica e anche questa difetta di un previo, necessario confronto con il contenuto complessivo della motivazione censurata; che il ricorso è pertanto inammissibile (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 20 ottobre 2022 Il Consigliere estensore