CassazionedecretoSezione 5Decisione del 21 marzo 2019
Cassazione n. 04564/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 32456-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e NICOLA L. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa in calce al ricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende assieme all’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa in calce al controricorso -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza n. 486/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA, depositata il 21/3/2019, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 2/2/2023 -tenutasi in modalità da remoto previo decreto di autorizzazione del Presidente del Collegio -dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] il Comune di Montale propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Toscana aveva respinto gli appelli, riuniti, avverso le sentenze 299/2016 e 300/2016 della [OSCURATO:PERSONA] di Pistoia in accoglimento dei ricorsi proposti dalla società indicata in epigrafe avverso bollette di pagamento TARES 2013 e TARI 2014 emesse dal Comune; la società contribuente resiste con controricorso eh ha proposto ricorso incidentale affidato ad unico motivo; il Comune ha da ultimo depositato memoria difensiva [OSCURATO:PERSONA] 1.1 va preliminarmente esaminato il ricorso incidentale, che pone questione di rito e pregiudiziale rispetto all'esame del merito della controversia; 1.2. con unico motivo la controricorrente denuncia violazione dell’art. 53 D.Lgs. n. 546/1992 per avere la [OSCURATO:PERSONA] respinto l’eccezione di inammissibilità dell'appello in quanto privo di motivi specifici di impugnazione della sentenza di primo grado; 1.3. la censura è inammissibile per difetto di specificità ex art. 366 c.p.c. in quanto la controricorrente ha omesso di trascrivere l'atto di appello proposto dal Comune di Montale, neppure allegato al controricorso, non consentendo alla Corte di valutare, sulla base degli atti, la fondatezza della censura proposta; 1.4. è principio costantemente affermato dalla Corte di legittimità (cfr. Cass. n. 14784 del 2015, n. 26489, n. 19306 e n. 14541 del 2014), quello secondo cui, in base al disposto di cui all'art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., il ricorso deve contenere a pena di inammissibilità la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, il ricorso deve contenere tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, apermettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito (cfr. Cass. n. 15952 del 2007); 1.5. la disposizione di cui all'art. 366 c.p.c., primo comma, n. 6, impone di indicare specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, «gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso si fonda mediante riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura, oppure attraverso una riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l'indiretta riproduzione» (cfr. Cass. n. 1142 del 2014); 1.6. con specifico riferimento, poi, al vizio di cui al n. 4 dell'art. 360 c.p.c. è stato più volte ribadito che l'attribuzione al giudice di legittimità del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito non è sufficiente a consentire il vaglio del denunciato vizio procedurale essendo, invece, necessario e preliminare a quell'esame, la verifica dell'ammissibilità del motivo di censura sotto il profilo della sua specificità ed autosufficienza, perché «solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell'ambito di quest'ultima valutazione, la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali» (Cass. n. 12664 del 2012;Cass. n. 896 e n. 8008 del 2014); 1.7. in altri termini, quando viene denunciato un vizio procedurale ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. riguardante atti dei precedenti gradi di giudizio di merito, la Corte, che è anche giudice del fatto, può accedere direttamente all'esame degli atti processuali del fascicolo di merito se in tal senso sollecitato dalla parte, ma non in base ad qualsiasi generica deduzione di nullità, formulata in termini meramente assertivi, ma -in conformità al requisito di autosufficienza del ricorso che trova fondamento normativo nell'art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 6)-soltanto a seguito di una specifica allegazione dei fatti processuali e, dunque, di una completa ricostruzione della vicenda processuale attraverso la trascrizione del contenuto di quegli atti che, in relazione alla sequenza processuale, consentono di fornire una chiara rappresentazione del vizio denunciato (Cass. n. 12664 del 2012), del tutto mancata nel caso in esame; 2.1. con il primo motivo di ricorso principale il Comune ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (art. 19 D.Lgs. n. 546/1992, artt. 3, comma 10, e 33 e ss. Regolamento per l’Applicazione del [OSCURATO:PERSONA] sui Rifiuti vigente ratione temporis ) e lamenta che la [OSCURATO:PERSONA] abbia erroneamente disatteso l’eccezione preliminare di inammissibilità dei ricorsi introduttivi di primo grado, sostenendo il Comune che non fossero impugnabili le «bollette di pagamento» per cui è causa; 2.2. la doglianza è infondata; 2.3.questa Corte ha invero già affermato il principio di diritto secondo cui, in tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l'Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, siccome è possibile un'interpretazione estensiva delle disposizioni in materia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), ed in considerazione dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (cfr. Cass. nn. 29026/2017 in motiv., 21045/2017, 27494/2016, 24916/2013); 2.4. questa Corte (cfr. sentenza n. 21597/2016), in materia di tributi locali, è dunque intervenuta in tema di impugnabilità degli avvisi di pagamento c.d. «bonario» confermando il proprio orientamento ed affermato l’ammissibilità dell’impugnazione di tale atto che è prodromico alla emissione della cartella di pagamento, evidenziando come gli avvisi bonari con cui l’amministrazione chiede il pagamento di un tributo,pur non rientrando nel novero degli atti elencati nell’art. 19 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e non essendo, perciò, in grado di comportare, ove non contestati, la cristallizzazione del credito in essi indicato, esplicitano comunque le ragioni fattuali e giuridiche di una ben determinata pretesa tributaria, ingenerando così nel contribuente l’interesse a chiarire subito la sua posizione con una pronuncia dagli effetti non più modificabili; 2.5. ne consegue che anche le «bollette di pagamento» in questione, quali atti con cui l’Ufficio abbia comunque dato notizia al contribuente di una specifica pretesa tributaria, con allegazione delle ragioni di fatto e di diritto ad essa sottese, sono suscettibili di immediata impugnazione; 3.1. con il secondo motivo parte ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (art. 62 D.Lgs. n. 507/1993, art. 14 D.L. n. 201/2011, art. 1 commi 641-649 L. n. 147/2013, art. 3 Regolamento del Comune di Montale applicabile all’imposta 2013 e 2014) e lamenta che la [OSCURATO:PERSONA] abbia erroneamente ritenuto escluse dal conteggio della superficie imponibile ai fini TARES/TARI «tutte le aree del ciclo produttivo e quindi non solo quella in cui sono collocati i macchinari, ma anche quella in cui viene depositatala materia prima ed il prodotto finito»; 3.2. in diritto va premesso che il regime fiscale dei rifiuti, a partire dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), prevista dal d.lgs. n. 507 del 1993, ha subito nel tempo numerose modifiche legislative, in quanto la TARSU è stata sostituita dalla TIA 1 (tariffa di igiene ambientale), introdotta dall'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 (Decreto Ronchi), e la TIA 1, a sua volta, dalla TIA 2 (tariffa integrata ambientale), di cui all'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell'Ambiente); la TIA 2 è stata sostituita dal TARES (tributo comunale sui servizi), previsto dall'art. 14 del d.l. n. 201 del 2011, convertito dalla L. n. 214 del 2011, ed il TARES è stato sostituito dalla TARI (tassa sui rifiuti), istituita dalla I. n. 147 del 2013, art. 1, commi 639 e seguenti, a decorrere dal 10 gennaio 2014; 3.3. con l'art. 1, commi 639 e segg., della legge di stabilità del 2014 è stata introdotta l'imposta unica comunale (la c.d. i.u.c.), una sorta di service tax comprensiva delle tre distinte forme di prelievo comunale dell'IMU (Imposta municipale unica), di natura patrimoniale, della Tasi (Imposta comunale sui servizi indivisibili) e della Tari (Imposta comunale sui rifiuti), a sua volta fondata sui due presupposti impositivi del possesso di immobili, collegato alla loro natura e al loro valore, e dell'erogazione e fruizione di servizi comunali; 3.4. la TARI, in particolare, è stata destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimentodei rifiuti ed è disciplinata dai commi da 641 a 668, che individuano i presupposti della stessa (comma 641) e i criteri di determinazione della tariffa, come stabiliti dal d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (commi 650 e 651), sulla base dei principi contenuti nei commi 252 e 254 del «chi inquina paga», di cui alla Direttiva 2008/98/CEE (art. 14); 3.5. la Tassa sui rifiuti (TARI) ha sostituito, dunque, a decorrere dal 10 gennaio 2014, i preesistenti tributi dovuti ai Comuni dai cittadini, enti ed imprese quale pagamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti conservandone, peraltro, la medesima natura tributaria; 3.6. questa Corte ha più volte già ritenuto che alla TARI sono estensibili gli orientamenti di legittimità formatisi per i tributi omologhi che l'hanno preceduta, quali la TARSU e la TIA (cfr. in Cass. nn. 12979/2019, 1963/2018, 22130/2017); 3.7. in materia si è ormai consolidato un orientamento interpretativo costante secondo cui «in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sulla base degli artt. 62 e 64 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, i Comuni devono istituire una apposita tassa annuale su base tariffaria che viene a gravare su chiunque occupi o conduca i locali, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui i servizi sono istituiti. Tale tassa è dovuta indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio, salva l'autorizzazione dell'ente impositore allo smaltimento dei rifiuti secondo altre modalità, purché il servizio sia istituito e sussista la possibilità della utilizzazione, ma ciò non significa che, per ogni esercizio di imposizione annuale, la tassa è dovuta solo se il servizio sia stato esercitato dall'ente impositore in modo regolare, così da consentire al singolo utente di usufruirne pienamente (cfr. Cass. nn. 26183 del 20191, 1963 e 11451/2018, 14541/2015, 8022/2013); 3.8. si è così chiarito che tale tassa, e quindi anche la TARI, è un tributo che il singolo soggetto è tenuto a versare in relazione all'espletamento da parte dell'ente pubblico di un servizio nei confronti della collettività che da tale servizio riceve un beneficio, e non già in relazione a prestazioni fornite ai singoli utenti, per cui «sarebbe (...) contrario al sistema di determinazione del tributo pretendere di condizionare il pagamento al rilievo concreto delle condizioni di fruibilità che del resto, per loro natura, oltre ad essere di difficile identificazione mal si prestano a una valutazione economica idonea a garantire una esatta ripartizione fra gli utenti del costo di gestione» (cfr. Cass. n. 21508/2005); 3.9. posto che i criteri di ripartizione del servizio di smaltimento dei rifiuti non sono collegati al concreto utilizzo, bensì ad una fruizione potenziale desunta da indici meramente presuntivi, quali l'occupazione e detenzione di locali ed aree, che tengono conto della quantità e qualità che, ordinariamente, in essi possono essere prodotti, il legislatore ha ritenuto di temperare la rigidità di tale criterio impositivo introducendo ipotesi di esclusione e di riduzione, riduzioni che a loro volta si distinguono in obbligatorie, i cui presupposti sono già fissati dalla legge, e facoltative, spettanti solo se previste dal regolamento comunale e secondo le modalità ivi determinate; 3.10. venendo ai tributi di cui si controverte, ai sensi dell’art. art. 14, comma 3, D.L. n. 201/2011 e dell'art. 1, comma 641, della L. n. 147 del 2013, TARES e TARI sono dovute, per la disponibilità dell'area produttrice di rifiuti e, dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti; sono poi previste dai commi successivi deroghe, riduzioni di tariffe ed agevolazioni che operano in base a diversi presupposti di fatto e di diritto, di cui è onere del contribuente dedurre e provare la relativa sussistenza per vincere la presunzione di produttività di rifiuti posta dai suindicati commi 3 e 641; 3.11. anche TARES e la TARI, come la TARSU, sono pertanto caratterizzate, indipendentemente dal nomen iurisutilizzato dalla normativa che la disciplina, da una struttura autoritativa e non sinallagmatica della prestazione, con la conseguente doverosità della prestazione, caratterizzata da una forte impronta pubblicistica; i servizi concernenti lo smaltimento dei rifiuti devono essere obbligatoriamente istituiti dai Comuni, che li gestiscono, in regime di privativa, sulla base di una disciplina regolamentare da essi stessi unilateralmente fissata, ed i soggetti tenuti al pagamento dei relativi prelievi (salve tassative ipotesi di esclusione o di agevolazione) non possono sottrarsi a tale obbligo adducendo di non volersi avvalere dei suddetti servizi, in quanto la legge non dà alcun sostanziale rilievo, genetico o funzionale, alla volontà delle parti nel rapporto tragestore ed utente del servizio, avendo il tributo la funzione di coprire anche le pubbliche spese afferenti a un servizio indivisibile, reso a favore della collettività e, quindi, non riconducibile a un rapporto sinallagmatico con il singolo utente (cfr. in tema di TARSU Corte cost. n. 238 del 2009, richiamata da Cass. n. 7647 e n. 1981 del 2018); 3.12 va poi certamente estesa a TARES e TARI l'interpretazione già offerta dalla giurisprudenza di legittimità in tema di riduzioni TARSU, secondo cui «il diritto alla riduzione presuppone l'accertamento specifico (mirato sul periodo, sulla zona di ubicazione dell'immobile sulla tipologia dei rifiuti conferiti e, in generale, su ogni altro elemento utile a verificare la ricorrenza in concreto della richiesta riduzione) della effettiva erogazione del servizio di raccolta rifiuti in grave difformità dalle previsioni legislative e regolamentari, il cui onere probatorio grava sul contribuente che invoca la riduzione, il quale deve dimostrare il presupposto della riduzione della Tarsu ai sensi del d.lgs. n. 507 del 1993, art. 59, comma 4, che consiste nel fatto obiettivo che il servizio di raccolta, istituito ed attivato: -non sia svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione o di esercizio dell'attività dell'utente; - ovvero, vi sia svolto in grave violazione delle prescrizioni del regolamento del servizio di nettezza urbana, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, in modo che l'utente possa usufruire agevolmente del servizio stesso...» (cfr. Cass.n. 3265 e n. 22767 del 2019); 3.13. tale orientamento si pone in linea con il principio, costantemente affermato da questa Corte, secondo il quale l'onere della prova dei fatti costituenti fonte dell'obbligazione tributaria spetta all'amministrazione, per quanto attiene alla quantificazione della tassa, mentre l'onere di provare eventuali esenzioni o riduzioni tariffarie è posto a carico dell'interessato (cfr. Cass. nn. 4766 e 17703 del 2004, 1759 del 2009, 775 del 2011, 1635 del 2015, 10787 del 2016, 21250 del 2017 e 13395 del 2018); 3.14. va pertanto ribadito che in materia di imposta sui rifiuti, pur operando il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazionetributaria, grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l'esenzione costituendo questa un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (cfr. Cass. n. 22130 del 2017 e n. 12979 del 2019); 3.15. ai sensi del D.L. n. 201/2011, art. 14, comma 10, e della L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 649, nella determinazione della superficie assoggettabile a TARES e a TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 3.16. per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione di TARES e TARI, il Comune con proprio regolamento può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero; 3.17. ciò premesso, estendendo dunque a TARES e TARI l’interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità in tema di TARSU, con riguardo al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 3, la tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, salva l'applicazione sulla stessa di un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi e chiaramente presuppone l'assoggettamento all'imposta dei soli rifiuti urbani e salvo il diritto ad una riduzione della tassa in caso di produzione di rifiuti assimilati «smaltiti in proprio» (cfr. Cass. n. 6359/2016), con onere della prova, circa la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell'esenzione a carico del contribuente (cfr. Cass., 13 maggio 2015, n. 9731; Cass., 5 settembre 2016, n. 17622; Cass., 22 dicembre 2016, n. 26725; Cass., 22 settembre 2017, n. 22130; Cass., 15 maggio 2019, n. 12979); 3.18. per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte dell’area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, e resta fermo l'assoggettamento dei magazzini destinati allo stoccaggio di semilavorati e/o prodotti finiti connessi a lavorazioni produttive di rifiuti assimilati, dei magazzini di attività commerciali, dei magazzini relativi alla logistica, dei magazzini di deposito di merci e/o mezzi di terzi, riguardando l'esenzione prevista dalla normativa citata in primo luogo solo le aree accessorie ai locali tassabili (balconi, terrazzi) e non anche quelle accessorie alle aree esenti perché produttive di rifiuti speciali, potendo queste aree ritenersi esenti solo in quanto aree funzionalmente ed esclusivamente collegate all'esercizio dell'attività produttiva e comunque produttive di rifiuti speciali (cfr. Cass.n. 12979/2019); 3.19. con riguardo alle superfici del magazzino, si può invero attendibilmente ipotizzare che in parte di esse vengano stoccati i residui di lavorazione, che tuttavia non costituiscono rifiuti speciali, ma scarti di produzione destinati alla vendita, e ciò non consente di ipotizzare che l'esenzione pretesa possa estendersi all'intera superficie didette aree, con la conseguenza che, nel caso in esame, la società contribuente avrebbe dovuto precisare quale parte dellestesse fosse destinata, in via continuativa e prevalente, alla formazione dei rifiuti speciali; 3.20. si rammenta, ancora, che è onere del contribuente provare le condizioni di continuità e prevalenza in riferimento alle superfici e ai locali nei quali vengono formati rifiuti speciali, la cui sussistenza è necessaria per ottenere la riduzione e/o l'esenzione di TARES e TARI; 3.21. tale dimostrazione, come opportunamente rilevato dall’ente locale, è del tutto mancata nel caso in esame, il che conduce ad una pronuncia di infondatezza delle pretese della contribuente rivolte ad ottenerel’esclusione dal tributo per le superfici destinate a magazzini ; 3.22. il Giudice di appello è incorso, dunque, in violazione di legge nell'affermare che la contribuente andava esente dall’applicazione di TARES e TARI dovendo affermarsi, invece, che non è ammissibile l'esclusione della superficie dei magazzini con riferimento al computo della parte fissa della tassa in questione, trattandosi di superficie potenzialmente idonea alla produzione di rifiuti urbani, e ciò a prescindere dalla mancata produzione in concreto degli stessi e dalla mancata fruizione del servizio pubblico ad essi dedicato e che, viceversa, è ammissibile l'esclusione del versamento della parte variabile ogniqualvolta in cui il contribuente sia in grado di dimostrare la mancata produzione su quella determinata superficie di rifiuti conferibili a smaltimento o la produzione esclusiva di rifiuti speciali, non assimilati o assimilabili; 4. va infine respinto il terzo motivo di ricorso (con cui si lamenta nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione avendo la [OSCURATO:PERSONA] escluso dalla tassazione «tutte le aree del ciclo produttivo», senza limitarsi alle sole aree destinate a magazzini di deposito di materie prime e prodotti finiti), atteso che, come riportato nella sentenza impugnata e confermato dallo stesso Comune alle pagg. 5-7 del ricorso, l’atto di gravame del Comune aveva ad oggetto «esclusivamente latassabilità ... delle aree destinate a magazzini di deposito di materie prime e prodotti finiti» ed avendo dunque la [OSCURATO:PERSONA] respinto l’appello con riguardo a tali aree, fermo restando quanto già statuito in merito all’esclusione dal tributo dei locali destinati alla lavorazione ed alla tassabilità dei locali adibiti a mensa e uffici; 5. in conclusione, il ricorso principale deve essere accolto per il secondo motivo, rigettato per il primo e terzo motivo, e va respinto il ricorso incidentale; 6. per conseguenza, l'impugnata decisione deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di SecondoGrado della Toscana, in diversa composizione, che, uniformandosi ai principi di diritto sopra esposti, procederà, sulla base dei documenti prodotti o producibili, alle necessarie verifiche e valuterà se la contribuente abbia o meno assolto gli oneri d'informazione e di prova su di essa incombenti per l'ottenimento dell'esenzione parziale sulle aree destinate a magazzini e deciderà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso principale, respinto il primo e terzo motivo di ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Toscana in diversa composizione. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a