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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 marzo 1978

Cassazione n. 29097/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il 17/03/1978 avverso l'ordinanza del 17/05/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio e di una somma a favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atti presentati il 14 gennaio 2020, il 6 luglio 2020, il 12 gennaio 2021 e il 16 gennaio 2021, [OSCURATO:PERSONA], di origine rumena, detenuto in espiazione della pena che risultava inflittagli in forza della sentenza n. 46/2011 emessa il 4 ottobre 2011 dalla Corte di assise di appello di Milano, chiedeva a detta Corte di disporre il suo trasferimento in Romania, per l'espiazione del residuo.

2. Con ordinanza del 17 maggio 2021, la Corte di assise di appello di Milano dichiarava le istanze inammissibili, sulla base del rilievo che [OSCURATO:PERSONA], dopo il suo arresto avvenuto in Romania il 6 agosto 2019 in forza di MAE, mandato di arresto europeo, del 24 maggio 2013, aveva espresso il suo consenso all'esecuzione della suddetta pena in Italia e per questo, a seguito di provvedimento della Corte di appello [OSCURATO:PERSONA] del 21 agosto 2019, era stato consegnato all'Autorità italiana.

L'ordinanza affermava che il suddetto consenso non era revocabile, e richiamava, per l'affermazione del principio, la sentenza della Corte di cassazione Sez. 1, n. 476 del 08/10/2020, dep. 2021, Rv. 280214 - 01.

3. La difesa dell'istante ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui lamenta la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. e degli artt. 4, 5, 6, 7, 10, comma 4, d.lgs. 7 settembre 2010 n. 161 e della [OSCURATO:PERSONA] 2008/909 GAI.

Nel ricorso si afferma che, dopo l'esecuzione del mandato di arresto europeo, avvenuta in Romania nell'agosto 2019, [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto di essere consegnato all'Italia solo per poter esperire i rimedi previsti dagli artt. 670 e 175 cod. proc. pen., facendo valere la non esecutività della sentenza di condanna e chiedendo la restituzione nel termine per impugnarla.

Dopo il trasferimento in Italia, egli aveva attivato detti rimedi vanamente e, quindi, aveva chiesto di essere trasferito in Romania.

Secondo il ricorrente, la Corte di assise di appello di Milano, nel dichiarare inammissibili le istanze di trasferimento, si sarebbe basata su un presupposto erroneo, ritenendo che [OSCURATO:PERSONA] avesse rinunciato simultaneamente e definitivamente al riconoscimento della sentenza di condanna da parte dell'Autorità giudiziaria rumena e all'esecuzione della condanna in Romania, Paese di cittadinanza, residenza e sicuro radicamento sociale del condannato.

In realtà, la Corte di assise di appello di Milano si sarebbe limitata, secondo il ricorrente, ad acquisire il "parere" di irrevocabilità espresso dalla Corte di appello di Bacau in ordine al consenso espresso da [OSCURATO:PERSONA] in ordine al suo trasferimento in Italia, ed avrebbe lasciato esclusivamente alla Corte rumena il compito di definire la regolarità e la compiutezza del consenso prestato, senza effettuare alcun controllo sull'effettivo contenuto dello stesso e ritenendo in ogni caso irrilevante una diversa volontà espressa dal condannato in ordine alla finalità del suo trasferimento in Italia.

La decisione della Corte di assise di appello di Milano sarebbe stata emessa in violazione dei principi stabiliti dalla suddetta [OSCURATO:PERSONA], in base ai quali l'espiazione della pena nello Stato di esecuzione dovrebbe aumentare le possibilità di reinserimento sociale della persona condannata.

Il ricorrente osserva sostiene che l'applicazione, da parte della Corte di assise di appello, del principio di diritto stabilito dalla sentenza della Corte di cassazione Sez. 1, n. 476 del 08/10/2020, dep. 2021, Rv. 280214 - 01, sia errata nel caso in esame, nel quale, a differenza che in quello esaminato nel citato precedente, la persona condannata, [OSCURATO:PERSONA], aveva chiesto di essere trasferita in Italia solo per esperire i rimedi consentiti avverso la sentenza di condanna. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato.

1.1. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito, con la sentenza già sopra richiamata, Sez. 1, n. 476 del 08/10/2020, dep. 2021, Rv. 280214 - 01, che è irrevocabile il consenso all'esecuzione in Italia di una sentenza straniera manifestato dal condannato, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. d), d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161, all'autorità competente dello Stato di condanna secondo le forme stabilite dalla legge di detto Stato (Sez. 1, Sentenza n. 476 del 08/10/2020, dep. 2021, Rv. 280214 - 01).

1.2. Nel caso in esame, la Corte di appello di Milano ha correttamente applicato il principio di diritto richiamato, pienamente condivisibile, dichiarando inammissibili le richieste di trasferimento in Romania, perché il condannato aveva prestato il consenso alla consegna all'Autorità italiana.

Le tesi difensive, tendenti a far ritenere che la Corte di appello di Milano abbia omesso di verificare la compiutezza del consenso, e abbia errato nel non rilevare che esso era finalizzato a consentire un rientro in Italia al solo fine dell'esperimento dei rimedi di cui agli artt. 670 e 175 cod. proc. pen., non possono essere accolte.Per un verso, infatti, dalla motivazione dell'ordinanza impugnata emerge chiaramente che la Corte di appello di Milano esaminò il provvedimento della Corte di appello di Bacau dal quale risultava sia che l'interessato era stato edotto dei suoi diritti processuali e del carattere irrevocabile del suo accordo, sia che egli aveva dichiarato di essere d'accordo alla sua consegna all'Autorità italiana e alla esecuzione della pena in Italia.

Per altro verso, il ricorrente non ha neppure indicato quali sarebbero stati gli elementi dai quali si sarebbe dovuto ricavare che il consenso non fosse stato espresso compiutamente o fosse limitato al tempo necessario a contestare l'esecutività della sentenza di condanna, né una clausola in tale senso sarebbe stata valida, posto che il consenso alla consegna, proprio per la sua natura e le sue finalità, non può essere sottoposto a condizioni, come già notato nel provvedimento impugnato.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il 17/03/1978 avverso l'ordinanza del 17/05/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio e di una somma a favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atti presentati il 14 gennaio 2020, il 6 luglio 2020, il 12 gennaio 2021 e il 16 gennaio 2021, [OSCURATO:PERSONA], di origine rumena, detenuto in espiazione della pena che risultava inflittagli in forza della sentenza n. 46/2011 emessa il 4 ottobre 2011 dalla Corte di assise di appello di Milano, chiedeva a detta Corte di disporre il suo trasferimento in Romania, per l'espiazione del residuo. 2. Con ordinanza del 17 maggio 2021, la Corte di assise di appello di Milano dichiarava le istanze inammissibili, sulla base del rilievo che [OSCURATO:PERSONA], dopo il suo arresto avvenuto in Romania il 6 agosto 2019 in forza di MAE, mandato di arresto europeo, del 24 maggio 2013, aveva espresso il suo consenso all'esecuzione della suddetta pena in Italia e per questo, a seguito di provvedimento della Corte di appello [OSCURATO:PERSONA] del 21 agosto 2019, era stato consegnato all'Autorità italiana. L'ordinanza affermava che il suddetto consenso non era revocabile, e richiamava, per l'affermazione del principio, la sentenza della Corte di cassazione Sez. 1, n. 476 del 08/10/2020, dep. 2021, Rv. 280214 - 01. 3. La difesa dell'istante ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui lamenta la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. e degli artt. 4, 5, 6, 7, 10, comma 4, d.lgs. 7 settembre 2010 n. 161 e della [OSCURATO:PERSONA] 2008/909 GAI. Nel ricorso si afferma che, dopo l'esecuzione del mandato di arresto europeo, avvenuta in Romania nell'agosto 2019, [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto di essere consegnato all'Italia solo per poter esperire i rimedi previsti dagli artt. 670 e 175 cod. proc. pen., facendo valere la non esecutività della sentenza di condanna e chiedendo la restituzione nel termine per impugnarla. Dopo il trasferimento in Italia, egli aveva attivato detti rimedi vanamente e, quindi, aveva chiesto di essere trasferito in Romania. Secondo il ricorrente, la Corte di assise di appello di Milano, nel dichiarare inammissibili le istanze di trasferimento, si sarebbe basata su un presupposto erroneo, ritenendo che [OSCURATO:PERSONA] avesse rinunciato simultaneamente e definitivamente al riconoscimento della sentenza di condanna da parte dell'Autorità giudiziaria rumena e all'esecuzione della condanna in Romania, Paese di cittadinanza, residenza e sicuro radicamento sociale del condannato. In realtà, la Corte di assise di appello di Milano si sarebbe limitata, secondo il ricorrente, ad acquisire il "parere" di irrevocabilità espresso dalla Corte di appello di Bacau in ordine al consenso espresso da [OSCURATO:PERSONA] in ordine al suo trasferimento in Italia, ed avrebbe lasciato esclusivamente alla Corte rumena il compito di definire la regolarità e la compiutezza del consenso prestato, senza effettuare alcun controllo sull'effettivo contenuto dello stesso e ritenendo in ogni caso irrilevante una diversa volontà espressa dal condannato in ordine alla finalità del suo trasferimento in Italia. La decisione della Corte di assise di appello di Milano sarebbe stata emessa in violazione dei principi stabiliti dalla suddetta [OSCURATO:PERSONA], in base ai quali l'espiazione della pena nello Stato di esecuzione dovrebbe aumentare le possibilità di reinserimento sociale della persona condannata. Il ricorrente osserva sostiene che l'applicazione, da parte della Corte di assise di appello, del principio di diritto stabilito dalla sentenza della Corte di cassazione Sez. 1, n. 476 del 08/10/2020, dep. 2021, Rv. 280214 - 01, sia errata nel caso in esame, nel quale, a differenza che in quello esaminato nel citato precedente, la persona condannata, [OSCURATO:PERSONA], aveva chiesto di essere trasferita in Italia solo per esperire i rimedi consentiti avverso la sentenza di condanna. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito, con la sentenza già sopra richiamata, Sez. 1, n. 476 del 08/10/2020, dep. 2021, Rv. 280214 - 01, che è irrevocabile il consenso all'esecuzione in Italia di una sentenza straniera manifestato dal condannato, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. d), d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161, all'autorità competente dello Stato di condanna secondo le forme stabilite dalla legge di detto Stato (Sez. 1, Sentenza n. 476 del 08/10/2020, dep. 2021, Rv. 280214 - 01). 1.2. Nel caso in esame, la Corte di appello di Milano ha correttamente applicato il principio di diritto richiamato, pienamente condivisibile, dichiarando inammissibili le richieste di trasferimento in Romania, perché il condannato aveva prestato il consenso alla consegna all'Autorità italiana. Le tesi difensive, tendenti a far ritenere che la Corte di appello di Milano abbia omesso di verificare la compiutezza del consenso, e abbia errato nel non rilevare che esso era finalizzato a consentire un rientro in Italia al solo fine dell'esperimento dei rimedi di cui agli artt. 670 e 175 cod. proc. pen., non possono essere accolte.Per un verso, infatti, dalla motivazione dell'ordinanza impugnata emerge chiaramente che la Corte di appello di Milano esaminò il provvedimento della Corte di appello di Bacau dal quale risultava sia che l'interessato era stato edotto dei suoi diritti processuali e del carattere irrevocabile del suo accordo, sia che egli aveva dichiarato di essere d'accordo alla sua consegna all'Autorità italiana e alla esecuzione della pena in Italia. Per altro verso, il ricorrente non ha neppure indicato quali sarebbero stati gli elementi dai quali si sarebbe dovuto ricavare che il consenso non fosse stato espresso compiutamente o fosse limitato al tempo necessario a contestare l'esecutività della sentenza di condanna, né una clausola in tale senso sarebbe stata valida, posto che il consenso alla consegna, proprio per la sua natura e le sue finalità, non può essere sottoposto a condizioni, come già notato nel provvedimento impugnato. 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore
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