CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 03155/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sto da: [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso per procura in atti dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato indirizzo p.e.c. -ricorrente- contro AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore,ex lege domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli Uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. -controricorrente- e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -intimata- avverso la sentenza n.5735/1/20 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, depositata il 28ottobre 2020; Tributi-[OSCURATO:PERSONA] appello udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21gennaio 202 6 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Nella controversia originata dall’impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di cartella di pagamento, portante IRPEF dell’anno di imposta 2009, la Commissione tributaria regionale della Sicilia, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la prima decisione, favorevole al contribuente. In particolare, la CTR, premesse l’avvenuta regolare notificazione dell’atto di appello e la conseguente tardività della costituzione in giudizio da parte del contribuente appellato, rigettava l’eccezione di irrevocabilità della prima decisione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e, nel merito, accertava l’esecutività del ruolo in quanto validato dal sistema informativo dell’Amministrazione. Dichiarava inammissibili - pur giudicandoli, in ogni caso, infondati - i motivi di ricorso, non esaminati dal primo giudice perché ribaditi dal contribuente nelle memorie tardivamente depositate. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso affidato a due motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate mentre [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non ha svolto difese. Il ricorso,avviato una prima volta alla trattazione, ai sensi dell’art.380 bis.1 c.p.c., in camera di consiglioper l’adunanza del 17 giugno 2025, in vista della quale parte ricorrente aveva depositato memoria,è stato rinviato a nuovo ruolo per l’acquisizione dei fascicoli dei gradi di merito. Espletato l’incombente, il ricorso è stato nuovamente avviato alla trattazione in camera di consiglioper l’odierna adunanza, per la quale non risultano depositate memorie. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n.4 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt.22 e 53 d.lgs. n.546 del 1992. In sintesi, il ricorrente censura la C.T.R. nell’avere ritenuto l’atto di appello proposto dall’Agenzia delle entrate ammissibile malgrado non fosse stata allegata la ricevuta di spedizione ma solo gli avvisi di ricevimento. Rileva, ancora, che la distinta analitica di Poste italiane era una copia con timbro datario indecifrabile. 2.Con il secondo motivo il ricorrente censura, sempre ai sensi del n.4 del primo comma dell’art.360 c.p.c., lo stesso capo di sentenza impugnato con il primo mezzo deducendo che la documentazione prodotta dall’Agenzia delle entrate non era sufficiente per il riscontro di una valida notificazione. In sintesi, il ricorrente rileva che entrambi gli avvisi di ricevimento prodotti dall’Ufficio non recavano il timbro datario dell’ufficio postale, la firma dell’agente postale nonché la relazione delle attività svolte dall’agente postale quali l’accertamento dell’assenza del destinatario, quella delle altre persone abilitate a ricevere il plico e la formazione della cd. compiuta giacenza. 3. I motivi, strettamente connessi , possono essere esaminati congiuntamentee sono fondati. Questa Corte a Sezioni Unite ha già affermato, con la sentenza n. 13452 del 29/05/2017 –che è ammissibile l’impugnazione nel caso in cui venga depositato il solo avviso di ricevimento senza la ricevuta di spedizione, purché nell’avviso risulti asseverata dall'Ufficio postale la data di spedizione con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l'avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell'appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto (o della sentenza). È, inoltre , consolidato l’orientamento di legittimità secondo cui la scissione soggettiva degli effetti della notificazione, prevista a tutela del notificante, è volta a neutralizzare il tempo intercorrente tra l’affidamento dell’atto al soggetto incaricato della notifica e la sua ricezione da parte del destinatario. Ne consegue che il termine perentorio di trenta giorni per la costituzione in giudizio dell’impugnante decorre, anche in caso di notificazione a mezzo posta, non dalla spedizione del ricorso, ma dal momento in cui la notificazione si perfeziona nei confronti del destinatario. Nel caso di specie, nel depositare l’atto di appello, l’Agenzia delle entrate aveva depositato i soli avvisi di ricevimento privi di timbro datario dell’ufficio e con scritta a penna della data di spedizione che,in tal caso,non è idonea a svolgere la medesima funzione probatoria della ricevuta di spedizione. Inoltre, la distinta di spedizione risulta depositata in data 3/10/2018, ben oltre il termine di trenta giorni previsto per la costituzione dell’appellante e la relativa produzione di documentazionee reca un timbro datario illeggibile e non identificabile, dovendosi ritenere, quindi , che l'atto di appello non sia stato ritualmente e tempestivamente notificato. Coerentemente con la recente giurisprudenza di questa Corte va, quindi,ribadito che: «Il deposito della ricevuta di spedizione a mezzo del servizio postale del ricorso tributario, da effettuare, ai fini della costituzione del ricorrente, a pena d’inammissibilità entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del ricorso, è funzionale alla verifica della tempestività della proposizione dell’impugnazione, con la conseguenza che tale deposito non è necessario quando sia stato tempestivamente depositato l’avviso di ricevimento della raccomandata contenente il ricorso, che rechi la data di spedizione asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario, oppure quando dall’avviso di ricevimento risulti che il perfezionamento del procedimento notificatorio sia avvenuto entro il termine di decadenza dall’impugnazione» (così Cass. n. 7690 del 23/03/2025). 4. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, il ricorso può trovare accoglimento in relazione ad entrambi i motivi proposti e la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio per l'inammissibilità dell'appello; difatti, il processo non poteva essere proseguito (art. 382, 3° comma, c.p.c.). Le spese del grado di appello e di questo giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata senza rinvio; condanna la controricorrente alla refusione delle spese del giudizio di appello, liquidate in complessivi euro 400,00 oltre I . V . A . e C . P . A . e di quelle del presente giudizio in complessivi euro 1.800,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA, il tutto con distrazione a favore del difensoredel ricorrente dichiaratosi an t is