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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1997

ECLI:EU:C:1997:46
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61995CJ0178_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-178/95, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, dal Rechtbank van koophandel di Anversa (Belgio) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

[OSCURATO:PERSONA] NV

e Stato belga, domanda vertente sull'interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 27 aprile 1989, n. 1101, relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna (GU L 116, pag. 25), e sulla validità della decisione 6 maggio 1993 con cui la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto una domanda di esenzione dal contributo speciale al fondo di demolizione istituito dall'art. 8, n. 1, lett. a), del detto regolamento,

LA CORTE

(Quinta Sezione), composta dai signori C. Gulmann, facente funzione di presidente di sezione (relatore), D.A.O.

Edward, J.-P.

Puissochet, P. Jann e M. Wathelet, giudici, avvocato generale: F.G.

Jacobs cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale viste le osservazioni scritte presentate: - per la [OSCURATO:PERSONA] NV, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Bruxelles; - per la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, dai signori Goetz zur Hausen, consigliere giuridico, e Marc van der Woude, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, vista la relazione d'udienza, sentite le osservazioni orali della [OSCURATO:PERSONA] NV, rappresentata dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] van den Broek, del foro di Bruxelles, e della [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dal signor Thomas van Rijn, consigliere giuridico, in qualità di agente, all'udienza del 20 giugno 1996, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 19 settembre 1996, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con ordinanza 6 giugno 1995, pervenuta in cancelleria l'8 giugno seguente, il Rechtbank van koophandel di Anversa ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, cinque questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 27 aprile 1989, n. 1101, relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna (GU L 116, pag. 25; in prosieguo: il «regolamento»), e sulla validità della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 6 maggio 1993 con cui è stata respinta una domanda di esenzione dal contributo speciale al fondo di demolizione istituito dall'art. 8, n. 1, lett. a), del detto regolamento. 2 Le questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] NV (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e lo Stato belga in relazione al versamento nel fondo belga di demolizione del contributo speciale summenzionato. 3 Il regolamento mira a realizzare una riduzione sostanziale delle sovraccapacità strutturali nel settore della navigazione interna.

A tal fine esso introduce un sistema di azioni di demolizione coordinate a livello comunitario riguardante, a tenore dell'art. 2, sia i battelli da carico sia gli spintori. 4 Ai sensi dell'art. 3, n. 1, del regolamento, ciascuno degli Stati membri le cui vie navigabili sono collegate con quelle di un altro Stato membro e la cui flotta dispone di un tonnellaggio superiore a 100 000 tonnellate istituisce un fondo di demolizione.

A tenore dell'art. 4, n. 1, per ciascun natante soggetto al regolamento il proprietario versa un contributo a uno di questi fondi. 5 Al fine di evitare che gli effetti dell'azione di demolizione siano vanificati dalla concomitante entrata in servizio di materiale fluviale supplementare, l'art. 8, n. 1, lett. a), del regolamento dispone che per un determinato periodo la messa in servizio su vie navigabili di battelli di recente costruzione sia subordinata alla condizione che il proprietario del nuovo battello proceda alla demolizione, senza riscuotere il relativo premio, di un tonnellaggio di stiva equivalente a quello del battello in questione (il cosiddetto principio del «vecchio per il nuovo») o che, qualora egli non proceda alla demolizione, versi al fondo di demolizione un contributo speciale di importo pari a quello del premio di demolizione stabilito per un tonnellaggio pari a quello dei nuovi battelli. 6 L'art. 8, n. 3, prevede talune deroghe al detto principio.

In particolare, l'art. 8, n. 3, lett. c), dispone quanto segue: «Dopo aver consultato gli Stati membri e le organizzazioni rappresentative del settore della navigazione interna a livello comunitario, la [OSCURATO:PERSONA] può escludere taluni battelli specializzati dal campo di applicazione del paragrafo 1». 7 Nella nota 7 dicembre 1990 gli uffici della [OSCURATO:PERSONA] hanno definito i criteri generali per la valutazione delle domande di esclusione dei battelli ai sensi dell'art. 8, n. 3, lett. c), del regolamento.

In base a tale nota, possono essere esclusi dall'applicazione del principio del «vecchio per il nuovo» i natanti con «caratteristiche tecniche così peculiari che, se questi battelli vengono aggiunti alla capacità delle flotte (...) gli scopi della normativa comunitaria non sono messi in discussione». 8 [OSCURATO:PERSONA] è un'impresa la cui attività consiste nel rifornire navi per la navigazione marittima. 9 Il 19 gennaio 1993 essa presentava alla [OSCURATO:PERSONA] una domanda di esenzione ai sensi dell'art. 8, n. 3, lett. c), del regolamento per la messa in esercizio di un battello di rifornimento, denominato «motonave Smaragd».

Nella domanda essa descriveva il battello come una motocisterna di 2 500 tonnellate, lunga 100 metri, larga 11,40 metri e alta 4 metri, ed affermava che esso doveva essere usato esclusivamente per il rifornimento di navi marittime. 10 Con lettera 6 maggio 1993, inviata alla [OSCURATO:PERSONA] e firmata da un membro della [OSCURATO:PERSONA], quest'ultima comunicava all'interessata che, dopo aver consultato i rappresentanti degli Stati membri e del «Gruppo di esperti: Risanamento strutturale della navigazione interna», essa considerava che il battello, essendo tecnicamente idoneo al trasporto di ogni genere di carichi liquidi e non risultando molto diverso, per quanto riguardava la costruzione e l'attrezzatura, dai battelli cisterna convenzionali, contribuiva ad incrementare la capacità della flotta cui si applicavano le misure di risanamento stabilite dal regolamento.

Pertanto, essa aveva deciso, basandosi sull'art. 8, n. 3, lett. c), del regolamento, di respingere la domanda di esenzione e di inviare una copia della lettera alle autorità incaricate della gestione del fondo belga di demolizione. 11 In seguito a questa decisione, con lettera 1_ ottobre 1993 le autorità belghe chiedevano alla [OSCURATO:PERSONA] un contributo speciale al fondo di demolizione ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. a), del regolamento. 12 Con atto introduttivo 6 aprile 1995 la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso questa decisione dinanzi al Rechtbank van koophandel. 13 Come risulta dall'ordinanza di rinvio, nell'ambito di tale ricorso la [OSCURATO:PERSONA] ribadisce di non essere tenuta a pagare il contributo speciale, in quanto la motonave Smaragd è un battello rifornitore specificamente attrezzato e usato esclusivamente per fornire carburante alle navi marittime e non può essere paragonato ad un normale battello cisterna.

Per questo motivo, essa ritiene che la decisione della [OSCURATO:PERSONA] 6 maggio 1993 confligga con la struttura generale del regolamento e non contenga un'analisi tecnicamente corretta delle caratteristiche e dell'attrezzatura del battello. 14 In considerazione di questi argomenti, il Rechtbank van koophandel ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se, tenuto conto del preambolo, della finalità generale e della struttura specifica del regolamento (CEE) del Consiglio 27 aprile 1989, n. 1101, relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna, la nozione "battelli specializzati" di cui all'art. 8, n. 3, lett. c), di tale regolamento si riferisca ai battelli che, per la loro specifica costruzione e attrezzatura o per il loro specifico uso, non accrescono la capacità o il tonnellaggio della navigazione interna e perciò non sono idonei ad incidere sulla sovraccapacità strutturale del trasporto di merci sulla rete delle idrovie intercollegate degli Stati membri. 2) Se, in considerazione del principio di proporzionalità, il criterio della "idoneità tecnica alla navigazione interna" applicato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione 6 maggio 1993, il quale ha come conseguenza che anche i battelli che non vengono effettivamente utilizzati per il trasporto sulla rete delle idrovie intercollegate degli Stati membri vengono assoggettati all'obbligo del contributo in base al "principio del vecchio per il nuovo", non sia incompatibile con la finalità e con la struttura del regolamento (CEE) del Consiglio 27 aprile 1989, n. 1101, relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna. 3) Se, tenuto conto del preambolo, della finalità generale e della struttura specifica del regolamento (CEE) del Consiglio 27 aprile 1989, n. 1101, relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna, un'idoneità puramente teorica di un battello alla navigazione interna, nel senso che solo dopo una trasformazione complicata e costosa, e perciò economicamente irrealistica, il battello potrebbe essere reso idoneo alla navigazione interna, o nel senso che l'uso del battello per il trasporto sulle acque interne non sarebbe assolutamente economicamente redditizio per il fatto che esso non è concepito né attrezzato per la navigazione interna, sia sufficiente per l'assoggettamento all'obbligo del contributo in base al "principio del vecchio per il nuovo". 4) Se, tenuto conto del preambolo, della finalità generale e della struttura specifica del regolamento (CEE) del Consiglio 27 aprile 1989, n. 1101, relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna, la decisione della [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee 6 maggio 1993, concernente la motonave "Smaragd", possa essere considerata valida in quanto assoggetta all'obbligo del contributo unico in base al "principio del vecchio per il nuovo" un battello che è particolarmente concepito, costruito e attrezzato come battello rifornitore destinato esclusivamente a rifornire di carburante navi marittime e non è particolarmente idoneo né destinato al trasporto per conto terzi, o anche per proprio conto, di carburanti sulle acque interne e perciò non aumenta la capacità o il tonnellaggio della navigazione interna. 5) Se l'applicazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] del criterio dell'idoneità tecnica invece di quello dell'uso effettivo del battello non costituisca una violazione del divieto di discriminazione poiché, in base al criterio applicato dalla [OSCURATO:PERSONA] per le navi messe in esercizio in Belgio, nei [OSCURATO:PERSONA], in Lussemburgo, in Germania e in Francia, il contributo unico è dovuto in determinati casi anche se il battello non viene effettivamente utilizzato per la navigazione interna e perciò non contribuisce all'aumento del tonnellaggio della navigazione interna, mentre il contributo unico per la messa in esercizio di un battello negli altri Stati membri è dovuto solo qualora sia giustificato dall'uso effettivo (sulla rete delle idrovie intercollegate della Comunità)». 15 Si deve anzitutto rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] assume che non occorre risolvere le questioni pregiudiziali o, quantomeno, alcune di esse, in quanto esse mettono in discussione, direttamente o indirettamente, la validità della sua decisione 6 maggio 1993.

Orbene, il proprietario di un battello destinato alla navigazione interna, la cui domanda di esenzione ex art. 8, n. 3, punto c), del regolamento sia stata respinta dalla [OSCURATO:PERSONA], non sarebbe più legittimato a mettere in dubbio la validità di tale rigetto nell'ambito di un ricorso avverso un provvedimento nazionale di esecuzione di questa decisione, una volta scaduto il termine previsto dall'art. 173 del Trattato CE per chiederne l'annullamento. [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento in particolare alla sentenza 9 marzo 1994, causa C-188/92, TWD [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.

I-833). 16 [OSCURATO:PERSONA] contesta questa tesi.

Essa sostiene che sono principalmente le autorità nazionali ad essere incaricate della gestione del fondo e che essa poteva pertanto ragionevolmente ritenere che la decisione della [OSCURATO:PERSONA] potesse essere contestata nell'ambito di un procedimento avverso queste autorità dinanzi ai giudici nazionali.

Lo stesso varrebbe a fortiori per il fatto che nella lettera 6 maggio 1993 la [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato che una copia della decisione sarebbe stata inviata alle autorità belghe. 17 In questo contesto la [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento alla sentenza 21 marzo 1987, cause riunite 133/85, 134/85, 135/85 e 136/85, [OSCURATO:PERSONA] e a. (Racc. pag. 2289), nella quale la Corte ha dichiarato che la possibilità di esperire un ricorso diretto ai sensi dell'art. 173 del Trattato contro una decisione di un'istituzione comunitaria non osta alla proponibilità di un ricorso dinanzi ad un giudice nazionale avverso un atto di un'autorità nazionale inteso all'esecuzione di questa decisione, deducendo l'illegittimità di quest'ultima. 18 Infine, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che la citata sentenza TWD [OSCURATO:PERSONA] è stata pronunciata dopo la scadenza del termine per la proposizione di un eventuale ricorso di annullamento avverso la decisione della [OSCURATO:PERSONA] 6 maggio 1993. 19 A questo proposito, occorre rilevare che, secondo una giurisprudenza consolidata, una decisione adottata dalle istituzioni comunitarie che non sia stata impugnata dal destinatario entro i termini stabiliti dall'art. 173 del Trattato diviene definitiva nei suoi confronti (v., in particolare, sentenze 17 novembre 1965, causa 20/65, Collotti/Corte di giustizia, Racc. pag. 873; 12 ottobre 1978, causa 156/77, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio, Racc. pag. 1881, e 10 giugno 1993, causa C-183/91, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia, Racc. pag.

I-3131, punti 9 e 10).

Tale giurisprudenza è basata in particolare sulla considerazione che i termini di impugnazione sono intesi a preservare la certezza del diritto, evitando che atti comunitari produttivi di effetti giuridici vengano rimessi in discussione all'infinito. 20 Questa giurisprudenza, che si applica ai destinatari di una decisione, come la [OSCURATO:PERSONA], è stata richiamata nella citata sentenza TWD [OSCURATO:PERSONA], in cui la Corte ha rilevato che il principio risultante dalla suddetta giurisprudenza poteva anche, in taluni casi, trovare applicazione nei confronti del beneficiario di un aiuto di Stato oggetto di una decisione della [OSCURATO:PERSONA], adottata direttamente soltanto nei confronti dello Stato membro in cui era residente questo beneficiario. 21 Così la Corte ha ritenuto in sostanza che il beneficiario di un aiuto non può dedurre l'invalidità di una decisione - adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di uno Stato membro e notificata da quest'ultimo al beneficiario - con cui si ingiunge a questo Stato membro di recuperare l'aiuto erogato a tale beneficiario nell'ambito di un procedimento avviato dinanzi ai giudici nazionali nei confronti della decisione di esecuzione adottata dalle autorità di questo Stato, se il beneficiario ha omesso di chiedere l'annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 173 del Trattato, pur avendo potuto indubbiamente farlo.

Infatti, la Corte ha considerato che adottare la soluzione contraria equivarrebbe a riconoscere al beneficiario dell'aiuto la possibilità di eludere il carattere definitivo che, in forza del principio della certezza del diritto, dev'essere attribuito ad una decisione dopo la scadenza del termine di impugnazione previsto dall'art. 173. 22 Quanto all'argomento relativo alla citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a., è sufficiente ricordare che la Corte lo ha già respinto nella citata causa TWD [OSCURATO:PERSONA] (punto 20), in quanto nella prima causa dalla relazione d'udienza si evinceva che ciascuna delle ricorrenti nella causa principale aveva proposto dinanzi alla Corte un ricorso di annullamento avverso la decisione di cui trattasi e che, pertanto, la Corte non si era pronunciata, né era tenuta a farlo, in merito agli effetti di decadenza connessi allo scadere dei termini d'impugnazione. 23 Nella fattispecie è pacifico che l'art. 8, n. 3, lett. c), del regolamento attribuisce alla [OSCURATO:PERSONA] il potere esclusivo di esentare battelli specializzati, che la [OSCURATO:PERSONA] le ha chiesto di adottare una decisione ai sensi di questa disposizione, che essa non ha chiesto, in base all'art. 173 del Trattato, l'annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 6 maggio 1993 adottata nei suoi confronti, anche se indubbiamente avrebbe potuto farlo, e che essa ha invece proposto dinanzi al giudice nazionale un ricorso con cui contesta il modo in cui le autorità belghe hanno applicato la decisione della [OSCURATO:PERSONA]. 24 Dal complesso di tali considerazioni emerge che, in virtù del principio della certezza del diritto, il giudice nazionale è vincolato dalla decisione della [OSCURATO:PERSONA] 6 maggio 1993 adottata nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale la motonave Smaragd non è un battello specializzato ai sensi dell'art. 8, n. 3, lett. c), del regolamento. 25 Alla luce di quanto sopra, occorre esaminare se le questioni pregiudiziali abbiano il solo scopo di consentire al giudice nazionale di dirimere la questione della validità della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 6 maggio 1993 o se esse vertano anche sull'interpretazione delle disposizioni che delimitano la sfera d'applicazione del regolamento. 26 Al riguardo la [OSCURATO:PERSONA] assume che, quantomeno, la prima e la terza questione pregiudiziale vanno intese nel senso che riguardano la delimitazione della sfera di applicazione del regolamento e non la validità della decisione della [OSCURATO:PERSONA].

A suo giudizio, un battello come la motonave Smaragd non rientra nella sfera di applicazione del regolamento, per cui la decisione con la quale le autorità belghe hanno chiesto il contributo speciale al fondo di demolizione le è contraria.

Tale controversia circa la legittimità della decisione delle autorità belghe andrebbe risolta dai giudici nazionali, i quali all'uopo potrebbero sottoporre alla Corte di giustizia questioni pregiudiziali relative all'interpretazione del regolamento. 27 Questa tesi non può essere condivisa.

Come ha rilevato l'avvocato generale nei paragrafi 14 e 15 delle conclusioni, tutte le questioni pregiudiziali devono essere intese nel senso che riguardano in modo esclusivo, direttamente o indirettamente, la validità della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 6 maggio 1993. 28 Infatti, come risulta dall'ordinanza di rinvio, la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto valere dinanzi al Rechtbank van koophandel, da un lato, che lo Smaragd era usato esclusivamente per rifornire navi marittime e non poteva essere paragonato ad una normale nave cisterna, per cui la decisione della [OSCURATO:PERSONA] era in contrasto con lo scopo generale del regolamento, e, dall'altro, che la decisione non conteneva un'adeguata analisi tecnica delle caratteristiche e dell'attrezzatura dell'imbarcazione.

Ne consegue chiaramente che dinanzi al giudice nazionale la [OSCURATO:PERSONA] contesta la validità della decisione della [OSCURATO:PERSONA], in quanto essa contrasta con il regolamento.

Questa considerazione trova conferma nel ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Rechtbank van koophandel, nel quale essa fa espresso riferimento all'art. 8, n. 3, lett. c), del regolamento e conclude che per i motivi che precedono la decisione della [OSCURATO:PERSONA] non può essere considerata valida. 29 Va dunque rilevato che le questioni del giudice nazionale, identiche a quelle sollevate dalla [OSCURATO:PERSONA] nel ricorso, sono in realtà intese a consentire a questo giudice di valutare la fondatezza di questa tesi e di pronunciarsi sulla validità dell'accertamento fatto dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione secondo cui lo Smaragd non soddisfaceva le condizioni necessarie per essere considerato un battello specializzato ai sensi dell'art. 8, n. 3, lett. c). 30 Alla luce di quanto sopra, modificare la sostanza delle questioni pregiudiziali nel senso auspicato dalla [OSCURATO:PERSONA] sarebbe in contrasto con il compito assegnato alla Corte dall'art. 177 del Trattato e con il suo obbligo di garantire ai governi degli Stati membri e alle parti interessate la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell'art. 20 dello Statuto CE della Corte, tenuto conto del fatto che, a norma della suddetta disposizione, alle parti interessate vengono notificate solo le decisioni di rinvio (v., in particolare, sentenza 1_ aprile 1982, cause riunite 141/81, 142/181 e 143/81, Holdijk e a., Racc. pag. 1299, punto 6, e ordinanza 19 luglio 1996, causa C-191/96, Modesti, Racc. pag.

I-3937, punto 5). 31 Le questioni proposte vanno dunque risolte dichiarando che il giudice nazionale è vincolato da una decisione della [OSCURATO:PERSONA] adottata nei confronti del proprietario di un'imbarcazione, in base alla quale quest'ultima non è un battello specializzato ai sensi dell'art. 8, n. 3, lett. c), del regolamento, se il destinatario non ha proposto entro il termine stabilito un ricorso avverso questa decisione in base all'art. 173, quarto comma, del Trattato.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 32 Le spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione.

Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi,

LA CORTE

(Quinta Sezione), pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Rechtbank van koophandel di Anversa con ordinanza 6 giugno 1995, dichiara: Il giudice nazionale è vincolato da una decisione della [OSCURATO:PERSONA] adottata nei confronti del proprietario di un'imbarcazione, secondo la quale quest'ultima non è un battello specializzato ai sensi dell'art. 8, n. 3, lett. c), del regolamento (CEE) del Consiglio 27 aprile 1989, n. 1101, relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna, se il destinatario non ha proposto entro il termine stabilito un ricorso avverso questa decisione in base all'art. 173, quarto, comma, del Trattato CE.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61995CJ0178_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-178/95, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, dal Rechtbank van koophandel di Anversa (Belgio) nella causa dinanzi ad esso pendente tra [OSCURATO:PERSONA] NV e Stato belga, domanda vertente sull'interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 27 aprile 1989, n. 1101, relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna (GU L 116, pag. 25), e sulla validità della decisione 6 maggio 1993 con cui la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto una domanda di esenzione dal contributo speciale al fondo di demolizione istituito dall'art. 8, n. 1, lett. a), del detto regolamento, LA CORTE (Quinta Sezione), composta dai signori C. Gulmann, facente funzione di presidente di sezione (relatore), D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet, P. Jann e M. Wathelet, giudici, avvocato generale: F.G. Jacobs cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale viste le osservazioni scritte presentate: - per la [OSCURATO:PERSONA] NV, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Bruxelles; - per la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, dai signori Goetz zur Hausen, consigliere giuridico, e Marc van der Woude, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, vista la relazione d'udienza, sentite le osservazioni orali della [OSCURATO:PERSONA] NV, rappresentata dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] van den Broek, del foro di Bruxelles, e della [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dal signor Thomas van Rijn, consigliere giuridico, in qualità di agente, all'udienza del 20 giugno 1996, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 19 settembre 1996, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con ordinanza 6 giugno 1995, pervenuta in cancelleria l'8 giugno seguente, il Rechtbank van koophandel di Anversa ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, cinque questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 27 aprile 1989, n. 1101, relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna (GU L 116, pag. 25; in prosieguo: il «regolamento»), e sulla validità della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 6 maggio 1993 con cui è stata respinta una domanda di esenzione dal contributo speciale al fondo di demolizione istituito dall'art. 8, n. 1, lett. a), del detto regolamento. 2 Le questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] NV (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e lo Stato belga in relazione al versamento nel fondo belga di demolizione del contributo speciale summenzionato. 3 Il regolamento mira a realizzare una riduzione sostanziale delle sovraccapacità strutturali nel settore della navigazione interna. A tal fine esso introduce un sistema di azioni di demolizione coordinate a livello comunitario riguardante, a tenore dell'art. 2, sia i battelli da carico sia gli spintori. 4 Ai sensi dell'art. 3, n. 1, del regolamento, ciascuno degli Stati membri le cui vie navigabili sono collegate con quelle di un altro Stato membro e la cui flotta dispone di un tonnellaggio superiore a 100 000 tonnellate istituisce un fondo di demolizione. A tenore dell'art. 4, n. 1, per ciascun natante soggetto al regolamento il proprietario versa un contributo a uno di questi fondi. 5 Al fine di evitare che gli effetti dell'azione di demolizione siano vanificati dalla concomitante entrata in servizio di materiale fluviale supplementare, l'art. 8, n. 1, lett. a), del regolamento dispone che per un determinato periodo la messa in servizio su vie navigabili di battelli di recente costruzione sia subordinata alla condizione che il proprietario del nuovo battello proceda alla demolizione, senza riscuotere il relativo premio, di un tonnellaggio di stiva equivalente a quello del battello in questione (il cosiddetto principio del «vecchio per il nuovo») o che, qualora egli non proceda alla demolizione, versi al fondo di demolizione un contributo speciale di importo pari a quello del premio di demolizione stabilito per un tonnellaggio pari a quello dei nuovi battelli. 6 L'art. 8, n. 3, prevede talune deroghe al detto principio. In particolare, l'art. 8, n. 3, lett. c), dispone quanto segue: «Dopo aver consultato gli Stati membri e le organizzazioni rappresentative del settore della navigazione interna a livello comunitario, la [OSCURATO:PERSONA] può escludere taluni battelli specializzati dal campo di applicazione del paragrafo 1». 7 Nella nota 7 dicembre 1990 gli uffici della [OSCURATO:PERSONA] hanno definito i criteri generali per la valutazione delle domande di esclusione dei battelli ai sensi dell'art. 8, n. 3, lett. c), del regolamento. In base a tale nota, possono essere esclusi dall'applicazione del principio del «vecchio per il nuovo» i natanti con «caratteristiche tecniche così peculiari che, se questi battelli vengono aggiunti alla capacità delle flotte (...) gli scopi della normativa comunitaria non sono messi in discussione». 8 [OSCURATO:PERSONA] è un'impresa la cui attività consiste nel rifornire navi per la navigazione marittima. 9 Il 19 gennaio 1993 essa presentava alla [OSCURATO:PERSONA] una domanda di esenzione ai sensi dell'art. 8, n. 3, lett. c), del regolamento per la messa in esercizio di un battello di rifornimento, denominato «motonave Smaragd». Nella domanda essa descriveva il battello come una motocisterna di 2 500 tonnellate, lunga 100 metri, larga 11,40 metri e alta 4 metri, ed affermava che esso doveva essere usato esclusivamente per il rifornimento di navi marittime. 10 Con lettera 6 maggio 1993, inviata alla [OSCURATO:PERSONA] e firmata da un membro della [OSCURATO:PERSONA], quest'ultima comunicava all'interessata che, dopo aver consultato i rappresentanti degli Stati membri e del «Gruppo di esperti: Risanamento strutturale della navigazione interna», essa considerava che il battello, essendo tecnicamente idoneo al trasporto di ogni genere di carichi liquidi e non risultando molto diverso, per quanto riguardava la costruzione e l'attrezzatura, dai battelli cisterna convenzionali, contribuiva ad incrementare la capacità della flotta cui si applicavano le misure di risanamento stabilite dal regolamento. Pertanto, essa aveva deciso, basandosi sull'art. 8, n. 3, lett. c), del regolamento, di respingere la domanda di esenzione e di inviare una copia della lettera alle autorità incaricate della gestione del fondo belga di demolizione. 11 In seguito a questa decisione, con lettera 1_ ottobre 1993 le autorità belghe chiedevano alla [OSCURATO:PERSONA] un contributo speciale al fondo di demolizione ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. a), del regolamento. 12 Con atto introduttivo 6 aprile 1995 la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso questa decisione dinanzi al Rechtbank van koophandel. 13 Come risulta dall'ordinanza di rinvio, nell'ambito di tale ricorso la [OSCURATO:PERSONA] ribadisce di non essere tenuta a pagare il contributo speciale, in quanto la motonave Smaragd è un battello rifornitore specificamente attrezzato e usato esclusivamente per fornire carburante alle navi marittime e non può essere paragonato ad un normale battello cisterna. Per questo motivo, essa ritiene che la decisione della [OSCURATO:PERSONA] 6 maggio 1993 confligga con la struttura generale del regolamento e non contenga un'analisi tecnicamente corretta delle caratteristiche e dell'attrezzatura del battello. 14 In considerazione di questi argomenti, il Rechtbank van koophandel ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se, tenuto conto del preambolo, della finalità generale e della struttura specifica del regolamento (CEE) del Consiglio 27 aprile 1989, n. 1101, relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna, la nozione "battelli specializzati" di cui all'art. 8, n. 3, lett. c), di tale regolamento si riferisca ai battelli che, per la loro specifica costruzione e attrezzatura o per il loro specifico uso, non accrescono la capacità o il tonnellaggio della navigazione interna e perciò non sono idonei ad incidere sulla sovraccapacità strutturale del trasporto di merci sulla rete delle idrovie intercollegate degli Stati membri. 2) Se, in considerazione del principio di proporzionalità, il criterio della "idoneità tecnica alla navigazione interna" applicato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione 6 maggio 1993, il quale ha come conseguenza che anche i battelli che non vengono effettivamente utilizzati per il trasporto sulla rete delle idrovie intercollegate degli Stati membri vengono assoggettati all'obbligo del contributo in base al "principio del vecchio per il nuovo", non sia incompatibile con la finalità e con la struttura del regolamento (CEE) del Consiglio 27 aprile 1989, n. 1101, relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna. 3) Se, tenuto conto del preambolo, della finalità generale e della struttura specifica del regolamento (CEE) del Consiglio 27 aprile 1989, n. 1101, relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna, un'idoneità puramente teorica di un battello alla navigazione interna, nel senso che solo dopo una trasformazione complicata e costosa, e perciò economicamente irrealistica, il battello potrebbe essere reso idoneo alla navigazione interna, o nel senso che l'uso del battello per il trasporto sulle acque interne non sarebbe assolutamente economicamente redditizio per il fatto che esso non è concepito né attrezzato per la navigazione interna, sia sufficiente per l'assoggettamento all'obbligo del contributo in base al "principio del vecchio per il nuovo". 4) Se, tenuto conto del preambolo, della finalità generale e della struttura specifica del regolamento (CEE) del Consiglio 27 aprile 1989, n. 1101, relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna, la decisione della [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee 6 maggio 1993, concernente la motonave "Smaragd", possa essere considerata valida in quanto assoggetta all'obbligo del contributo unico in base al "principio del vecchio per il nuovo" un battello che è particolarmente concepito, costruito e attrezzato come battello rifornitore destinato esclusivamente a rifornire di carburante navi marittime e non è particolarmente idoneo né destinato al trasporto per conto terzi, o anche per proprio conto, di carburanti sulle acque interne e perciò non aumenta la capacità o il tonnellaggio della navigazione interna. 5) Se l'applicazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] del criterio dell'idoneità tecnica invece di quello dell'uso effettivo del battello non costituisca una violazione del divieto di discriminazione poiché, in base al criterio applicato dalla [OSCURATO:PERSONA] per le navi messe in esercizio in Belgio, nei [OSCURATO:PERSONA], in Lussemburgo, in Germania e in Francia, il contributo unico è dovuto in determinati casi anche se il battello non viene effettivamente utilizzato per la navigazione interna e perciò non contribuisce all'aumento del tonnellaggio della navigazione interna, mentre il contributo unico per la messa in esercizio di un battello negli altri Stati membri è dovuto solo qualora sia giustificato dall'uso effettivo (sulla rete delle idrovie intercollegate della Comunità)». 15 Si deve anzitutto rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] assume che non occorre risolvere le questioni pregiudiziali o, quantomeno, alcune di esse, in quanto esse mettono in discussione, direttamente o indirettamente, la validità della sua decisione 6 maggio 1993. Orbene, il proprietario di un battello destinato alla navigazione interna, la cui domanda di esenzione ex art. 8, n. 3, punto c), del regolamento sia stata respinta dalla [OSCURATO:PERSONA], non sarebbe più legittimato a mettere in dubbio la validità di tale rigetto nell'ambito di un ricorso avverso un provvedimento nazionale di esecuzione di questa decisione, una volta scaduto il termine previsto dall'art. 173 del Trattato CE per chiederne l'annullamento. [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento in particolare alla sentenza 9 marzo 1994, causa C-188/92, TWD [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-833). 16 [OSCURATO:PERSONA] contesta questa tesi. Essa sostiene che sono principalmente le autorità nazionali ad essere incaricate della gestione del fondo e che essa poteva pertanto ragionevolmente ritenere che la decisione della [OSCURATO:PERSONA] potesse essere contestata nell'ambito di un procedimento avverso queste autorità dinanzi ai giudici nazionali. Lo stesso varrebbe a fortiori per il fatto che nella lettera 6 maggio 1993 la [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato che una copia della decisione sarebbe stata inviata alle autorità belghe. 17 In questo contesto la [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento alla sentenza 21 marzo 1987, cause riunite 133/85, 134/85, 135/85 e 136/85, [OSCURATO:PERSONA] e a. (Racc. pag. 2289), nella quale la Corte ha dichiarato che la possibilità di esperire un ricorso diretto ai sensi dell'art. 173 del Trattato contro una decisione di un'istituzione comunitaria non osta alla proponibilità di un ricorso dinanzi ad un giudice nazionale avverso un atto di un'autorità nazionale inteso all'esecuzione di questa decisione, deducendo l'illegittimità di quest'ultima. 18 Infine, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che la citata sentenza TWD [OSCURATO:PERSONA] è stata pronunciata dopo la scadenza del termine per la proposizione di un eventuale ricorso di annullamento avverso la decisione della [OSCURATO:PERSONA] 6 maggio 1993. 19 A questo proposito, occorre rilevare che, secondo una giurisprudenza consolidata, una decisione adottata dalle istituzioni comunitarie che non sia stata impugnata dal destinatario entro i termini stabiliti dall'art. 173 del Trattato diviene definitiva nei suoi confronti (v., in particolare, sentenze 17 novembre 1965, causa 20/65, Collotti/Corte di giustizia, Racc. pag. 873; 12 ottobre 1978, causa 156/77, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio, Racc. pag. 1881, e 10 giugno 1993, causa C-183/91, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia, Racc. pag. I-3131, punti 9 e 10). Tale giurisprudenza è basata in particolare sulla considerazione che i termini di impugnazione sono intesi a preservare la certezza del diritto, evitando che atti comunitari produttivi di effetti giuridici vengano rimessi in discussione all'infinito. 20 Questa giurisprudenza, che si applica ai destinatari di una decisione, come la [OSCURATO:PERSONA], è stata richiamata nella citata sentenza TWD [OSCURATO:PERSONA], in cui la Corte ha rilevato che il principio risultante dalla suddetta giurisprudenza poteva anche, in taluni casi, trovare applicazione nei confronti del beneficiario di un aiuto di Stato oggetto di una decisione della [OSCURATO:PERSONA], adottata direttamente soltanto nei confronti dello Stato membro in cui era residente questo beneficiario. 21 Così la Corte ha ritenuto in sostanza che il beneficiario di un aiuto non può dedurre l'invalidità di una decisione - adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di uno Stato membro e notificata da quest'ultimo al beneficiario - con cui si ingiunge a questo Stato membro di recuperare l'aiuto erogato a tale beneficiario nell'ambito di un procedimento avviato dinanzi ai giudici nazionali nei confronti della decisione di esecuzione adottata dalle autorità di questo Stato, se il beneficiario ha omesso di chiedere l'annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 173 del Trattato, pur avendo potuto indubbiamente farlo. Infatti, la Corte ha considerato che adottare la soluzione contraria equivarrebbe a riconoscere al beneficiario dell'aiuto la possibilità di eludere il carattere definitivo che, in forza del principio della certezza del diritto, dev'essere attribuito ad una decisione dopo la scadenza del termine di impugnazione previsto dall'art. 173. 22 Quanto all'argomento relativo alla citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a., è sufficiente ricordare che la Corte lo ha già respinto nella citata causa TWD [OSCURATO:PERSONA] (punto 20), in quanto nella prima causa dalla relazione d'udienza si evinceva che ciascuna delle ricorrenti nella causa principale aveva proposto dinanzi alla Corte un ricorso di annullamento avverso la decisione di cui trattasi e che, pertanto, la Corte non si era pronunciata, né era tenuta a farlo, in merito agli effetti di decadenza connessi allo scadere dei termini d'impugnazione. 23 Nella fattispecie è pacifico che l'art. 8, n. 3, lett. c), del regolamento attribuisce alla [OSCURATO:PERSONA] il potere esclusivo di esentare battelli specializzati, che la [OSCURATO:PERSONA] le ha chiesto di adottare una decisione ai sensi di questa disposizione, che essa non ha chiesto, in base all'art. 173 del Trattato, l'annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 6 maggio 1993 adottata nei suoi confronti, anche se indubbiamente avrebbe potuto farlo, e che essa ha invece proposto dinanzi al giudice nazionale un ricorso con cui contesta il modo in cui le autorità belghe hanno applicato la decisione della [OSCURATO:PERSONA]. 24 Dal complesso di tali considerazioni emerge che, in virtù del principio della certezza del diritto, il giudice nazionale è vincolato dalla decisione della [OSCURATO:PERSONA] 6 maggio 1993 adottata nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale la motonave Smaragd non è un battello specializzato ai sensi dell'art. 8, n. 3, lett. c), del regolamento. 25 Alla luce di quanto sopra, occorre esaminare se le questioni pregiudiziali abbiano il solo scopo di consentire al giudice nazionale di dirimere la questione della validità della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 6 maggio 1993 o se esse vertano anche sull'interpretazione delle disposizioni che delimitano la sfera d'applicazione del regolamento. 26 Al riguardo la [OSCURATO:PERSONA] assume che, quantomeno, la prima e la terza questione pregiudiziale vanno intese nel senso che riguardano la delimitazione della sfera di applicazione del regolamento e non la validità della decisione della [OSCURATO:PERSONA]. A suo giudizio, un battello come la motonave Smaragd non rientra nella sfera di applicazione del regolamento, per cui la decisione con la quale le autorità belghe hanno chiesto il contributo speciale al fondo di demolizione le è contraria. Tale controversia circa la legittimità della decisione delle autorità belghe andrebbe risolta dai giudici nazionali, i quali all'uopo potrebbero sottoporre alla Corte di giustizia questioni pregiudiziali relative all'interpretazione del regolamento. 27 Questa tesi non può essere condivisa. Come ha rilevato l'avvocato generale nei paragrafi 14 e 15 delle conclusioni, tutte le questioni pregiudiziali devono essere intese nel senso che riguardano in modo esclusivo, direttamente o indirettamente, la validità della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 6 maggio 1993. 28 Infatti, come risulta dall'ordinanza di rinvio, la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto valere dinanzi al Rechtbank van koophandel, da un lato, che lo Smaragd era usato esclusivamente per rifornire navi marittime e non poteva essere paragonato ad una normale nave cisterna, per cui la decisione della [OSCURATO:PERSONA] era in contrasto con lo scopo generale del regolamento, e, dall'altro, che la decisione non conteneva un'adeguata analisi tecnica delle caratteristiche e dell'attrezzatura dell'imbarcazione. Ne consegue chiaramente che dinanzi al giudice nazionale la [OSCURATO:PERSONA] contesta la validità della decisione della [OSCURATO:PERSONA], in quanto essa contrasta con il regolamento. Questa considerazione trova conferma nel ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Rechtbank van koophandel, nel quale essa fa espresso riferimento all'art. 8, n. 3, lett. c), del regolamento e conclude che per i motivi che precedono la decisione della [OSCURATO:PERSONA] non può essere considerata valida. 29 Va dunque rilevato che le questioni del giudice nazionale, identiche a quelle sollevate dalla [OSCURATO:PERSONA] nel ricorso, sono in realtà intese a consentire a questo giudice di valutare la fondatezza di questa tesi e di pronunciarsi sulla validità dell'accertamento fatto dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione secondo cui lo Smaragd non soddisfaceva le condizioni necessarie per essere considerato un battello specializzato ai sensi dell'art. 8, n. 3, lett. c). 30 Alla luce di quanto sopra, modificare la sostanza delle questioni pregiudiziali nel senso auspicato dalla [OSCURATO:PERSONA] sarebbe in contrasto con il compito assegnato alla Corte dall'art. 177 del Trattato e con il suo obbligo di garantire ai governi degli Stati membri e alle parti interessate la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell'art. 20 dello Statuto CE della Corte, tenuto conto del fatto che, a norma della suddetta disposizione, alle parti interessate vengono notificate solo le decisioni di rinvio (v., in particolare, sentenza 1_ aprile 1982, cause riunite 141/81, 142/181 e 143/81, Holdijk e a., Racc. pag. 1299, punto 6, e ordinanza 19 luglio 1996, causa C-191/96, Modesti, Racc. pag. I-3937, punto 5). 31 Le questioni proposte vanno dunque risolte dichiarando che il giudice nazionale è vincolato da una decisione della [OSCURATO:PERSONA] adottata nei confronti del proprietario di un'imbarcazione, in base alla quale quest'ultima non è un battello specializzato ai sensi dell'art. 8, n. 3, lett. c), del regolamento, se il destinatario non ha proposto entro il termine stabilito un ricorso avverso questa decisione in base all'art. 173, quarto comma, del Trattato. Decisione relativa alle spese Sulle spese 32 Le spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Quinta Sezione), pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Rechtbank van koophandel di Anversa con ordinanza 6 giugno 1995, dichiara: Il giudice nazionale è vincolato da una decisione della [OSCURATO:PERSONA] adottata nei confronti del proprietario di un'imbarcazione, secondo la quale quest'ultima non è un battello specializzato ai sensi dell'art. 8, n. 3, lett. c), del regolamento (CEE) del Consiglio 27 aprile 1989, n. 1101, relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna, se il destinatario non ha proposto entro il termine stabilito un ricorso avverso questa decisione in base all'art. 173, quarto, comma, del Trattato CE.
Sentenza Corte di giustizia UE/1997 — Fons Iuris — Fons Iuris