Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 giugno 2024

Cassazione n. 05811/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro il 21.06.2024 vista la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; in procedura a trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza resa in data 21 giugno 2024 la Corte di Appello di Catanzaro – quale giudice della esecuzione – ha respinto la domanda introdotta da [OSCURATO:PERSONA], tesa ad ottenere il riconoscimento della continuazione tra i fatti di reato oggetto di decisioni irrevocabili.

In fatto si evidenzia che: con una prima decisione del 7 agosto 2012 (Corte di Appello di Bologna) Niutta è stato ritenuto responsabile del delitto di cui all’art. 416 bis cod.pen. commesso in [OSCURATO:PERSONA] dal 2001 sino alla cattura, e condannato alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione; con una seconda decisione del 27 gennaio 2023 (corte di Appello di Catanzaro) Niutta è stato ritenuto responsabile del delitto di cui all’art. 416 bis cod.pen. commesso in Cropani e [OSCURATO:PERSONA] sino al 2014 e condannato alla pena di anni sette, mesi nove e giorni dieci di reclusione

2. Secondo la Corte di Appello calabrese il Niutta nel corso del tempo ha deciso di entrare a far parte di due distinte associazioni mafiose : la cosca facente capo a [OSCURATO:PERSONA] (tra il 2011 e il 2003) e la cosca Trapasso avente base operativa in [OSCURATO:PERSONA] di Cutro (dal 2006 al 2014).

Si tratterebbe di autonome e distinte deliberazioni criminose, atteso che non è ipotizzabile che il Niutta quando entro’ a far parte del primo gruppo (nel 2001) avesse già previsto di ‘cambiare casacca’ alcuni anni dopo.

3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è affidato a un unico motivo con cui si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.

Secondo la difesa la decisione emessa dal giudice della esecuzione si fonda su un presupposto di fatto erroneo.

Viene indicato, in particolare, un passaggio della decisione di primo grado sulla cosca Trapasso in cui si afferma con nettezza che la cosca Trapasso è una ‘articolazione’ della cosca facente capo a [OSCURATO:PERSONA].

Non vi sarebbe, pertanto, alcuna anomalìa nel percorso seguito dal Niutta, posto che non si sarebbe trattato di ‘cambiare casacca’ ma di proseguire il percorso associativo già iniziato nel 2001, sia pure nell’ambito di una articolazione del clan. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Va premesso che in tema di riconoscimento della continuazione il giudice di merito - attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazioni commesse - deve apprezzare l'esistenza o meno di indici rivelatori tali da consentire - ove rinvenuti - la qualificazione delle condotte in termini di unicità del disegno criminoso.

Per tale va intesa la rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici - almeno nelle loro linee essenziali - da parte del soggetto agente, sì da potersi escludere una successione di autonome risoluzioni criminose ed in tal modo giustificandosi la valutazione di ridotta pericolosità sociale che giustifica il trattamento sanzionatorio più mite rispetto al cumulo materiale (ex multis Sez.

I n. 40123 del 22.10.2010, rv 248862) .

Ciò perchè la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato.

La ricostruzione del processo ideativo di una serie di episodi è – per natura – indiziaria, atteso che trattandosi di accertamento relativo ad atteggiamento psicologico lo stesso può alimentarsi esclusivamente dall’apprezzamento di nessi esteriori - tra le diverse condotte poste in essere-, che non siano però espressivi di una indefinita adesione ad un sistema di vita.

3. Va riaffermato dunque che la unicità di disegno criminoso, richiesta dall'art. 81 c.p., comma 2, non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a porre in essere determinati reati.

Al contempo la nozione di continuazione neppure può ridursi all'ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, giacché siffatta definizione di dettaglio oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di "disegno" porrebbe l'istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni di fatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa.

Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine.

La programmazione può essere perciò ab origine anche di massima, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale, con riserva di 'adattamento' alle eventualità del caso, come mezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento, prefissato e sufficientemente specifico (in tal senso Sez.

I n. 12905 del 17.3.2010, rv 246838). 3.1 Tali principi sono stati ribaditi, con specifico riferimento ai contenuti della valutazione da compiersi in sede esecutiva, da Sez.

Un. n. 28659 del 18.5.2017, rv 270074, che si è espressa nel modo che segue : il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio- temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea.

4. Nel caso in esame il giudice della esecuzione non ha compiuto una 'approfondita verifica' dei contenuti delle decisioni di merito, con particolare riferimento al rapporto esistente tra le due compagini associative, per come emerge dal contenuto del ricorso.

Se, infatti, dovesse trattarsi di 'vasi comunicanti', la condotta tenuta dal Niutta ben potrebbe rientrare nel paradigma del reato continuato.

Va pertanto solleciata una nuova valutazione, previo annullamento della decisione impugnata.

P.Q.M.

Annulla l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro il 21.06.2024 vista la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; in procedura a trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa in data 21 giugno 2024 la Corte di Appello di Catanzaro – quale giudice della esecuzione – ha respinto la domanda introdotta da [OSCURATO:PERSONA], tesa ad ottenere il riconoscimento della continuazione tra i fatti di reato oggetto di decisioni irrevocabili. In fatto si evidenzia che: con una prima decisione del 7 agosto 2012 (Corte di Appello di Bologna) Niutta è stato ritenuto responsabile del delitto di cui all’art. 416 bis cod.pen. commesso in [OSCURATO:PERSONA] dal 2001 sino alla cattura, e condannato alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione; con una seconda decisione del 27 gennaio 2023 (corte di Appello di Catanzaro) Niutta è stato ritenuto responsabile del delitto di cui all’art. 416 bis cod.pen. commesso in Cropani e [OSCURATO:PERSONA] sino al 2014 e condannato alla pena di anni sette, mesi nove e giorni dieci di reclusione 2. Secondo la Corte di Appello calabrese il Niutta nel corso del tempo ha deciso di entrare a far parte di due distinte associazioni mafiose : la cosca facente capo a [OSCURATO:PERSONA] (tra il 2011 e il 2003) e la cosca Trapasso avente base operativa in [OSCURATO:PERSONA] di Cutro (dal 2006 al 2014). Si tratterebbe di autonome e distinte deliberazioni criminose, atteso che non è ipotizzabile che il Niutta quando entro’ a far parte del primo gruppo (nel 2001) avesse già previsto di ‘cambiare casacca’ alcuni anni dopo. 3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a un unico motivo con cui si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. Secondo la difesa la decisione emessa dal giudice della esecuzione si fonda su un presupposto di fatto erroneo. Viene indicato, in particolare, un passaggio della decisione di primo grado sulla cosca Trapasso in cui si afferma con nettezza che la cosca Trapasso è una ‘articolazione’ della cosca facente capo a [OSCURATO:PERSONA]. Non vi sarebbe, pertanto, alcuna anomalìa nel percorso seguito dal Niutta, posto che non si sarebbe trattato di ‘cambiare casacca’ ma di proseguire il percorso associativo già iniziato nel 2001, sia pure nell’ambito di una articolazione del clan. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Va premesso che in tema di riconoscimento della continuazione il giudice di merito - attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazioni commesse - deve apprezzare l'esistenza o meno di indici rivelatori tali da consentire - ove rinvenuti - la qualificazione delle condotte in termini di unicità del disegno criminoso. Per tale va intesa la rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici - almeno nelle loro linee essenziali - da parte del soggetto agente, sì da potersi escludere una successione di autonome risoluzioni criminose ed in tal modo giustificandosi la valutazione di ridotta pericolosità sociale che giustifica il trattamento sanzionatorio più mite rispetto al cumulo materiale (ex multis Sez. I n. 40123 del 22.10.2010, rv 248862) . Ciò perchè la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato. La ricostruzione del processo ideativo di una serie di episodi è – per natura – indiziaria, atteso che trattandosi di accertamento relativo ad atteggiamento psicologico lo stesso può alimentarsi esclusivamente dall’apprezzamento di nessi esteriori - tra le diverse condotte poste in essere-, che non siano però espressivi di una indefinita adesione ad un sistema di vita. 3. Va riaffermato dunque che la unicità di disegno criminoso, richiesta dall'art. 81 c.p., comma 2, non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a porre in essere determinati reati. Al contempo la nozione di continuazione neppure può ridursi all'ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, giacché siffatta definizione di dettaglio oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di "disegno" porrebbe l'istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni di fatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa. Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine. La programmazione può essere perciò ab origine anche di massima, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale, con riserva di 'adattamento' alle eventualità del caso, come mezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento, prefissato e sufficientemente specifico (in tal senso Sez. I n. 12905 del 17.3.2010, rv 246838). 3.1 Tali principi sono stati ribaditi, con specifico riferimento ai contenuti della valutazione da compiersi in sede esecutiva, da Sez. Un. n. 28659 del 18.5.2017, rv 270074, che si è espressa nel modo che segue : il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio- temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea. 4. Nel caso in esame il giudice della esecuzione non ha compiuto una 'approfondita verifica' dei contenuti delle decisioni di merito, con particolare riferimento al rapporto esistente tra le due compagini associative, per come emerge dal contenuto del ricorso. Se, infatti, dovesse trattarsi di 'vasi comunicanti', la condotta tenuta dal Niutta ben potrebbe rientrare nel paradigma del reato continuato. Va pertanto solleciata una nuova valutazione, previo annullamento della decisione impugnata. P.Q.M. Annulla l
Sentenza Cassazione n. 05811/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris