CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 maggio 2022
Cassazione n. 17743/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.555/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] di Trastevere n. 209, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex legein [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 508/2022 depositata il19/05/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che: 1. con verbale di verifica ispettiva del giorno 11 ottobre 2013 eseguita presso l’esercizio commerciale “Rinnovo 12 di [OSCURATO:PERSONA]”, sito in Luzzi (CS) di cui era titolare [OSCURATO:PERSONA] e nel quale era svolta attività di raccolta di scommesse, senza licenza ex art.88 del r.d. 18 giugno 1931, n.773 -testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)-, per conto di bookmaker estero privo di concessione, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli accertava che in quell’esercizio risultavano essere installati cinque videoterminali da intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6, lett.a) TULPS gestiti, sulla base di licenza ex art. 86 tulps, dalla srl [OSCURATO:PERSONA] di cui era legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA]. L’Agenzia contestava alla società e a quest’ultimo la violazione prevista e sanzionata dall’art. 110, co. 9 lett. f-bis), Tulps (“chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa apparecchi e congegni di cui al presente articolo o comunque ne consente l’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria…”), per avere installato apparecchi da intrattenimento in locale privo dell’autorizzazione di cui all’art. 88 tulps. Al verbale di constatazione della violazione faceva seguito, in data 14 maggio 2018, l’ordinanza ingiunzione irrogativa della sanzione pecuniaria. Il ricorso contro l’ordinanza veniva respinto dal Tribunale di Cosenza la cui pronuncia è stata confermata dalla Corte di Appello di Catanzaro con la sentenza in epigrafe. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con due motivi avversati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con controricorso; considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso vengono denunciate “la violazione o falsa applicazione degli artt. 86 e 110, comma 3, T.U.L.P.S., dell’art. 4, comma 1 del decreto direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e del monopoli del 9 settembre 2013, dell’art. 1 della l. 689/1981 nonché degli artt. 17, 17 bis e 88 T.U.L.P.S.”, in relazione all’art. 360 primo comma n.3 c.p.c., per avere la Corte di Appello ritenuto necessaria anche la licenza di cui all’art. 88 T.U.L.P.S. ai fini della installazione nei locali in questione di apparecchi da divertimento e intrattenimento (AWP); 2. Il motivo è infondato. La Corte di Appello si è attenuta alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità che, sulla base della interpretazione letterale dell’art. 86 TULPS, ha affermato che la possibilità di installare gli apparecchi da gioco di cui all’art. 110, co.6 lett.a), T.U.L.P.S., in forza della licenza prevista dall’art. 86 T.U.L.P.S. riguarda solo i locali che non siano soggetti alla licenza di polizia ex art. 88 T.U.L.P.S. per l’esercizio di scommesse, in quanto i soggetti che eseguono l’esercizio di scommesse possono detenere tali apparecchi da gioco solo in presenza di licenza di polizia ex art. 88 (Cass. Sez. 2 10-3-2022 n. 7855 Rv. 664234-01; conformi, tra molte, di recente, Cass. n. 5127/2024 e Cass. n. 35277/2023; Cass. 30971/2023). La finalità per cui è imposta questa ultima licenza è quella di impedire l’utilizzo di apparecchi da divertimento e intrattenimento (AWP) in luoghi non sottoposti ai prescritti controlli di polizia, sulla base del presupposto che l’uso di tali apparecchi nei locali destinati anche alla raccolta di scommesse ne aumenti l’intrinseca pericolosità sociale. In questo quadro è immediatamente chiaro che a niente rileva la circostanza dedotta dal ricorrente per cui il titolare dell’esercizio commerciale nel quale la società del ricorrente medesimo aveva installato gli apparecchi, fosse titolare della licenza di cui all’art. 86 tulps. Infondata è poi la tesi del ricorrente secondo cui l’iscrizione nell’elenco istituito ai sensi dell’art. 1, comma 82 della legge 220 del 2010 - disposizione a cui si collega il decreto direttoriale n2011/31857/giochi/ADI del 9 settembre 2011- sarebbe “titolo autorizzativo definitivo per la installazione degli apparecchi di gioco”. L’art. 1 comma 82 cit., prevede, per quanto interessa, che “Presso il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è istituito, a decorrere dal 1º gennaio 2011, l'elenco: a) dei soggetti proprietari, possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi e terminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui alr.d. 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, per i quali la predetta Amministrazione rilascia, rispettivamente, il nulla osta di cui all'art. 38 comma 5 della legge 28 dicembre 2000,n.338, e il codice identificativo univoco di cui al decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 22 gennaio 2010, pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] n. 32 del 9 febbraio 2010; b) dei concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento che siano altresì proprietari degli apparecchi e terminali di cui all'articolo 110, comma 6 lettere a) e b), del testo unico di cui alr.d. 18 giugno 1931, n. 773,, e successive modificazioni; … Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze- Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite tutte le ulteriori disposizioni applicative, eventualmente anche di natura transitoria, relative alla tenuta dell'elenco, all'iscrizione ovvero alla cancellazione dallo stesso, nonché ai tempi e alle modalità di effettuazione del predetto versamento. Il decreto direttoriale 9 settembre 2011 ha previsto che per ottenere l’iscrizione nell’elenco occorre il possesso della “licenza di cui all’art. 86 o all’art.88” delr.d. 18 giugno 1931, n. 773. L’iscrizione nell’elenco presuppone e non sostituisce le licenze le quali, come si è già ricordato, in base alla costante giurisprudenza della Corte, sono richieste cumulativamente per chi installi gli apparecchi da gioco di cui all’art. 110, co.6 lett.a), T.U.L.P.S., in locali dove si attui l’esercizio di scommesse (Cass. Sez. 2 10-3- 2022 n. 7855 e altre sopra citate); 3. con il secondo motivo di ricorso vengono denunciate, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, c.p.c., “la violazione o falsa applicazione dell’art. 3 della l. 24 novembre 1981, n.689, dell’art. 1, comma 533, lett.c) della legge 23 dicembre 2005, n.266, come sostituto dall’art. 1, comma 82 della legge 220 del 2010 e del decreto direttoriale n2011/31857/giochi/ADI del 9 settembre 2011”, per avere il Tribunale ritenuto non applicabile l’art. 3 della l.689/81 Il motivo è riferito alla affermazione della Corte di Appello secondo cui non poteva escludersi “l’elemento soggettivo” dell’illecito per il fatto che il Massa aveva verificato che l’esercente del negozio era iscritto nell’elenco di cui dall’art. 1, comma 82 della legge 220 del 2010 posto che l’iscrizione in tale elenco presuppone il possesso da parte del richiedente della licenza dell’art. 86 tulp o in alternativa della licenza di cui all’art. 88 tulps cosicché la verifica dell’avvenuta iscrizione non dava certezza del possesso della seconda licenza . Al contrario, secondo la Corte di Appello, il Manna avrebbe potuto e dovuto, “attesa la sua posizione particolarmente qualificata” di operatore del settore, “fare gli opportuni accertamenti del tipo di attività esercitata nell’esercizio pubblico ove stava per installare gli apparecchi da gioco e chiedere al titolare l’esibizione delle licenze necessarie assumendosi il rischio di commettere una violazione amministrativa sanzionata con una pena pecuniaria come poi è accaduto”. Il ricorrente sostiene che la Corte di Appello avrebbe dovuto riconoscere la sua buona fede “per aver fondato il convincimento sulla regolarità della condotta sull’elemento fide facente della iscrizione” del titolare dell’esercizio commerciale nell’elenco istituito ai sensi dell’art. 1, comma 82 della legge 220 del 2010. 4. Il motivo è infondato. E’ utile ricordare che “In tema di illecito amministrativo, ai sensi dell'art. 3 della legge n.689 del 1981, ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa, mentre l'errore sul fatto esclude la responsabilità dell'agente solo quando non è determinato da sua colpa; ne consegue che la norma limita la rilevanza della causa di esclusione alle sole ipotesi in cui l'errore sul fatto sia dovuto a caso fortuito o forza maggiore, mentre l'"error iuris", che a seguito della sentenza n. 364 del 1988 della Corte cost. costituisce anch'esso causa di esclusione della responsabilità in tema di infrazione a norme amministrative, in analogia a quanto previsto dall'art. 5 del cod. pen., rileva solo a fronte della inevitabilità dell'ignoranzadel precetto violato, il cui apprezzamento va effettuato alla luce della conoscenza e dell'obbligo di conoscenza delle leggi che grava sull'agente in relazione anche alla qualità professionale posseduta e al suo dovere di informazione sulle norme, e sull'interpretazione che di esse è data, che specificamente disciplinano l'attività che egli svolge” (Cass. Sez.2, Sentenza n.24803 del22/11/2006 (Rv. 593362 - 01) . Nel caso di specie, di fronte alla chiara lettera del decreto direttoriale 9 settembre 2011 secondo cui l’iscrizione nel ricordato elenco presuppone il possesso da parte del richiedente della licenza dell’art. 86 tulp o in alternativa della licenza di cui all’art. 88 tulps, correttamente la Corte di Appello ha negato rilevanza alla verifica dell’avvenuta iscrizione trattandosi di fatto che non dava certezza del possesso della seconda licenza. Del resto il ricorrente neppure deduce di non essere stato in grado di assolvere all’obbligo di conoscere o di apprezzare il senso dell’art. 1, comma 82 della l.220/2010 e del decreto direttoriale. 5. in conclusione il ricorso deve essere rigettato; 6. le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; 7. sussistono i presupposti di applicazione dell’art. 13, co. 1 quater del d.p.r. 115/2002, con la conseguenza che va disposto il versamento, ad opera della partericorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. PQM la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 2500,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, od op