CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23133/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTAdato avviso alle parti;; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta ha rigettato l'istanza di applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale terapeutico, dell'affidamento in prova a servizio sociale e della detenzione domiciliare, proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione a una pena da espiare di anni 3, mesi 10 e . giorni 29; Rilevato che con l'impugnazione il detenuto deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione; Rilevato che l'atto è stato redatto e proposto personalmente dall'imputato; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto l'art 613 cod. proc. pen. prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art.616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis