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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08156/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1698/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio, sito in Ischia, traversa [OSCURATO:PERSONA] n. 27 hanno eletto domicilio; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici, siti in Roma, via dei Portoghesi 14 è domiciliata; RGN 1698/2017 - con troricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 5015/16, depositata il 20 maggio 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 gennaio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnavano l'avviso di accertamento in materia catastale avanti alla Commissione tributaria provinciale di Napoli contestando il difetto dì motivazione dell'atto in quanto privo sia della indicazione dell'immobile cui si riferiva, nonché delle ragioni dell'atto medesimo.

Contestavano, inoltre, il difetto di sottoscrizione dell'avviso, nonché l'omessa indicazione del responsabile del procedimento.

La CTP accoglieva il ricorso ritenendo fondato il secondo motivo.

L'Ufficio interponeva appello avanti alla Commissione tributaria regionale della Campania che lo accoglieva.

Avverso tale pronuncia i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

Ha resistito con controricorso l'Agenzia delle entrate.

Considerato che Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 3,

I. n. 241 del 1990 e 7,

I. n. 212 del 2000, nonché degli artt. 214 e 215 cod. proc. civ. e 2719 cod. civ. in relazione all'art. 360, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ. in quanto la CTR avrebbe erroneamente ritenuto motivato l'avviso impugnato, benché esso non indicasse né l'immobile al quale si riferiva, né le ragioni su cui esso si fondava, limitandosi a riportare nel frontespizio il nome e l'indirizzo dei contribuenti, nonché il numero di raccomandata e recando nell'allegato le indicazioni di cui al d.lgs. n. 546 del 1992.

Per tale ragione, secondo i ricorrenti, il giudice d'appello aveva ritenuto motivato l'atto impugnato solo in quanto RGN 1698/2017 l'Ufficio aveva aggiunto la motivazione in giudizio, mentre l'atto notificato ai contribuenti e da questi prodotto in giudizio e mai disconosciuto dall'Ufficio, non ne recava alcuna.

Inoltre, poiché i contribuenti avevano disconosciuto l'avviso di accertamento depositato in copia dall'Agenzia delle entrate denunciandone la non conformità all'originale ad essi notificato, la CTR non avrebbe dovuto tenerne conto ai fini del decidere, dovendosi ritenere prevalenti le risultanze dell'atto notificato.

Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell'art. 57, d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione agli art. 360, nn. 3 e 5 cod. proc. civ. in quanto il giudice di appello avrebbe disatteso l'eccezione formulata dai contribuenti secondo cui, ai fini della valutazione della motivazione, non avrebbero potuto essere considerate le DOCFA, cui l'Ufficio aveva fatto per la prima volta riferimento nell'atto di appello ma non nell'avviso impugnato, né nel giudizio di primo grado e che neppure erano state prodotte in giudizio.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 3,

I. n. 241 del 1990 e 7,

I. n. 212 del 2000 in relazione all'art. 360, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ. in quanto il denunciato difetto di motivazione dell'atto impugnato non sarebbe scalfito dal fatto che esso si inserirebbe nell'ambito della procedura DOCFA, essendo l'Amministrazione comunque tenuta a esporre i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la propria valutazione.

Con il quarto motivo si lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 7,

I. n. 212 del 2000 e 1, comma 375,

I. n. 311 del 2004 in relazione all'art. 360, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ. dal momento che l'avviso di accertamento notificato ai contribuenti era privo di sottoscrizione non recavando la pag. 9/9 ove - secondo la sentenza impugnata - vi era la firma digitale del direttore dell'Ufficio.

Con il quinto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 58, d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all'art. 360, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ. in quanto la CTR non avrebbe potuto prendere in considerazione, ai fini della decisione, gli atti prodotti tardivamente RGN 1698/2017 dall'Ufficio in primo grado, i quali non erano stati nuovamente depositati in appello.

I primi tre motivi sono inammissibili per difetto di autosufficienza.

Attraverso di essi si denuncia, sotto vari profili, la sentenza impugnata per aver ritenuto sufficientemente motivato l'avviso di accertamento.

Tale atto, tuttavia, non risulta trascritto nel corpo del ricorso, sicché non è consentito a questa Corte di verificare la corrispondenza del contenuto dell'atto rispetto a quanto asserito dal ricorrente.

Ciò comporta il radicale impedimento di ogni attività nomofilattica, la quale presuppone, appunto, la certa conoscenza del tenore dell'atto impositivo in discorso (ex plurimis, v.

Cass., sez. 5, 24/8/2021, n. 23403; sez. 5, 29/7/2015, n. 16010; sez. 5, 15/07/2015, n. 14784; 15/06/2016, n. 12288; 28/06/2017, n. 16147; Cass. 06/11/2019, n. 28570).

Tale principio, al quale il Collegio intende dare continuità, è stato affermato anche con specifico riferimento all'ipotesi, analoga a quella in esame, in cui il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria sotto il profilo del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento, che non è atto processuale ma amministrativo (Cass., sez. 5, n. 23403 del 2021, cit.): in tale caso, infatti, è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di cassazione di esprimere il suo giudizio in proposito esclusivamente in base al ricorso medesimo (Cass., sez. 5, 28/06/2017, n. 16147, Rv. 644703 - 01; sez. 5, 13/02/2015, n.2928, Rv. 634343 - 01).

Nella specie i ricorrenti non hanno riprodotto né trascritto nel ricorso il contenuto dell'atto impositivo di cui censurano il difetto di motivazione in tal modo precludendo a questa Corte di verificare la legittimità dell'affermazione della CTR per cui tale atto era adeguatamente motivato.RGN 1698/2017 Analoga conclusione si impone con riguardo al quarto motivo dal momento che, non essendo stato riprodotto nel corpo del ricorso né l'avviso notificato ai contribuenti, né quello prodotto in giudizio dall'Ufficio e sul quale il giudice d'appello ha fondato la propria conclusione in ordine alla sussistenza della sottoscrizione, non hanno assolto all'onere di autosufficienza su di essi gravante, precludendo in tal modo a questa Corte ogni valutazione.

Il quinto motivo deve essere disatteso ancorché la motivazione della sentenza impugnata debba essere in parte corretta nei termini che seguono.

Nel processo tributario, ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, i fascicoli di parte sono inseriti in modo definitivo nel fascicolo di ufficio, sino al passaggio in giudicato della sentenza, sicché le parti non hanno facoltà di ritirare i rispettivi fascicoli di parte in sede di precisazione delle conclusioni, come avviene nel processo civile, ai sensi degli artt. 168 e 169 cod. proc. civ.

Piuttosto, l'art. 25 citato consente alle parti soltanto di ottenere copia autentica degli atti e dei documenti contenuti nei fascicoli di parte e d'ufficio.

Per tale ragione, la documentazione depositata tardivamente nel giudizio di primo grado deve ormai ritenersi entrata automaticamente nel procedimento di appello (con il deposito del fascicolo di primo grado in sede di gravame al momento della costituzione) e ben può essere utilizzata dai giudici di appello ai fini della decisione.

Questa Corte ha, al riguardo, affermato il principio secondo cui nel processo tributario il documento irritualmente prodotto in primo grado può essere nuovamente prodotto in secondo grado nel rispetto delle forme previste dall'art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992.

Tuttavia, ove il documento sia inserito nel fascicolo di parte di primo grado e questo sia depositato all'atto della costituzione unitamente al fascicolo di secondo grado, si deve ritenere raggiunta - anche se le modalità della produzione non corrispondono a quelle previste dalla legge - la finalità di mettere il documento a disposizione della controparte, in modo da consentirle l'esercizio del diritto di difesa, onde l'inosservanza delle s RGN 1698/2017 modalità di produzione documentale deve ritenersi sanata (Cass., sez. 5, n. 26115 del 17/11/2020, Rv. 659877 - 01; sez. 5, n. 5429 del 07/03/2018; Rv. 647276 - 01; sez. 6-5, n. 16652 del 25/06/2018; Rv. 649376 - 01; n. 24398 del 30/11/2016, Rv. 641734 - 01).

Pertanto, i documenti depositati tardiva mente nel giudizio di primo grado devono essere esaminati nel giudizio di appello, ove acquisiti al fascicolo processuale, dovendosi ritenere comunque prodotti in grado di appello ed esaminabili da tale giudice purché depositati entro il termine perentorio sancito dall'art. 32, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, applicabile anche al giudizio di appello.

La CTR ha dunque correttamente preso in considerazione i documenti prodotti, sia pure tardivamente, dall'Ufficio nel giudizio di primo grado.

Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 3.500, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pagato per il ricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1698/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio, sito in Ischia, traversa [OSCURATO:PERSONA] n. 27 hanno eletto domicilio; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici, siti in Roma, via dei Portoghesi 14 è domiciliata; RGN 1698/2017 - con troricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 5015/16, depositata il 20 maggio 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 gennaio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnavano l'avviso di accertamento in materia catastale avanti alla Commissione tributaria provinciale di Napoli contestando il difetto dì motivazione dell'atto in quanto privo sia della indicazione dell'immobile cui si riferiva, nonché delle ragioni dell'atto medesimo. Contestavano, inoltre, il difetto di sottoscrizione dell'avviso, nonché l'omessa indicazione del responsabile del procedimento. La CTP accoglieva il ricorso ritenendo fondato il secondo motivo. L'Ufficio interponeva appello avanti alla Commissione tributaria regionale della Campania che lo accoglieva. Avverso tale pronuncia i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. Ha resistito con controricorso l'Agenzia delle entrate. Considerato che Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 3, I. n. 241 del 1990 e 7, I. n. 212 del 2000, nonché degli artt. 214 e 215 cod. proc. civ. e 2719 cod. civ. in relazione all'art. 360, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ. in quanto la CTR avrebbe erroneamente ritenuto motivato l'avviso impugnato, benché esso non indicasse né l'immobile al quale si riferiva, né le ragioni su cui esso si fondava, limitandosi a riportare nel frontespizio il nome e l'indirizzo dei contribuenti, nonché il numero di raccomandata e recando nell'allegato le indicazioni di cui al d.lgs. n. 546 del 1992. Per tale ragione, secondo i ricorrenti, il giudice d'appello aveva ritenuto motivato l'atto impugnato solo in quanto RGN 1698/2017 l'Ufficio aveva aggiunto la motivazione in giudizio, mentre l'atto notificato ai contribuenti e da questi prodotto in giudizio e mai disconosciuto dall'Ufficio, non ne recava alcuna. Inoltre, poiché i contribuenti avevano disconosciuto l'avviso di accertamento depositato in copia dall'Agenzia delle entrate denunciandone la non conformità all'originale ad essi notificato, la CTR non avrebbe dovuto tenerne conto ai fini del decidere, dovendosi ritenere prevalenti le risultanze dell'atto notificato. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell'art. 57, d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione agli art. 360, nn. 3 e 5 cod. proc. civ. in quanto il giudice di appello avrebbe disatteso l'eccezione formulata dai contribuenti secondo cui, ai fini della valutazione della motivazione, non avrebbero potuto essere considerate le DOCFA, cui l'Ufficio aveva fatto per la prima volta riferimento nell'atto di appello ma non nell'avviso impugnato, né nel giudizio di primo grado e che neppure erano state prodotte in giudizio. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, I. n. 241 del 1990 e 7, I. n. 212 del 2000 in relazione all'art. 360, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ. in quanto il denunciato difetto di motivazione dell'atto impugnato non sarebbe scalfito dal fatto che esso si inserirebbe nell'ambito della procedura DOCFA, essendo l'Amministrazione comunque tenuta a esporre i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la propria valutazione. Con il quarto motivo si lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 7, I. n. 212 del 2000 e 1, comma 375, I. n. 311 del 2004 in relazione all'art. 360, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ. dal momento che l'avviso di accertamento notificato ai contribuenti era privo di sottoscrizione non recavando la pag. 9/9 ove - secondo la sentenza impugnata - vi era la firma digitale del direttore dell'Ufficio. Con il quinto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 58, d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all'art. 360, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ. in quanto la CTR non avrebbe potuto prendere in considerazione, ai fini della decisione, gli atti prodotti tardivamente RGN 1698/2017 dall'Ufficio in primo grado, i quali non erano stati nuovamente depositati in appello. I primi tre motivi sono inammissibili per difetto di autosufficienza. Attraverso di essi si denuncia, sotto vari profili, la sentenza impugnata per aver ritenuto sufficientemente motivato l'avviso di accertamento. Tale atto, tuttavia, non risulta trascritto nel corpo del ricorso, sicché non è consentito a questa Corte di verificare la corrispondenza del contenuto dell'atto rispetto a quanto asserito dal ricorrente. Ciò comporta il radicale impedimento di ogni attività nomofilattica, la quale presuppone, appunto, la certa conoscenza del tenore dell'atto impositivo in discorso (ex plurimis, v. Cass., sez. 5, 24/8/2021, n. 23403; sez. 5, 29/7/2015, n. 16010; sez. 5, 15/07/2015, n. 14784; 15/06/2016, n. 12288; 28/06/2017, n. 16147; Cass. 06/11/2019, n. 28570). Tale principio, al quale il Collegio intende dare continuità, è stato affermato anche con specifico riferimento all'ipotesi, analoga a quella in esame, in cui il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria sotto il profilo del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento, che non è atto processuale ma amministrativo (Cass., sez. 5, n. 23403 del 2021, cit.): in tale caso, infatti, è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di cassazione di esprimere il suo giudizio in proposito esclusivamente in base al ricorso medesimo (Cass., sez. 5, 28/06/2017, n. 16147, Rv. 644703 - 01; sez. 5, 13/02/2015, n.2928, Rv. 634343 - 01). Nella specie i ricorrenti non hanno riprodotto né trascritto nel ricorso il contenuto dell'atto impositivo di cui censurano il difetto di motivazione in tal modo precludendo a questa Corte di verificare la legittimità dell'affermazione della CTR per cui tale atto era adeguatamente motivato.RGN 1698/2017 Analoga conclusione si impone con riguardo al quarto motivo dal momento che, non essendo stato riprodotto nel corpo del ricorso né l'avviso notificato ai contribuenti, né quello prodotto in giudizio dall'Ufficio e sul quale il giudice d'appello ha fondato la propria conclusione in ordine alla sussistenza della sottoscrizione, non hanno assolto all'onere di autosufficienza su di essi gravante, precludendo in tal modo a questa Corte ogni valutazione. Il quinto motivo deve essere disatteso ancorché la motivazione della sentenza impugnata debba essere in parte corretta nei termini che seguono. Nel processo tributario, ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, i fascicoli di parte sono inseriti in modo definitivo nel fascicolo di ufficio, sino al passaggio in giudicato della sentenza, sicché le parti non hanno facoltà di ritirare i rispettivi fascicoli di parte in sede di precisazione delle conclusioni, come avviene nel processo civile, ai sensi degli artt. 168 e 169 cod. proc. civ. Piuttosto, l'art. 25 citato consente alle parti soltanto di ottenere copia autentica degli atti e dei documenti contenuti nei fascicoli di parte e d'ufficio. Per tale ragione, la documentazione depositata tardivamente nel giudizio di primo grado deve ormai ritenersi entrata automaticamente nel procedimento di appello (con il deposito del fascicolo di primo grado in sede di gravame al momento della costituzione) e ben può essere utilizzata dai giudici di appello ai fini della decisione. Questa Corte ha, al riguardo, affermato il principio secondo cui nel processo tributario il documento irritualmente prodotto in primo grado può essere nuovamente prodotto in secondo grado nel rispetto delle forme previste dall'art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992. Tuttavia, ove il documento sia inserito nel fascicolo di parte di primo grado e questo sia depositato all'atto della costituzione unitamente al fascicolo di secondo grado, si deve ritenere raggiunta - anche se le modalità della produzione non corrispondono a quelle previste dalla legge - la finalità di mettere il documento a disposizione della controparte, in modo da consentirle l'esercizio del diritto di difesa, onde l'inosservanza delle s RGN 1698/2017 modalità di produzione documentale deve ritenersi sanata (Cass., sez. 5, n. 26115 del 17/11/2020, Rv. 659877 - 01; sez. 5, n. 5429 del 07/03/2018; Rv. 647276 - 01; sez. 6-5, n. 16652 del 25/06/2018; Rv. 649376 - 01; n. 24398 del 30/11/2016, Rv. 641734 - 01). Pertanto, i documenti depositati tardiva mente nel giudizio di primo grado devono essere esaminati nel giudizio di appello, ove acquisiti al fascicolo processuale, dovendosi ritenere comunque prodotti in grado di appello ed esaminabili da tale giudice purché depositati entro il termine perentorio sancito dall'art. 32, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, applicabile anche al giudizio di appello. La CTR ha dunque correttamente preso in considerazione i documenti prodotti, sia pure tardivamente, dall'Ufficio nel giudizio di primo grado. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 3.500, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pagato per il ricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in