CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2025
Cassazione n. 26059/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Bologna, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 624 cod. pen. (così riqualificata l'originaria imputazione formulata ai sensi dell'art. 624-bis cod. pen.); - che il primo motivo d'impugnazione è indeducibile per difetto d'interesse, prospettando una riqualificazione dell'originaria imputazione già accolta dalla Corte territoriale; - che il secondo motivo d'impugnazione, a mezzo del quale si deduce vizio di motivazione quanto all'applicazione della disciplina della recidiva, è anch'esso indeducibile in quanto meramente reiterativo del parallelo motivo d'appello, puntualmente disatteso dalla Corte di merito (che ha dato conto di aver già valutato il rapporto esistente tra i plurimi precedenti rilevati e il reato sub iudice, ritenendo quest'ultimo espressione di una maggiore capacità e di una più intensa pericolosità del ricorrente acquisita proprio attraverso il percorso criminale compiuto: cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), dovendosi, quindi, il motivo di ricorso considerare non specifico ma soltanto apparente, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e all'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA] sigli re estensore