CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24872/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l 10/09/1967avverso la sentenza del 05/12/2025 della Corte di appello di Barivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto di rigettare il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 5 dicembre 2025 dalla Cortedi appello di Bari, che ha riformato – rideterminando il trattamento sanzionatorio– la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari che avevacondannato [OSCURATO:PERSONA] per il solo reato di bancarotta fraudolentadocumentale, in relazione alla società “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” (fallita il 27 luglio 2022), eDemauro [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e di bancarottaimpropria da operazioni dolose, in relazione alla “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, alla “[OSCURATO:SOCIETA].”, al “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” e alla ditta individuale“[OSCURATO:PERSONA]” (tutte fallite nel corso dell’anno 2022), nonché per i reatiprevisti dagli artt. 5 e 10 d.lgs. n. 74 del 2000.Secondo i giudici di merito, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe commesso i reati nella qualitàdi amministratore di fatto e di liquidatore (dal 23 dicembre 2020 fino al fallimento)della “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, di rappresentante legale e di liquidatore della “[OSCURATO:SOCIETA].”, di titolare della ditta individuale “[OSCURATO:PERSONA]” e diamministratore unico e di liquidatore del “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”.[OSCURATO:PERSONA], invece, avrebbe commesso il delitto di bancarotta fraudolentadocumentale nella qualità di amministratore unico (dal 18 giugno 2020 al 7 ottobre2020 e poi nella qualità di liquidatore fino al 23 dicembre 2020) della “Securitys.r.l.”.2. Avverso la sentenza della Corte di appello, entrambi gli imputati hannoproposto ricorso per cassazione a mezzo dei loro difensori di fiducia.3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si compone di un unico motivo, con il qualededuce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, inrelazione all’art. 62-bis cod. pen.Contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sostenendoche i giudici di merito non avrebbero adeguatamente valutato «l’apportocollaborativo del [OSCURATO:PERSONA]».Contesta anche la pena determinata per i reati posti in continuazione,sostenendo che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente motivato sulpunto, trascurando la «diversa natura dei delitti contestati».4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si compone di tre motivi.4.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione, di erroneaapplicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazioneall’art. 322 d.lgs. n. 14 del 2019.Sostiene che la Corte territoriale avrebbe fondato il giudizio di responsabilitàsulla base della sola qualità formale di amministratore, senza considerare che:l’imputato aveva lasciato la carica oltre due anni prima del fallimento; avevarivestito l’incarico per un periodo limitato (solo tre mesi) e senza esercizio effettivodei poteri gestori; non aveva avuto accesso alla contabilità né alla documentazionesociale; la gestione di fatto era stata integralmente esercitata dal [OSCURATO:PERSONA].Assume che non sarebbe stata fornita prova del dolo, evidenziando comel’elemento soggettivo del reato non possa desumersi dalla mera titolarità formaledella carica.4.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione.Sostiene che la Corte territoriale avrebbe omesso una valutazione effettivadegli elementi favorevoli emergenti dagli atti, e, in particolare della relazione delcuratore fallimentare, rendendo una motivazione stereotipata e meramenteassertiva. Non avrebbe considerato la marginalità del ruolo rivestito dall’imputato,la limitata durata dell’incarico e l’assenza di condotte gestorie.Assume che non sarebbe stato dimostrato il dolo specifico e che l’imputato,al più, potrebbe essere ritenuto responsabile di bancarotta semplice, per averemantenuto una condotta negligente, in relazione all’obbligo di tenuta dellescritture contabili.4.3. Con un terzo motivo, contesta il giudizio di bilanciamento dellecircostanze, sostenendo che i giudici di merito avrebbero dovuto ritenere le5. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettareil ricorso.6. L’avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioniscritte con le quali ha chiesto di annullare la sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, mentreinvece deve essere accolto quello dell’altro imputato, con conseguenteannullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla posizionedel [OSCURATO:PERSONA].2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile.Con l’unico motivo, il ricorrente prospetta questioni non consentite nel giudiziodi legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazionedella pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l’esercita inaderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenzache è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazionedella sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrioo di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv.238851).Va, poi, ricordato che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2,n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), nel motivare il diniego delle attenuantigeneriche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, aglielementi ritenuti decisivi o rilevanti.Va, in ogni caso, rilevato che la Corte di appello ha reso ampia e congruamotivazione, sia in ordine al diniego delle attenuanti generiche (cfr. pagine 29 e30 della sentenza impugnata) che in ordine alla determinazione della pena (cfr.pagine 30 e 31 della sentenza impugnata).3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere accolto.3.1. Il primo e il secondo motivo di ricorso – che possono essere trattaticongiuntamente, essendo strettamente correlati – sono fondati.Va premesso che, a fronte di un’imputazione alternativa, che contestavaall’imputato la bancarotta documentale in entrambe le forme fraudolente, siaquella specifica che quella generica, il giudice di primo grado ha ritenuto integratala prima forma, evidenziando che: «la relazione del curatore fallimentare e lasuccessiva nota integrativa» ponevano in rilievo «l'inesistenza di un impiantocontabile …, risultando del tutto omessa l'istituzione delle scritture contabili»; nonrisultava «che la contabilità» fosse «stata mai istituita»; non vi erano «indici dellasua esistenza e distruzione»; «piuttosto, le evidenze probatorie documentavanouna precisa scelta dell'impresa di sottarsi ai doveri annotativi previsti dalla legge,… in funzione di recare pregiudizio ai creditori e, in particolare, al fisco».Tanto premesso, va rilevato che la Corte territoriale – nel rispondere al motivodi appello con il quale la parte aveva dedotto che l’imputato doveva essereconsiderato estraneo ai fatti e comunque ritenuto del tutto all’oscuro di essi,avendo rivestito l’incarico di amministratore per un periodo limitato di tempo – hafondato il giudizio di responsabilità sulla violazione degli obblighi di vigilanza econtrollo gravanti sul [OSCURATO:PERSONA] e, quanto all’elemento soggettivo, sul «dologenerico che caratterizza il reato», attesa «la consapevolezza del già pienamentematurato stato di decozione» e «della conseguente impossibilità di ricostruzionedelle vicende del patrimonio societario».Si tratta di una motivazione contraddittoria ed errata in diritto.Va ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che lamera qualifica di amministratore formale non determina, di per sé, la sicuraresponsabilità per il delitto di bancarotta documentale, atteso che nei confronti del“prestanome” non può configurarsi una mera responsabilità da posizione, che siporrebbe in contrasto con il principio della responsabilità personale. E, invero, «intema di bancarotta fraudolenta documentale, la responsabilitàdell'amministratore, che risulti essere stato soltanto un prestanome, nasce dallaviolazione dei doveri di vigilanza e di controllo che derivano dalla accettazione dellacarica, cui però va aggiunta la dimostrazione non solo astratta e presunta maeffettiva e concreta della consapevolezza dello stato delle scritture, tale daimpedire la ricostruzione del movimento degli affari o, per le ipotesi con dolospecifico, di procurare un ingiusto profitto a taluno» (Sez. 5, n. 44293 del17/11/2005, Liberati, Rv. 232816; Sez. 5, n. 642 del 30/10/2013, Demajo, Rv.257950; Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi, Rv. 271754).I giudici di merito, pertanto, dopo avere dimostrato la violazione dei doveri divigilanza e di controllo, avrebbero dovuto rigorosamente accertare l’elementosoggettivo del reato, chiarendo prima quale delle due ipotesi di bancarottafraudolenta documentale ritenevano integrata nel caso concreto.Al riguardo, va ricordato che l’art. 322, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 114 del 219(corrispondente al “vecchio” art. 216 legge fall.) prevede due ipotesi di bancarotta,che si distinguono sia nell’elemento soggettivo, richiedendo l’una il dolo specificoe l’altra il dolo generico, sia nell’elemento oggettivo, atteso che quella specificarichiede che le scritture siano state sottratte, distrutte, falsificate o non tenute,mentre quella generica richiede che le scritture siano state tenute, ma in modotale da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affaridell’impresa.L’elemento soggettivo della prima fattispecie è costituito dal dolo specifico,costituito dallo «scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recarepregiudizio ai creditori».L’elemento soggettivo della seconda è costituito dal dolo generico, ossia dallacoscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezzache ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimoniodell'imprenditore.Nel caso in esame, il giudice di primo grado, come detto, ha ritenuto integrataquella specifica, fornendo, almeno sotto il profilo dell’elemento oggettivo del reato,coerente motivazione: dalla relazione del curatore fallimentare e dalla successivanota integrativa risultava «del tutto omessa l'istituzione delle scritture contabili».Ebbene, l’elemento soggettivo di tale fattispecie è costituito dal dolo specifico,configurato dallo «scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recarepregiudizio ai creditori» (Sez. 5, n. 17084 del 09/12/2014, Caprara, Rv. 263242).Il giudizio di responsabilità in ordine a tale fattispecie, pertanto, richiede ilnecessario accertamento di una di tali finalità. La Corte di appello, invece, inmaniera poco lineare e senza espressamente discostarsi dalla valutazione delgiudice di primo grado sull’elemento oggettivo del reato, ha fatto riferimento al«dolo generico che caratterizza il reato» e all’impossibilità di ricostruzione dellevicende del patrimonio societario, che, al più, potrebbero caratterizzare labancarotta fraudolenta generica.La motivazione del provvedimento impugnata, pertanto, sul punto inquestione, risulta insufficiente, assertiva e contraddittoria.3.2. Il terzo motivo, essendo relativo al giudizio di bilanciamento dellecircostanze, risulta assorbito.4. Ne segue che la sentenza impugnata, limitatamente alla posizione diDragone [OSCURATO:PERSONA], deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altrasezione della Corte di appello di Bari.Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], invece, deve essere dichiarato inammissibile.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna del [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e dellasanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi ineuro 3.000,00. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata da [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovogiudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Dichiara inammissibile ilricorso di [OSCURATO:PERSONA] e lo condanna al pagamento delle spese processuali edella somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.Così deciso, il 19 maggio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePierangelo [OSCURATO:PERSONA]