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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 febbraio 1952

Cassazione n. 37428/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5.2.1952, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4.2.1986, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28.3.1988, contro la sentenza della Corte d'appello di Roma del 30.4.202 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 24.3.2023, il GIP del Tribunale di Latina procedendo con rito abbreviato, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei delitti di rapina pluRaggravata in concorso ed incendio, di cui ai capi a) e c) della rubrica sicché, ritenuto il incolo della continuazione tra le diverse violazioni di legge ed operata la riduzione per la scelta del rito premiale, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena compi ssiva di anni 5 di reclusione ed euro 1.600 di multa; [OSCURATO:PERSONA] e Rezdep ajarami alla pena di anni 4, mesi 5 e giorni 10 di reclusione ed euro 10.000 di mul a, ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali e, quanto a [OSCURATO:PERSONA] ito, di quelle di custodia cautelare in carcere; il primo giudice aveva applicato le per e accessorie conseguenti alla entità di quella principale e, da ultimo, dichiarato l'in- procedibilità dell'azione penale, per difetto di querela, quanto al delitto di danneggOmento così riqualificato il fatto di cui al capo b);

2. la Corte di appello di Roma, nel prendere atto dell'accordo processuale raggiunto dagli imputati, presenti unitamente ai rispettivi difensori di fiducia, ed il Procuratore Generale,con la rinuncia, da parte dei primi, ai motivi di ir pug nazione diversi da quelli articolati in punto di trattamento sanzionatorio, ha r determinato le pene finali in quelle, concordate dalle parti e che ha stimato coni grue, di anni quattro e mesi due di reclusione ed euro 1.200 per [OSCURATO:PERSONA]; di anni tre e mesi 8 di reclusione ed euro 900 di multa ciascuno per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con sostituzione, per [OSCURATO:PERSONA], della pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici con quella della interdizione t 'pmporanea e revoca della interdizione legale;

3. ricorrono per cassazione, con un unico ricorso a firma dl medesimo difensore, Romolo e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'art. 599-bis cod. proc. pen. ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: rilevano, inoltre, come il giudice non possa limitarsi a prendere atto dell'accordo processuale dovendo preliminarmente verificare l'inesistenza di cause di prosck pglinnento ex art. 129 cod. proc. pen.; insiste, inoltre, per la revoca delle pene ac zessorie ed il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

4. I ricorsi sono inammissibili.

Il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599- bis cod. proc. pen. è infatti consentito soltanto qualora vengano dèclotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al c ncordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto d'ffornne della pronuncia del giudice; non è invece consentito proporre doglianze rei tive a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, infine, a vizi attinenti alla determinazione della pena oggetto dell'accodo processuale intercorso tra le parti purché esso non abbia dato luogo ad un vizio di illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientr inte nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (cfr., Sez. 2, . 22022 del 10.4.2019, Mariniello; Sez. 2, n. 30990 dell'1.6.2018, Gueli).

Con riguardo, poi, al trattamento sanzionatorio, si è chiarito che la pena può essere considerata illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i imiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguen i, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nu Ila rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determina zione siano computati in violazione di legge Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 12/01/2023, Sacchettino, Rv. 283886 - 01).

È altresì pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quello riguardante la misura della pena, deve ritenersi comprensiva anche di quei motivi attrav rso i quali l'appellante aveva richiesto il riconoscimento di circostanze attenuanti (cfr., tra le tante, Sez. 4, n. 53340 del 24/11/2016, dep. 15/12/2016, Rv. 26 696 - 01; Sez. 1, n. 19014 del 11/04/2012, dep. 17/05/2012, Rv. 252861 - 01).

5. L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5.2.1952, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4.2.1986, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28.3.1988, contro la sentenza della Corte d'appello di Roma del 30.4.202 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 24.3.2023, il GIP del Tribunale di Latina procedendo con rito abbreviato, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei delitti di rapina pluRaggravata in concorso ed incendio, di cui ai capi a) e c) della rubrica sicché, ritenuto il incolo della continuazione tra le diverse violazioni di legge ed operata la riduzione per la scelta del rito premiale, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena compi ssiva di anni 5 di reclusione ed euro 1.600 di multa; [OSCURATO:PERSONA] e Rezdep ajarami alla pena di anni 4, mesi 5 e giorni 10 di reclusione ed euro 10.000 di mul a, ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali e, quanto a [OSCURATO:PERSONA] ito, di quelle di custodia cautelare in carcere; il primo giudice aveva applicato le per e accessorie conseguenti alla entità di quella principale e, da ultimo, dichiarato l'in- procedibilità dell'azione penale, per difetto di querela, quanto al delitto di danneggOmento così riqualificato il fatto di cui al capo b); 2. la Corte di appello di Roma, nel prendere atto dell'accordo processuale raggiunto dagli imputati, presenti unitamente ai rispettivi difensori di fiducia, ed il Procuratore Generale,con la rinuncia, da parte dei primi, ai motivi di ir pug nazione diversi da quelli articolati in punto di trattamento sanzionatorio, ha r determinato le pene finali in quelle, concordate dalle parti e che ha stimato coni grue, di anni quattro e mesi due di reclusione ed euro 1.200 per [OSCURATO:PERSONA]; di anni tre e mesi 8 di reclusione ed euro 900 di multa ciascuno per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con sostituzione, per [OSCURATO:PERSONA], della pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici con quella della interdizione t 'pmporanea e revoca della interdizione legale; 3. ricorrono per cassazione, con un unico ricorso a firma dl medesimo difensore, Romolo e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'art. 599-bis cod. proc. pen. ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: rilevano, inoltre, come il giudice non possa limitarsi a prendere atto dell'accordo processuale dovendo preliminarmente verificare l'inesistenza di cause di prosck pglinnento ex art. 129 cod. proc. pen.; insiste, inoltre, per la revoca delle pene ac zessorie ed il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 4. I ricorsi sono inammissibili. Il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599- bis cod. proc. pen. è infatti consentito soltanto qualora vengano dèclotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al c ncordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto d'ffornne della pronuncia del giudice; non è invece consentito proporre doglianze rei tive a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, infine, a vizi attinenti alla determinazione della pena oggetto dell'accodo processuale intercorso tra le parti purché esso non abbia dato luogo ad un vizio di illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientr inte nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (cfr., Sez. 2, . 22022 del 10.4.2019, Mariniello; Sez. 2, n. 30990 dell'1.6.2018, Gueli). Con riguardo, poi, al trattamento sanzionatorio, si è chiarito che la pena può essere considerata illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i imiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguen i, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nu Ila rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determina zione siano computati in violazione di legge Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 12/01/2023, Sacchettino, Rv. 283886 - 01). È altresì pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quello riguardante la misura della pena, deve ritenersi comprensiva anche di quei motivi attrav rso i quali l'appellante aveva richiesto il riconoscimento di circostanze attenuanti (cfr., tra le tante, Sez. 4, n. 53340 del 24/11/2016, dep. 15/12/2016, Rv. 26 696 - 01; Sez. 1, n. 19014 del 11/04/2012, dep. 17/05/2012, Rv. 252861 - 01). 5. L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa
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