CassazionedecretoSezione UDecisione del 12 maggio 2026
Cassazione n. 20712/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, rappresentato e difeso dagli avvocatiRICCARDO MAOLI e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calceal ricorso;- ricorrente -controPROCURATORE [OSCURATO:PERSONA];REGIONE LIGURIA, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso- controricorrenti-avverso la sentenza n. 51/2024 della [OSCURATO:PERSONA] – SEZ.[OSCURATO:PERSONA], depositata il[OSCURATO:DATA_NASCITA];lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella personadel [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto il rigetto del ricorso;lette le memorie delle parti;udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del12/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto delricorso;uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente e l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Cocchi per la Regione Liguria.1. A seguito di attivazione del giudizio per resa del conto da partedella Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale dellaCorte dei Conti per la Regione Liguria è stato emesso da parte delRic. 2024 n. 21423 sez. SU - ud. 12-05-2026 -2-Numero registro generale 21423/2024Numero sezionale 180/2026Numero di raccolta generale 20712/2026Data pubblicazione 18/06/2026Giudice designato il decreto n. 12 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui è statoordinato a [OSCURATO:PERSONA], in quanto reputato agente contabile,di depositare nei termini e modalità ivi previste il conto giudizialeinerente alla gestione delle spese effettuate direttamente amezzo carta di credito assegnata al medesimo quale Assessoreregionale.A fondamento della richiesta della Procura si riferiva che, in esitoallo svolgimento dell’istruttoria, era risultato che il Berrino,intestatario delle carte di credito regionali n. 4532 2000 25131736 per il periodo dal 1 agosto al 31 dicembre 2015, 2016,2017, 2018, 2019, 2020, e fino al 26 novembre 2021, e n. 45322000 0852 7827 dal 27 novembre 2021 sino al 31 dicembre2022, non aveva presentato i conti della relativa gestione, purdisponendo direttamente della provvista finanziaria necessariaper l’esecuzione delle spese effettuate, senza avvalersi dellacollaborazione dell’Istituto tesoriere, analogamente alla gestionea mezzo di denaro contante, nonostante l’AmministrazioneRegionale avesse rappresentato che le spese inerenti allesuddette carte erano state incluse nei rendiconti dell’Economocentrale della Regione Liguria.In particolare, è stato rimarcato che un mero riepilogo dellespese sostenute con carte di credito non avrebbe potutosostituire il conto del singolo contabile, né esonerarlo dallapresentazione della rendicontazione annuale assoggettata aicontrolli e, soprattutto, a quello in forma giudiziale di competenzadella Corte dei conti.[OSCURATO:PERSONA] designato, accogliendo la prospettazione del ricorrentesulla scorta di numerosi riferimenti giurisprudenziali relativi alRic. 2024 n. 21423 sez. SU - ud. 12-05-2026 -3-Numero registro generale 21423/2024Numero sezionale 180/2026Numero di raccolta generale 20712/2026Data pubblicazione 18/06/2026maneggio di denaro fissava il termine di giorni 60 entro ilquale l’agente contabile avrebbe dovuto depositare i contigiudiziali relativi agli esercizi indicati. Inoltre, fissava il terminedi giorni 30, decorrenti dalla data di presentazione dei conti, per laparificazione dei medesimi.Ha proposto ricorso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA],sostenendo l’insussistenza dell’obbligo di rendere il conto epertanto della giurisdizione contabile, al fine di conseguirel’annullamento del decreto.In primo luogo, ha richiamato la sentenza delle Sezioni Riuniten. 30 del 2014 che aveva escluso l’obbligo della resa del conto daparte dei Presidenti dei gruppi consiliari, sostenendo che gli agentisarebbero solo figure tipizzate. Aggiungeva che l’obbligo dellaresa del conto contrasterebbe con il principio di non duplicazionedei controlli, dal momento che la resa del conto giudiziale nonpoteva essere prevista per spese destinate a confluire nel contoeconomale, già assoggettato a controllo.Richiamava la normativa statale di cui alla legge n. 549/1995, art.1 commi da 47 a 53, ed il d.m. attuativo del Ministero del Tesoron. 701/1996, che all’art. 7, co. 3, aveva previsto che l’obbligodi resa del conto competesse ai titolari delle contabilità speciali,quale il dirigente generale o dirigente a tale scopo delegato.Inoltre, erano richiamati i referenti normativi regionali,legislativi e regolamentari che giustif icano l’esonerodalla resa del conto per i titolari della carta , purassoggettati a specifici adempimenti in sede amministrativa,anche al fine di non alterare l’assetto delle competenze stabilitodalla Regione nell’ambito della propria autonomia normativa edRic. 2024 n. 21423 sez. SU - ud. 12-05-2026 -4-Numero registro generale 21423/2024Numero sezionale 180/2026Numero di raccolta generale 20712/2026Data pubblicazione 18/06/2026organizzativa, nella specie restando competente esclusivamentel’economo della [OSCURATO:PERSONA].Infine, era richiamata la circostanza che sarebbe maturata laprescrizione per le annualità degli anni 2015-2016-2017-2018.E’ intervenuta in giudizio la Regione Liguria, giustificando ilproprio intervento in relazione alle affermazioni del ricorrentecirca la non sottoposizione degli amministratori titolari di carte dicredito pubblico, all’obbligo della resa del conto.2. [OSCURATO:PERSONA] della Corte dei Conti presso laRegione Liguria, con la sentenza n. 51 del 19 giugno 2024, harigettato l’opposizione.In via del tutto preliminare esaminava l’eccezione sollevata dallaProcura quanto all’intervento della Regione Liguria.Accertato che il codice della giustizia contabile (c.g.c.) non regolal’intervento di terzi nei giudizi di opposizione, ad avviso delCollegio quello della Regione risultava legittimo ed ammissibile,considerando, da un lato, il carattere deregolamentato edinformale dello stesso giudizio (argomentabile ex art. 143 c.g.c.),inteso a risolvere celermente le questioni sottese; e dall’altrol’interesse dell’Amministrazione in merito alla questione inerenteall’assoggettamento o meno della stessa agli obblighi di resa diconto anche per conformarsi ai comportamenti più rispondenti aiprincipi della buona amministrazione.Inoltre, ai sensi del art. 144 c.g.c., la sentenza che chiude ilgiudizio, che potrebbe contenere ripercussioni sulla posizionedell’Ente coinvolto, è inappellabile e deve essere comunicata allastessa Amministrazione.Ric. 2024 n. 21423 sez. SU - ud. 12-05-2026 -5-Numero registro generale 21423/2024Numero sezionale 180/2026Numero di raccolta generale 20712/2026Data pubblicazione 18/06/2026Specificamente, trovava applicazione la disciplina dettata dalcodice di procedura civile, in quanto espressione di principigenerali (art. 7, co. 2, c.g.c. e art. 105, co. 2, c.p.c.), per cuiciascuno può intervenire in un processo tra altre persone persostenere le ragioni di alcuna delle parti in causa, quando vi haun proprio interesse, con la conseguenza di ammetterel’intervento volontario del terzo che senza ampliare il themadecidendum, manifesta l’interesse alla vittoria di una delle parti.Nel caso di specie, rilevato che la Regione Liguria ha dedotto ilproprio interesse ad intervenire nel giudizio (non già per sottrarsialla giurisdizione contabile, bensì) in relazione alla tutela delproprio ordinamento di settore, interesse che appariva concreto emeritevole di tutela.Quanto all’eccezione di insussistenza della giurisdizione contabileper la resa dei conti giudiziali da parte degli Amministratorititolari di carte di credito, in quanto componenti della Giuntaregionale, quali organi esecutivi di soggetti costituzionali, qualisono le Regioni, si rilevava che la questione era stata affrontataincidentalmente, per la prima volta, dalla Corte costituzionaleche, nella sentenza 25 luglio 2001, n. 292, confermando ilprincipio che consente di chiedere la resa del conto alleAssemblee elettive regionali non essendo queste parificabili alleCamere parlamentari.Passando al merito, la Corte dei Conti rilevava che le parti hannoargomentato circa la sussistenza o meno dei requisiti perconfigurare la qualifica di agente contabile in capo all’opponente(ed il conseguente obbligo di rendere il conto giudiziale), sullaRic. 2024 n. 21423 sez. SU - ud. 12-05-2026 -6-Numero registro generale 21423/2024Numero sezionale 180/2026Numero di raccolta generale 20712/2026Data pubblicazione 18/06/2026base delle disposizioni normative in subiecta materia (sia statalisia regionali), di cui si imponeva una rassegna.Nella normativa statale, la fonte che legittima l’uso delle carte dicredito per alcuni pagamenti della P.A., esclusivamente qualoranon sia possibile o conveniente ricorrere alle ordinarie procedure,è rinvenibile nel dettato di cui all’art. 1, commi dal 47 al 53, dellalegge 28 dicembre 1995, n. 549 (recante Misure dirazionalizzazione della finanza pubblica), in attuazione del quale èstato approvato il d.m. 9 dicembre 1996 n. 701, che ha previstoche il titolare della carta debba far pervenire all’ufficiocompetente per la liquidazione, entro il 15 del mese successivo aquello in cui ha sostenuto le spese, apposito riepilogo corredatodalla prescritta documentazione giustificativa, ivi comprese lericevute rilasciate dai fornitori di beni e/o servizi attestantil’utilizzazione delle carte (art. 6, co. 2); e che egli siapersonalmente responsabile della custodia e del buon uso dellacarta secondo le regole generali in materia di responsabilitàamministrativa e contabile (art. 6, co. 3); infine, che i titolaridelle contabilità speciali, a cui favore sono emessi ordini diaccreditamento, rendano il conto delle spese sostenute a valeresulle aperture di credito ai sensi degli artt. 60 e 61 del r.d. 18novembre 1923, n. 2440, e dell’art. 9, co. 5 e 8, del d.P.R. 20aprile 1994, n. 367 (art. 7, co. 3).Queste ultime disposizioni, infatti, disciplinano le spese e i relativirendiconti amministrativi dei c.d. funzionari delegati,eccezionalmente esonerati dall’obbligo di resa del conto giudizialeper il fatto di rendere i conti periodici alle amministrazioni da cuiRic. 2024 n. 21423 sez. SU - ud. 12-05-2026 -7-Numero registro generale 21423/2024Numero sezionale 180/2026Numero di raccolta generale 20712/2026Data pubblicazione 18/06/2026rispettivamente dipendono (art. 610, co. 2, r.d. 23 maggio 1924,n. 827).Il reg. della Regione 5 aprile 2012, n. 3 ha disciplinato leacquisizioni di lavori, servizi e forniture in economia, l’esecuzionedelle minute spese da parte dell’economo, la gestione dei fondiper il servizio di economato e le relative modalità di anticipazionedi somme e di rendicontazione delle spese (art. 1, comma 2), cosìcome modificato dal regolamento regionale 19 giugno 2013, n. 5(cfr. artt. 4, 5, 16, 25, 27, 40 e 53), successivamente abrogatodall’art. 27 del regolamento n. 7 del 23 dicembre 2016 che hadisciplinato più analiticamente il procedimento di rendicontazionedella materia che ne occupa, introducendo uno specifico Titolo IVCarte di Credito (art. 22-25).La disciplina secondaria è stata riprodotta dal successivoregolamento regionale n. 7/2016, che ha stabilito che l’economopossa effettuare spese minute per anticipazioni finalizzate all’utilizzodi carte di credito mediante imputazione ad apposito capitolo inpartita di giro (art. 7, co. 1, lett. k); ha stabilito, inoltre, che la cartadi credito è uno strumento di pagamento, strettamente personale,ed è limitata, per gli Amministratori, al periodo di titolarità dellacarica della Giunta regionale; nel caso di uso improprio o di spesenon regolarmente giustificate, il dirigente cui fa capo il SEP diPresidenza richiede il rimborso di tali spese in forma scritta; se dettorimborso non avviene entro 60 giorni, si procede alla rivalsa, finoalla concorrenza della somma spesa, sugli emolumenti spettanti altitolare della carta di credito (art. 22); che il dirigente sempre dellaStruttura regionale competente in affari della Presidenza procedealla redazione dell'atto di liquidazione delle spese, che è trasmessoRic. 2024 n. 21423 sez. SU - ud. 12-05-2026 -8-Numero registro generale 21423/2024Numero sezionale 180/2026Numero di raccolta generale 20712/2026Data pubblicazione 18/06/2026alla ragioneria per l'ordinazione del pagamento e la sistemazionecontabile dell’anticipazione (art. 25, co. 7).Quindi, richiamato il carattere officioso, necessario ed automaticodel giudizio di conto, la sentenza ricordava che nessun ente gestoredi risorse pubbliche e nessun agente contabile può sottrarsi aldovere della resa del conto e quindi tutti coloro che hanno ilmaneggio (diretto/indiretto) e disponibilità materiale di danaro ovalori di proprietà di un’amministrazione ovvero di privati, di cuil’amministrazione abbia però disponibilità con obbligo di dar conto aiterzi proprietari, sono sottoposti a tale giudizio.[OSCURATO:PERSONA] riteneva perciò che fosse emersa prova piena edinequivoca della qualità di agente contabile in capo all’opponenteper il periodo di riferimento in quanto mediante la gestione el’utilizzo della carta, il singolo intestatario decide e disponedirettamente della provvista finanziaria necessaria perl’esecuzione della spesa senza avvalersi della collaborazionedell’istituto tesoriere, con uno strumento che consentel’immediata erogazione del denaro a favore del destinatario, conmodalità analoghe a quelle della gestione del denaro contante.Poiché il maneggio di denaro pubblico (inteso anche comedisponibilità dell’equivalente valore economico) genera l’obbligodi resa del conto, il titolare di una carta di credito concessa dallaP.A. va ritenuto un agente contabile, avendo a disposizione unaprovvista finanziaria che deve essere utilizzata esclusivamenteper ragioni di servizio e che, pertanto, deve essere rendicontatautilizzando un modello quanto meno assimilabile a quellogeneralmente utilizzato dagli enti territoriali, unitamente alRic. 2024 n. 21423 sez. SU - ud. 12-05-2026 -9-Numero registro generale 21423/2024Numero sezionale 180/2026Numero di raccolta generale 20712/2026Data pubblicazione 18/06/2026necessario corredo documentale idoneo a comprovare l’inerenzadella spesa alle funzioni ricoperte.Era pertanto richiamata la sentenza della Corte Costituzionale del18 aprile 2024, n. 59 che, richiamando propri precedenti e lagiurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione inmateria di resa di conto dei consegnatari di titoli azionari, haespressamente ricordato che il giudizio di conto ha comedestinatari non già gli ordinatori della spesa, bensì gli agenticontabili che riscuotono le entrate ed eseguono le spese.Quanto alle eccezioni sollevate dalle difese, in primis, la sentenzaimpugnata riteneva neutra la circostanza della mancatainclusione nell’anagrafe degli agenti contabili, atteso che taleelenco ha mero carattere ricognitivo.Nemmeno conferente era l’argomento per il quale in tal modo siavrebbe una duplicazione dei controlli della Corte dei Conti sullegestioni in esame, stante la previsione del giudizio diparificazione dei rendiconti regionali (ex art. 5, c. 1, d.l. n.174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 7dicembre 2012).Inoltre, l’utilizzo della carta di credito presuppone un obbligoconvenzionale dell’emittente che attua in via continuativa unservizio di cassa con il quale si realizza la rapida mobilità, tramiteun ordine dispositivo riconducibile alla fattispecie del mandato exart. 1704 cod. civ., delle somme di denaro occorrenti sia asaldare gli acquisti effettuati presso i fornitori convenzionati,secondo lo schema della delegazione di pagamento ex art. 1269cod. civ.Ric. 2024 n. 21423 sez. SU - ud. 12-05-2026 -10-Numero registro generale 21423/2024Numero sezionale 180/2026Numero di raccolta generale 20712/2026Data pubblicazione 18/06/2026La stessa disciplina regolamentare regionale (cfr. art. 22, co. 7cit.), nel contemplare il rimborso e, in difetto, il recupero dellespese indebite mediante rivalsa sugli emolumenti degliassegnatari, conferma che il pagamento mediante carta di creditoabbia immediato effetto solutorio, giacché non avrebbe sensoprevedere il recupero di pagamenti che in ipotesi non fosserostati già perfezionati prima dei procedimenti amministrativi dicontrollo e ordinazione.Nella specie, con il pagamento mediante carta di credito, sidispone direttamente del denaro pubblico, senza alcuna altraintermediazione, realizzandosi quindi un maneggio del denaroche attribuisce al titolare della carta la qualità di agentecontabile.3. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazioneda [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi.La Procura Generale presso la Corte dei Conti ha resistito concontroricorso.[OSCURATO:PERSONA] ha a sua volta depositato controricorsoadesivo alle censure del ricorrente.4. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte e le partihanno depositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 178 e 610, r.d. n. 827/1924; art. 74, r.d.n. 2440/1923; art. 44, r.d. n. 1214/1934; art. 1, commi 47-53,legge n. 549/1995; art. 7, decreto Ministro del Tesoro n.701/1996; art. 24, legge Regione Liguria n. 5/2008; artt. 1 e ss.,regolamento regionale n. 3/2012; artt. 1 e ss., regolamentoRic. 2024 n. 21423 sez. SU - ud. 12-05-2026 -11-Numero registro generale 21423/2024Numero sezionale 180/2026Numero di raccolta generale 20712/2026Data pubblicazione 18/06/2026regionale n. 7/2016 – Violazione artt. 1, 15, 17, 141-144, c.g.c..,ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost., art. 362, c.p.c., art. 207,c.g.c., per avere la Corte dei Conti erroneamente ritenutosussistere la giurisdizione contabile nei confronti del ricorrentenell'ambito del giudizio per la resa di conto instaurato a suocarico, in qualità di Assessore della [OSCURATO:PERSONA] per laLiguria, in relazione all'utilizzo di una carta di credito dellaRegione: si lamenta che la Corte dei Conti ha omesso diconsiderare che nessuna norma statale e/o regionale ha attribuitoai componenti della [OSCURATO:PERSONA] – ai quali era stataconsegnata una carta di credito – la qualifica di agente contabile,che costituisce il necessario presupposto per l'attivazione a caricodi un amministratore/dipendente pubblico dell'obbligo della resadel conto giudiziale, come peraltro ribadito da un recenteprecedente della Corte dei Conti del Lazio (sentenza n.302/2024).Si specifica che la legislazione regionale ha demandato allaGiunta l’approvazione di un apposito regolamento, le cuiprevisioni confermano come l’attribuzione della qualifica diagente contabile sia stata conferita al solo Economo della GiuntaRegionale, al quale è anche intestato il conto corrente al qualesono collegate le carte di credito assegnate agli assessoriregionali. Di analogo tenore sono le previsioni succedutesi neiregolamenti n. 3/2012 e n. 7/2016, dalle quali si evince che ititolari delle carte sono tenuti a far pervenire alla strutturaregionale competente i documenti giustificativi delle spesesostenute, che ne verifica la formale corrispondenza a quantostabilito nel regolamento, conservando la documentazioneRic. 2024 n. 21423 sez. SU - ud. 12-05-2026 -12-Numero registro generale 21423/2024Numero sezionale 180/2026Numero di raccolta generale 20712/2026Data pubblicazione 18/06/2026giustificativa. Inoltre, anche l’istituto emittente la carta di creditoè tenuto a trasmettere alla Struttura regionale coerente l’estrattoconto mensile delle carte di credito consegnate agliamministratori regionali, ed è l’Economo a presentare il riepilogodelle spese effettuate con la carta di credito, in sede dipresentazione del rendiconto che deve essere presentato ognitrimestre.Inoltre, in caso di uso improprio o di spese non regolarmentegiustificate, il dirigente cui fa capo il SEP di Presidenza richiede aititolari delle carte il rimborso delle spese in forma scritta, che, senon avviene nei successivi 60 giorni, è attuato tramite rivalsa,fino all’importo dovuto, sugli emolumenti spettanti al titolaredella carta.Si assume altresì che la sentenza impugnata non avrebbe beninteso la portata della decisione delle Sezioni Riunite n. 30/2014,avendo operato una indebita distinzione tra i consiglieri regionalie gli assessori regionali, ritenendo solo i primi esoneratidall’obbligo di resa del conto, facendo leva sul carattereinsindacabile delle funzioni dei primi, ma senza avvedersi che lavera ratio fondante il precedente richiamato risiede nellatipizzazione della figura dell’agente contabile, tipizzazione allaquale ha fatto anche chiaro riferimento la sentenza della CorteCostituzionale n. 59/2024, a sua volta oggetto di una noncondivisibile lettura da parte della decisione gravata.Altrettanto erroneo risulta, poi, il richiamo alla figura del sub-agente contabile, posto che anche tale figura necessita di unatipizzazione normativa, che nel caso di specie è carente.Ric. 2024 n. 21423 sez. SU - ud. 12-05-2026 -13-Numero registro generale 21423/2024Numero sezionale 180/2026Numero di raccolta generale 20712/2026Data pubblicazione 18/06/2026Il secondo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 178 e 610, r.d. n. 827/1924; art. 74, r.d. n.2440/1923; art. 44, r.d. n. 1214/1934; art. 1, commi 47-53,legge n. 549/1995; art. 93, comma 2, d.lgs. n. 267/2000; art. 7,decreto Ministro del Tesoro n. 701/1996; art. 24, legge RegioneLiguria n. 5/2008; artt. 1 e ss., regolamento regionale n. 3/2012;artt. 1 e ss., regolamento regionale n. 7/2016 – Violazione degliartt. 1, 15, 17, 141-144, c.g.c., ai sensi dell'art. 111, comma 8,Cost., art. 362, c.p.c., art. 207, c.g.c., per avere la Corte deiConti – in relazione ai profili evidenziati con il primo motivo -erroneamente ravvisato la qualifica di agente contabile di fatto incapo al ricorrente. In particolare, la Corte dei Conti ha omesso diconsiderare che tale qualifica viene in rilievo esclusivamentenell'ipotesi in cui un soggetto si trovi a effettuare in concreto unagestione contabile in assenza di un formale incarico da parte dellaP.A. e in sostituzione del funzionario competente in materia,dando così luogo a una violazione dell'assetto di competenzedelineato dalla pertinente normativa.Il terzo motivo lamenta la violazione degli artt. 3, 24, 76, 111,117 Cost. (in relazione all'art. 6 C.E.D.U. e all'art. 47 Carta deiDiritti Fondamentali dell'Unione Europea) – Illegittimitàcostituzionale degli artt. 9, 18 e 144, c.g.c., per avere la [OSCURATO:PERSONA] applicato norme che si pongono in contrasto con ledisposizioni costituzionali in tema di ragionevolezza, esercizio deldiritto di difesa, giusto processo (posto che tali norme del c.g.c.non consentono, nei giudizi per la resa di conto, l'attivazione deipoteri nomofilattici delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti e laproposizione dell'appello) nonché per eccesso di delega legislativaRic. 2024 n. 21423 sez. SU - ud. 12-05-2026 -14-Numero registro generale 21423/2024Numero sezionale 180/2026Numero di raccolta generale 20712/2026Data pubblicazione 18/06/2026(dette norme del c.g.c. non sono conformi ai criteri direttivienunciati dalla legge di delega n. 124/2015 ai finidell'emanazione del codice di giustizia contabile in ordine alnecessario "ossequio ai principi della nomofilachia e dellacertezza del diritto").2. Preliminarmente deve essere rilevata l’ammissibilità delricorso in relazione ai limiti che investono l’impugnabilità delledecisioni della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 111, co. 8 Cost.Infatti, sicuramente i primi due motivi di ricorso pongono indiscussione la giurisdizione del giudice che ha emesso la sentenzagravata per violazione del principio generale di legalità̀ per esserestato ritenuto, nella sentenza impugnata, che il ricorrenterivestisse la qualifica di agente contabile e avesse maneggio didenaro pubblico, con conseguente assoggettamento al giudizio diconto e alla giurisdizione contabile.Vero che la giurisprudenza di queste Sezioni Unite è, da tempo,consolidata nel senso che il sindacato della Suprema Corte sulledecisioni della Corte dei conti è circoscritto all’osservanza deilimiti esterni della giurisdizione e non si estende, neppure aseguito dell’inserimento della garanzia del giusto processo di cuiall’art. 111 Cost., ad asserite violazioni di legge sostanziale oprocessuale, concernenti il modo di esercizio della giurisdizionespeciale.L'eccesso di potere denunciabile con ricorso per cassazione permotivi attinenti alla giurisdizione va riferito alle sole ipotesi didifetto assoluto di giurisdizione (che si verifica quando un giudicespeciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata allegislatore o alla discrezionalità amministrativa, ovvero, alRic. 2024 n. 21423 sez. SU - ud. 12-05-2026 -15-Numero registro generale 21423/2024Numero sezionale 180/2026Numero di raccolta generale 20712/2026Data pubblicazione 18/06/2026contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che la materia nonpossa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale) odi difetto relativo di giurisdizione (riscontrabile quando dettogiudice abbia violato i limiti esterni della propria giurisdizione,pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria oad altra giurisdizione speciale, ovvero negandola sull'erroneopresupposto che appartenga ad altri giudici); e poiché́ la nozionedi eccesso di potere giurisdizionale non ammette lettureestensive, neanche limitatamente ai casi di sentenze abnormi,anomale ovvero caratterizzate da uno stravolgimento radicaledelle norme di riferimento, il relativo vizio non è configurabile inrelazione a denunciate violazioni di legge sostanziale oprocessuale riguardanti il modo di esercizio della giurisdizionespeciale.Ne consegue che la negazione in concreto di tutela alla situazionesoggettiva azionata, determinata dall’erronea interpretazionedelle norme sostanziali o processuali, non può̀ integrare di per sésola la violazione dei limiti esterni della giurisdizione, che, invece,si verifica nella diversa ipotesi di affermazione, da parte delgiudice speciale, che quella situazione soggettiva è, in astratto,priva di tutela per difetto assoluto o relativo di giurisdizione (v.,tra le altre, le ordinanze 14 settembre 2020, n. 19085, e 4giugno 2021, n. 15573). Il tutto, nel solco del tradizionale epacifico orientamento che limita il sindacato di queste SezioniUnite, nei confronti delle pronunce emesse dalla Corte dei conti,ai soli casi di superamento dei limiti esterni della giurisdizionecontabile (art. 111, ottavo comma, Cost.), mentre le violazioni ole errate interpretazioni delle norme di legge rientranoRic. 2024 n. 21423 sez. SU - ud. 12-05-2026 -16-Numero registro generale 21423/2024Numero sezionale 180/2026Numero di raccolta generale 20712/2026Data pubblicazione 18/06/2026nell’ambito dei limiti interni della giurisdizione stessa, integrando,tutt’al più̀, errores in iudicando o errores in procedendo.Il ricorso in esame risulta però ammissibile, essendo denunciatol’eccesso di potere giurisdizionale per avere la Corte dei Contirespinto il motivo concernente il difetto di giurisdizione contabilesulla base di una erronea qualifica del ricorrente come agentecontabile per maneggio di denaro pubblico (in senso conformeCass. S.U. 20094/2024).3. Sempre in via preliminare deve reputarsi che non possanocostituire precedenti suscettibili di immediata applicazione nellafattispecie le pronunce di questa Corte che si sono occupate dellaresponsabilità amministrativa dei Presidente dei gruppi consiliariregionali (cfr. Cass. S.U. n. 207/2023; Cass. S.U. n.11505/2019), posto che in questi precedenti erano impugnatesentenze della Corte dei Conti concernenti l’affermazione dellaresponsabilità erariale per la cattiva gestione del denaro pubblico,nel mentre la vicenda in esame attiene ad un giudizio di conto,che presuppone a monte la possibilità di attribuire ad undeterminato soggetto la qualifica di agente contabile.Peraltro, la circostanza che detta qualifica, come puntualmenteevidenziato nella sentenza impugnata, sia stata negata per iPresidenti dei gruppi regionali sia dalle Sezioni Riunite della [OSCURATO:PERSONA] nella sentenza n. 30/2014, e poi dalla CorteCostituzionale nella pronuncia n. 107/2015, non assume efficaciapregiudiziale anche nella vicenda in esame, che invece vedecoinvolta una parte che ricopriva la carica di Assessore dellaRegione, investita quindi di compiti amministrativi, e quindi conun ruolo di amministrazione attiva, per la quale non può operareRic. 2024 n. 21423 sez. SU - ud. 12-05-2026 -17-Numero registro generale 21423/2024Numero sezionale 180/2026Numero di raccolta generale 20712/2026Data pubblicazione 18/06/2026l’esenzione dal giudizio di conto invece correlato dalla sentenzadella Consulta alle attribuzioni tipiche consiliari, estrinsecazione diautonomia costituzionale di organi rappresentativi.4. Passando alla disamina dei primi due motivi di ricorso, glistessi pongono la questione, estremamente dibattuta anche nellastessa giurisprudenza della Corte dei Conti (che ha visto nel corsodegli ultimi anni il susseguirsi in maniera sincronica di oppostiarresti delle varie Sezioni Giurisdizionali locali), in ordine allapossibilità di assegnare la qualifica di agente contabile alcomponente della [OSCURATO:PERSONA], relativamenteall’utilizzazione delle carte di credito, della quale abbia fatto usoper sostenere spese di rappresentanza o di viaggio.Infatti, accanto a sentenze che hanno fatto propria la medesimaconclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata (Corte ContiSez. Giur. Regione Marche, sentt. nn. 88 ed 89 del 2022),sottolineando come la nozione di maneggio del denaro debbaessere letta in maniera estensiva, non limitata alla soladetenzione materiale del bene (valore) pubblico, ma estesa aduna più moderna nozione di disponibilità giuridica, coerente conle specificità del bene preso in considerazione, non mancanoarresti di segno contrario che hanno invece reputato che iltitolare della carta di credito, in questo caso, opererebbe allastregua di un ordinatore secondario di spesa ([OSCURATO:PERSONA].Giur. per il Lazio n. 302/2024), restando fedele ad unaseparazione, più volte tracciata, tra la gestione contabile - checostituisce il momento finale ed esecutivo della gestionefinanziaria - e attività di amministrazione. La diversità dellefunzioni troverebbe conforto anche in una diversa modalità diRic. 2024 n. 21423 sez. SU - ud. 12-05-2026 -18-Numero registro generale 21423/2024Numero sezionale 180/2026Numero di raccolta generale 20712/2026Data pubblicazione 18/06/2026rendicontazione, in quanto solo chi esercita la prima riveste laqualità di agente contabile e, dando concretezza al vincolo datoalle risorse pubbliche da chi esercita la funzione amministrativa, ètenuto a rendere il conto giudiziale.Per chi invece propugna la qualificazione del titolare della carta dicredito quale agente contabile, prevale, come traspare anchedalla motivazione della sentenza impugnata, l’esigenza disottoporre a controllo l’attività di chi, disponendo della carta dicredito, può disporre direttamente della provvista finanziarianecessaria per l’esecuzione della spesa, potendo in tal modoprovvedere all’immediata erogazione del denaro, analogamente aquanto avviene con la gestione diretta del denaro.La tesi restrittiva, invece, valorizza l’assimilazione del titolaredella carta di credito al funzionario delegato di cui all’art. 54, co.1, lett. b) della legge sulla contabilità di Stato del 1923,assimilando la disponibilità offerta dalla carta di creditoall’apertura di credito contemplata dalla detta norma, il cheimporrebbe solo un obbligo di rendiconto verso l’amministrazione,ai sensi dell’art. 610, co. 2 del regolamento di contabilità di Statodel 1924, con esonero dal rendimento del conto giudiziale.5. Come si ricava dalla recente pronuncia della CorteCostituzionale n. 59 del 2024, la costante giurisprudenzacostituzionale ha ribadito che l’art. 103, secondo comma, Cost.,secondo cui «la Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie dicontabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge», siriferisce all’ampio ambito della «tutela del pubblico danaro»(sentenze n. 169 del 2018, n. 371 del 1998, n. 185 del 1982, n.68 del 1971). Pertanto, la Corte dei conti ha giurisdizione pienaRic. 2024 n. 21423 sez. SU - ud. 12-05-2026 -19-Numero registro generale 21423/2024Numero sezionale 180/2026Numero di raccolta generale 20712/2026Data pubblicazione 18/06/2026ed esclusiva nelle materie di contabilità pubblica di cui all’art.103, secondo comma, Cost. (sentenze n. 89 del 2023, n. 182 del2022, n. 18 del 2019) e tale giurisdizione comprende tanto igiudizi di responsabilità amministrativo-contabile, quanto i giudizidi conto (sentenze n. 169 del 2018, n. 378 del 1996).Infatti, è «principio generale del nostro ordinamento che ilpubblico denaro proveniente dalla generalità dei contribuenti edestinato al soddisfacimento dei pubblici bisogni debba esserassoggettato alla garanzia costituzionale della correttezza dellasua gestione, garanzia che si attua con lo strumento delrendiconto giudiziale» (sentenze n. 1007 del 1988 e n. 114 del1975). Il che riafferma il principio di necessarietà del giudizio diconto, l’obbligatorietà della resa del conto giudiziale da parte dichi ha maneggio di denaro o valori pubblici, che reca comecorollario che a nessun ente gestore di mezzi di provenienzapubblica e a nessun agente contabile, che abbia comunquemaneggio di denaro e valori di proprietà dell’ente, è consentitosottrarsi a questo fondamentale dovere (ancora sentenze n. 1007del 1988, n. 114 del 1975).Il principio è stato riaffermato dalla giurisprudenza di questaCorte in tema di azioni e quote societarie di società per azioni, aprevalente capitale pubblico locale, costituita per la gestione dibeni pubblici locali produttivi di entrate, essendosi precisato che«[t]ale nozione allargata di agente contabile, la qualericomprende anche i soggetti che abbiano di fatto maneggio didenaro pubblico […] è in perfetta armonia con l’art. 103 dellaCostituzione, la cui forza espansiva deve considerarsi vero eRic. 2024 n. 21423 sez. SU - ud. 12-05-2026 -20-Numero registro generale 21423/2024Numero sezionale 180/2026Numero di raccolta generale 20712/2026Data pubblicazione 18/06/2026proprio principio regolatore della materia» (Cass. S.U., 9 ottobre2001, n. 12367).Viene perciò in rilievo la qualità di agente contabile, che èfondata sul presupposto essenziale che detto operatore èinvestito del maneggio di denaro (sia esso entrata di dirittopubblico o di diritto privato), così che ove vi sia tale gestione lastessa deve svolgersi «secondo uno schema procedimentale ditipo contabile», alludendo al principio della rendicontazione fraagente contabile ed ente proprietario dei beni o del danarogestito, adempimento di regola posto a chiusura dei doveri digestione; rendiconto che assume la natura di conto giudiziale(ancora Cass. S.U. n. 12367 del 2001; in senso conforme quantoalle partecipazioni sociali della Regione Calabria, incluse tra idiritti ed i beni mobili dello Stato, per i quali sussiste l’obbligodella resa del conto, Cass., S.U. n. 7390 del 2007).E’ stato perciò affermato che « sovrasta su tutto e ne giustifica ilmodus procedendi il concetto di una competenza generale dellaCorte dei conti in materia di contabilità pubblica, atta a garantirein forma giurisdizionale, l’interesse oggettivo alla regolarità digestioni finanziarie e patrimoniali degli enti pubblici, come questaCorte ha riconosciuto particolarmente nella già citata sentenza n.69 del 1971 e come riconosciuto anche dalla giurisprudenzaadeguatrice delle Sezioni unite della Corte di cassazione » (CorteCostituzionale n. 63/1973).Ciò si giustifica anche nell’esigenza di sottrarre la presentazionedel conto a condizioni dipendenti in gran parte dalla volontà diorgani interni dell’ente che dovrebbe essere controllato, rendendocosì inoperante l’obbligo dell’agente contabile di presentareRic. 2024 n. 21423 sez. SU - ud. 12-05-2026 -21-Numero registro generale 21423/2024Numero sezionale 180/2026Numero di raccolta generale 20712/2026Data pubblicazione 18/06/2026comunque i conti consuntivi per il giudizio della Corte dei conti etramutando la deliberazione interna dell’ente surrettiziamente inun surrogato del giudizio della Corte dei Conti, senza che peròabbia la stessa efficacia della decisione di approvazione dellaCorte dei conti in sede di giudizio sul conto consuntivo (perconclusioni analoghe, nella giurisprudenza di questa Corte, Cass.S.U. nn. 1721 e 1722 del 1985).6. Corte Costituzionale n. 59 del 2024 ha altresì sottolineatocome “l’agente contabile ha rappresentato fin dalla nascita delloStato unitario una figura chiave nella cosiddetta gestionecontabile delle pubbliche amministrazioni e, cioè, in quella fasedella gestione operativa che segue quella amministrativa ovolitiva condotta dall’apparato dirigenziale e direttivo e che èessenziale per mettere in atto le decisioni amministrative giàprese in merito alla raccolta delle entrate, al pagamento dellespese e alla custodia dei beni precedentemente acquisitidall’ente.La descrizione dei soggetti incaricati della riscossione delleentrate e dell’esecuzione dei pagamenti o di quelli che ricevonosomme dovute allo Stato o altre delle quali lo Stato stesso nediventa debitore, unitamente a quei soggetti che maneggianodenaro pubblico o che si ingeriscono negli incarichi attribuiti aidetti agenti, è fornita dall’art. 74 del r.d. n. 2440 del 1923, dicontabilità generale dello Stato.Più precisamente, sono qualificati agenti contabili: gli agenti dellariscossione o esattori, il cui compito risulta essere quello diriscuotere le entrate e di versarne il relativo ammontare; gliagenti pagatori o tesorieri, incaricati della custodia del denaro eRic. 2024 n. 21423 sez. SU - ud. 12-05-2026 -22-Numero registro generale 21423/2024Numero sezionale 180/2026Numero di raccolta generale 20712/2026Data pubblicazione 18/06/2026dell’esecuzione dei pagamenti; gli agenti consegnatari, addettialla conservazione di generi, oggetti e materie di pertinenza dellapubblica amministrazione; nonché tutti coloro che, senza legaleautorizzazione, si ingeriscono negli incarichi attribuiti agli agentianzidetti e riscuotono somme di spettanza dello Stato, ex art.178 del regolamento di contabilità (r.d. n. 827 del 1924).Ancorché oggi l’art. 138 del codice della giustizia contabilepreveda un’anagrafe degli agenti contabili, destinata ad esserealimentata dalle stesse amministrazioni pubbliche, la norma nonesaurisce affatto le questioni interpretative ed applicative, inquanto, volta che sia stata individuata un’amministrazione tenutaa comunicare i nominativi, resta però il potenziale dubbio dellacorretta individuazione dell’agente contabile, che non puòprescindere dalla definizione generale fornita dall’articolo 178 delRegolamento di contabilità generale dello Stato di cui al R.d. 23maggio 1924, n. 827, da leggere necessariamente alla lucedell’art. 74 della legge di contabilità generale dello Stato (di cui alregio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come innovato dopo ild.P.R. 30 giugno 1972, n. 727).In particolare, sotto la denominazione di agenti contabilidell’Amministrazione sono ricompresi:a) gli agenti che, con qualsiasi titolo, sono incaricati, a normadelle disposizioni organiche di ciascuna Amministrazione, diriscuotere le varie entrate e di versarne le somme nelle cassedell’Amministrazione stessa;b) i tesorieri che ricevono nelle loro casse le somme dovuteall’Amministrazione o le altre delle quali questa diventa debitrice,Ric. 2024 n. 21423 sez. SU - ud. 12-05-2026 -23-Numero registro generale 21423/2024Numero sezionale 180/2026Numero di raccolta generale 20712/2026Data pubblicazione 18/06/2026eseguono i pagamenti delle spese per conto dell’Amministrazionee disimpegnano tutti quegli altri servizi speciali loro affidati;c) tutti coloro che, individualmente ovvero collegialmente, hannomaneggio qualsiasi di pubblico danaro oppure sono consegnataridi generi, oggetti e materie appartenenti all’Amministrazione;d) gli impiegati dell’Amministrazione o anche terzi cui sia datospeciale incarico di fare esazioni di entrate di qualunque natura eprovenienza;e) tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione (c.d.“agenti contabili di fatto”), prendono ingerenza negli incarichidell’Amministrazione.Per quanto concerne in particolare gli enti locali, centrale è lafigura dell’Economo, in quanto all’art. 153, comma 7, del testounico n. 267/2000, si prevede l’istituzione, con regolamentodell’ente, di un servizio di economato, cui viene preposto unresponsabile, per la gestione di cassa delle spese di ufficio di nonrilevante ammontare, con la individuazione di un funzionario odell’ufficio preposto al pagamento di tutte quelle spese che, inragione di varie caratteristiche, definite dai rispettivi regolamenti,non è opportuno effettuare mediante tesoriere (importo modesto,caratteristiche del bene o servizio acquistato, urgenza equant’altro: si pensi ad esempio alle spese di trasferta orappresentanza; all’acquisto di giornali, di minuteria; alpagamento di pedaggi; ecc.).Viceversa per le amministrazioni statali, la figura dell’economo,nella prassi, è praticamente assorbita da quella del funzionariodelegato, che assume la denominazione di “cassiere”, nei cuiRic. 2024 n. 21423 sez. SU - ud. 12-05-2026 -24-Numero registro generale 21423/2024Numero sezionale 180/2026Numero di raccolta generale 20712/2026Data pubblicazione 18/06/2026compiti rientra per l’appunto quello di provvedere « a pagare, surichiesta del consegnatario, le minute spese di ufficio nei limitidelle risorse finanziarie assegnate dal titolare del centro diresponsabilità avvalendosi delle aperture di credito disposte a suofavore » (cfr. artt. 33 e 37 del d.P.R. n. 254/2002).7. Con specifico riferimento all’utilizzo della carte di credito,quanto meno per le amministrazioni statali, l’opinione prevalentein dottrina è nel senso che, avuto riguardo ai criteri di cui al d.m.9 dicembre 1996, n. 701, pur essendo assimilabile in concreto almaneggio di denaro, non appare però configurabile l’obbligo diresa del conto giudiziale, in quanto la relativa responsabilità ècomma 3 del citato decreto ministeriale (I titolari delle contabilitàspeciali rendono il conto delle spese sostenute a valere sulleaperture di credito ai sensi degli articoli 60 e 61 del regio decreto18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche edintegrazioni, nonché dell'articolo 9, commi 5 e 8, del decreto delPresidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367), il possessoredella carta opera secondo le modalità proprie del funzionariodelegato e, come tale, è tenuto a presentare un rendicontoamministrativo con esonero dalla presentazione del contogiudiziale (ex art. 60 del reg. cont. gen. St.).Le amministrazioni diverse da quelle statali non hanno, invece,funzionari delegati, così che l’opinione della dottrina è nel sensoche i responsabili delle contabilità relative alle carte di credito o aipagamenti dei pedaggi, se operanti presso amministrazioni nonstatali, non possono rientrare nell’esonero dalla presentazione delconto previsto per i soli funzionari delegati.Ric. 2024 n. 21423 sez. SU - ud. 12-05-2026 -25-Numero registro generale 21423/2024Numero sezionale 180/2026Numero di raccolta generale 20712/2026Data pubblicazione 18/06/2026Tuttavia al fine di riscontrare se vi sia effettivamente unagestione assimilabile al “maneggio” di denaro dell’ente, e in casoaffermativo per stabilire chi sia il soggetto che assuma la veste diagente contabile per la gestione in parola, è stato prudentementesuggerito di attenersi all’analisi della concreta fattispecie, sia inpunto di diritto (e, in particolare, mediante esame dellaconvenzione tra l’amministrazione, l’esercente la carta di creditoe il soggetto “titolare” o “utilizzatore” della stessa), sia in puntodi fatto, cioè di organizzazione dell’ente, verificando quali flussisegua la procedura di pagamento e di spesa mediante la carta.Ciò implica che non è dato stabilire a priori se il titolare dellacarta di credito sia sempre agente contabile, e soprattutto che èlegittima, ove all’esito delle verifiche sopra indicate, emerganoelementi tali da differenziare la situazione di Regione in Regione,anche l’adozione di soluzioni diversificate, ma senza che ciòdenoti un’aporia insanabile, laddove siano comuni le premesse indiritto dalle quali le varie decisioni prendono le mosse.Parte della dottrina ritiene di dover distinguere a seconda dellamessa a disposizione di una carta di debito (che comportal’addebito del corrispettivo della spesa effettuata direttamente sulconto corrente del titolare della carta) ovvero di una carta dicredito (nella quale vi è un differimento nel pagamento delprezzo), per concludere nel senso che solo nella prima ipotesi ildetentore della carta avrebbe la qualità di agente contabile.Secondo altra opinione sarebbe configurabile un “maneggio” didenaro, in senso sostanziale, qualora consti che l’utilizzo dellacarta comporti l’addebito diretto su un conto correntedell’amministrazione, ovvero comporti la spendita di unaRic. 2024 n. 21423 sez. SU - ud. 12-05-2026 -26-Numero registro generale 21423/2024Numero sezionale 180/2026Numero di raccolta generale 20712/2026Data pubblicazione 18/06/2026provvista di liquidità precostituita a carico dell’amministrazione,oppure l’amministrazione sia comunque obbligata ad onorare ilpagamento delle operazioni effettuate con la carta. Ma è statoobiettato che nel caso in cui, come rilevato nella prassi di alcunienti, la carta di credito comporti l’addebito sul conto correntedell’economato, sicché l’economo è tenuto a verificare igiustificativi delle spese effettuate e ne risponde puntualmentenel proprio conto giudiziale, non avrebbe senso pretendere ilconto tanto dall’economo quanto dal titolare della carta, essendosufficiente quello presentato dal primo.Altri ancora evidenziano che, laddove in base all’organizzazionedell’ente, le spese effettuate con carta di credito sianopreventivamente vagliate dall’amministrazione e, solo oveammesse a pagamento, comportino l’addebito in capoall’amministrazione stessa (restando invece, in caso di diniego diapprovazione, a carico del titolare della carta, tramite ad esempiola possibilità di richiederne il rimborso), allora la qualificazionecome agente contabile dell’utilizzatore della carta o delfunzionario responsabile dell’approvazione della spesa appare didifficile configurazione, trattandosi, al più, di una gestioneamministrativa.8. Una volta richiamate le opinioni affacciatesi in dottrina, deveperaltro osservarsi che appare del tutto pacifica la ricognizionedelle fonti normative suscettibili di trovare applicazione nellafattispecie, e della quale si è dato puntale riepilogo nella parte infatto del presente provvedimento, essendo piuttosto evidentecome della medesima ne offrano una lettura antitetica, da unRic. 2024 n. 21423 sez. SU - ud. 12-05-2026 -27-Numero registro generale 21423/2024Numero sezionale 180/2026Numero di raccolta generale 20712/2026Data pubblicazione 18/06/2026lato, il ricorrente e la Regione, e dall’altro, la Procura Generalepresso la Corte dei Conti.Ritiene il Collegio che debba esser condiviso l’approccio suggeritodalla dottrina, e volto ad offrire una risposta che rifugga da unasoluzione aprioristica, essendo invece necessario che la stessa sifondi su di una puntuale disamina della normativa di riferimento,soprattutto se di fonte regionale (in ragione del rispettodell’autonomia organizzativa riconosciuta dalla Costituzione a talienti).Tuttavia, in vista dell’assolvimento di tale compito, devono esseredettate alcune coordinate interpretative, destinate ad operaresoprattutto nel caso in cui le fonti di diritto positivo non si rivelinounivoche.8.1 Indubbiamente la previsione di un’anagrafe degli agenticontabili di cui all’art. 138 del c.g.c., sebbene avente caratterericognitivo, induce a ritenere che debba rinvenirsi un precisofondamento, possibilmente di diritto positivo, per consentirel’attribuzione della detta qualità ad un soggetto che non risulti atal fine segnalato dall’ente di appartenenza.Ulteriori spunti di riflessione si rinvengono nella sentenza delleSezioni riunite della Corte dei conti n. 30/2014, già citata, che,nel pronunciarsi negativamente sulla qualificazione come agenticontabili tenuti alla presentazione del conto per i presidenti deigruppi consiliari regionali, in motivazione, ha osservato chenell’ambito degli enti pubblici, e, in particolare, nell’ambito delleautonomie locali, gli agenti contabili sono figure sempre tipizzate,che devono essere formalmente e direttamente investite dellaRic. 2024 n. 21423 sez. SU - ud. 12-05-2026 -28-Numero registro generale 21423/2024Numero sezionale 180/2026Numero di raccolta generale 20712/2026Data pubblicazione 18/06/2026relativa funzione o dalla legge o dalle disposizioni regolamentariinterne di ciascuna amministrazioneAncora Cass. S.U. n. 7390 del 27 marzo 2007, che, come visto,ha riaffermato il carattere necessario e inderogabile del giudiziodi conto, nella motivazione ha a sua volta rilevato che il giudiziodi conto non può costituire « una sorta di strumento istruttoriodiretto a individuare i soggetti istituzionalmente preposti almaneggio dei beni in contestazione o che, comunque, si siano difatto inseriti in tale maneggio». Questa Corte ha osservato che,pur potendo la responsabilità contabile in senso stretto esseresistema distingue nettamente i soggetti titolari degli organi aventiil potere di spesa o, più in generale, titolari dei diritti e potericonnessi all’uso dei beni o dispositivi in relazione ad esso, dacoloro cui è affidato il maneggio o la custodia dei beni, distinzioneenunciata nettamente dalla legge sulla contabilità dello Stato. E’stata perciò ribadita la separazione tra la gestione del contabile,che costituisce il momento finale o esecutivo della gestionefinanziaria, e l’attività di amministrazione, separazione checostituisce un fondamentale principio regolatore del sistema dellacontabilità pubblica. A fronte della preoccupazione, che parimentitraspare dalla lettura della sentenza in questa sede impugnata, diavere delle aree di immunità dal controllo del giudice contabile, èstato rimarcato che, in applicazione della netta distinzione traamministrazione/potere di spesa e maneggio/custodia, l’eserciziodi tali ultime funzioni non può, in alcun modo, dar luogo ad unsindacato sull’esercizio dei diritti spettanti al titolare del potere diamministrazione, e ciò in quanto «una dilatazione dellaRic. 2024 n. 21423 sez. SU - ud. 12-05-2026 -29-Numero registro generale 21423/2024Numero sezionale 180/2026Numero di raccolta generale 20712/2026Data pubblicazione 18/06/2026giurisdizione di conto, oltre a trovare limiti invalicabili nel sistemae nella sua intrinseca struttura, non avrebbe neppure unagiustificazione metagiuridica » (...) e cioè di contrastare laformazione di vaste aree di irresponsabilità, in quanto talepericolo ben può essere scongiurato mediante un puntualeesercizio della giurisdizione in materia di responsabilità erariale.Del pari appaiono rilevanti alcune affermazioni contenute nellaparte finale della sentenza n. 59 del 2024 della CorteCostituzionale che, nel dichiarare l’illegittimità dell’art. 8 dellalegge regionale della Calabria n. 22/2007, nella parte in cuicomponenti degli organi di amministrazione o dei collegi sindacalidelle società a partecipazione regionale la qualità di agenticontabili, con tutte le conseguenze anche in punto di resa delconto giudiziale e di assoggettamento alla giurisdizione contabile,ha rimarcato che il legislatore regionalepuò unicamente disciplinare l’assetto organizzativo interno dellagestione ed eventualmente gli ambiti della delega, ma non puòcompetenza legislativa esclusiva statale nella materia«giurisdizione e norme processuali» (conf. Corte Cost. sentenzen. 160 del 2022, n. 285 del 2019, n. 8 del 2017, n. 19 del 2014).9. Nella verifica del quadro normativo suscettibile di influire sullasoluzione della questione che il ricorso pone, le premesseargomentative sopra richiamate inducono quindi a dover ricercareuna precisa indicazione in ordine alla assegnazione all’utilizzatoredella carta di credito della qualità di agente contabile, indicazioneche ad avviso della Corte nella specie non è dato rinvenire.Ric. 2024 n. 21423 sez. SU - ud. 12-05-2026 -30-Numero registro generale 21423/2024Numero sezionale 180/2026Numero di raccolta generale 20712/2026Data pubblicazione 18/06/2026Se l’art. 7 del citato DM n. 701 del 1996 milita nel senso che laqualità di agente contabile non sia attribuibile al soggetto cui siastata assegnata la carta di credito, anche le norme regolamentaridella Regione succedutesi nel tempo (reg. n. 3/2012 e reg. n.7/2016) non permettono di individuare una specifica volontà diassegnare la detta qualità, risultando anzi espressamentecontabile (e quindi di soggetto tento alla rendita giudiziale delconto). Inoltre, appare quanto meno frutto di una forzaturainterpretativa trarre da norme regolamentari - come l’art. 25 delregolamento n. 7/2016, in tema di obblighi di rendicontazionemensile delle carte di credito - argomenti a favore dellaqualificazione del ricorrente quale agente contabile, trattandosi diun testo normativo che ha invece operato al suo interno unascelta espressa, individuando in maniera esplicita il soggetto cheriveste la detta qualifica.L’assegnazione del ruolo di agenti contabili ai titolari delle cartedi credito svaluta la netta scelta che le norme in esame compionoa favore dell’attribuzione di tale qualifica all’economo; inoltresostenere che i titolari delle carte hanno il maneggio o ladisponibilità materiale del denaro oblitera sia il fatto che le stessespese rientrano nel conto giudiziale che l’economo è tenuto apresentare, sia il fatto che la normativa regionale preserva lapossibilità da parte dell’amministrazione di rivalersi per ladifferenza sul titolare (art. 25, co. 4, del reg. n. 7/2016).Non va dimenticato, a conferma della sostanziale attribuzione dellaqualifica di agente contabile, che sulla scorta dele previsioni delcitato regolamento n. 7 del 2016, è previsto che l’economo è tenutoRic. 2024 n. 21423 sez. SU - ud. 12-05-2026 -31-Numero registro generale 21423/2024Numero sezionale 180/2026Numero di raccolta generale 20712/2026Data pubblicazione 18/06/2026alla presentazione trimestralmente del rendiconto delle spesesostenute (art. 13, co. 1), sottoposto ai controlli delle competentistrutture regionali (ragioneria e Direttore generale cui fa capo ilservizio economato, art. 13, commi 2 ss.), nonché al rendicontoannuale in sede di resa del conto giudiziale dell’Economo SEC,approvato dalla Giunta regionale e trasmesso alla Corte dei Conti(17, commi 1 ss.).Inoltre sempre il regolamento regionale disciplina la procedura direndicontazione amministrativa cui sono soggetti i titolari delle cartedi redito regionali, con la possibilità per il dirigente cui fa capo il SEPdi Presidenza di richiedere il rimborso delle spese prive digiustificazione, con l’ulteriore possibilità, se detto rimborso nonavviene entro 60 giorni, di procedere alla rivalsa, fino allaconcorrenza della somma spesa, sugli emolumenti spettanti altitolare della carta di credito (art. 22). Ancora, all’art. 25 èspecificato che la documentazione giustificativa prescritta a discaricodelle spese si differenzia a seconda della causale legittimante, inparticolare distinguendo tra le varie tipologie di spesa, e riservandoall’economo un controllo sulla loro regolarità, a confermadell’attribuzione di un effettivo potere di verifica, che non permettedi sostenere che la qualifica formale sia del tutto sganciata daLa formale assegnazione della carta di credito all’amministratoreregionale rende, poi, difficile il ricorso alla figura dell’agentecontabile di fatto, non potendosi reputare che la gestione dellacarta sia frutto di una mera ingerenza in via di fatto. Come pure ilricorso alla figura del sub - agente contabile compiuto dallasentenza gravata contravviene all’esigenza di tipizzazione dellaRic. 2024 n. 21423 sez. SU - ud. 12-05-2026 -32-Numero registro generale 21423/2024Numero sezionale 180/2026Numero di raccolta generale 20712/2026Data pubblicazione 18/06/2026figura del soggetto obbligato alla resa del conto giudiziale che,soprattutto per le amministrazioni regionali, risulta da ultimoribadita dal giudice delle leggi.Come detto, traspare con evidenza nella decisione impugnata lapreoccupazione che, anche per effetto della frammentazione deisoggetti che all’interno della macchina amministrativa regionalericevono la documentazione necessaria per la verifica dellacorrettezza delle spese disposte tramite l’utilizzo della carta dicredito, vi sia un essenziale depauperamento del potere diverifica dei flussi di spesa, suscettibile di essere esercitatodall’Economo, onerato della resa del conto giudiziale, ma trattasidi preoccupazione che, come segnalato da Cass. S.U. n.7390/2007, può trovare un correttivo tramite una efficiente10. In definitiva deve negarsi che il ricorrente rivesta la qualità diagente contabile, ed i primi due motivi devono essere accolti, conassorbimento del terzo motivo di ricorso.Poiché il giudizio di conto non poteva essere azionato, vadichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti e siimpone la cassazione della sentenza impugnata senza rinvio.11. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese nei riguardi delProcuratore generale della Corte dei conti, stante la posizione diparte solo in senso formale. Inoltre, l’adesione della RegioneLiguria alle ragioni del ricorrente rende evidente come non siaravvisabile in capo alla prima la qualità di soccombente, il cherileva anche in ordine all’impossibilità di addivenire ad unacondanna alle spese. P.Q.MRic. 2024 n. 21423 sez. SU - ud. 12-05-2026 -33-Numero registro generale 21423/2024Numero sezionale 180/2026Numero di raccolta generale 20712/2026Data pubblicazione 18/06/2026Accoglie i primi due motivi di ricorso e, assorbito il terzo, dichiarail difetto di giurisdizione della Corte dei Conti e cassa senza rinviola sentenza impugnata.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 12 maggio2026.L’Estensore Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA] FrascaRic. 2024 n. 21423 sez. SU - ud. 12-05-2026 -34-