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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 maggio 2026

Cassazione n. 16515/2026

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tiva-mente domiciliata in Roma, Viale XXI Aprile 21, presso lo studio deldifensore e l’indirizzo posta elettronica certificata: [OSCURATO:EMAIL];– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] registro gen2era le 18034/2025Numero sezionale 4065/2026Numero di raccolta generale 16515/2026Data pubblicazione 27/05/2026AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del legale rap-presentante pro tempore, rappresentate e difese dall’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato, domiciliate in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12;– controricorrenti –avverso la sentenza n.568/16/2025 della Corte di Giustizia Tributariadi secondo grado del Lazio depositata il 28.1.2025, non notificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 13 maggio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.Con sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delLazio veniva rigettato l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.avverso la sentenza n. 16350/1/2015 della Commissione TributariaProvinciale di Roma a seguito di riassunzione da rinvio disposto dall’or-dinanza della Corte di cassazione n. 17251/2023.Questa Corte aveva cassato una prima sentenza del giudice di secondogrado la quale aveva rigettato l’appello della contribuente avverso lasentenza che, a sua volta, aveva rigettato i ricorsi riuniti proposti dallasocietà avverso: l’intimazione di pagamento, la cartella esattoriale e ilpreavviso di fermo amministrativo, tutti emessi in ragione di tre avvisidi accertamento per maggiori imposte – IVA, IRPEG ed IRAP – accer-tate per gli anni 2003, 2004 e 2005.2.

In particolare, si legge nella ordinanza che con un primo ricorso lacontribuente impugnava l’intimazione di pagamento09720139046014183000 e la sottesa cartella esattoriale09720090180814129, relativa a tre avvisi di accertamento con i qualiNumero registro generale 18034/2025Numero sez3ion ale 4065/2026Numero di raccolta generale 16515/2026Data pubblicazione 27/05/2026l’Ufficio aveva rilevato, ai fini IVA, IRPEG ed IRAP, che per gli anni2003, 2004 e 2005 erano stati dedotti costi per fatture emesse da unaterza società, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., per operazioni ritenute inesi-stenti.

Con un secondo ricorso la contribuente impugnava il preavvisodi fermo n. 097802014001326540000 notificato il 21 novembre 2014in ragione di alcune cartelle, tra le quali anche quella oggetto del pre-cedente ricorso.3.

Il giudice del rinvio confermava la decisione di primo grado.Innanzitutto, stabiliva che il vizio di notifica lamentato dalla contri-buente era stato sanato dall’esito della raccomandata informativa edell’avvenuto deposito dell’atto in Comune.

Con il ricevimento dellaraccomandata, avvenuta presso la non contestata sede legale della so-cietà in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 14, l’atto era entrato nella sfera di co-noscenza della contribuente, con conseguente sanatoria.

Inoltre, rite-neva che il preavviso di fermo non fosse viziato per omessa notificadella cartella presupposta, poiché la censura non era specificamenteproposta nell’originario appello né riproposta nel ricorso in riassun-zione.

L’invalidità della notifica della cartella di pagamento non potevain ogni caso avere alcun effetto sulla validità dei presupposti avvisi diaccertamento, di cui la sentenza della C.T.R. del Lazio n. 7802/17aveva accertato la regolare notificazione e il conseguente consolida-mento della pretesa impositiva con formazione del giudicato interno.Dichiarava inammissibile anche la richiesta di declaratoria dell’invali-dità o illegittimità degli avvisi di accertamento RCB030101463/2008per l’anno di imposta 2004 ed RCB030101465/2008 per l’anno 2005per decorso del termine decennale per la notifica della relativa cartella,sia in ragione del giudicato interno formatosi sulla legittimità della pre-tesa impositiva, sia perché questione nuova.

Stabiliva, peraltro, che lasocietà aveva ricevuto la notifica di vari atti interruttivi intermedi.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 18034/2025Numero sez4ion ale 4065/2026Numero di raccolta generale 16515/2026Data pubblicazione 27/05/20264.

Propone ricorso per cassazione la società, affidato a quattro motivi,cui replicano l’Agenzia delle entrate e l’agente della riscossione con ununico controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art.360, primo comma,n.3, cod. proc. civ., viene dedotta la violazione o falsa applicazionedegli articoli 140 e 145 cod. proc. civ., per aver il giudice ritenuto validala notifica della cartella esattoriale ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ.sebbene tale notifica sia stata effettuata direttamente nei confrontidella persona giuridica.1.1.

La ricorrente lamenta che «la Corte di Giustizia Tributaria di se-condo grado ha mal interpretato non solo le doglianze della Amicones.r.l. ma anche il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte: ilproblema non riguarda il perfezionamento della notifica ex art. 140cod. proc. civ., il problema è inerente alla circostanza che tale proce-dura, quella di cui all’art. 140 cod. proc. civ., non può essere utilizzataper le società ma solo per il legale rappresentante della società pressola residenza dello stesso» (cfr. pp.12-3 ricorso).2.

Con il secondo motivo la ricorrente, in relazione all’art.360, primocomma, n.4, cod. proc. civ., lamenta la nullità della sentenza in ordineall’omesso esame della avvenuta proposizione di querela di falso rela-tiva alla raccomandata informativa di cui all’art. 140 cod. proc. civ.,procedimento attualmente pendente in fase di appello, in riferimentoalla raccomandata informativa della notifica della cartella di paga-mento.3.

Il terzo motivo censura, ai fini dell’art.360, primo comma, n.3, cod.proc. civ., la violazione o falsa applicazione di norme di diritto ed inparticolare dell’articolo 156 cod. proc. civ. da parte della sentenza im-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 18034/2025Numero sez5ion ale 4065/2026Numero di raccolta generale 16515/2026Data pubblicazione 27/05/2026pugnata, per aver considerato sanata la notifica della cartella di paga-mento dalla regolarità della notifica degli atti successivi, quale l’intima-zione di pagamento.4.

I tre motivi, vertenti sulle statuizioni del giudice d’appello con riferi-mento alla notificazione della cartella di pagamento, sono di trattazionecongiunta e non possono trovare ingresso.4.1.

Con riferimento alla effettiva conoscenza del contenuto della car-tella, la sentenza impugnata contiene una prima ratio secondo cui ildenunciato vizio di notifica della cartella è stato sanato dall’esito dellaraccomandata informativa dell’avvenuto deposito dell’atto in Comune.In secondo luogo, il giudice stabilisce che «Il ruolo sotteso alla cartelladi pagamento è stato comunque rinotificato in data 04/06/2013 con laintimazione di pagamento n. 09720139046014183000 e difatti impu-gnato insieme a quest’ultima» (p.6 sentenza).

In terzo luogo, affermaanche che «L’invalidità della notifica della cartella di pagamento nonpotrebbe in ogni caso avere alcun effetto, come vorrebbe controparte,sulla validità dei presupposti avvisi di accertamento, di cui la sentenzadella C.T.R. del Lazio n. 7802/17 ha accertato la regolare notificazioneed il conseguente consolidamento della pretesa impositiva, come sta-bilito in via definitiva dalla Corte di Cassazione con la ordinanza n.17251/2023» (ibidem) che ha respinto i motivi terzo, quarto e quintodel ricorso per Cassazione, così consolidando sul punto la sentenzad’appello.4.2.

In disparte dalla terza statuizione, il cui senso è che comunquesono ormai definitive le riprese di cui ai tre avvisi sottesi alla cartella,e perciò diviene inconducente la contestazione della sua notifica, la ri-corrente non aggredisce efficacemente ed utilmente neppure la ratiodecidendi che ha accertato l’avvenuta rinotificazione in data 4.6.2013Numero registro generale 18034/2025Numero sez6ion ale 4065/2026Numero di raccolta generale 16515/2026Data pubblicazione 27/05/2026del ruolo sotteso alla cartella di pagamento, in uno con l’intimazione dipagamento, atti poi unitariamente impugnati.La terza censura proposta dalla ricorrente a riguardo è invero tautolo-gica: «Tale assunto non può essere condiviso atteso che la riscossioneper crediti tributari è regolata da normativa specifica che regola la for-mazione e notificazione dei singoli atti per una formazione progressivadell’iter di riscossione.

Ed invero l’intimazione di pagamento è un attocon cui l’Agenzia delle Entrate Riscossione o altro ente creditore ri-chiede formalmente al debitore il saldo di un debito entro un termineperentorio, solitamente 5 giorni.

Questo passaggio è preliminare aeventuali azioni esecutive (come pignoramenti e ipoteche).

Tuttavia,non tutte le intimazioni sono legittime: possono contenere vizi formalio sostanziali che ne compromettono la validità.

Un esempio (…)» (cfr.p.16 ricorso).Non viene contestata la ricezione del ruolo e dunque la conoscenzacompiuta del contenuto della cartella di pagamento in data 4.6.2013.La ricorrente non aggredisce né dimostra l’erroneità dell’accertamentocompiuto dal giudice, secondo cui il ruolo le è stato debitamente rino-tificato, e ha così pienamente conosciuto il contenuto della cartella eha anche impugnato, con pieno raggiungimento degli effetti della noti-ficazione e rispetto del diritto di difesa.4.3.

Va al proposito rammentato che, in tema di ricorso per cassazione,qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni,tra loro distinte e autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sulpiano logico e giuridico, l'omessa utile impugnazione di tutte le "ratio-nes decidendi" rende inammissibili le censure relative alle singole ra-gioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ul-time, quand'anche fondate, non potrebbero comunque condurre,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 18034/2025Numero sez7ion ale 4065/2026Numero di raccolta generale 16515/2026Data pubblicazione 27/05/2026stante l'intervenuta definitività delle altre non impugnate, all'annulla-mento della decisione stessa (v.

Cass. 11 gennaio 2007 n. 389; suc-cessive conformi, Cass. Sez.

Un. 29 marzo 2013 n. 7931; Cass. 4marzo 2016 n. 4293).

Dalla reiezione del terzo motivo deriva l’inam-missibilità dei primi due motivi, relativi alla notificazione della cartelladi pagamento, perché la seconda ratio, così come la terza, sono suffi-cienti a confermare il rigetto dell’appello della società quanto alla car-tella di pagamento.4.4.

Il secondo motivo è inammissibile, inoltre, anche perché è veroche la documentata proposizione della querela di falso davanti all’AGOimpone al giudice tributario di sospendere il processo ai sensidell’art.39, d.lgs. n.546/1992, quando la questione pregiudiziale sullafalsità di un documento è rilevante, la prospettazione della ricorrenteè del tutto generica.

Si legge al proposito: «si sottolinea che con rife-rimento alla raccomandata informativa della notifica della cartella dipagamento avverso la stessa è stata proposta querela di falso attual-mente pendente in appello» (cfr. p.15 ricorso).

Non è neppure chiaronelle poche righe in cui viene esposta la censura che cosa sia oggetto,nella relata, della querela, né è documentata la domanda giudiziale el’attuale pendenza del giudizio.5.

Con il quarto motivo, ex art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.,si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 394 ss. cod. proc.civ., per aver il giudice rigettato la domanda avanzata dalla ricorrentein sede di riassunzione nonostante il sopraggiungere di elementi nuovi.6.

La censura è infondata.6.1.

Si legge a pag.17 del ricorso che il capo della sentenza impugnatoè il seguente: «La ricorrente in riassunzione ha chiesto dichiararsi l’in-validità e/o illegittimità degli avvisi di accertamentoRCB030101463/2008 per l’anno di imposta 2004 edNumero registro generale 18034/2025Numero sez8ion ale 4065/2026Numero di raccolta generale 16515/2026Data pubblicazione 27/05/2026RCB030101465/2008 per l’anno 2005 deducendo il decorso del terminedecennale per la notifica della relativa cartella … inammissibilità didetta domanda … non costituendo il preteso decorso del termine de-cennale motivo di originario gravame (pag. 6 sentenza impugnata)».Inoltre, la ricorrente ammette che «Effettivamente tale richiesta è stataavanzata solo in sede di riassunzione» (ibidem) e da ciò discende lareiezione del motivo, poiché la questione andava eventualmente postagià con il ricorso introduttivo.A nulla vale la deduzione secondo cui «all’epoca, anno 2016, il terminedecennale ancora non era trascorso trattandosi di avvisi di accerta-mento del 2008.

Si ritiene pertanto che, trattandosi di circostanzenuove, che originariamente non potevano essere sollevate, il giudicedel rinvio ben poteva prendere in considerazione fatti nuovi incidentisulla posizione delle parti» (p.18 ricorso), poiché i fatti a base delthema decidendum e del thema probandum non possono cambiare nelcorso del giudizio.6.2.

Inoltre, il giudice del rinvio ha anche accertato la presenza di nu-merosi atti interruttivi intermedi notificati alla società idonei ad impe-dire il maturare del termine decennale e, come sopra visto in sede direiezione dei precedenti motivi, non è stata dimostrata l’invaliditàdell’atto prodromico.7.

In conclusione il ricorso dev’essere rigettato e le spese di lite se-guono la soccombenza, liquidate come da dispositivo tenuto conto chele controricorrenti sono costituite con un unico controricorso.

P.Q.MLa Corte:rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese dilite, liquidate in euro 8.200,00 per compensi, oltre spese prenotate adebito.[OSCURATO:PERSONA] registro gen9era le 18034/2025Numero sezionale 4065/2026Numero di raccolta generale 16515/2026Data pubblicazione 27/05/2026Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dellostesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13.5.2026La PresidenteGiulia Iofrida

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tiva-mente domiciliata in Roma, Viale XXI Aprile 21, presso lo studio deldifensore e l’indirizzo posta elettronica certificata: [OSCURATO:EMAIL];– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] registro gen2era le 18034/2025Numero sezionale 4065/2026Numero di raccolta generale 16515/2026Data pubblicazione 27/05/2026AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del legale rap-presentante pro tempore, rappresentate e difese dall’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato, domiciliate in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12;– controricorrenti –avverso la sentenza n.568/16/2025 della Corte di Giustizia Tributariadi secondo grado del Lazio depositata il 28.1.2025, non notificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 13 maggio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.Con sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delLazio veniva rigettato l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.avverso la sentenza n. 16350/1/2015 della Commissione TributariaProvinciale di Roma a seguito di riassunzione da rinvio disposto dall’or-dinanza della Corte di cassazione n. 17251/2023.Questa Corte aveva cassato una prima sentenza del giudice di secondogrado la quale aveva rigettato l’appello della contribuente avverso lasentenza che, a sua volta, aveva rigettato i ricorsi riuniti proposti dallasocietà avverso: l’intimazione di pagamento, la cartella esattoriale e ilpreavviso di fermo amministrativo, tutti emessi in ragione di tre avvisidi accertamento per maggiori imposte – IVA, IRPEG ed IRAP – accer-tate per gli anni 2003, 2004 e 2005.2. In particolare, si legge nella ordinanza che con un primo ricorso lacontribuente impugnava l’intimazione di pagamento09720139046014183000 e la sottesa cartella esattoriale09720090180814129, relativa a tre avvisi di accertamento con i qualiNumero registro generale 18034/2025Numero sez3ion ale 4065/2026Numero di raccolta generale 16515/2026Data pubblicazione 27/05/2026l’Ufficio aveva rilevato, ai fini IVA, IRPEG ed IRAP, che per gli anni2003, 2004 e 2005 erano stati dedotti costi per fatture emesse da unaterza società, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., per operazioni ritenute inesi-stenti. Con un secondo ricorso la contribuente impugnava il preavvisodi fermo n. 097802014001326540000 notificato il 21 novembre 2014in ragione di alcune cartelle, tra le quali anche quella oggetto del pre-cedente ricorso.3. Il giudice del rinvio confermava la decisione di primo grado.Innanzitutto, stabiliva che il vizio di notifica lamentato dalla contri-buente era stato sanato dall’esito della raccomandata informativa edell’avvenuto deposito dell’atto in Comune. Con il ricevimento dellaraccomandata, avvenuta presso la non contestata sede legale della so-cietà in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 14, l’atto era entrato nella sfera di co-noscenza della contribuente, con conseguente sanatoria. Inoltre, rite-neva che il preavviso di fermo non fosse viziato per omessa notificadella cartella presupposta, poiché la censura non era specificamenteproposta nell’originario appello né riproposta nel ricorso in riassun-zione. L’invalidità della notifica della cartella di pagamento non potevain ogni caso avere alcun effetto sulla validità dei presupposti avvisi diaccertamento, di cui la sentenza della C.T.R. del Lazio n. 7802/17aveva accertato la regolare notificazione e il conseguente consolida-mento della pretesa impositiva con formazione del giudicato interno.Dichiarava inammissibile anche la richiesta di declaratoria dell’invali-dità o illegittimità degli avvisi di accertamento RCB030101463/2008per l’anno di imposta 2004 ed RCB030101465/2008 per l’anno 2005per decorso del termine decennale per la notifica della relativa cartella,sia in ragione del giudicato interno formatosi sulla legittimità della pre-tesa impositiva, sia perché questione nuova. Stabiliva, peraltro, che lasocietà aveva ricevuto la notifica di vari atti interruttivi intermedi.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 18034/2025Numero sez4ion ale 4065/2026Numero di raccolta generale 16515/2026Data pubblicazione 27/05/20264. Propone ricorso per cassazione la società, affidato a quattro motivi,cui replicano l’Agenzia delle entrate e l’agente della riscossione con ununico controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art.360, primo comma,n.3, cod. proc. civ., viene dedotta la violazione o falsa applicazionedegli articoli 140 e 145 cod. proc. civ., per aver il giudice ritenuto validala notifica della cartella esattoriale ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ.sebbene tale notifica sia stata effettuata direttamente nei confrontidella persona giuridica.1.1. La ricorrente lamenta che «la Corte di Giustizia Tributaria di se-condo grado ha mal interpretato non solo le doglianze della Amicones.r.l. ma anche il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte: ilproblema non riguarda il perfezionamento della notifica ex art. 140cod. proc. civ., il problema è inerente alla circostanza che tale proce-dura, quella di cui all’art. 140 cod. proc. civ., non può essere utilizzataper le società ma solo per il legale rappresentante della società pressola residenza dello stesso» (cfr. pp.12-3 ricorso).2. Con il secondo motivo la ricorrente, in relazione all’art.360, primocomma, n.4, cod. proc. civ., lamenta la nullità della sentenza in ordineall’omesso esame della avvenuta proposizione di querela di falso rela-tiva alla raccomandata informativa di cui all’art. 140 cod. proc. civ.,procedimento attualmente pendente in fase di appello, in riferimentoalla raccomandata informativa della notifica della cartella di paga-mento.3. Il terzo motivo censura, ai fini dell’art.360, primo comma, n.3, cod.proc. civ., la violazione o falsa applicazione di norme di diritto ed inparticolare dell’articolo 156 cod. proc. civ. da parte della sentenza im-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 18034/2025Numero sez5ion ale 4065/2026Numero di raccolta generale 16515/2026Data pubblicazione 27/05/2026pugnata, per aver considerato sanata la notifica della cartella di paga-mento dalla regolarità della notifica degli atti successivi, quale l’intima-zione di pagamento.4. I tre motivi, vertenti sulle statuizioni del giudice d’appello con riferi-mento alla notificazione della cartella di pagamento, sono di trattazionecongiunta e non possono trovare ingresso.4.1. Con riferimento alla effettiva conoscenza del contenuto della car-tella, la sentenza impugnata contiene una prima ratio secondo cui ildenunciato vizio di notifica della cartella è stato sanato dall’esito dellaraccomandata informativa dell’avvenuto deposito dell’atto in Comune.In secondo luogo, il giudice stabilisce che «Il ruolo sotteso alla cartelladi pagamento è stato comunque rinotificato in data 04/06/2013 con laintimazione di pagamento n. 09720139046014183000 e difatti impu-gnato insieme a quest’ultima» (p.6 sentenza). In terzo luogo, affermaanche che «L’invalidità della notifica della cartella di pagamento nonpotrebbe in ogni caso avere alcun effetto, come vorrebbe controparte,sulla validità dei presupposti avvisi di accertamento, di cui la sentenzadella C.T.R. del Lazio n. 7802/17 ha accertato la regolare notificazioneed il conseguente consolidamento della pretesa impositiva, come sta-bilito in via definitiva dalla Corte di Cassazione con la ordinanza n.17251/2023» (ibidem) che ha respinto i motivi terzo, quarto e quintodel ricorso per Cassazione, così consolidando sul punto la sentenzad’appello.4.2. In disparte dalla terza statuizione, il cui senso è che comunquesono ormai definitive le riprese di cui ai tre avvisi sottesi alla cartella,e perciò diviene inconducente la contestazione della sua notifica, la ri-corrente non aggredisce efficacemente ed utilmente neppure la ratiodecidendi che ha accertato l’avvenuta rinotificazione in data 4.6.2013Numero registro generale 18034/2025Numero sez6ion ale 4065/2026Numero di raccolta generale 16515/2026Data pubblicazione 27/05/2026del ruolo sotteso alla cartella di pagamento, in uno con l’intimazione dipagamento, atti poi unitariamente impugnati.La terza censura proposta dalla ricorrente a riguardo è invero tautolo-gica: «Tale assunto non può essere condiviso atteso che la riscossioneper crediti tributari è regolata da normativa specifica che regola la for-mazione e notificazione dei singoli atti per una formazione progressivadell’iter di riscossione. Ed invero l’intimazione di pagamento è un attocon cui l’Agenzia delle Entrate Riscossione o altro ente creditore ri-chiede formalmente al debitore il saldo di un debito entro un termineperentorio, solitamente 5 giorni. Questo passaggio è preliminare aeventuali azioni esecutive (come pignoramenti e ipoteche). Tuttavia,non tutte le intimazioni sono legittime: possono contenere vizi formalio sostanziali che ne compromettono la validità. Un esempio (…)» (cfr.p.16 ricorso).Non viene contestata la ricezione del ruolo e dunque la conoscenzacompiuta del contenuto della cartella di pagamento in data 4.6.2013.La ricorrente non aggredisce né dimostra l’erroneità dell’accertamentocompiuto dal giudice, secondo cui il ruolo le è stato debitamente rino-tificato, e ha così pienamente conosciuto il contenuto della cartella eha anche impugnato, con pieno raggiungimento degli effetti della noti-ficazione e rispetto del diritto di difesa.4.3. Va al proposito rammentato che, in tema di ricorso per cassazione,qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni,tra loro distinte e autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sulpiano logico e giuridico, l'omessa utile impugnazione di tutte le "ratio-nes decidendi" rende inammissibili le censure relative alle singole ra-gioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ul-time, quand'anche fondate, non potrebbero comunque condurre,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 18034/2025Numero sez7ion ale 4065/2026Numero di raccolta generale 16515/2026Data pubblicazione 27/05/2026stante l'intervenuta definitività delle altre non impugnate, all'annulla-mento della decisione stessa (v. Cass. 11 gennaio 2007 n. 389; suc-cessive conformi, Cass. Sez. Un. 29 marzo 2013 n. 7931; Cass. 4marzo 2016 n. 4293). Dalla reiezione del terzo motivo deriva l’inam-missibilità dei primi due motivi, relativi alla notificazione della cartelladi pagamento, perché la seconda ratio, così come la terza, sono suffi-cienti a confermare il rigetto dell’appello della società quanto alla car-tella di pagamento.4.4. Il secondo motivo è inammissibile, inoltre, anche perché è veroche la documentata proposizione della querela di falso davanti all’AGOimpone al giudice tributario di sospendere il processo ai sensidell’art.39, d.lgs. n.546/1992, quando la questione pregiudiziale sullafalsità di un documento è rilevante, la prospettazione della ricorrenteè del tutto generica. Si legge al proposito: «si sottolinea che con rife-rimento alla raccomandata informativa della notifica della cartella dipagamento avverso la stessa è stata proposta querela di falso attual-mente pendente in appello» (cfr. p.15 ricorso). Non è neppure chiaronelle poche righe in cui viene esposta la censura che cosa sia oggetto,nella relata, della querela, né è documentata la domanda giudiziale el’attuale pendenza del giudizio.5. Con il quarto motivo, ex art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.,si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 394 ss. cod. proc.civ., per aver il giudice rigettato la domanda avanzata dalla ricorrentein sede di riassunzione nonostante il sopraggiungere di elementi nuovi.6. La censura è infondata.6.1. Si legge a pag.17 del ricorso che il capo della sentenza impugnatoè il seguente: «La ricorrente in riassunzione ha chiesto dichiararsi l’in-validità e/o illegittimità degli avvisi di accertamentoRCB030101463/2008 per l’anno di imposta 2004 edNumero registro generale 18034/2025Numero sez8ion ale 4065/2026Numero di raccolta generale 16515/2026Data pubblicazione 27/05/2026RCB030101465/2008 per l’anno 2005 deducendo il decorso del terminedecennale per la notifica della relativa cartella … inammissibilità didetta domanda … non costituendo il preteso decorso del termine de-cennale motivo di originario gravame (pag. 6 sentenza impugnata)».Inoltre, la ricorrente ammette che «Effettivamente tale richiesta è stataavanzata solo in sede di riassunzione» (ibidem) e da ciò discende lareiezione del motivo, poiché la questione andava eventualmente postagià con il ricorso introduttivo.A nulla vale la deduzione secondo cui «all’epoca, anno 2016, il terminedecennale ancora non era trascorso trattandosi di avvisi di accerta-mento del 2008. Si ritiene pertanto che, trattandosi di circostanzenuove, che originariamente non potevano essere sollevate, il giudicedel rinvio ben poteva prendere in considerazione fatti nuovi incidentisulla posizione delle parti» (p.18 ricorso), poiché i fatti a base delthema decidendum e del thema probandum non possono cambiare nelcorso del giudizio.6.2. Inoltre, il giudice del rinvio ha anche accertato la presenza di nu-merosi atti interruttivi intermedi notificati alla società idonei ad impe-dire il maturare del termine decennale e, come sopra visto in sede direiezione dei precedenti motivi, non è stata dimostrata l’invaliditàdell’atto prodromico.7. In conclusione il ricorso dev’essere rigettato e le spese di lite se-guono la soccombenza, liquidate come da dispositivo tenuto conto chele controricorrenti sono costituite con un unico controricorso. P.Q.MLa Corte:rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese dilite, liquidate in euro 8.200,00 per compensi, oltre spese prenotate adebito.[OSCURATO:PERSONA] registro gen9era le 18034/2025Numero sezionale 4065/2026Numero di raccolta generale 16515/2026Data pubblicazione 27/05/2026Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dellostesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13.5.2026La PresidenteGiulia Iofrida
Sentenza Cassazione n. 16515/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris