CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2022
Cassazione n. 44108/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Genova, con sentenza del 25/01/2022, ha confermato la sentenza Tribunale di Massa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 81, comma secondo, cod. pen. e 55, comma 9, d.lgs. 231/2007. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che censura del tutto genericamente la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 2 sull'assenza di elementi positivi, neppure allegati dalla difesa ricorrente, sull'entità delle somme prelevate e sulla personalità negativa del reo, già condannato per altri reati); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] ente