Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2024

Cassazione n. 45517/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.La Corte di appello di Palermo ha confermato, in punto di responsabilità penale e di trattamento sanzionatorio, la decisione del Tribunale della stessa sede che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole della contravvenzione di cui all'art.116, commi 15 e 17, C.d.S. per aver circolato alla guida di un autoveicolo senza aver mai conseguito la patente di guida, avendo commesso il fatto con la recidiva nel biennio. 2.Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato denunciando: 1) vizio di violazione di legge e di motivazione, che ritiene mancante, contraddittoria e manifestamente illogica in punto di prova della precedente condotta di guida senza patente nel biennio; 2) violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al trattamento sanzionatorio, posto che era stata immotivatamente disattesa la richiesta di riconoscimento della particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.; con il terzo motivo, si deduce il difetto di motivazione in ordine alla pena inflitta.

3. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità In particolare, tutti i motivi sono carenti di specificità in quanto non si con- frontano con la decisione impugnata e con la motivazione del Tribunale, trattan- dosi di doppio accertamento conforme, non sottopongono alla necessaria critica le argomentazioni poste a fondamento della decisione e in contrasto con la giurispru- denza di legittimità sul punto, laddove il giudice di appello, premesso che il fatto storico della guida senza patente appurata in data25 ottobre 2019non era messo in discussione, così come verbalizzato nell'immediatezza dei fatti e acclarato dal Tribunale, ha in primo luogo confermato che il Guccione era stato destinatario di analoga contestazione il 26 dicembre 2017 e che il relativo verbale di contesta- zione amministrativa (n. 700015621846) non era stato oblato e neppure impu- gnato, come emergeva dalla documentazione in atti, in conformità, va osservato, con Sez.7, n. n. 30502 del 10/07/2024, Rv. 286879 -

01. Da ciò la sentenza impugnata ha pure tratto argomenti in ordine alla insus- sistenza dei presupposti per riconoscere la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, in ragione della pervicacia dimostrata dalla reiterazione della condotta, anche in ciò conformandosi con Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024; Rv. 286812 - 01).

Sono pure stati considerati i precedenti penali, indici di una personalità nega- tiva, ed anche per tale ragione la Corte territoriale ha escluso che potessero tro- vare applicazione le circostanze attenuanti generiche.

La determinazione della pena, stimata anche in considerazione del concreto disvalore del fatto di reato e della capacità a delinquere dell'appellante come delineate in precedenza, è stata contenuta in misura sensibilmente inferiore al medio, essendo stata irrogata la pena di mesi due di arresto e di lire 3000,00 di ammenda.

4. A fronte di tali motivazioni, il ricorrente si limita a denunciare in modo del tutto generico ed aspecifico una affermata insufficienza della motivazione sia ri- guardo all'accertamento della condotta pregressa, integrante la recidiva, che ri- guardo alla gravità del fatto ed alla determinazione della pena.

Si tratta dunque di motivi che, in quanto privi della idoneità ad incidere sulla struttura della motivazione per di più a fronte di una doppia conforme, non pos- sono essere considerati come una critica argomentata rispetto a quanto affermato nel giudizio di merito.

Per tale ragione, il ricorso è necessariamente privo dei re- quisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. d), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta.

Ed è quindi inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, 20377/2009, rv. 243838; Sez. 5 28011/2013, rv. 255568; Sez. 2 11951/2014, rv. 259425; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, rv. 277710 - 01).

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.La Corte di appello di Palermo ha confermato, in punto di responsabilità penale e di trattamento sanzionatorio, la decisione del Tribunale della stessa sede che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole della contravvenzione di cui all'art.116, commi 15 e 17, C.d.S. per aver circolato alla guida di un autoveicolo senza aver mai conseguito la patente di guida, avendo commesso il fatto con la recidiva nel biennio. 2.Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato denunciando: 1) vizio di violazione di legge e di motivazione, che ritiene mancante, contraddittoria e manifestamente illogica in punto di prova della precedente condotta di guida senza patente nel biennio; 2) violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al trattamento sanzionatorio, posto che era stata immotivatamente disattesa la richiesta di riconoscimento della particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.; con il terzo motivo, si deduce il difetto di motivazione in ordine alla pena inflitta. 3. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità In particolare, tutti i motivi sono carenti di specificità in quanto non si con- frontano con la decisione impugnata e con la motivazione del Tribunale, trattan- dosi di doppio accertamento conforme, non sottopongono alla necessaria critica le argomentazioni poste a fondamento della decisione e in contrasto con la giurispru- denza di legittimità sul punto, laddove il giudice di appello, premesso che il fatto storico della guida senza patente appurata in data25 ottobre 2019non era messo in discussione, così come verbalizzato nell'immediatezza dei fatti e acclarato dal Tribunale, ha in primo luogo confermato che il Guccione era stato destinatario di analoga contestazione il 26 dicembre 2017 e che il relativo verbale di contesta- zione amministrativa (n. 700015621846) non era stato oblato e neppure impu- gnato, come emergeva dalla documentazione in atti, in conformità, va osservato, con Sez.7, n. n. 30502 del 10/07/2024, Rv. 286879 - 01. Da ciò la sentenza impugnata ha pure tratto argomenti in ordine alla insus- sistenza dei presupposti per riconoscere la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, in ragione della pervicacia dimostrata dalla reiterazione della condotta, anche in ciò conformandosi con Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024; Rv. 286812 - 01). Sono pure stati considerati i precedenti penali, indici di una personalità nega- tiva, ed anche per tale ragione la Corte territoriale ha escluso che potessero tro- vare applicazione le circostanze attenuanti generiche. La determinazione della pena, stimata anche in considerazione del concreto disvalore del fatto di reato e della capacità a delinquere dell'appellante come delineate in precedenza, è stata contenuta in misura sensibilmente inferiore al medio, essendo stata irrogata la pena di mesi due di arresto e di lire 3000,00 di ammenda. 4. A fronte di tali motivazioni, il ricorrente si limita a denunciare in modo del tutto generico ed aspecifico una affermata insufficienza della motivazione sia ri- guardo all'accertamento della condotta pregressa, integrante la recidiva, che ri- guardo alla gravità del fatto ed alla determinazione della pena. Si tratta dunque di motivi che, in quanto privi della idoneità ad incidere sulla struttura della motivazione per di più a fronte di una doppia conforme, non pos- sono essere considerati come una critica argomentata rispetto a quanto affermato nel giudizio di merito. Per tale ragione, il ricorso è necessariamente privo dei re- quisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. d), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. Ed è quindi inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, 20377/2009, rv. 243838; Sez. 5 28011/2013, rv. 255568; Sez. 2 11951/2014, rv. 259425; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, rv. 277710 - 01). 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così de