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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 luglio 2022

Cassazione n. 42158/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CAGLIARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2022 del TRIBUNALE di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo 9i p ic."1-19c4V)2E pi i 3, rs r)i ss i tE 2,, i udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Cagliari ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari emessa in data 1 luglio 2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dal reato di tentata introduzione nello Stato di armi comuni da sparo, ai sensi degli artt. 56 cod. pen., 1 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895.

Secondo l'accusa, l'imputato aveva compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco a importare nel territorio dello Stato diverse armi comuni da sparo, tra le quali una pistola, marca Glock 19; in particolare, aveva più volte aderito a diverse piattaforme del c.d. dark web e aveva scambiato dei messaggi con un rivenditore dell'arma, definito "Real plug".

Il Tribunale ha, quindi, assolto l'imputato, dopo aver evidenziato che non vi era prova del fatto che tra l'imputato e il rivenditore dell'arma vi fossero effettivamente state delle trattative per l'acquisto della stessa, posto che l'ulteriore messaggistica tra le parti non era rintracciabile, poiché effettuata su piattaforme che utilizzava la tecnologia end-to-end.

2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 56 cod. pen., 1 e 7 legge n. 895 del 1967, perché il Tribunale avrebbe omesso di considerare che l'accertato comportamento compulsivo con il quale l'imputato, dopo aver effettuato un accesso sul c.d. dark web, aveva cercato delle armi in vendita doveva considerarsi attività prodromica alla compravendita della pistola.

Era emerso, inoltre, che l'imputato aveva risposto a un annuncio di vendita di una pistola di per un importo pari a euro 342,79 con il messaggio "good day from Italy, do you ship?", che lasciava intendere l'accordo con il venditore, che sarebbe stato concluso su altre piattaforme. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Giova premettere in diritto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura di elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice di merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). 2 \[OSCURATO:PERSONA] caso di specie, il ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui il Tribunale ha evidenziato che non vi era prova del fatto che le trattative tra l'imputato e il rivenditore, avviate con la frase "good day from Italy, do you ship?" richiamata nello stesso ricorso, avessero in concreto raggiunto la soglia del tentativo punibile.

D'altronde, da un punto di vista lessicale, la locuzione riferita all'attività di introduzione di armi nel territorio dello Stato, contenuta all'art. 1 legge n. 895 del 1967, indica l'attività di immissione nel territorio nazionale di armi provenienti da altri Stati.

Si tratta, dunque, di un'attività complessa che si articola in diverse fasi che vanno dall'individuazione del venditore all'estero, all'avvio di contatti con questo, seguiti dall'inizio di trattative volte a definire modello, quantità, prezzo e modalità di consegna dell'arma, fino alla conclusione dell'accordo ed alle successive operazioni di introduzione della stessa nel territorio nazionale.

Secondo tale interpretazione, il momento di consumazione del reato non può che collocarsi in una delle ultime fasi.

Da ciò discende che tutte le condotte che si collocano in una fase antecedente il conseguimento della disponibilità dell'arma possono configurare un tentativo punibile di introduzione ex art. 1 legge n. 895 del 1967 solo nel caso in cui le trattative intercorse siano connotate da serietà ed affidabilità, risultando, secondo il paradigma legale descritto dall'art. 56 cod. pen., univoche e idonee a determinare l'introduzione della pistola nel territorio nazionale Il Tribunale, pertanto, fornendo sul punto una motivazione ineccepibile, ha correttamente applicato al caso di specie il principio di diritto secondo il quale l'atto preparatorio può integrare gli estremi del tentativo punibile, quando sia idoneo e diretto in modo non equivoco alla consumazione di un reato, ossia qualora abbia la capacità, sulla base di una valutazione ex ante e in relazione alle circostanze del caso, di raggiungere il risultato prefisso e a tale risultato sia univocamente diretto (Sez. 5, n. 43255 del 24/09/2009, Alfuso, Rv. 245720).

2. Alla luce di quanto sopra, la Corte ritiene che il ricorso non sia consentito in sede di legittimità, essendo costituito da mere doglianze in punto di valutazione del fatto: le doglianze sollevate appaiono come tese a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dal giudice di merito, più che a denunciare un vizio effettivo rientrante in una delle categorie individuate dall'art. 606 cod. proc. pen.

P.Q.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CAGLIARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2022 del TRIBUNALE di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo 9i p ic."1-19c4V)2E pi i 3, rs r)i ss i tE 2,, i udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Cagliari ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari emessa in data 1 luglio 2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dal reato di tentata introduzione nello Stato di armi comuni da sparo, ai sensi degli artt. 56 cod. pen., 1 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895. Secondo l'accusa, l'imputato aveva compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco a importare nel territorio dello Stato diverse armi comuni da sparo, tra le quali una pistola, marca Glock 19; in particolare, aveva più volte aderito a diverse piattaforme del c.d. dark web e aveva scambiato dei messaggi con un rivenditore dell'arma, definito "Real plug". Il Tribunale ha, quindi, assolto l'imputato, dopo aver evidenziato che non vi era prova del fatto che tra l'imputato e il rivenditore dell'arma vi fossero effettivamente state delle trattative per l'acquisto della stessa, posto che l'ulteriore messaggistica tra le parti non era rintracciabile, poiché effettuata su piattaforme che utilizzava la tecnologia end-to-end. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 56 cod. pen., 1 e 7 legge n. 895 del 1967, perché il Tribunale avrebbe omesso di considerare che l'accertato comportamento compulsivo con il quale l'imputato, dopo aver effettuato un accesso sul c.d. dark web, aveva cercato delle armi in vendita doveva considerarsi attività prodromica alla compravendita della pistola. Era emerso, inoltre, che l'imputato aveva risposto a un annuncio di vendita di una pistola di per un importo pari a euro 342,79 con il messaggio "good day from Italy, do you ship?", che lasciava intendere l'accordo con il venditore, che sarebbe stato concluso su altre piattaforme. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Giova premettere in diritto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura di elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice di merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). 2 \[OSCURATO:PERSONA] caso di specie, il ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui il Tribunale ha evidenziato che non vi era prova del fatto che le trattative tra l'imputato e il rivenditore, avviate con la frase "good day from Italy, do you ship?" richiamata nello stesso ricorso, avessero in concreto raggiunto la soglia del tentativo punibile. D'altronde, da un punto di vista lessicale, la locuzione riferita all'attività di introduzione di armi nel territorio dello Stato, contenuta all'art. 1 legge n. 895 del 1967, indica l'attività di immissione nel territorio nazionale di armi provenienti da altri Stati. Si tratta, dunque, di un'attività complessa che si articola in diverse fasi che vanno dall'individuazione del venditore all'estero, all'avvio di contatti con questo, seguiti dall'inizio di trattative volte a definire modello, quantità, prezzo e modalità di consegna dell'arma, fino alla conclusione dell'accordo ed alle successive operazioni di introduzione della stessa nel territorio nazionale. Secondo tale interpretazione, il momento di consumazione del reato non può che collocarsi in una delle ultime fasi. Da ciò discende che tutte le condotte che si collocano in una fase antecedente il conseguimento della disponibilità dell'arma possono configurare un tentativo punibile di introduzione ex art. 1 legge n. 895 del 1967 solo nel caso in cui le trattative intercorse siano connotate da serietà ed affidabilità, risultando, secondo il paradigma legale descritto dall'art. 56 cod. pen., univoche e idonee a determinare l'introduzione della pistola nel territorio nazionale Il Tribunale, pertanto, fornendo sul punto una motivazione ineccepibile, ha correttamente applicato al caso di specie il principio di diritto secondo il quale l'atto preparatorio può integrare gli estremi del tentativo punibile, quando sia idoneo e diretto in modo non equivoco alla consumazione di un reato, ossia qualora abbia la capacità, sulla base di una valutazione ex ante e in relazione alle circostanze del caso, di raggiungere il risultato prefisso e a tale risultato sia univocamente diretto (Sez. 5, n. 43255 del 24/09/2009, Alfuso, Rv. 245720). 2. Alla luce di quanto sopra, la Corte ritiene che il ricorso non sia consentito in sede di legittimità, essendo costituito da mere doglianze in punto di valutazione del fatto: le doglianze sollevate appaiono come tese a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dal giudice di merito, più che a denunciare un vizio effettivo rientrante in una delle categorie individuate dall'art. 606 cod. proc. pen. P.Q.
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