CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 marzo 2021
Cassazione n. 46714/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MESSINA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che conclude chiedendo'accoglimento del ricorso. ...-`...- ....,"....--'-.. ." [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 30 aprile - 10 giugno 2021 il Tribunale di Messina, quale giudice ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha respinto la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa in data 30 marzo 2021 con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina aveva applicato la misura della custodia in carcere nei confronti della stessa, indagata per il reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso (capo 1). Il Tribunale, delineata la struttura e l'operatività del clan mafioso facente capo a [OSCURATO:PERSONA], ha evidenziato che l'indagata, legata per rapporti di convivenza e parentela, con alcuni sodali del clan, aveva, anche per il tramite di [OSCURATO:PERSONA], frequenti contatti con il capo della cosca, partecipava all'attività estorsiva ed aveva un tenore di vita incompatibile con i modesti redditi legittimi. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il primo motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione del giudizio relativo alla gravità indiziaria in ordine al capo 1. L'ordinanza non aveva dato conto degli elementi significativi della sussistenza del vincolo associativo, essendosi limitata a enumerare una serie di condotte non necessariamente significative di un ruolo associativo. L'indagata era stata coinvolta solo per far pervenire il sostentamento al compagno e al fratello, non aveva avuto alcun rapporto economico con altri sodali, non era stata destinataria di aiuti economici, tanto che era stata costretta a rubare negli esercizi commerciali. L'indagata non aveva svolto alcun ruolo di trasmissione di comunicazioni, dato che si era limitata a parlare con [OSCURATO:PERSONA] e con il fratello Franco e il figlio [OSCURATO:PERSONA] tramite citofono. L'indagata si era rivolta a [OSCURATO:PERSONA] solo per dare una "lezione" al proprio figlio, non aveva partecipato a riunioni del sodalizio. Con il secondo motivo viene denunciata violazione di legge con riguardo alla qualificazione giuridica del fatto, da ritenere, al più, come concorso esterno nel reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso. L'intervento dell'indagata era stato sempre sollecitato da [OSCURATO:PERSONA]. Con il terzo motivo vengono denunciati violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle esigenze cautelari e di scelta della misura.La presunzione stabilita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata, nel caso di sodalizi mafiosi estranei alle così dette mafie storiche, in presenza di dati significativi della precarietà del vincolo associativo e di un ampio lasso temporale tra le condotte e la misura. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso propone motivi infondati e va, perciò, respinto. 1. Con i motivi primo e secondo la difesa, incontestata la sussistenza della cosca facente capo a [OSCURATO:PERSONA], ha censurato, sotto diversi profili, il giudizio sulla gravità indiziaria in relazione alla fattispecie di partecipazione al clan [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, carente sarebbe la motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato, e dunque alla sussistenza del vincolo associativo, dovendosi, al più ritenere che l'indagata fosse mero concorrente esterno. I motivi sono infondati. L'ordinanza ha evidenziato che l'indagata [OSCURATO:PERSONA] aveva frequenti contatti con [OSCURATO:PERSONA] per ragioni unicamente riferibili all'operatività del clan, vuoi in ordine alla ripartizione dei mezzi di sostentamento per le famiglie dei sodali detenuti, vuoi con riguardo alle estorsioni. Inoltre, l'indagata era riconosciuta come persona affiliata alla cosca sia da altri sodali sia da soggetti ad essa esterni, che a lei si rivolgevano per poter incontrare [OSCURATO:PERSONA]. Costituiva, infine, riscontro alla effettiva partecipazione al clan il dato relativo al tenore di vita condotto dalla donna, incompatibile con le legittime fonti di reddito del suo nucleo familiare. La difesa ha inteso valorizzare una lettura parcellizzata e riduttiva dei dati probatori acquisiti, osservando che, da una parte, l'indagata era personalmente legata a sodali (il convivente, il fratello e il figlio) ed aveva contattato [OSCURATO:PERSONA] solo per questioni personali e, dall'altra, che la donna si era resa responsabile di furti in esercizi commerciali, a riprova di una condizione economica precaria. Prospettazioni che il Tribunale ha già esaminato criticamente, rilevando come, in realtà, l'indagata era coinvolta dal capo cosca nelle vicende e dinamiche interne e osservando che le condotte predatorie poste in essere dalla Puleo si fondavano essenzialmente sul senso di impunità che le derivava dalla condizione di sodale. 2. Con riguardo alle esigenze cautelari e alla adeguatezza della massima misura custodiale, l'ordinanza non si è limitata a rilevare l'operatività della doppia presunzione introdotta dall'art. 275 cod. proc. pen., che la difesa assume essere "debole" a fronte di contesti mafiosi privi del connotato della "storicità", ma ha rilevato l'intensità del vincolo associativo, caratterizzato da particolare rapporto fiduciario con il capo del sodalizio, dato fattuale che fonda positivamente il giudizio sul pericolo di recidiva e sulla necessità della custodia in carcere. I motivi proposti sul punto dalla difesa risultano quindi infondati. tfra.3 3. Va dunque respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 ! >z cod. proc. pen., condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. cJ O P.Q.M. tr) cia Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese E processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp att. cod. proc. pen. Così deciso i