CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 04997/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] presenti gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA e [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi ai motivi del ricorso chiedendone l'accoglimento. (d [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 7 - 9 marzo 2022 il Tribunale di Roma, quale giudice ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha, in parte, respinto la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in data 14 febbraio 2022 con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per i reati di partecipazione a sodalizio di stampo mafioso (capo 1) e di concorso, con il di lui padre Davide, in tentata estorsione (capo 46), in spaccio di stupefacenti (capo 47) e in traffico illecito di rifiuti (capo 91), e di detenzione illegale di armi (capo 79), oltre che della fattispecie di rivelazione di segreti di ufficio (capo 9) in relazione alla quale veniva applicata la misura degli arresti domiciliari. La principale imputazione riguarda l'esistenza di sodalizio mafioso denominato locale di Anzio e Nettuno, costituito da soggetti facenti capo a famiglie di 'ndrangheta originarie di [OSCURATO:PERSONA] di Aspromonte e di Guardavalle; realtà associativa già oggetto di vaglio giudiziale in relazione al periodo sino all'anno 2013. A [OSCURATO:PERSONA] viene attribuito il ruolo di latore delle direttive impartite dal padre [OSCURATO:PERSONA], sottoposto al regime degli arresti domiciliari, nei rapporti con esponenti della amministrazione comunale di Anzio, sia nella fase della campagna elettorale sia in epoca successiva alle elezioni; tr:-Ce, uz.iAl inoltre, r: operativo nel recupero crediti, nelle attività di gestione illecita di rifiuti, nel traffico di sostanze stupefacenti, nel mantenimento dei contatti fra il boss ristretto ai domiciliari e altri soggetti organici al sodalizio, e più in generale mettendosi a completa disposizione degli interessi del sodalizio cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo. L'ordinanza genetica aveva qualificato il fatto ascritto al capo 1 come concorso esterno di associazione di stampo mafioso, mentre l'ordinanza impugnata ha qualificato i reati di cui ai capi 46 e 91, rispettivamente, come tentativo di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone e come violazione del d.lvo n. 152/2006, annullando, parzialmente, l'ordinanza applicativa della misura. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il primo motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio sulla gravità indiziaria relativa al capo 1.Con riguardo alla sussistenza del sodalizio mafioso, l'ordinanza non aveva argomentato in relazione all'elemento costitutivo dell'esercizio di forza di intimidazione e della conseguente condizione di assoggettamento ed omertà del contesto sociale, né in relazione al rapporto con la così detta casa madre costituita dalla articolazione di indrangheta denominata Provincia di s. Cristina di Aspromonte. L'ordinanza ha valorizzato le dichiarazioni di collaboratori di giustizia, rese in altri procedimenti, e sentenze di condanna nei confronti di altri sodali, ma non ha dato contezza di uno specifico organigramma della locale di Anzio e Nettuno, né ha descritto l'organizzazione né il programma criminoso. In relazione alla specifica posizione di [OSCURATO:PERSONA], l'ordinanza non ha indicato alcuna attività effettivamente funzionale all'operatività del sodalizio, bensì specifici interventi volti alla consumazione di singoli reati. Con il secondo motivo viene denunciato il difetto di motivazione del giudizio sulla gravità indiziaria relativa ai reati ascritti ai capi 46, 47 e 79. Quanto al capo 46, si verteva della fattispecie di reato impossibile, in quanto la persona offesa si era resa irreperibile così determinando l'inidoneità dell'azione. Con riguardo al capo 47 il giudizio era stato fondato su conversazioni, oggetto di captazione, insufficienti come elemento probatorio di accusa nei confronti del ricorrente. In ogni caso, i dati disponibili potevano essere valorizzati in relazione a fattispecie di lieve entità, non risultando il dato ponderale dello stupefacente. Anche la gravità indiziaria relativa al capo 79 era stata fondata su captazioni, che però non provavano né che al ricorrente fosse stata consegnata un'arma né che egli fosse consapevole della illecita provenienza della stessa. Con i motivi terzo e quarto viene denunciato il difetto di motivazione del giudizio relativo alla sussistenza del pericolo di recidiva, ritenuto a fronte di captazioni significative unicamente del coinvolgimento del ricorrente nelle attività delle imprese che amministrava, senza considerare il tempo trascorso dai fatti e senza valutare l'effettiva probabilità del presentarsi, in concreto e nell'attualità, di nuove occasioni per delinquere, e della adeguatezza e necessità della massima misura custodiale, ritenute sulla base di circostanze ormai risalenti nel tempo e senza una valutazione riferita all'attualità. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, complessivamente considerato, va respinto. 1. Innanzitutto, si deve rilevare che non risultano proposti motivi inerenti la gravità indiziaria relativa al capo 9, mentre non vi è interesse a impugnare in relazione all'applicazione della misura con riferimento al capo 46, avendo il Tribunale, sul punto, annullato l'ordinanza genetica. 2. Quanto alla gravità indiziaria relativa al capo 1, la censura motivazionale viene articolata sia in relazione all'accertamento della sussistenza del sodalizio di stampo mafioso denominato locale di Anzio e Nettuno, sia in ordine all'ascritta condotta concorsuale del ricorrente. La censura risulta infondata, avendo il Tribunale compiutamente motivato in ordine ad entrambi i profili. Quanto al primo, il Tribunale di Velletri, con senza divenuta irrevocabile aveva già accertato la presenza nel territorio di Anzio e Nettuno della 'ndrina Gallace-Novella, cui si erano uniti gli esponenti di altre famiglie calabresi già operanti nel territorio laziale (fra i quali anche i Perronace). Veniva quindi accertato che detta realtà mafiosa si era avvicinata al gruppo facente capo a [OSCURATO:PERSONA], che operava per la locale di santa Cristina di Aspromonte, dando vita ad una articolazione mafiosa autonoma, di cui hanno riferito diversi collaboratori, indicati dall'ordinanza impugnata, specificandone la struttura organizzativa, il metodo mafioso realizzato e le attività svolte, relative al traffico di stupefacenti e all'ottenimento di appalti pubblici. Quanto alla condotta del ricorrente, l'ordinanza, dato atto delle conversazioni di interesse e del propalato dei collaboratori, ha evidenziato non solo il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] in talune fattispecie di reato, ma anche la sua disponibilità a intervenire per condizionare le autorità pubbliche comunali e a realizzare incontri tra sodali. 3. Con riguardo alla gravità indiziaria relativa ai capi 47 e 79, il ricorso si è limitato ad una generica confutazione della significatività probatoria del compendio probatorio valorizzato, di cui, invece, i giudici del merito cautelare hanno dato puntuale contezza, evidenziando i termini utilizzati ("fumo", "una quarantacinque la prolunga") significativi del fatto che le interlocuzioni riguardavano stupefacenti e una arma da fuoco.4. L'ordinanza, infine, ha motivato sia in ordine al pericolo di recidiva, risultando la posizione del ricorrente funzionale da un progressivo inserimento organico nel sodalizio di cui il padre era uno dei principali referenti, sia in relazione alla adeguatezza e necessità della massima misura custodiale, risultando del tutto inidonea, ai fini cautelari, la meno afflittiva misura degli arresti domiciliari. Il ricorso, sul punto, si è limitato a generiche considerazioni funzionali ad una ri-lettura del compendio probatorio, caratterizzata dalla valorizzazione del tempo trascorso dai fatti. Circostanza che il Tribunale ha valutato, osservando che le indagini avevano interessato un periodo di tempo sino all'inizio del 2020, epoca ritenuta, con motivazione esente da vizi logici o giuridici, non così risalente da far presumere un distacco del ricorrente dal contesto nel quale aveva agito. 5. Va dunque respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria p