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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 46445/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2022 del TRIBUNALE di MARSALAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MARSALA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. 67J Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Marsala ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta del difensore e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] - condannato con sentenza in data 7 novembre 2022 alla pena di mesi sei di 'reclusione - diretta all'applicazione della sanzione sostitutiva dal lavoro di pubblica utilità o della detenzione domiciliare.

Ha rilevato che la sentenza è stata emessa prima della entrata in vigore del d.

Igs. n. 150 del 2022, che contiene la disciplina transitoria per l'applicazione ai procedimenti pendenti della nuova regolazione delle sanzioni sostitutive e che non sembra prescindere dalla scansione procedimentale prevista dal nuovo articolo 545-bis cod. proc. pen., in forza del quale la prestazione del consenso all'applicazione delle sanzioni sostitutive deve intervenire subito dopo la lettura del dispositivo di condanna e sulla base dell'avviso ivi contenuto.

Con la lettura del dispositivo si chiude la fase, per il giudizio di primo grado, in cui le sanzioni possono essere richieste e applicate.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso, unitamente alla sentenza del 7 novembre 2022 di condanna alla pena di mesi sei di reclusione, il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge.

L'art. 95 d.

Igs. n. 150 del 2022 prevede l'applicabilità della nuova disciplina in materia di sanzioni sostitutive ai procedimenti pendenti in primo grado e in grado di appello al momento di entrata in vigore della riforma. ìl procedimento de quo pendeva dinnanzi al giudice di primo grado perché era stata emessa la sentenza di condanna ma non era ancora decorso il termine per la sua impugnazione.

Il giudice che procede era ancora il giudice di primo grado, che aveva la materiale disponibilità degli atti, non potendo ipotizzarsi che la richiesta di applicazione di sanzioni sostituite dovesse essere valutata dal giudice di appello, che non aveva a disposizione degli atti del fascicolo per decidere e che, magari, non sarebbe neanche stato investito della impugnazione della sentenza.

La sentenza di primo grado, siccome emessa prima della entrata in vigore del d.

Igs. n. 150 del 2022, nulla ha detto sulla concedibilità delle sanzioni sostitutive e non contiene alcun capo o punto meritevole di censura proprio perché rimasta silente in tema.

Sarebbe allora contrario al dettato normativo ritenere che le sanzioni sostitutive, dopo la lettura del dispositivo di primo grado, possano essere richieste soltanto dopo il passaggio in giudicato al giudice dell'esecuzione, riservato dall'art. 95 d. logs. n. 150 del 2022 ai casi di processi pendenti innanzi la Corte di cassazione alla data di entrata in vigore della riforma. 1 A

3. Il Procuratore generale ha depositato comunque requisitoria scritta con cui ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.

2. L'art. 95 d.

Igs. n. 150 del 2022 contiene una disciplina transitoria per l'applicabilità delle norme di cui al capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli alla luce delle modifiche introdotte dallo stesso decreto legislativo, anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento della sua entrata in vigore.

Le disposizioni di natura transitoria, nello stabilire quanto appena ora richiamato, nulla hanno detto in ordine al modulo procedimentale da seguire per la decisione in punto di sanzioni sostitutive e hanno fatto richiamo integrale alla legge n. 689 del 1981, sì come modificata dall'art. 1 del d.

Igs. n. 150 che ha inserito nel codice penale l'art. 20- bis con un arricchimento del catalogo sanzionatorio.

La conseguenza che si deve trarre è che per l'applicazione nella fase transitoria delle sanzioni sostitutive non vi può essere alcuno scollamento dal modulo procedimentale definito sulla base della legge n. 689 del 1981, in cui si prescrive che sulle sanzioni sostitutive il giudice provvede "nel pronunciare la sentenza di condanna" - art. 53, comma 1 - e che il giudice, "nel dispositivo della sentenza di condanna", deve indicare specie e durata della pena detentiva sostituita - art. 61 -.

Non v'è allora modo di ipotizzare che il giudice della condanna conservi il potere di provvedere dopo aver pronunciato sentenza, in specie nello spazio che intercorre tra la pronuncia e il decorso del termine per la sua impugnazione o, in alternativa, la proposizione della impugnazione.

Peraltro, anche a voler ipotizzare una estensione alla fase transitoria delle disposizioni del nuovo articolo 545-bis cod. proc. pen., che individua proprio nello spazio procedimentale successivo alla pronuncia della sentenza il contesto in cui si colloca la decisione del giudice della condanna sulle sanzioni sostitutive, non si può che prendere atto che il nuovo schema procedimentale si qualifica per l'avviso alle parti sulla concedibilità delle misure da darsi "subito dopo la lettura del dispositivo".

Quindi, anche in forza di tale schema non v'è modo per riconoscere al giudice della condanna il potere di provvedere sulle sanzioni sostitutive quando non abbia dato né potuto dare avviso alle parti per l'attivazione di un subprocedimento destinato a concludersi al più nei sessanta giorni successivi, ove non sia stato possibile "decidere immediatamente". 2 )8.

3. Le osservazioni appena svolte consentono una più agevole individuazione dei confini della pendenza del procedimento in primo grado e in grado di appello per verificare a chi spetti il potere di provvedere su una richiesta di applicazione di sanzioni sostitutive ai sensi dell'art. 95 d.

Igs. n. 150 del 2022.

Sulla nozione di pendenza del procedimento sono intervenute anni fa le Sezioni unite, specificamente in tema di disciplina transitoria della legge che nel 2005 modificò il regime della prescrizione del reato.

Il principio di diritto allora stabilito fu che "ai fini dell'operatività delle disposizioni transitorie della nuova disciplina della prescrizione, la pronuncia della sentenza di condanna di primo grado determina la pendenza in grado d'appello del procedimento, ostativa all'applicazione retroattiva delle norme più favorevoli" - Sez.

U, n. 47008 del 29/10/2009, Rv. 244810 -.

Precisarono allora le Sezioni unite che il concetto di pendenza del procedimento non è unitario e che quindi non può assegnarsi ad esso una valenza sistematica generale, con la conseguenza che occorre ricercare, di volta in volta, una soluzione sulla base delle caratteristiche e delle finalità delle situazioni rilevanti.

Aggiunsero, però, definendo la nozione di pendenza in riguardo alla vicenda allora in esame, che la pendenza del grado di appello coincideva con la pronuncia della sentenza di primo grado e ciò per l'ovvia ragione che, con la pronuncia della sentenza, vi è l'impossibilità per il giudice di adottare ulteriori provvedimenti.

Il rilievo è di significativa importanza anche ai fini della risoluzione della questione ora di interesse.

Come si è avuto modo di chiarire, la ,legge processuale non assegna al giudice della condanna alcuno spazio provvedimentale in tema di sanzioni sostitutive successivamente all'emissione della sentenza, e quindi deve valere anche in questa materia il criterio utilizzato in altro ambito dalle Sezioni unite.

Siccome con l'emissione della sentenza il giudice della condanna non ha più modo di intervenire sulla pena e sulla sua sostituzione, si deve ritenere che con la pronuncia della condanna in primo grado abbia inizio la pendenza del grado di appello.

Non ha infine pregio l'osservazione del ricorrente - volta a negare validità alla conclusione appena illustrata -, secondo cui non è possibile impugnare ai fini dell'applicazione delle sanzioni sostitutive una sentenza che non contenga statuizioni in merito per il fatto che la legge ampliativa del catalogo sanzionatorio è entrata in vigore dopo la sua emissione.

L'impugnazione, infatti, ben può essere proposta anche solo al fine dell'applicazione dello ius superveniens, se più favorevole.

E del resto, ragionando altrimenti, non si vede come una richiesta avanzata successivamente all'emissione della sentenza, senza che la stessa sia utilmente impugnata e in mancanza di una predeterminazione legale di un modulo procedinnentale temporalmente cadenzato, possa impedire, in attesa che il giudice della condanna si pronunci, il passaggio in giudicato della condanna, evenienza questa che implica la spoliazione in capo a quel giudice di ogni potere di provvedere in punto di pena e di sanzioni sostitutive.

4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2022 del TRIBUNALE di MARSALAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MARSALA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. 67J Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Marsala ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta del difensore e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] - condannato con sentenza in data 7 novembre 2022 alla pena di mesi sei di 'reclusione - diretta all'applicazione della sanzione sostitutiva dal lavoro di pubblica utilità o della detenzione domiciliare. Ha rilevato che la sentenza è stata emessa prima della entrata in vigore del d. Igs. n. 150 del 2022, che contiene la disciplina transitoria per l'applicazione ai procedimenti pendenti della nuova regolazione delle sanzioni sostitutive e che non sembra prescindere dalla scansione procedimentale prevista dal nuovo articolo 545-bis cod. proc. pen., in forza del quale la prestazione del consenso all'applicazione delle sanzioni sostitutive deve intervenire subito dopo la lettura del dispositivo di condanna e sulla base dell'avviso ivi contenuto. Con la lettura del dispositivo si chiude la fase, per il giudizio di primo grado, in cui le sanzioni possono essere richieste e applicate. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso, unitamente alla sentenza del 7 novembre 2022 di condanna alla pena di mesi sei di reclusione, il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge. L'art. 95 d. Igs. n. 150 del 2022 prevede l'applicabilità della nuova disciplina in materia di sanzioni sostitutive ai procedimenti pendenti in primo grado e in grado di appello al momento di entrata in vigore della riforma. ìl procedimento de quo pendeva dinnanzi al giudice di primo grado perché era stata emessa la sentenza di condanna ma non era ancora decorso il termine per la sua impugnazione. Il giudice che procede era ancora il giudice di primo grado, che aveva la materiale disponibilità degli atti, non potendo ipotizzarsi che la richiesta di applicazione di sanzioni sostituite dovesse essere valutata dal giudice di appello, che non aveva a disposizione degli atti del fascicolo per decidere e che, magari, non sarebbe neanche stato investito della impugnazione della sentenza. La sentenza di primo grado, siccome emessa prima della entrata in vigore del d. Igs. n. 150 del 2022, nulla ha detto sulla concedibilità delle sanzioni sostitutive e non contiene alcun capo o punto meritevole di censura proprio perché rimasta silente in tema. Sarebbe allora contrario al dettato normativo ritenere che le sanzioni sostitutive, dopo la lettura del dispositivo di primo grado, possano essere richieste soltanto dopo il passaggio in giudicato al giudice dell'esecuzione, riservato dall'art. 95 d. logs. n. 150 del 2022 ai casi di processi pendenti innanzi la Corte di cassazione alla data di entrata in vigore della riforma. 1 A 3. Il Procuratore generale ha depositato comunque requisitoria scritta con cui ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. 2. L'art. 95 d. Igs. n. 150 del 2022 contiene una disciplina transitoria per l'applicabilità delle norme di cui al capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli alla luce delle modifiche introdotte dallo stesso decreto legislativo, anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento della sua entrata in vigore. Le disposizioni di natura transitoria, nello stabilire quanto appena ora richiamato, nulla hanno detto in ordine al modulo procedimentale da seguire per la decisione in punto di sanzioni sostitutive e hanno fatto richiamo integrale alla legge n. 689 del 1981, sì come modificata dall'art. 1 del d. Igs. n. 150 che ha inserito nel codice penale l'art. 20- bis con un arricchimento del catalogo sanzionatorio. La conseguenza che si deve trarre è che per l'applicazione nella fase transitoria delle sanzioni sostitutive non vi può essere alcuno scollamento dal modulo procedimentale definito sulla base della legge n. 689 del 1981, in cui si prescrive che sulle sanzioni sostitutive il giudice provvede "nel pronunciare la sentenza di condanna" - art. 53, comma 1 - e che il giudice, "nel dispositivo della sentenza di condanna", deve indicare specie e durata della pena detentiva sostituita - art. 61 -. Non v'è allora modo di ipotizzare che il giudice della condanna conservi il potere di provvedere dopo aver pronunciato sentenza, in specie nello spazio che intercorre tra la pronuncia e il decorso del termine per la sua impugnazione o, in alternativa, la proposizione della impugnazione. Peraltro, anche a voler ipotizzare una estensione alla fase transitoria delle disposizioni del nuovo articolo 545-bis cod. proc. pen., che individua proprio nello spazio procedimentale successivo alla pronuncia della sentenza il contesto in cui si colloca la decisione del giudice della condanna sulle sanzioni sostitutive, non si può che prendere atto che il nuovo schema procedimentale si qualifica per l'avviso alle parti sulla concedibilità delle misure da darsi "subito dopo la lettura del dispositivo". Quindi, anche in forza di tale schema non v'è modo per riconoscere al giudice della condanna il potere di provvedere sulle sanzioni sostitutive quando non abbia dato né potuto dare avviso alle parti per l'attivazione di un subprocedimento destinato a concludersi al più nei sessanta giorni successivi, ove non sia stato possibile "decidere immediatamente". 2 )8. 3. Le osservazioni appena svolte consentono una più agevole individuazione dei confini della pendenza del procedimento in primo grado e in grado di appello per verificare a chi spetti il potere di provvedere su una richiesta di applicazione di sanzioni sostitutive ai sensi dell'art. 95 d. Igs. n. 150 del 2022. Sulla nozione di pendenza del procedimento sono intervenute anni fa le Sezioni unite, specificamente in tema di disciplina transitoria della legge che nel 2005 modificò il regime della prescrizione del reato. Il principio di diritto allora stabilito fu che "ai fini dell'operatività delle disposizioni transitorie della nuova disciplina della prescrizione, la pronuncia della sentenza di condanna di primo grado determina la pendenza in grado d'appello del procedimento, ostativa all'applicazione retroattiva delle norme più favorevoli" - Sez. U, n. 47008 del 29/10/2009, Rv. 244810 -. Precisarono allora le Sezioni unite che il concetto di pendenza del procedimento non è unitario e che quindi non può assegnarsi ad esso una valenza sistematica generale, con la conseguenza che occorre ricercare, di volta in volta, una soluzione sulla base delle caratteristiche e delle finalità delle situazioni rilevanti. Aggiunsero, però, definendo la nozione di pendenza in riguardo alla vicenda allora in esame, che la pendenza del grado di appello coincideva con la pronuncia della sentenza di primo grado e ciò per l'ovvia ragione che, con la pronuncia della sentenza, vi è l'impossibilità per il giudice di adottare ulteriori provvedimenti. Il rilievo è di significativa importanza anche ai fini della risoluzione della questione ora di interesse. Come si è avuto modo di chiarire, la ,legge processuale non assegna al giudice della condanna alcuno spazio provvedimentale in tema di sanzioni sostitutive successivamente all'emissione della sentenza, e quindi deve valere anche in questa materia il criterio utilizzato in altro ambito dalle Sezioni unite. Siccome con l'emissione della sentenza il giudice della condanna non ha più modo di intervenire sulla pena e sulla sua sostituzione, si deve ritenere che con la pronuncia della condanna in primo grado abbia inizio la pendenza del grado di appello. Non ha infine pregio l'osservazione del ricorrente - volta a negare validità alla conclusione appena illustrata -, secondo cui non è possibile impugnare ai fini dell'applicazione delle sanzioni sostitutive una sentenza che non contenga statuizioni in merito per il fatto che la legge ampliativa del catalogo sanzionatorio è entrata in vigore dopo la sua emissione. L'impugnazione, infatti, ben può essere proposta anche solo al fine dell'applicazione dello ius superveniens, se più favorevole. E del resto, ragionando altrimenti, non si vede come una richiesta avanzata successivamente all'emissione della sentenza, senza che la stessa sia utilmente impugnata e in mancanza di una predeterminazione legale di un modulo procedinnentale temporalmente cadenzato, possa impedire, in attesa che il giudice della condanna si pronunci, il passaggio in giudicato della condanna, evenienza questa che implica la spoliazione in capo a quel giudice di ogni potere di provvedere in punto di pena e di sanzioni sostitutive. 4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e
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