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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 20052/2022

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proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a per procura alle liti in c alce al ricorso dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ele ttivamente domiciliatapresso l’indirizzo pec dei difensori.

Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso per procura alle liti in calce al controricorso dagli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, piazza della Marina n. 1.

Controricorrente e [OSCURATO:PERSONA].

Intimato avverso la sentenza n. 2593/2016 della Corte di appello di Venezia , depositatail 16.

11. 20

16. R.G.

N. 29980/2017.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7.

6. 2022 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].

La Corte, lettoil ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza n. 2593 del 16.

11. 2016 della Corte di appello di Ven ezia , che aveva confermato il rigetto delle domande da lei proposte di nullità e/o annullamento del testamento olografo redatto in data 31.

1. 1996 dalla madre [OSCURATO:PERSONA]; letto il controricorso notificato da [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che la ric orrente con atto depositato in data 20.

5. 2022 a mezzo del proprio procuratore ha dichiarato di rinunziare al ricorso e che, con dichiarazione in pari data, tale rinuncia è stata accettata dal controricorrente; che per effetto della accettazione della rinuncia non deve darsi luogo alla pronuncia sulle spese; visto l’art.391 cod. proc. civ.

P. T. M. dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 giugno2022. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a per procura alle liti in c alce al ricorso dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ele ttivamente domiciliatapresso l’indirizzo pec dei difensori. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso per procura alle liti in calce al controricorso dagli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, piazza della Marina n. 1. Controricorrente e [OSCURATO:PERSONA]. Intimato avverso la sentenza n. 2593/2016 della Corte di appello di Venezia , depositatail 16. 11. 20 16. R.G. N. 29980/2017. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7. 6. 2022 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. La Corte, lettoil ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza n. 2593 del 16. 11. 2016 della Corte di appello di Ven ezia , che aveva confermato il rigetto delle domande da lei proposte di nullità e/o annullamento del testamento olografo redatto in data 31. 1. 1996 dalla madre [OSCURATO:PERSONA]; letto il controricorso notificato da [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che la ric orrente con atto depositato in data 20. 5. 2022 a mezzo del proprio procuratore ha dichiarato di rinunziare al ricorso e che, con dichiarazione in pari data, tale rinuncia è stata accettata dal controricorrente; che per effetto della accettazione della rinuncia non deve darsi luogo alla pronuncia sulle spese; visto l’art.391 cod. proc. civ. P. T. M. dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 giugno2022. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20052/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris