CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2024
Cassazione n. 04432/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t Ritenuto in fatto e considerato in diritto Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli confermava la decisione del Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA] che, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva riconosciuto l'imputata [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di riciclaggio ascritto al capo a), condannandola alla pena ritenuta di giustizia; -letto il ricorso e la memoria a firma del difensore che contesta la preliminare valutazione d'inammissibilità dell'impugnazione; -rilevato che i primi due motivi che censurano la conferma del giudizio di responsabilità della prevenuta per l'addebito ascritto e adombrano l'immutazione del fatto per effetto dell'accertata insussistenza della titolarità in capo alla Golia dell'agenzia di pratiche automobilistiche sono manifestamente infondati, trattandosi di profili che i giudici territoriali hanno adeguatamente scrutinato e motivatamente disatteso (pag. 2/3) segnalando che l'affermazione di colpevolezza riposa, come da contestazione, sull'accertata reimmatricolazione ad opera della ricorrente del veicolo di provenienza furtiva mediante l'utilizzo di falsa documentazione; -che ad analoghi esiti di inammissibilità deve pervenirsi in ordine alla richiesta di riqualificazione del fatto ex art. 648 cod.pen., disattesa dalla Corte di merito in aderenza alla costante giurisprudenza di legittimità che ravvisa il profilo qualificante del delitto ex art. 648 bis cod.pen. in ogni attività che costituisca ostacolo all'identificazione della provenienza del bene, categoria nel quale si inscrive a pieno titolo la condotta della prevenuta; -che quanto alla dosimetria della pena i giudici territoriali hanno chiarito l'assenza di elementi positivamente apprezzabili ai fini dell'invoc:ata mitigazione sanzionatoria e la difesa non ha segnalato alcuna circostanza di decisiva rilevanza meritevole d'apprezzamento e pretermessa dalla sentenza impugnata; -ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024 La Consigliera estensore Il P