CassazionedecretoSezione 3Decisione del 23 aprile 2025
Cassazione n. 17641/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30381/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,l argo [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] 9, 10, 16, 18 VIA T. IMPERATORE 79, elettivamente domiciliato in ROMA, viale America 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di ROMA n. 6971/2021 depositata il 23/04/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1.Nel 2013 l’avv. [OSCURATO:PERSONA] otteneva decreto ingiuntivo nei confronti del Condominio di [OSCURATO:PERSONA], 9, 10, 16, 18 e [OSCURATO:PERSONA], 79, per il pagamento di € 4.810,59 a titolo di compensi professionali per la rappresentanza del Condominio dinanzi al TAR Lazio, in un giudizio promosso da terzi, in cui l’ente era controinteressato. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione, deducendo l’assenza di una delibera assembleare che autorizzasse l’amministratore pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], a conferire il mandato all’avvocato. [OSCURATO:PERSONA] in causa il Pazienza e, successivamente, la compagnia assicurativa [OSCURATO:SOCIETA]., il Giudice di Pace accoglieva l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e condannando il Pazienza al risarcimento in favore del Condominio. 2. In appello, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 6971/2021, accoglieva il gravame degli eredi Pazienza, subentrati al loro dante causa, rigettando le domande proposte dal Condominio nei confronti dell’ex amministratore, per carenza di interesse, in assenza di condanna dell’ente al pagamento dei compensi professionali. Confermava, tuttavia, la revoca del decreto ingiuntivo, ritenendo l’intervento dinanzi al TAR estraneo ai poteri dell’amministratore in assenza di preventiva autorizzazione assembleare. Rigettava, infine, l’appello del Costanzo, rilevando l’infondatezza della domanda subordinata ex art. 2041 c.c., per difetto del requisito dell’arricchimento del Condominio. 3. Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per Cassazione con un motivo illustrato da memoria. 3.1.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] 9-10 - 16 - 18 e via [OSCURATO:PERSONA] 79 resiste con controricorso e ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 4. Con il primo e unico motivo di ricorso, il Costanzo lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2041 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente respinto la sua domanda subordinata di indebito arricchimento, non avendo il Condominio tratto alcuna utilità dall’attività professionale svolta dal Costanzo. Quando invece, “ricevuta la procura dall’amministratore del Condominio, aveva patrocinato gli interessi dell’ente collettivo avanti al [OSCURATO:PERSONA] del Lazio -Roma, Sez. II bis, nel procedimento avente R.G. n. 1257/2011 fino alla emanazione del provvedimento finale con cui il TAR aveva dichiarato l’improcedibilità (sentenza n. 3156/2011 - all. n. 5 al ricorso per d.i.)” (v. p. 18, ricorso). Inoltre, a sostegno della tesi dell’arricchimento, dopo aver richiamato la sentenza n. 10798/2015 delle Sezioni Unite, afferma che il Condominio non aveva controdedotto nulla su tale attività, contestando unicamente la validità della procura conferita dall’amministratore. Il compenso richiesto in via monitoria, peraltro, aveva ottenuto il parere di congruità dell’Ordine, per cui aveva valore di prova privilegiata e vincolante per il giudice ai fini dell’ingiunzione di pagamento, mentre comunque probatorio nel giudizio di opposizione, per mancanza di contestazione. 5.Il motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell’art. 2041 c.c., è inammissibile. Sotto un primo profilo, la censura si presenta priva del requisito di autosufficienza, prescritto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., non risultando specificamente indicati - né nel corpo del motivo, né mediante chiaro richiamo ad atti o documenti ritualmente prodotti nei precedenti gradi di giudizio - i presupposti oggettivi dell’azione da ingiustificato arricchimento, e in particolare: (i) la concreta locupletazione del Condominio convenuto; (ii) la correlativa deminutio patrimonii subita dal professionista; (iii) l’assenza di giusta causa dello spostamento patrimoniale; (iv) e l’impossibilità di far valere un’altra azione fondata su titolo contrattuale, alla luce del carattere sussidiario dell’azione ex art. 2041 c.c. (cfr. Cass., Sez. Un., 05/12/2023, n. 33954 e 15/06/2015, n. 10798; Cass., Sez. III, 26/06/2018, n. 16793). Non è sufficiente, a tal fine, il generico richiamo all’attività professionale asseritamente svolta dal ricorrente in favore del Condominio, né la dedotta esistenza di corrispondenza informale, ove manchi un’indicazione puntuale e circostanziata degli atti da cui si ricaverebbero l’effettiva utilitas ottenuta dall’ente collettivo e il correlativo depauperamento dell’avvocato, unitamente alla loro rituale prospettazione e produzione nei precedenti gradi di merito. Sotto altro e concorrente profilo, la doglianza risulta nuova, in quanto il ricorrente non dimostra di aver dedotto e coltivato in appello le argomentazioni ora prospettate in sede di legittimità, né specifica se e in quali termini tali elementi siano stati oggetto di devoluzione al giudice di secondo grado. In difetto di tale dimostrazione, la questione deve ritenersi introdotta per la prima volta in questa sede e, dunque, inammissibile (cfr. Cass., Sez. I, 09/02/2017, n. 3340; Cass., Sez. VI-3, 20/09/2016, n. 18368). Inoltre, il motivo si risolve, nella sostanza, in un inammissibile tentativo di ottenere una rivalutazione del merito, sollecitando un diverso apprezzamento dei fatti, della prova documentale e degli elementi istruttori, in violazione dei limiti del sindacato di legittimità (cfr. Cass., Sez. Un., 25/10/2013, n. 24148). Va poi ribadito che, ai fini dell’azione ex art. 2041 c.c., non assume rilievo il riconoscimento dell’utilitasda parte dell’arricchito, essendo sufficiente la prova oggettiva dello spostamento patrimoniale ingiustificato (cfr. Cass., Sez. III, 26/06/2018, n. 16793, cit.). Tuttavia, la parte ricorrente non ha fornito elementi idonei a dimostrare, nei termini richiesti, né l’esistenza di un’utilità economicamente valutabile ottenuta dal Condominio, né il nesso causale con l’attività svolta, né l’assenza di una causa giustificativa, profili questi rimessi all’onere di allegazione e prova incombente all’attore. Ne consegue l’inammissibilità del motivo. 6. Il ricorso incidentale, a sua volta, in disparte i requisiti di inefficacia ai sensi dell’art. 334 c.p.c., non soddisfa i requisiti imposti dall’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., in quanto omette di indicare con chiarezza e completezza la riconduzione della doglianza ad una delle fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c. e, con essa, le censure rivolte alla sentenza impugnata, nonché i presupposti di fatto e di diritto su cui esse si fondano. La parte non articola adeguatamente le ragioni giuridiche su cui intende fondare la doglianza, limitandosi a enunciazioni generiche e assertive, inidonee a consentire a questa Corte l’esercizio del proprio sindacato. 7. In considerazione della reciproca soccombenza, le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti. P.Q.M la Corte dichiara inammissibile sia il ricorso principale che que