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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18916/2026

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dall’Avvocatura Generale dello Stato– ricorrente –contro– intimata –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA], n.3504/21/2016, depositata il 10/10/2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], esercente attività di commercio al dettaglio diconfezioni per adulti, impugnava, dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Enna, l’avviso di accertamento n.

RJCH00023, con il qualel’Agenzia delle entrate, in relazione all’anno d’imposta 2002, avevarettificato il reddito d’impresa ai fini Irpef, Irap e Iva.

L’atto impositivo eraconseguenza del mancato pagamento delle somme dovute dallacontribuente in esecuzione dell’accertamento con adesione sottoscritto indata 14/11/2008.Numero registro generale 24002/2017Numero sezionale 4819/2026Numero di raccolta generale 18916/2026Data pubblicazione 10/06/2026A sostegno del ricorso la contribuente deduceva: a) l’illegittimainversione dell’onere della prova; b) l’effettiva presenza di locali destinatiad uso deposito; c) l’inidoneità dello studio di settore e del clusterapplicati dall’Ufficio; d) l’errata o mancata considerazione di alcunevariabili; e) l’inapplicabilità delle sanzioni.La CTP, in parziale accoglimento del ricorso, rideterminava il redditod’impresa in euro 23.000,00 ai fini Irpef e Irap, escludendo il volumed’affari Iva e le sanzioni.2.

L’Agenzia delle entrate proponeva appello dinanzi allaCommissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA], la quale, in parzialeaccoglimento del gravame, rideterminava il maggior reddito d’impresa aisoli fini Irpef e Irap secondo quanto concordato nell’atto di adesione, maconfermava la sentenza impugnata in ordine all’esclusione dell’Iva e dellesanzioni.3.

Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate,affidandosi ad un solo motivo.La contribuente è rimasta intimata.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso si assume la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 633/1972, dell’art. 3, comma 4, deld.lgs. n. 218/1997 ratione temporis vigente e dell’art. 8 del d.lgs. n.546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver laCTR confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui la CTP, sullabase dell’erronea convinzione che in assenza di vendite ed acquisti certinon potesse essere applicato il principio di detrazione di “imposta daimposta”, aveva, in violazione dell’art. 54 citato, annullato totalmente imaggiori corrispettivi Iva, e la relativa imposta, accertati dall’Ufficio sullabase degli studi di settore, applicabili anche al di fuori delle impostedirette.Numero registro generale 24002/2017Numero sezionale 4819/2026Numero di raccolta generale 18916/2026Data pubblicazione 10/06/2026Inoltre, i giudici d’appello non hanno considerato che, con lasottoscrizione del preventivo atto di accertamento con adesione, lacontribuente aveva accettato in toto quanto concordato con l’Ufficio,perdendo la facoltà di impugnare sia l’accordo fiscale che l’atto impositivooggetto di transazione, atteso che ogni questione inerente al merito dellapretesa erariale restava assorbita dalla conclusione del concordato fiscale.Risulta, altresì, erronea la statuizione con cui la CTR ha ritenuto nondovute le sanzioni ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 546/1992, ossia perl’asserita incertezza dei risultati finali derivanti dall’applicazione dellostudio di settore “SM05A”, sebbene non esistesse alcuna obiettivasituazione di incertezza o equivocità sulla portata e sull’ambito applicativodelle disposizioni normative relative al predetto studio, sulla base delquale era emersa l’incongruità dei redditi dichiarati rispetto a quelliaccertati.2.

Preliminarmente occorre rilevare l’inammissibilità del ricorso percassazione, in quanto non vi è prova della regolare instaurazione delcontraddittorio.L’Ufficio, invero, ha prodotto non l’avviso di ricevimento dellanotifica a mezzo posta del ricorso per cassazione, bensì la stampa delservizio on line di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. attestante l’avvenuta consegna delplico postale in data 10/10/2017.In proposito, questa Corte ha statuito che, ai fini della dimostrazionedell'avvenuta notifica del ricorso per cassazione, se avvenuta a mezzo delservizio postale, il ricorrente ha l'onere, a pena di inammissibilità delricorso, di produrre, non oltre l'udienza di discussione, l'avviso diricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso,ovvero l'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l'ufficialegiudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delleformalità di cui all'art. 140 c.p.c.; il deposito del suddetto avviso non puòessere surrogato dal deposito della stampa di una pagina del servizio onNumero registro generale 24002/2017Numero sezionale 4819/2026Numero di raccolta generale 18916/2026Data pubblicazione 10/06/2026line dell'amministrazione postale, la quale attesti l'avvenuta consegnadella raccomandata, poiché solo il timbro postale fa fede ai fini dellaregolarità della notificazione (Cass. 08/11/2012, n. 19387; Cass.28/11/2014, n. 25285; Cass. 16/12/2022, n. 36900).3.

A quanto detto consegue che il ricorso va dichiaratoinammissibile.Nulla per le spese, atteso che la contribuente non ha svolto attivitàdifensiva.Poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione adebito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesadall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 05/06/2026.Il PresidenteRoberta Crucitti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall’Avvocatura Generale dello Stato– ricorrente –contro– intimata –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA], n.3504/21/2016, depositata il 10/10/2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], esercente attività di commercio al dettaglio diconfezioni per adulti, impugnava, dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Enna, l’avviso di accertamento n. RJCH00023, con il qualel’Agenzia delle entrate, in relazione all’anno d’imposta 2002, avevarettificato il reddito d’impresa ai fini Irpef, Irap e Iva. L’atto impositivo eraconseguenza del mancato pagamento delle somme dovute dallacontribuente in esecuzione dell’accertamento con adesione sottoscritto indata 14/11/2008.Numero registro generale 24002/2017Numero sezionale 4819/2026Numero di raccolta generale 18916/2026Data pubblicazione 10/06/2026A sostegno del ricorso la contribuente deduceva: a) l’illegittimainversione dell’onere della prova; b) l’effettiva presenza di locali destinatiad uso deposito; c) l’inidoneità dello studio di settore e del clusterapplicati dall’Ufficio; d) l’errata o mancata considerazione di alcunevariabili; e) l’inapplicabilità delle sanzioni.La CTP, in parziale accoglimento del ricorso, rideterminava il redditod’impresa in euro 23.000,00 ai fini Irpef e Irap, escludendo il volumed’affari Iva e le sanzioni.2. L’Agenzia delle entrate proponeva appello dinanzi allaCommissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA], la quale, in parzialeaccoglimento del gravame, rideterminava il maggior reddito d’impresa aisoli fini Irpef e Irap secondo quanto concordato nell’atto di adesione, maconfermava la sentenza impugnata in ordine all’esclusione dell’Iva e dellesanzioni.3. Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate,affidandosi ad un solo motivo.La contribuente è rimasta intimata.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso si assume la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 633/1972, dell’art. 3, comma 4, deld.lgs. n. 218/1997 ratione temporis vigente e dell’art. 8 del d.lgs. n.546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver laCTR confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui la CTP, sullabase dell’erronea convinzione che in assenza di vendite ed acquisti certinon potesse essere applicato il principio di detrazione di “imposta daimposta”, aveva, in violazione dell’art. 54 citato, annullato totalmente imaggiori corrispettivi Iva, e la relativa imposta, accertati dall’Ufficio sullabase degli studi di settore, applicabili anche al di fuori delle impostedirette.Numero registro generale 24002/2017Numero sezionale 4819/2026Numero di raccolta generale 18916/2026Data pubblicazione 10/06/2026Inoltre, i giudici d’appello non hanno considerato che, con lasottoscrizione del preventivo atto di accertamento con adesione, lacontribuente aveva accettato in toto quanto concordato con l’Ufficio,perdendo la facoltà di impugnare sia l’accordo fiscale che l’atto impositivooggetto di transazione, atteso che ogni questione inerente al merito dellapretesa erariale restava assorbita dalla conclusione del concordato fiscale.Risulta, altresì, erronea la statuizione con cui la CTR ha ritenuto nondovute le sanzioni ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 546/1992, ossia perl’asserita incertezza dei risultati finali derivanti dall’applicazione dellostudio di settore “SM05A”, sebbene non esistesse alcuna obiettivasituazione di incertezza o equivocità sulla portata e sull’ambito applicativodelle disposizioni normative relative al predetto studio, sulla base delquale era emersa l’incongruità dei redditi dichiarati rispetto a quelliaccertati.2. Preliminarmente occorre rilevare l’inammissibilità del ricorso percassazione, in quanto non vi è prova della regolare instaurazione delcontraddittorio.L’Ufficio, invero, ha prodotto non l’avviso di ricevimento dellanotifica a mezzo posta del ricorso per cassazione, bensì la stampa delservizio on line di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. attestante l’avvenuta consegna delplico postale in data 10/10/2017.In proposito, questa Corte ha statuito che, ai fini della dimostrazionedell'avvenuta notifica del ricorso per cassazione, se avvenuta a mezzo delservizio postale, il ricorrente ha l'onere, a pena di inammissibilità delricorso, di produrre, non oltre l'udienza di discussione, l'avviso diricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso,ovvero l'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l'ufficialegiudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delleformalità di cui all'art. 140 c.p.c.; il deposito del suddetto avviso non puòessere surrogato dal deposito della stampa di una pagina del servizio onNumero registro generale 24002/2017Numero sezionale 4819/2026Numero di raccolta generale 18916/2026Data pubblicazione 10/06/2026line dell'amministrazione postale, la quale attesti l'avvenuta consegnadella raccomandata, poiché solo il timbro postale fa fede ai fini dellaregolarità della notificazione (Cass. 08/11/2012, n. 19387; Cass.28/11/2014, n. 25285; Cass. 16/12/2022, n. 36900).3. A quanto detto consegue che il ricorso va dichiaratoinammissibile.Nulla per le spese, atteso che la contribuente non ha svolto attivitàdifensiva.Poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione adebito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesadall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 05/06/2026.Il PresidenteRoberta Crucitti
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