CassazionedecretoSezione 2Decisione del 21 aprile 2026
Cassazione n. 18821/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
USTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, difesoex lege dalla AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;-controricorrente-avverso la DECRETO di CORTE D'APPELLO PERUGIA n. 53/2023 depositatail 18/12/2023.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/04/2026dal [OSCURATO:PERSONA].Udite le osservazioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine per il rigetto del ricorso.Udito il Procuratore dello [OSCURATO:PERSONA] per il controricorrente.Numero registro generale 14860/2024Numero sezionale 979/2026Numero di raccolta generale 18821/2026Data pubblicazione 09/06/2026Giuseppe Graviano, detenuto presso la casa circondariale di Spoleto,presentava nel 2019 un reclamo dinanzi al magistrato di sorveglianza diSpoleto volto ad ottenere la garanzia di propri diritti in costanza didetenzione, nella specie, la tutela del diritto alla salute. Il procedimento,svoltosi in un’unica udienza di trattazione nel marzo del 2022, si concludevacon ordinanza diventata definitiva nell’aprile del 2022.Con ricorso depositato nel novembre del 2022 il Graviano proponeva allaCorte di appello di Perugia domanda di indennizzo ex l. n. 89/2001 perl'irragionevole durata del procedimento svoltosi dinanzi al magistrato disorveglianza. Il consigliere designato accoglieva la domanda, qualificava ilprocedimento presupposto come caratterizzato da «unica fase, equiparabilead un appello», individuava in due anni la durata ragionevole, ai sensidell'art. 2, co. 2 bis l. n. 89/2001, e stimava in dieci mesi il ritardoimputabile all'amministrazione, per cui liquidava € 600,00 a titolo diindennizzo.Il Ministero della Giustizia proponeva opposizione ex art. 5 ter l. n.89/2001 avverso il decreto monocratico, articolandola in una serie di motivi,di cui veniva accolto il quinto. La Corte ha rilevato che il magistrato disorveglianza è organo monocratico di prima istanza, la cui decisione èreclamabile al Tribunale di sorveglianza, organo collegiale di secondo grado,la cui pronuncia è a sua volta ricorribile per cassazione. Ha concluso che ilmagistrato di sorveglianza è da considerarsi giudice di primo grado e ilTribunale di sorveglianza, quale organo collegiale, giudice di secondo grado,come espressamente previsto dall’art. 35 bis comma 4 ord. pen., tant’è chela decisione del Tribunale è ricorribile per cassazione. Ha applicato,pertanto, il termine ragionevole di tre anni previsto dall'art. 2, co. 2 bis l.n. 89/2001 per i procedimenti di primo grado, per cui accertata una duratacomplessiva del procedimento presupposto di due anni e dieci mesi, haNumero registro generale 14860/2024Numero sezionale 979/2026Numero di raccolta generale 18821/2026Data pubblicazione 09/06/2026ritenuto rispettato il termine ragionevole di cui all'art. 2, co. 1 l. n. 89/2001e ha rigettato la domanda di indennizzo.Ricorre in cassazione il Graviano con un unico motivo, cui resiste ilMinistero della Giustizia con controricorso.Il Consigliere delegato ha proposto la definizione del ricorso per manifestainfondatezza comunicata alle parti.Il ricorrente ha chiesto la decisione.n. 26356 del 9 settembre 2025, il Collegio ha rimesso la trattazione delricorso alla pubblica udienza, ritenuta la valenza nomofilattica dellaquestione.Il ricorso è stato avviato alla trattazione per la pubblica udienza del 9-4-2026 e nei termini di cui all’art. 378 cod. proc. civ. il Pubblico Ministero hadepositato memoria con le sue conclusioni.Hanno depositato memoria illustrativa entrambe le parti.RAGIONI DELLA DECISIONE1. - L’unico motivo denuncia la violazione degli artt. 68 e 69 della leggen. 354 del 1975, degli artt. 127, 666 commi 4, 5 e 9 e 678 c.p.p.Nel suo aspetto portante, la critica investe la qualificazione delprocedimento presupposto operata dalla Corte territoriale, nel senso che laCorte di appello ha errato nel parificare, ai fini dell'applicazione della l. n.89 del 2001, il procedimento dinanzi al magistrato di sorveglianza a ungiudizio di primo grado, parificazione falsata dal ruolo di organo di primaistanza che il magistrato di sorveglianza ricopre soltanto in relazioneall'attribuzione di specifiche competenze, quali la concessione dei permessipremio. Vi sono infatti altri casi nei quali è il Tribunale di sorveglianza aoperare quale giudice di prima istanza, come nella concessione di alcunemisure alternative alla detenzione. La rigida ripartizione per gradi, espressadal Ministero della Giustizia e recepita dal decreto impugnato, non puòNumero registro generale 14860/2024Numero sezionale 979/2026Numero di raccolta generale 18821/2026Data pubblicazione 09/06/2026quindi essere applicata in via generale. Si sostiene che, quale rito camerale,il procedimento di sorveglianza è equiparabile a un giudizio di appello adunica fase e come tale sottoposto, ai sensi dell'art. 2, co. 2 bis l. n. 89 del2001, al termine massimo di durata di due anni previsto per il giudizio disecondo grado. La circostanza che il magistrato di sorveglianza sia, inrelazione alla propria competenza in determinate materie, organo di primaistanza non può indurre a equiparare i giudizi svolti dinanzi allo stesso, allaluce della natura e della struttura del procedimento, a un giudizio di primogrado ai sensi della l. n. 89 del 2001.2. – In via preliminare sono da rigettare le eccezioni d’inammissibilitàsollevate dal P.M.La prima eccezione, fondata sull'asserita violazione dell'art. 366 co. 1 n.3 c.p.c. per carenza dell'esposizione sommaria dei fatti, non coglie nelsegno, poiché gli elementi narrati nelle prime pagine del ricorsorestituiscono con chiarezza sufficiente gli aspetti fondamentali dellavicenda.La seconda eccezione, fondata sull'asserita violazione dell'art. 366 co. 1n. 6 c.p.c. per omessa trascrizione o localizzazione delle parti essenziali delreclamo e della decisione del magistrato di sorveglianza, segue la medesimasorte, anche in considerazione della semplicità della vicenda processuale.3.1. – Nel merito l’unico motivo è da rigettare.3.2. - Conviene delineare per rapidi cenni l’evoluzione del più ampioquadro normativo in cui si colloca la questione posta dal ricorso.Nel testo originario della l. n. 354/1975 il reclamo ex art. 35 era rimediocon il quale i detenuti potevano rivolgere istanze o reclami a diverseautorità, fra cui il magistrato di sorveglianza, che decideva senzacontraddittorio né istruttoria, con provvedimento non vincolante perl'amministrazione penitenziaria. Si risolveva in una mera doglianza,veicolata da un rimedio privo di carattere giurisdizionale.Numero registro generale 14860/2024Numero sezionale 979/2026Numero di raccolta generale 18821/2026Data pubblicazione 09/06/2026Con la sentenza n. 26/1999 la Corte costituzionale ha dichiaratol'illegittimità degli artt. 35 e 69 ord. pen. «nella parte in cui non prevedonouna tutela giurisdizionale nei confronti degli atti dell'amministrazionepenitenziaria lesivi di diritti di coloro che sono sottoposti a restrizione dellalibertà personale». Il fondamento è duplice: il primato della persona umanae dei diritti inviolabili ex art. 2 Cost. e il principio di assolutezza euniversalità della tutela giurisdizionale ex artt. 24 e 113 Cost. Trattandosidi incostituzionalità per omissione, la Corte rimetteva al legislatore la sceltadel rimedio.All'inerzia legislativa sopperiva la giurisprudenza di legittimità: Cass.,Sez. Un. pen., n. 25079/2003 individuava come sede procedurale idonea ilrito camerale dell'art. 14-ter ord. pen., con partecipazione del difensore edel pubblico ministero, contributo cartolare dell'amministrazione eordinanza ricorribile per cassazione. Il legislatore interveniva solo undecennio dopo (sulla base di ulteriori sollecitazioni provenienti dallagiurisprudenza costituzionale e della Corte europea dei diritti dell’uomo).Con il d.l. n. 146/2013, conv. in l. n. 10/2014, è stato introdotto l'art. 35-bis ord. pen., reclamo giurisdizionale modellato sugli artt. 666 e 678 c.p.p.Con il d.l. n. 92/2014, conv. in l. n. 117/2014, veniva introdotto il rimediodell'art. 35-ter ord. pen.Il reclamo generico dell'art. 35 è sopravvissuto alla riforma in posizionesubordinata. La giurisprudenza ha consolidato una netta demarcazione: ilreclamo generico posto a tutela di un mero interesse alla correttaesecuzione della pena e sfocia in interventi non vincolanti; il reclamogiurisdizionale che presuppone la lesione di un diritto soggettivo, nonché unpregiudizio concreto e attuale (in questo solco Cass. pen. n. 15153/2022).3.3. - In questo quadro si colloca appunto la questione posta dal ricorso,cioè se il procedimento di reclamo giurisdizionale ex art. 35-bis l. n.354/1975 dinanzi al magistrato di sorveglianza debba considerarsi, ai finidella determinazione del termine di durata ragionevole previsto dall’art. 2,Numero registro generale 14860/2024Numero sezionale 979/2026Numero di raccolta generale 18821/2026Data pubblicazione 09/06/2026co. 2-bis l. 89/2001, equiparabile a un giudizio di primo grado (con terminetriennale) ovvero a un giudizio di appello ad unica fase (con terminebiennale).La questione va risolta nel primo senso. L’art. 35-bis l. n. 354/1975delinea un sistema di tutela giurisdizionale articolato su tre livelli: il co. 1giurisdizionale, disciplinando il relativo procedimento ai sensi degli artt. 666e 678 c.p.p.; il co. 4 prevede che avverso la decisione del magistrato disorveglianza è ammesso reclamo al tribunale di sorveglianza, nel terminedi quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito;il co. 4-bis dispone che la decisione del tribunale di sorveglianza è ricorribileper cassazione per violazione di legge.Il dato dirimente, che specularmente definisce anche la natura delprocedimento dinanzi al magistrato di sorveglianza, riposa sullaqualificazione del procedimento dinanzi al Tribunale di sorveglianza. Sulpunto la Cassazione penale ha affermato, con indirizzo consolidato, che taleprocedimento ha natura impugnatoria e carattere devolutivo, con laconseguenza che esso attribuisce al giudice uno specifico themadecidendum, costituito dalle censure espresse con l'atto di reclamo (cfr.Cass. pen. n. 37640/2023 e n. 2303/2021). Se il procedimento dinanzi alTribunale di sorveglianza è procedimento impugnatorio, quindi di secondogrado, il procedimento dinanzi al magistrato di sorveglianza è, persimmetria, procedimento di primo grado.La ricostruzione trova ulteriore conferma nella giurisprudenza dellaCassazione penale che, anche in passato, ha escluso la percorribilità delricorso per saltum in cassazione avverso la decisione del magistrato disorveglianza, implicitamente presupponendo la necessità del passaggiopen. n. 4549 del 14 ottobre 1994).Numero registro generale 14860/2024Numero sezionale 979/2026Numero di raccolta generale 18821/2026Data pubblicazione 09/06/2026Non è pertinente il richiamo alla sentenza della Corte cost. n. 36/2016,compiuto dal ricorrente: la Corte costituzionale con detta pronuncia hadichiarato l'illegittimità dell'art. 2, co. 2 bis l. n. 89 del 2001 nella parte incui si applica alla durata del processo Pinto di primo grado, valorizzando lepeculiarità di quest'ultimo — carattere semplificato, unico grado di merito,accertamento di fatti di immediata evidenza, finalità acceleratorie. Lemedesime caratteristiche non si riscontrano nel procedimento ex art. 35 bisord. pen., che postula l'accertamento della sussistenza e dell'attualità delpregiudizio, un contraddittorio pieno con l'amministrazione penitenziaria, ilpotere del giudice di disporre mezzi istruttori anche d'ufficio. Pertanto,l'estensione analogica che il ricorrente tenta non regge al confronto con leragioni che sorreggono il precedente costituzionale.4. – Conclusivamente il ricorso va rigettato.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsareall’Amministrazione controricorrente le spese processuali, che liquida in €500,00 oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, in data 21/04/2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteREMO [OSCURATO:PERSONA]