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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00355/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA presso la CORTE di APPELLO di SALERNOnel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 11/03/2021 del GUP del TRIBUNALE di NOCERA INFERIOREvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con riguardo alla statuizione relativa alle pene accessorie fallimentari.

I /A [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato, su richiesta dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], la pena concordata con il Pubblico Ministero, di anni due e mesi sei di reclusione, per i plurimi fatti di bancarotta a lui ascritti nella qualità di legale rappresentante e liquidatore della CAM Calcestruzzi s.r.1..

2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Salerno denunciando l'illegalità della pena per inosservanza dell'art. 216 L.F. e dell'art. 445 cod. proc. pen., perché il Giudice di merito ha omesso di applicare le pene accessorie fallimentari di cui all'ultimo comma dell'art. 216 L.F. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata. 1.Come è noto, in tema di patteggiamento, l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia di applicazione della pena alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate ossia unicamente "per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza" (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019 - dep. 2020, Pierri, Rv. 278337, n. N. 4727 del 2018 Rv. 272014).

1.1. Il caso di specie, tuttavia, non ricade nell'alveo precettivo della norma appena citata, posto che le pene accessorie oggetto di impugnazione non hanno formato oggetto di accordo tra le parti.

Come è stato già precisato nella giurisprudenza di questa Sezione, in tema di patteggiamento allargato, è ammissibile il ricorso per cassazione proposto per violazione di legge con riferimento alle pene accessorie (nella specie, quelle previste dagli artt. 29 cod. pen. e 216, u. co.,

I. fall.) che non hanno formato oggetto dell'accordo tra le parti, non operando in questo caso la disposizione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (Sez. 5 n. 49477 del 13/11/2019, Letizia, Rv. 277552, che ha tratto il principio da quello statuito da Sez.

U, n. 21368 del 26/09/2019 Cc. (dep. 17/07/2020 ), Savin, Rv. 279348 - 03, secondo cui la sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., salvo si tratti di misura obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione, essendo in tal caso esperibile il ricorso per cassazione ai sensi della disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen..).

Il motivo di ricorso in esame è, dunque, ammissibile.

2. Ulteriore premessa, è che, trattandosi, nel caso di specie, di applicazione della pena concordata in misura superiore ad anni due di reclusione, in sede di commisurazione del trattamento sanzionatorio, dovevano essere applicate anche le pene accessorie del reato di bancarotta fraudolenta, previste dall'ultimo comma dell'art. 216 L.F.., dal momento che l'art. 445 co.1 cod. proc. pen., nel disciplinare gli effetti dell'applicazione della pena, esclude l'applicazione delle sanzioni accessorie solo nel caso in cui la pena principale risulti contenuta nel limite di due anni di reclusione.

2.1. Questa Corte ha già precisato, infatti, che, quella relativa alle sanzioni accessorie fallimentari è una statuizione obbligatoria di natura accessoria (Sez. 5, n. 288 del 30/11/2010 Cc. (dep. 10/01/2011) Rv. 249503 -01), cosicchè, per esse vale il generale principio secondo cui, in caso di patteggiamento di una pena detentiva superiore ai due anni, devono essere necessariamente applicate le pene accessorie obbligatorie per legge, a nulla rilevando che non se ne faccia menzione nell'accordo tra le parti ( Sez. 4 , n. 28905 del 11/06/2019, Rv. 276374; Sez. 6, n. 8723 del 06/02/2013, Rv. 254689; Sez. 4 n. 23134 del 14/05/2008, Rv. 240304).

Si è anche precisato che, nel procedimento di applicazione di pena su richiesta, le parti non possono vincolare il giudice con un accordo avente ad oggetto anche le pene accessorie, le misure di sicurezza o la confisca, essendo dette misure fuori dalla loro disponibilità; ne consegue che, nel caso in cui il consenso si riferisca anche ad esse, il giudice non è obbligato a recepire o non recepire per intero l'accordo, rimanendo vincolato soltanto ai punti concordati riguardanti elementi nella disponibilità delle parti (Sez. 5, n. 1154 del 22/03/2013 dep. il 2014, [OSCURATO:PERSONA]. 258819; conf.

Sez. 2, n. 1934 del 18/12/2015 ( dep 2016) Rv. 265823).

3. Un ulteriore richiamo va fatto al principio stabilito dalle Sezioni Unite "Suraci" (Sez.

U, n.28910 de128/02/2019 Ud.(dep.03/07/2019) Rv. 276286), circa la natura di apprezzamento discrezionale del procedimento di materiale applicazione delle pene accessorie fallimentari, essendosi affermato che "La durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva irrogato agli imputati le pene accessorie conseguenti al reato di bancarotta fraudolenta per il periodo fisso di dieci anni richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018).

4. Traendo le dovute conseguenze dai principi di diritto evocati, deve affermarsi che, nel caso di patteggiamento c.d.

"allargato" avente a oggetto il reato di bancarotta fraudolenta, il Giudice di merito deve applicare, a prescindere dall'accordo delle parti, le sanzioni accessorie obbligatorie di cui all'art. 261 u.c. della Legge fallimentare; in presenza di una statuizione obbligatoria pretermessa dal giudice di merito, la natura discrezionale che connota il relativo contenuto decisorio comporta che l'esito dello scrutinio di legittimità è l'annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata, con riguardo alla statuizione avente a oggetto l'applicazione delle pene accessorie fallimentari, di cui il giudice del rinvio dovrà individuare la durata, secondo i parametri indicati dalla citata sentenza delle Sezioni Unite "Suraci".

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata indicazione delle pene accessorie di cui all'art. 216 u. c.

Legge Fall. e rinvia al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione fisica.

Così deciso in Roma, 30 settembre 2021 Il Consigliere estensore M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA presso la CORTE di APPELLO di SALERNOnel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 11/03/2021 del GUP del TRIBUNALE di NOCERA INFERIOREvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con riguardo alla statuizione relativa alle pene accessorie fallimentari. I /A [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato, su richiesta dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], la pena concordata con il Pubblico Ministero, di anni due e mesi sei di reclusione, per i plurimi fatti di bancarotta a lui ascritti nella qualità di legale rappresentante e liquidatore della CAM Calcestruzzi s.r.1.. 2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Salerno denunciando l'illegalità della pena per inosservanza dell'art. 216 L.F. e dell'art. 445 cod. proc. pen., perché il Giudice di merito ha omesso di applicare le pene accessorie fallimentari di cui all'ultimo comma dell'art. 216 L.F. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata. 1.Come è noto, in tema di patteggiamento, l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia di applicazione della pena alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate ossia unicamente "per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza" (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019 - dep. 2020, Pierri, Rv. 278337, n. N. 4727 del 2018 Rv. 272014). 1.1. Il caso di specie, tuttavia, non ricade nell'alveo precettivo della norma appena citata, posto che le pene accessorie oggetto di impugnazione non hanno formato oggetto di accordo tra le parti. Come è stato già precisato nella giurisprudenza di questa Sezione, in tema di patteggiamento allargato, è ammissibile il ricorso per cassazione proposto per violazione di legge con riferimento alle pene accessorie (nella specie, quelle previste dagli artt. 29 cod. pen. e 216, u. co., I. fall.) che non hanno formato oggetto dell'accordo tra le parti, non operando in questo caso la disposizione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (Sez. 5 n. 49477 del 13/11/2019, Letizia, Rv. 277552, che ha tratto il principio da quello statuito da Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019 Cc. (dep. 17/07/2020 ), Savin, Rv. 279348 - 03, secondo cui la sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., salvo si tratti di misura obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione, essendo in tal caso esperibile il ricorso per cassazione ai sensi della disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen..). Il motivo di ricorso in esame è, dunque, ammissibile. 2. Ulteriore premessa, è che, trattandosi, nel caso di specie, di applicazione della pena concordata in misura superiore ad anni due di reclusione, in sede di commisurazione del trattamento sanzionatorio, dovevano essere applicate anche le pene accessorie del reato di bancarotta fraudolenta, previste dall'ultimo comma dell'art. 216 L.F.., dal momento che l'art. 445 co.1 cod. proc. pen., nel disciplinare gli effetti dell'applicazione della pena, esclude l'applicazione delle sanzioni accessorie solo nel caso in cui la pena principale risulti contenuta nel limite di due anni di reclusione. 2.1. Questa Corte ha già precisato, infatti, che, quella relativa alle sanzioni accessorie fallimentari è una statuizione obbligatoria di natura accessoria (Sez. 5, n. 288 del 30/11/2010 Cc. (dep. 10/01/2011) Rv. 249503 -01), cosicchè, per esse vale il generale principio secondo cui, in caso di patteggiamento di una pena detentiva superiore ai due anni, devono essere necessariamente applicate le pene accessorie obbligatorie per legge, a nulla rilevando che non se ne faccia menzione nell'accordo tra le parti ( Sez. 4 , n. 28905 del 11/06/2019, Rv. 276374; Sez. 6, n. 8723 del 06/02/2013, Rv. 254689; Sez. 4 n. 23134 del 14/05/2008, Rv. 240304). Si è anche precisato che, nel procedimento di applicazione di pena su richiesta, le parti non possono vincolare il giudice con un accordo avente ad oggetto anche le pene accessorie, le misure di sicurezza o la confisca, essendo dette misure fuori dalla loro disponibilità; ne consegue che, nel caso in cui il consenso si riferisca anche ad esse, il giudice non è obbligato a recepire o non recepire per intero l'accordo, rimanendo vincolato soltanto ai punti concordati riguardanti elementi nella disponibilità delle parti (Sez. 5, n. 1154 del 22/03/2013 dep. il 2014, [OSCURATO:PERSONA]. 258819; conf. Sez. 2, n. 1934 del 18/12/2015 ( dep 2016) Rv. 265823). 3. Un ulteriore richiamo va fatto al principio stabilito dalle Sezioni Unite "Suraci" (Sez. U, n.28910 de128/02/2019 Ud.(dep.03/07/2019) Rv. 276286), circa la natura di apprezzamento discrezionale del procedimento di materiale applicazione delle pene accessorie fallimentari, essendosi affermato che "La durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva irrogato agli imputati le pene accessorie conseguenti al reato di bancarotta fraudolenta per il periodo fisso di dieci anni richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018). 4. Traendo le dovute conseguenze dai principi di diritto evocati, deve affermarsi che, nel caso di patteggiamento c.d. "allargato" avente a oggetto il reato di bancarotta fraudolenta, il Giudice di merito deve applicare, a prescindere dall'accordo delle parti, le sanzioni accessorie obbligatorie di cui all'art. 261 u.c. della Legge fallimentare; in presenza di una statuizione obbligatoria pretermessa dal giudice di merito, la natura discrezionale che connota il relativo contenuto decisorio comporta che l'esito dello scrutinio di legittimità è l'annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata, con riguardo alla statuizione avente a oggetto l'applicazione delle pene accessorie fallimentari, di cui il giudice del rinvio dovrà individuare la durata, secondo i parametri indicati dalla citata sentenza delle Sezioni Unite "Suraci". P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata indicazione delle pene accessorie di cui all'art. 216 u. c. Legge Fall. e rinvia al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione fisica. Così deciso in Roma, 30 settembre 2021 Il Consigliere estensore M
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