Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 aprile 2023

Cassazione n. 21168/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26701/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 77, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che la rappresenta e difende - R icorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 17, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che la rappresenta e difende - C ontroricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - I ntimati – avverso la SENTENZA della CORTE D ’ APPELLO di GENOVA n. 423/2020depositata il 11/05/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

F [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. convenne dinnanzi al Tribunale di Pesaro gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti in ragione di alcuni errori commessi dai convenuti nell’espletamentodel mandato difensivo nel procedimento civile tenutosi dinanzi al Tribunale di Verona tra l’attrice e la ditta [OSCURATO:PERSONA].

2. A sostegno della propria pretesa, l ’ odierna ricorrente sostenne di essere risultata soccombente nel giudizio instaurato nei suoi confronti dalla ditta [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il pagamento della somma di euro 86.062,38 a titolo di prezzo concordato per la vendita di alcuni mobili, nonché il risarcimento del danno per i costi subiti a causa dello stoccaggio e deposito dei mobili.

3. In particolare, dedusse ch e gli errori commessi dai propri difensori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero pregiudicato l’esito della causa, determinando il rigetto della domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per inadempimento della ditta Bordini, nonché l’accoglimento della richiesta di pagamento incondizionato dei mobili, senza alcuna statuizione in merito all’obbligo da parte della ditta Bordini di consegnare i mobili oggetto del giudizio.

4. Inoltre, evidenziò che il rigetto da parte della Corte di Appello dell’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del Tribunale di Verona avrebbe comportato ingenti danni all’odierna ricorrente: nello specifico, euro 114.495,50 corrisposti da Mobilsala in esecuzione della sentenza di condanna per evitare la vendita all’asta dell’immobile pignoratole, oltre ad euro 35.000,00 versati a titolo di compenso per l’attività difensiva dei legali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

5. Si costituirono in giudizio gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domandando il rigetto della domanda e la chiamata in manleva delle rispettive compagnie assicurative.

In particolare, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva di chiamare in causa la [OSCURATO:SOCIETA]., sua assicuratrice della responsabilità civile, per essere da questa garantita in caso di accoglimento della domanda.

6. Con sentenza n. 173/2015 il Tribunale di Pesaro rigettò la domanda di parte attrice.

7. Avverso la sentenza di primo grado Mobilsala ove propose appello, lamentando l’erroneità della ricostruzione del fatto operata dal giudice di prime curenella parte in cui aveva affermato che la merce era stata ripetutamente messa a disposizione dell’appellante acquirente - previo pagamento del prezzo dovuto – anche dopo la sentenza di condanna, di modo che i danni lamentati sarebbero stati causati esclusivamente dall’inadempimento della ditta acquirente (Mobilsala) dell’obbligo di pagare il prezzo alla ditta alienante (ditta [OSCURATO:PERSONA]).

Inoltre, Mobilsala censurò la sentenza impugnata sia nella parte in cui aveva escluso l’interesse della stessa alla consegna della merce, sia nella parte in cui aveva ritenuto provato il luogo di ritiro dei mobili indicato dalla ditta Bordini.

8. Pertanto, Mobilsala domandò la condanna dei difensori appellati al risarcimento del danno, evidenziando la mancata contestazione, da parte degli stessi, della circostanza dedotta in giudizio dalla ditta Bordini,secondo la quale era stato assolto l ’ obbligo di consegna dei mobili, nonché la mancata proposizione della domanda subordinata di consegna della merce.

9. Con sentenza n. 423/2020, depositata in data 11/05/2020, oggetto di ricorso, la Corte d’appello di Ancona ha respinto il gravame, ritenendo che la mancata consegna delle merci fosse imputabile esclusivamente all’inadempimento della ditta appellante, e che la mancanza di una statuizione di condanna alla consegna dei mobili in capo alla ditta alienante non comportasse alcun pregiudizio per Mobilsala.

10. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui [OSCURATO:SOCIETA]resiste con controricorso.

11. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 - bis.1 cod. proc. civ.

12. P arte ricorrente ha depositato memoria.

13. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.

R [OSCURATO:PERSONA]

1. È irrilevante la compiuta verifica della ritualità della instaurazione del contraddittorio nel presente giudizio di legittimità anche nei confronti delle controparti restate intimate, alla stregua dei principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, che esimono dall’ordine di rinnovazione della notifica del ricorso in caso di nullità o perfino di carenza di quella, nell’evenienza di ricorso di cui si palesi l’inammissibilità o l’infondatezza (con principio affermato fin da Cass. Sez.

U.,ord. 22/0 3/2010, n. 6826, per il caso di inammissibilità, si vedano, tra innumerevoli successivi, in termini: Cass.,17/06/2013, n. 15106; Cass. Sez.

U., 22/12/2015, n. 25772; Cass. , ord.21/05/2018, n. 12515; Cass.,ord. 17/06/2019, n. 16141).

2. Con il primo motivo , la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co, n. 5, c.p.c., “Travisamento delle prove e violazione dell’art.115 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1, n.5 c.p.c. (con riferimento ai documenti n. 11, 12, 13, 14 e 15 difesa Avv. [OSCURATO:PERSONA])”, lamentando il travisamento del contenuto e del significato dei documenti prodotti in giudizio dalla difesa dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].

Denunzia l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale, la quale avrebbe desunto da tale produzione la circostanza che la ditta Bordini avesse dato diponibilità a consegnare la merce alla ricorrente contestualmente al loro pagamento.

3. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co, n. 5, c.p.c., “Travisamento ed omesso esame delle prove e violazione dell’art. 115 c.p.c. (con riferimento al documento n. 19 difesa [OSCURATO:PERSONA]) e dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1, n.5 c.p.c.”, censurando la sentenza nella parte in cui non avrebbe valutato il precedente giudicato, c he precludeva alla ricorrente la possibilità di ottenere la consegna della merce.

Al contrario, la Corte avrebbe erroneamente ritenuto che tale diritto fosse insito nella sentenza di condanna al pagamento del prezzo.

4. Con il terzo motivo la ricorrente denun cia, in relazione all ’ art. 360, 1° co, n. 5, c.p.c., “Omessa pronuncia sulla richiesta di ammissione delle prove testimoniali e violazione dell’art. 115 c.p.c. e delle norme sul giusto processo in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.”, lamentando l ’ omessa pronuncia in relazione alla richiesta di ammissione delle istanze istruttorie richieste in primo grado, e reiterate in sede di appello, volte a dimostrare che la controparte originaria aveva rifiutato la consegna delle merci con contestuale pagamento del prezzo.

5. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co, n. 5, c.p.c., “Omessa pronuncia sul terzo motivo di appello e violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n.5 c.p.c.”, censurando la sentenza gravata nella parte in cui ha giudicato inammissibile il terzo motivo di appello, ritenendo che fosse irrilevante ai fini della statuizione di rigetto del giudice di prime curela circostanza che la cons egna dovesse avvenire presso la ditta BRB, anziché presso la ditta Bordini.

6. Il secondo motivo di ricorso si presenta come logicamente prioritario, in quantosi incentra sull ’ asserito precedente giudicato a detta della ricorrente formatosi in relazione: (i) al giudizio di opposizione all’esecuzione immobiliare dinanzi al Tribunale di Pesaro, in cui Mobilsala aveva sollevato l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., chiedendo che il pagamento dei mobili avvenisse contestualmente all’esecuzione della controprestazione consistente nella consegna dei mobili stessi, con la quale il Tribunale ha respinto l’opposizione all’esecuzione, statuendo che l’eccezione di inadempimento avrebbe dovuto necessariamente essere proposta nel giudizio avanti al Tribunale di Verona; (ii) a l procedimento monitorio dinanzi al Tribunale di Verona-Legnago, sfociato in giudizio di merito a seguito dell’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da [OSCURATO:PERSONA], nel quale il Tribunale aveva accolto l ’ opposizione di quest’ultima, revocando il decreto ingiuntivo, fondando la propria decisione sul fatto che, nel precedente giudizio, il Tribunale di Verona aveva stabilito che la merce fosse stata messa a disposizione di Mobilsala, che però non l’aveva ritirata, e che pertanto la questione non poteva essere riesaminata.

7. A detta della ricorrente, se la Corte d ’a ppello di Ancona avesse considerato il contenuto di tali sentenze, avrebbe dovuto affermare che sulla questione si era formato il giudicatoe che pertanto non era più possibile per Mobilsala chiedere e ottenere la consegna dei mobili, in applicazione dell’art. 2909 c.c. (così alle pp. 18-18 del ricorso), con conseguente responsabilità professionale degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

8. Il motivo è inammissibile.

I provv edimenti sopra richiamati sarebbero stati vincolanti solo se la ricorrente avesse dimostrato che i risultati negativi del decisum fossero eziologicamente collegati all’operato dei professionisti, mentre tale dimostrazione fa difetto: in particolare, non è adeguatamente allegata l’argomentazione in sede di merito della necessità, in capo alle odierne controparti, di agire per impedire che quelle due sentenze, quella del Tribunale di Pescara sull’opposizione ad esecuzione e quella del Tribunale di Verona –sez. dist. di Legnago sull’opposizione al decreto ingiuntivo per consegna, passassero in giudicato sull’esclusione della considerazione dell’eccezione di inadempimento fin nel titolo originario consistente nella decisione del Tribunale di Verona e di quella successiva della Corte d’appello di Venezia.

9. Ancora.

Come risulta dalla sentenza gravata, i l Tribunale di Pesaro ha ritenuto che “ Quand ’ anche gli avvocati convenuti avessero proposto la domanda subordinata di consegna della merce, in ogni caso, il danno lamentato dalla Mobilcasa si sarebbe, comunque, prodotto, non avendo la stessa manifestato disponibilità al pagamento della merce in questione contestuale alla consegna, neppure a seguito della sentenza di condanna” (così al punto 3.4 della sentenza gravata).

10. La sentenza della Corte d’appello di Ancona ha pienamente condiviso tali conclusioni, confermando integralmente la pronuncia di primo grado.

In sostanza, la Corte territoriale ha motivato sulle medesime ragioni di fatto poste a base della ricostruzione dell’esclusione del nesso eziologico, fulcro della decisione di primo grado.

11. Inoltre, va osservato che tutti e quattro i motivi di ricorso vengono dedotti in relazione alla denunciata violazione dell’art. 360, 1° comma, n. 5, cod. proc. civ, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. 11.1Al riguardo, è sin troppo ovvio rilevare che, p er giurisprudenza pacifica di legittimità, la nozione di decisività concerne non il fatto sulla cui ricostruzione il vizio stesso ha inciso, bensì la stessa idoneità del vizio denunciato –ove riconosciuto – a determinarne una diversa ricostruzione e, dunque, attiene al nesso di causalità fra il vizio della motivazione e la decisione, essendo, peraltro, necessario che il vizio, una volta riconosciuto esistente, sia tale che, se non fosse stato compiuto, si sarebbe avuta una ricostruzione del fatto diversa da quella accolta dal giudice del merito, e non già la sola possibilità o probabilità di essa. 11.2Infatti, se il vizio di motivazione per omessa considerazione di punto decisivo fosse configurabile solo per il fatto che la circostanza di cui il giudice del merito ha omesso la considerazione, ove esaminata, avrebbe reso soltanto possibile o probabile una ricostruzione del fatto diversa da quella adottata, oppure se il vizio di motivazione per insuperabili insufficienza o contraddittorietà fosse configurabile solo perché su uno specifico fatto appaia esistente una motivazione logicamente insufficiente o contraddittoria, senza che rilevi se la decisione possa reggersi, in base al suo residuo argomentare, il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 5, si risolverebbe nell’investire la S.C. del controllo dell’iter logico della motivazione, del tutto svincolato dalla funzionalità rispetto ad un esito della ricostruzione del fatto idoneo a dare luogo ad una soluzione della controversia diversa da quella avutasi nella fase di merito (Cass. n. 22984/2004; Cass., Sez.

III, 10/6/2016, n. 11892, seguite da numerose conformi). 11.3Compito della S.C. non è quello di condividere o non condividere la ricostruzionedei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito, dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile (così, di recente, Cass., Sez.

II, 08/03/2022, n. 7523). 11.4Inoltre, nel vigore del nuovo art. 360, n. 5, cod. proc. civ., secondo la lettura data dalle Sezioni Unite, «L’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 6, e art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie» (Cass., Sez.

Un. n. 8053 e 9032 del 2014; principio costantemente applicato dalla giurisprudenza successiva: cfr. Cass., Sez.

Un., 14/11/2014, n. 24282; Cass., Sez.

Un., sent. 20/10/2015, n. 21216; Cass., Sez.

Un., sent. 30/07/2021, n. 21973; Cass., sez.

III, 7/05/2021, n. 13170; Cass., sez.

II, 31/03/2022, n. 10525; Cass, sez.

II, 08/03/2022, n. 7523).

Anomalia questa che è riconducibile alla violazione dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ.

12. L’inammissibilità specifica del motivo logicamente pregiudiziale (cioè, il secondo) e quella generica di tutte le doglianze implica l’inammissibilità del ricorso.

13. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., seguono la soccombenza.

P.Q.

M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 7.500,00, oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, oltre al rimborso spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26701/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 77, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che la rappresenta e difende - R icorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 17, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che la rappresenta e difende - C ontroricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - I ntimati – avverso la SENTENZA della CORTE D ’ APPELLO di GENOVA n. 423/2020depositata il 11/05/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. F [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. convenne dinnanzi al Tribunale di Pesaro gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti in ragione di alcuni errori commessi dai convenuti nell’espletamentodel mandato difensivo nel procedimento civile tenutosi dinanzi al Tribunale di Verona tra l’attrice e la ditta [OSCURATO:PERSONA]. 2. A sostegno della propria pretesa, l ’ odierna ricorrente sostenne di essere risultata soccombente nel giudizio instaurato nei suoi confronti dalla ditta [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il pagamento della somma di euro 86.062,38 a titolo di prezzo concordato per la vendita di alcuni mobili, nonché il risarcimento del danno per i costi subiti a causa dello stoccaggio e deposito dei mobili. 3. In particolare, dedusse ch e gli errori commessi dai propri difensori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero pregiudicato l’esito della causa, determinando il rigetto della domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per inadempimento della ditta Bordini, nonché l’accoglimento della richiesta di pagamento incondizionato dei mobili, senza alcuna statuizione in merito all’obbligo da parte della ditta Bordini di consegnare i mobili oggetto del giudizio. 4. Inoltre, evidenziò che il rigetto da parte della Corte di Appello dell’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del Tribunale di Verona avrebbe comportato ingenti danni all’odierna ricorrente: nello specifico, euro 114.495,50 corrisposti da Mobilsala in esecuzione della sentenza di condanna per evitare la vendita all’asta dell’immobile pignoratole, oltre ad euro 35.000,00 versati a titolo di compenso per l’attività difensiva dei legali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 5. Si costituirono in giudizio gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domandando il rigetto della domanda e la chiamata in manleva delle rispettive compagnie assicurative. In particolare, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva di chiamare in causa la [OSCURATO:SOCIETA]., sua assicuratrice della responsabilità civile, per essere da questa garantita in caso di accoglimento della domanda. 6. Con sentenza n. 173/2015 il Tribunale di Pesaro rigettò la domanda di parte attrice. 7. Avverso la sentenza di primo grado Mobilsala ove propose appello, lamentando l’erroneità della ricostruzione del fatto operata dal giudice di prime curenella parte in cui aveva affermato che la merce era stata ripetutamente messa a disposizione dell’appellante acquirente - previo pagamento del prezzo dovuto – anche dopo la sentenza di condanna, di modo che i danni lamentati sarebbero stati causati esclusivamente dall’inadempimento della ditta acquirente (Mobilsala) dell’obbligo di pagare il prezzo alla ditta alienante (ditta [OSCURATO:PERSONA]). Inoltre, Mobilsala censurò la sentenza impugnata sia nella parte in cui aveva escluso l’interesse della stessa alla consegna della merce, sia nella parte in cui aveva ritenuto provato il luogo di ritiro dei mobili indicato dalla ditta Bordini. 8. Pertanto, Mobilsala domandò la condanna dei difensori appellati al risarcimento del danno, evidenziando la mancata contestazione, da parte degli stessi, della circostanza dedotta in giudizio dalla ditta Bordini,secondo la quale era stato assolto l ’ obbligo di consegna dei mobili, nonché la mancata proposizione della domanda subordinata di consegna della merce. 9. Con sentenza n. 423/2020, depositata in data 11/05/2020, oggetto di ricorso, la Corte d’appello di Ancona ha respinto il gravame, ritenendo che la mancata consegna delle merci fosse imputabile esclusivamente all’inadempimento della ditta appellante, e che la mancanza di una statuizione di condanna alla consegna dei mobili in capo alla ditta alienante non comportasse alcun pregiudizio per Mobilsala. 10. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui [OSCURATO:SOCIETA]resiste con controricorso. 11. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 - bis.1 cod. proc. civ. 12. P arte ricorrente ha depositato memoria. 13. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. R [OSCURATO:PERSONA] 1. È irrilevante la compiuta verifica della ritualità della instaurazione del contraddittorio nel presente giudizio di legittimità anche nei confronti delle controparti restate intimate, alla stregua dei principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, che esimono dall’ordine di rinnovazione della notifica del ricorso in caso di nullità o perfino di carenza di quella, nell’evenienza di ricorso di cui si palesi l’inammissibilità o l’infondatezza (con principio affermato fin da Cass. Sez. U.,ord. 22/0 3/2010, n. 6826, per il caso di inammissibilità, si vedano, tra innumerevoli successivi, in termini: Cass.,17/06/2013, n. 15106; Cass. Sez. U., 22/12/2015, n. 25772; Cass. , ord.21/05/2018, n. 12515; Cass.,ord. 17/06/2019, n. 16141). 2. Con il primo motivo , la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co, n. 5, c.p.c., “Travisamento delle prove e violazione dell’art.115 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1, n.5 c.p.c. (con riferimento ai documenti n. 11, 12, 13, 14 e 15 difesa Avv. [OSCURATO:PERSONA])”, lamentando il travisamento del contenuto e del significato dei documenti prodotti in giudizio dalla difesa dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Denunzia l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale, la quale avrebbe desunto da tale produzione la circostanza che la ditta Bordini avesse dato diponibilità a consegnare la merce alla ricorrente contestualmente al loro pagamento. 3. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co, n. 5, c.p.c., “Travisamento ed omesso esame delle prove e violazione dell’art. 115 c.p.c. (con riferimento al documento n. 19 difesa [OSCURATO:PERSONA]) e dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1, n.5 c.p.c.”, censurando la sentenza nella parte in cui non avrebbe valutato il precedente giudicato, c he precludeva alla ricorrente la possibilità di ottenere la consegna della merce. Al contrario, la Corte avrebbe erroneamente ritenuto che tale diritto fosse insito nella sentenza di condanna al pagamento del prezzo. 4. Con il terzo motivo la ricorrente denun cia, in relazione all ’ art. 360, 1° co, n. 5, c.p.c., “Omessa pronuncia sulla richiesta di ammissione delle prove testimoniali e violazione dell’art. 115 c.p.c. e delle norme sul giusto processo in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.”, lamentando l ’ omessa pronuncia in relazione alla richiesta di ammissione delle istanze istruttorie richieste in primo grado, e reiterate in sede di appello, volte a dimostrare che la controparte originaria aveva rifiutato la consegna delle merci con contestuale pagamento del prezzo. 5. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co, n. 5, c.p.c., “Omessa pronuncia sul terzo motivo di appello e violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n.5 c.p.c.”, censurando la sentenza gravata nella parte in cui ha giudicato inammissibile il terzo motivo di appello, ritenendo che fosse irrilevante ai fini della statuizione di rigetto del giudice di prime curela circostanza che la cons egna dovesse avvenire presso la ditta BRB, anziché presso la ditta Bordini. 6. Il secondo motivo di ricorso si presenta come logicamente prioritario, in quantosi incentra sull ’ asserito precedente giudicato a detta della ricorrente formatosi in relazione: (i) al giudizio di opposizione all’esecuzione immobiliare dinanzi al Tribunale di Pesaro, in cui Mobilsala aveva sollevato l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., chiedendo che il pagamento dei mobili avvenisse contestualmente all’esecuzione della controprestazione consistente nella consegna dei mobili stessi, con la quale il Tribunale ha respinto l’opposizione all’esecuzione, statuendo che l’eccezione di inadempimento avrebbe dovuto necessariamente essere proposta nel giudizio avanti al Tribunale di Verona; (ii) a l procedimento monitorio dinanzi al Tribunale di Verona-Legnago, sfociato in giudizio di merito a seguito dell’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da [OSCURATO:PERSONA], nel quale il Tribunale aveva accolto l ’ opposizione di quest’ultima, revocando il decreto ingiuntivo, fondando la propria decisione sul fatto che, nel precedente giudizio, il Tribunale di Verona aveva stabilito che la merce fosse stata messa a disposizione di Mobilsala, che però non l’aveva ritirata, e che pertanto la questione non poteva essere riesaminata. 7. A detta della ricorrente, se la Corte d ’a ppello di Ancona avesse considerato il contenuto di tali sentenze, avrebbe dovuto affermare che sulla questione si era formato il giudicatoe che pertanto non era più possibile per Mobilsala chiedere e ottenere la consegna dei mobili, in applicazione dell’art. 2909 c.c. (così alle pp. 18-18 del ricorso), con conseguente responsabilità professionale degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 8. Il motivo è inammissibile. I provv edimenti sopra richiamati sarebbero stati vincolanti solo se la ricorrente avesse dimostrato che i risultati negativi del decisum fossero eziologicamente collegati all’operato dei professionisti, mentre tale dimostrazione fa difetto: in particolare, non è adeguatamente allegata l’argomentazione in sede di merito della necessità, in capo alle odierne controparti, di agire per impedire che quelle due sentenze, quella del Tribunale di Pescara sull’opposizione ad esecuzione e quella del Tribunale di Verona –sez. dist. di Legnago sull’opposizione al decreto ingiuntivo per consegna, passassero in giudicato sull’esclusione della considerazione dell’eccezione di inadempimento fin nel titolo originario consistente nella decisione del Tribunale di Verona e di quella successiva della Corte d’appello di Venezia. 9. Ancora. Come risulta dalla sentenza gravata, i l Tribunale di Pesaro ha ritenuto che “ Quand ’ anche gli avvocati convenuti avessero proposto la domanda subordinata di consegna della merce, in ogni caso, il danno lamentato dalla Mobilcasa si sarebbe, comunque, prodotto, non avendo la stessa manifestato disponibilità al pagamento della merce in questione contestuale alla consegna, neppure a seguito della sentenza di condanna” (così al punto 3.4 della sentenza gravata). 10. La sentenza della Corte d’appello di Ancona ha pienamente condiviso tali conclusioni, confermando integralmente la pronuncia di primo grado. In sostanza, la Corte territoriale ha motivato sulle medesime ragioni di fatto poste a base della ricostruzione dell’esclusione del nesso eziologico, fulcro della decisione di primo grado. 11. Inoltre, va osservato che tutti e quattro i motivi di ricorso vengono dedotti in relazione alla denunciata violazione dell’art. 360, 1° comma, n. 5, cod. proc. civ, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. 11.1Al riguardo, è sin troppo ovvio rilevare che, p er giurisprudenza pacifica di legittimità, la nozione di decisività concerne non il fatto sulla cui ricostruzione il vizio stesso ha inciso, bensì la stessa idoneità del vizio denunciato –ove riconosciuto – a determinarne una diversa ricostruzione e, dunque, attiene al nesso di causalità fra il vizio della motivazione e la decisione, essendo, peraltro, necessario che il vizio, una volta riconosciuto esistente, sia tale che, se non fosse stato compiuto, si sarebbe avuta una ricostruzione del fatto diversa da quella accolta dal giudice del merito, e non già la sola possibilità o probabilità di essa. 11.2Infatti, se il vizio di motivazione per omessa considerazione di punto decisivo fosse configurabile solo per il fatto che la circostanza di cui il giudice del merito ha omesso la considerazione, ove esaminata, avrebbe reso soltanto possibile o probabile una ricostruzione del fatto diversa da quella adottata, oppure se il vizio di motivazione per insuperabili insufficienza o contraddittorietà fosse configurabile solo perché su uno specifico fatto appaia esistente una motivazione logicamente insufficiente o contraddittoria, senza che rilevi se la decisione possa reggersi, in base al suo residuo argomentare, il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 5, si risolverebbe nell’investire la S.C. del controllo dell’iter logico della motivazione, del tutto svincolato dalla funzionalità rispetto ad un esito della ricostruzione del fatto idoneo a dare luogo ad una soluzione della controversia diversa da quella avutasi nella fase di merito (Cass. n. 22984/2004; Cass., Sez. III, 10/6/2016, n. 11892, seguite da numerose conformi). 11.3Compito della S.C. non è quello di condividere o non condividere la ricostruzionedei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito, dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile (così, di recente, Cass., Sez. II, 08/03/2022, n. 7523). 11.4Inoltre, nel vigore del nuovo art. 360, n. 5, cod. proc. civ., secondo la lettura data dalle Sezioni Unite, «L’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 6, e art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie» (Cass., Sez. Un. n. 8053 e 9032 del 2014; principio costantemente applicato dalla giurisprudenza successiva: cfr. Cass., Sez. Un., 14/11/2014, n. 24282; Cass., Sez. Un., sent. 20/10/2015, n. 21216; Cass., Sez. Un., sent. 30/07/2021, n. 21973; Cass., sez. III, 7/05/2021, n. 13170; Cass., sez. II, 31/03/2022, n. 10525; Cass, sez. II, 08/03/2022, n. 7523). Anomalia questa che è riconducibile alla violazione dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. 12. L’inammissibilità specifica del motivo logicamente pregiudiziale (cioè, il secondo) e quella generica di tutte le doglianze implica l’inammissibilità del ricorso. 13. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., seguono la soccombenza. P.Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 7.500,00, oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, oltre al rimborso spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto
Sentenza Cassazione n. 21168/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris