CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 maggio 2022
Cassazione n. 14117/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 15060-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA Cagliari, via [OSCURATO:PERSONA] n. 6, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 104, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 15060/2021 Numero sezionale 3310/2022 Numero di raccolta generale 14117/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 avverso la sentenza n. 138/2021 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 26/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari di inammissibilità dell’appello per tardività. 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] si sono costituiti con controricorso. 3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. [OSCURATO:PERSONA]: Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: La ricorrente lamenta la statuizione di inammissibilità dell’appello sulla base di 4 motivi i quali, tuttavia, non colgono l’aspetto essenziale della questione, ovvero che la sentenza di primo grado è stata pronunciata ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. all’udienza del 15 ottobre 2015 e che nella medesima sentenza si legge: dopo breve escussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex articolo 281 sexies c.p.c. che viene allegata al verbale in data odierna e contestualmente pubblicata in via telematica. Peraltro, nella sentenza si legge (pag. 7) che nel verbale di udienza si dà atto della lettura della stessa alla presenza Ric. 2021 n. 15060 sez. M2 - ud. 25-03-2022 -2- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 15060/2021 Numero sezionale 3310/2022 Numero di raccolta generale 14117/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 delle parti risultando integrato pertanto il requisito essenziale della sentenza ex articolo 281 sexies c.p.c.. Rispetto al verbale, così come rispetto alla sentenza, non è stata proposta querela di falso. Correttamente, pertanto, la Corte d'appello ha richiamato la sentenza di questa Corte n. 22519 del 2018 nella parte in cui ha posto in evidenza che la sentenza pronunciata ex articolo 281 sexies c.p.c., integralmente letta in udienze e sottoscritta dal giudice con la sottoscrizione del verbale che la contiene è da intendersi pubblicata e non può essere dichiarata nulla anche se il cancelliere non abbia dato atto del deposito in cancelleria non vi abbia apposto la data e la firma immediatamente dopo l'udienza trattandosi di formalità che non incidono sulla validità della pronuncia la cui immodificabilità è garantita dalla pubblicazione. Inoltre, la sentenza è conforme ai seguenti precedenti di questa Corte Sez. 2, Ord. n. 19338 del 2020 e Sez. 6-3, Ord. n. 19908 del 2018. 3. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. 4. La ricorrente non ha presentato memorie. 5. La Corte rigetta il ricorso. 6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 7. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente che liquida in euro 3500 oltre alle spese Ric. 2021 n. 15060 sez. M2 - ud. 25-03-2022 -3- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 15060/2021 Numero sezionale 3310/2022 Numero di raccolta generale 14117/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, in data 25 marzo 2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 15060 sez. M2 - ud. 25-03-2022 -4- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a :