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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 maggio 2026

Cassazione n. 16227/2026

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diStabia (NA), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 4, [OSCURATO:PARTITA_IVA], in persona dellegale rappresentante p.t., Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], elettivamentedomiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], C.F.

VNC MSM56L14 F924E, sito in Nola (NA), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 133, PEC:avv.massimovincenti @ pec.giuffre.it, del Foro di Nola, abilitato alpatrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle [OSCURATO:PERSONA] quale è rappresentata e difesa in virtù di procura conferita su attoseparato, allegata all’atto di costituzione di nuovo difensore per formarneparte integrante e sostanziale, dichiarando di voler ricevere tutte lecomunicazioni e notificazioni presso il domicilio digitale sopra indicato.RicorrentecontroAzienda [OSCURATO:PERSONA] 3 Sud, [OSCURATO:PARTITA_IVA], con sedein Torre del Greco (Na), in via G. Marconi n. 66 - cap. 80058 - in personadel Direttore Generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], c.f.

RSSGPP 65D07 F839Y, nominato con Deliberazione della Giunta della RegioneNumero registro generale 18530/2022Numero sezionale 2250/2026Numero di raccolta generale 16227/2026Data pubblicazione 25/05/2026Campania n. 321 del 21 giugno 2022 nonché del D.P.G.R.C. n.111 del 04agosto 2022, rapp.ta e difesa, in virtù di procura speciale alle liti redattasu atto separato, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:PERSONA] 61C07Ambra c.f. [OSCURATO:PERSONA] 75E47 F839E, pec: a.ambra @ pec.aslnapoli3sud.it,tutti elett.te dom.ti in Roma presso la sede di rappresentanza dellaRegione Campania, alla [OSCURATO:PERSONA], 29, nonché ai rispettivi indirizzi di postaelettronica certificata: a.ambra @ pec.aslnapoli3sud.it, e.martucci @pec.aslnapoli3sud.it.Controricorrenteavverso l’ordinanza ex art. 348-bis cod. proc. civ. n° 1789 depositata il 1°giugno 2022 e avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n°280 depositata il 9 febbraio 2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 maggio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- Con sentenza n° 280 del 9 febbraio 2022 il Tribunale di TorreAnnunziata accoglieva l’opposizione formulata dall’[OSCURATO:PERSONA] 3 Sud, cheera stata ingiunta in via monitoria di pagare al ricorrente [OSCURATO:PERSONA]Psicosomatica coop. soc., euro 21.227,40 a titolo di prestazioni sanitarieerogate nel luglio 2014.Revocava, quindi, il decreto ingiuntivo, ponendo le spese a caricodell’opposta.Osservava il primo giudice che l’eccezione dell’Asl di superamento deltetto di spesa era provata, da un lato, dal contratto tra Asl ed erogatore,dal quale risultava che il tetto predetto, vincolante per le parti aprescindere dal meccanismo di [OSCURATO:PERSONA], era fissato per il2014 in euro 102.387,68; dall’altro, che l’opposta non avevaspecificamente contestato di aver ricevuto per il 2014 la maggior sommadi euro 138.741,65.Numero registro generale 18530/2022Numero sezionale 2250/2026Numero di raccolta generale 16227/2026Data pubblicazione 25/05/2026Il Centro, infatti, nella propria comparsa di costituzione si era limitato arichiamare gli orientamenti giurisprudenziali in tema di onere della provacon riferimento al superamento del tetto di spesa ed a contestarel’operatività del tetto di spesa di struttura in luogo di quello cosiddetto permacroarea, nonché la rilevanza probatoria della nota prot. 149/2019,depositata dall’ASL, disconoscendo il suo contenuto: difese che nonsoddisfacevano l’onere posto dall’art. 115 cod. proc. civ., che impone alleparti di contestare in termini specifici, e non limitati a una genericanegazione, le circostanze di fatto dedotte dalla controparte2.- L’appello da parte della struttura privata, nella contumacia dell’Asl,veniva dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 348-bis cod. proc. civ. conl’ordinanza della Corte territoriale menzionata in epigrafe.3.- Avverso l’ordinanza predetta e avverso la sentenza del Tribunale,entrambe indicate in intestazione, il Centro ha proposto ricorso percassazione affidato a due motivi.Resiste l’Asl con controricorso, concludendo per l’inammissibilitàdell’impugnazione avverso l’ordinanza ex art. 348-bis cod. proc. civ. eavverso la sentenza del primo giudice.Nessuna delle parti ha depositato memoria.La causa è stata assegnata per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] aisensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE4.- Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 348-bis e 348-ter del codice di rito, dell’art. 2697, secondo comma, del cod.civ., e dell'art 24 Cost.; la violazione degli artt. 6, punto 3, lettere a) e b),e 7, punto 2, del contratto; la violazione degli artt. 8-quater e 8-quinquiesdel d.lgs. n° 502 del 1992, con riferimento ai principi che regolano l'oneredella prova, in particolare del principio di vicinanza alla prova, in relazioneall'art. 360, primo comma, n° 3, del cod. proc. civ.Numero registro generale 18530/2022Numero sezionale 2250/2026Numero di raccolta generale 16227/2026Data pubblicazione 25/05/2026Premesso che la Corte territoriale non si era limitata a dichiarareinammissibile l’impugnazione del Centro, ma aveva compiuto uno scrutinioanalitico del merito del gravame, con conseguente natura di sentenzadell’ordinanza impugnata, la ricorrente deduce che l’onere di provare lasussistenza del tetto incombeva all’Asl, che, per contro, avevagenericamente dedotto e non provato il superamento.Inoltre, l’Asl avrebbe dovuto provare anche di aver interamente erogato ilbudget assegnato e il giudice del merito aveva sbagliato a ritenererilevante il limite di spesa di struttura, anziché quello di macroarea, conciò violando quanto previsto dal contratto agli artt. 6, punto 3, lettere a) eb), e 7, punto 2.Col secondo motivo il Centro deduce la violazione dell'art 348-ter decodice di rito e dell'art. 2697 del cod. civ., nonché violazione ed errore difatto ex artt. 115 e 116, 163 e 167 dello stesso codice in relazione all'art.360, primo comma, n° 3.Il mezzo riprende in sostanza quanto già dedotto col primo motivo,sottolineando che era onere della Asl provare il pagamento e che di taleadempimento non vi era prova.5.- I motivi sono inammissibili.Anzitutto, nonostante il ricorso enunci che l’impugnazione è diretta siacontro l’ordinanza ex art. 348-bis cod. proc. civ., che contro la sentenza,la struttura privata censura nella sostanza solo il percorso motivazionaledel primo giudice, mentre non deduce alcun vizio proprio dell’ordinanza diinammissibilità dell’appello.Secondariamente, i mezzi sono inammissibili in quanto non censurano laratio decidendi della sentenza del Tribunale, con la quale – come si èsopra detto – il primo giudice aveva osservato che il limite di spesa fissatodall’Asl era provato tramite il contratto e che la struttura non avevaadeguatamente contestato l’allegazione dell’opponente di aver ricevuto ilpagamento di somma superiore, precisamente pari ad euro 138.741,65.Numero registro generale 18530/2022Numero sezionale 2250/2026Numero di raccolta generale 16227/2026Data pubblicazione 25/05/2026La ricorrente nella presente sede deduce il malgoverno dell’onereprobatorio, in quanto, a suo dire, il tribunale avrebbe posto a suo carico didimostrare l’adempimento del debitore.In realtà, così non è: sol che si legga la motivazione del primo giudice,sopra sinteticamente riassunta, si può agevolmente notare che il Tribunaleha ritenuto provato il tetto di spesa di euro 102.387,68 grazie al contrattointer partes prodotto in causa: sicché per questo snodo logico la doglianzadi inversione dell’onere probatorio non ha alcun peso, giacché in virtù delprincipio cosiddetto di “acquisizione probatoria” le risultanze istruttorie,comunque ottenute (e qual che sia la parte ad iniziativa della quale sonostate assunte), concorrono, tutte ed indistintamente, alla formazione dellibero convincimento del giudice (per tutte: Cass., sez.

L, 28 agosto 2024,n° 23286).Quanto, invece, al superamento del limite, il Tribunale ha ritenuto provatoil pagamento di euro 138.741,65 in virtù del principio di noncontestazione, avendo l’Asl allegato di aver pagato tale cifra e non avendol’erogatore adeguatamente contestato tale deduzione difensiva.Sicché, anche in relazione a questa parte della motivazione i due mezzinon colgono gli snodi logici essenziali della sentenza.La ricorrente, nell’atto di costituzione di nuovo difensore datato 15 maggio2026, formula inammissibili deduzioni difensive, che appaiono, peraltro,anche infondate, in quanto il precedente di legittimità di Cass., sez.

III, 14novembre 2024, n° 29474, tenuto conto delle ragioni di inammissibilitàdei motivi (sopra esposte), non ha alcun rilievo in causa.6.- In conclusione, il ricorso va nel complesso dichiarato inammissibile.Alla soccombenza del Centro segue la sua condanna alla rifusione dellespese del presente grado in favore dell’Asl, per la cui liquidazione – fattain base al valore della lite (euro 21,2 mila) ed al d.m. n° 55 del 2014 – sirimanda al dispositivo che segue.Numero registro generale 18530/2022Numero sezionale 2250/2026Numero di raccolta generale 16227/2026Data pubblicazione 25/05/2026Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico delricorrente, ove dovuto.

P.Q.Mla Corte dichiara inammissibili i due motivi di ricorso e condanna laricorrente a rifondere alla resistente le spese del presente giudizio, cheliquida in euro 2.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre alrimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all’iva,se dovuti.

Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13,comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico delricorrente, ove dovuto.Così deciso in Roma il 21 maggio 2026, nell’adunanza camerale dellaprima sezione.Il presidenteLuigi Abete

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
diStabia (NA), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 4, [OSCURATO:PARTITA_IVA], in persona dellegale rappresentante p.t., Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], elettivamentedomiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], C.F. VNC MSM56L14 F924E, sito in Nola (NA), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 133, PEC:avv.massimovincenti @ pec.giuffre.it, del Foro di Nola, abilitato alpatrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle [OSCURATO:PERSONA] quale è rappresentata e difesa in virtù di procura conferita su attoseparato, allegata all’atto di costituzione di nuovo difensore per formarneparte integrante e sostanziale, dichiarando di voler ricevere tutte lecomunicazioni e notificazioni presso il domicilio digitale sopra indicato.RicorrentecontroAzienda [OSCURATO:PERSONA] 3 Sud, [OSCURATO:PARTITA_IVA], con sedein Torre del Greco (Na), in via G. Marconi n. 66 - cap. 80058 - in personadel Direttore Generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], c.f. RSSGPP 65D07 F839Y, nominato con Deliberazione della Giunta della RegioneNumero registro generale 18530/2022Numero sezionale 2250/2026Numero di raccolta generale 16227/2026Data pubblicazione 25/05/2026Campania n. 321 del 21 giugno 2022 nonché del D.P.G.R.C. n.111 del 04agosto 2022, rapp.ta e difesa, in virtù di procura speciale alle liti redattasu atto separato, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:PERSONA] 61C07Ambra c.f. [OSCURATO:PERSONA] 75E47 F839E, pec: a.ambra @ pec.aslnapoli3sud.it,tutti elett.te dom.ti in Roma presso la sede di rappresentanza dellaRegione Campania, alla [OSCURATO:PERSONA], 29, nonché ai rispettivi indirizzi di postaelettronica certificata: a.ambra @ pec.aslnapoli3sud.it, e.martucci @pec.aslnapoli3sud.it.Controricorrenteavverso l’ordinanza ex art. 348-bis cod. proc. civ. n° 1789 depositata il 1°giugno 2022 e avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n°280 depositata il 9 febbraio 2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 maggio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- Con sentenza n° 280 del 9 febbraio 2022 il Tribunale di TorreAnnunziata accoglieva l’opposizione formulata dall’[OSCURATO:PERSONA] 3 Sud, cheera stata ingiunta in via monitoria di pagare al ricorrente [OSCURATO:PERSONA]Psicosomatica coop. soc., euro 21.227,40 a titolo di prestazioni sanitarieerogate nel luglio 2014.Revocava, quindi, il decreto ingiuntivo, ponendo le spese a caricodell’opposta.Osservava il primo giudice che l’eccezione dell’Asl di superamento deltetto di spesa era provata, da un lato, dal contratto tra Asl ed erogatore,dal quale risultava che il tetto predetto, vincolante per le parti aprescindere dal meccanismo di [OSCURATO:PERSONA], era fissato per il2014 in euro 102.387,68; dall’altro, che l’opposta non avevaspecificamente contestato di aver ricevuto per il 2014 la maggior sommadi euro 138.741,65.Numero registro generale 18530/2022Numero sezionale 2250/2026Numero di raccolta generale 16227/2026Data pubblicazione 25/05/2026Il Centro, infatti, nella propria comparsa di costituzione si era limitato arichiamare gli orientamenti giurisprudenziali in tema di onere della provacon riferimento al superamento del tetto di spesa ed a contestarel’operatività del tetto di spesa di struttura in luogo di quello cosiddetto permacroarea, nonché la rilevanza probatoria della nota prot. 149/2019,depositata dall’ASL, disconoscendo il suo contenuto: difese che nonsoddisfacevano l’onere posto dall’art. 115 cod. proc. civ., che impone alleparti di contestare in termini specifici, e non limitati a una genericanegazione, le circostanze di fatto dedotte dalla controparte2.- L’appello da parte della struttura privata, nella contumacia dell’Asl,veniva dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 348-bis cod. proc. civ. conl’ordinanza della Corte territoriale menzionata in epigrafe.3.- Avverso l’ordinanza predetta e avverso la sentenza del Tribunale,entrambe indicate in intestazione, il Centro ha proposto ricorso percassazione affidato a due motivi.Resiste l’Asl con controricorso, concludendo per l’inammissibilitàdell’impugnazione avverso l’ordinanza ex art. 348-bis cod. proc. civ. eavverso la sentenza del primo giudice.Nessuna delle parti ha depositato memoria.La causa è stata assegnata per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] aisensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE4.- Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 348-bis e 348-ter del codice di rito, dell’art. 2697, secondo comma, del cod.civ., e dell'art 24 Cost.; la violazione degli artt. 6, punto 3, lettere a) e b),e 7, punto 2, del contratto; la violazione degli artt. 8-quater e 8-quinquiesdel d.lgs. n° 502 del 1992, con riferimento ai principi che regolano l'oneredella prova, in particolare del principio di vicinanza alla prova, in relazioneall'art. 360, primo comma, n° 3, del cod. proc. civ.Numero registro generale 18530/2022Numero sezionale 2250/2026Numero di raccolta generale 16227/2026Data pubblicazione 25/05/2026Premesso che la Corte territoriale non si era limitata a dichiarareinammissibile l’impugnazione del Centro, ma aveva compiuto uno scrutinioanalitico del merito del gravame, con conseguente natura di sentenzadell’ordinanza impugnata, la ricorrente deduce che l’onere di provare lasussistenza del tetto incombeva all’Asl, che, per contro, avevagenericamente dedotto e non provato il superamento.Inoltre, l’Asl avrebbe dovuto provare anche di aver interamente erogato ilbudget assegnato e il giudice del merito aveva sbagliato a ritenererilevante il limite di spesa di struttura, anziché quello di macroarea, conciò violando quanto previsto dal contratto agli artt. 6, punto 3, lettere a) eb), e 7, punto 2.Col secondo motivo il Centro deduce la violazione dell'art 348-ter decodice di rito e dell'art. 2697 del cod. civ., nonché violazione ed errore difatto ex artt. 115 e 116, 163 e 167 dello stesso codice in relazione all'art.360, primo comma, n° 3.Il mezzo riprende in sostanza quanto già dedotto col primo motivo,sottolineando che era onere della Asl provare il pagamento e che di taleadempimento non vi era prova.5.- I motivi sono inammissibili.Anzitutto, nonostante il ricorso enunci che l’impugnazione è diretta siacontro l’ordinanza ex art. 348-bis cod. proc. civ., che contro la sentenza,la struttura privata censura nella sostanza solo il percorso motivazionaledel primo giudice, mentre non deduce alcun vizio proprio dell’ordinanza diinammissibilità dell’appello.Secondariamente, i mezzi sono inammissibili in quanto non censurano laratio decidendi della sentenza del Tribunale, con la quale – come si èsopra detto – il primo giudice aveva osservato che il limite di spesa fissatodall’Asl era provato tramite il contratto e che la struttura non avevaadeguatamente contestato l’allegazione dell’opponente di aver ricevuto ilpagamento di somma superiore, precisamente pari ad euro 138.741,65.Numero registro generale 18530/2022Numero sezionale 2250/2026Numero di raccolta generale 16227/2026Data pubblicazione 25/05/2026La ricorrente nella presente sede deduce il malgoverno dell’onereprobatorio, in quanto, a suo dire, il tribunale avrebbe posto a suo carico didimostrare l’adempimento del debitore.In realtà, così non è: sol che si legga la motivazione del primo giudice,sopra sinteticamente riassunta, si può agevolmente notare che il Tribunaleha ritenuto provato il tetto di spesa di euro 102.387,68 grazie al contrattointer partes prodotto in causa: sicché per questo snodo logico la doglianzadi inversione dell’onere probatorio non ha alcun peso, giacché in virtù delprincipio cosiddetto di “acquisizione probatoria” le risultanze istruttorie,comunque ottenute (e qual che sia la parte ad iniziativa della quale sonostate assunte), concorrono, tutte ed indistintamente, alla formazione dellibero convincimento del giudice (per tutte: Cass., sez. L, 28 agosto 2024,n° 23286).Quanto, invece, al superamento del limite, il Tribunale ha ritenuto provatoil pagamento di euro 138.741,65 in virtù del principio di noncontestazione, avendo l’Asl allegato di aver pagato tale cifra e non avendol’erogatore adeguatamente contestato tale deduzione difensiva.Sicché, anche in relazione a questa parte della motivazione i due mezzinon colgono gli snodi logici essenziali della sentenza.La ricorrente, nell’atto di costituzione di nuovo difensore datato 15 maggio2026, formula inammissibili deduzioni difensive, che appaiono, peraltro,anche infondate, in quanto il precedente di legittimità di Cass., sez. III, 14novembre 2024, n° 29474, tenuto conto delle ragioni di inammissibilitàdei motivi (sopra esposte), non ha alcun rilievo in causa.6.- In conclusione, il ricorso va nel complesso dichiarato inammissibile.Alla soccombenza del Centro segue la sua condanna alla rifusione dellespese del presente grado in favore dell’Asl, per la cui liquidazione – fattain base al valore della lite (euro 21,2 mila) ed al d.m. n° 55 del 2014 – sirimanda al dispositivo che segue.Numero registro generale 18530/2022Numero sezionale 2250/2026Numero di raccolta generale 16227/2026Data pubblicazione 25/05/2026Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico delricorrente, ove dovuto. P.Q.Mla Corte dichiara inammissibili i due motivi di ricorso e condanna laricorrente a rifondere alla resistente le spese del presente giudizio, cheliquida in euro 2.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre alrimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all’iva,se dovuti. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13,comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico delricorrente, ove dovuto.Così deciso in Roma il 21 maggio 2026, nell’adunanza camerale dellaprima sezione.Il presidenteLuigi Abete
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