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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 febbraio 2016

Cassazione n. 35405/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.21037/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N 177, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

SALERNO n. 1251/2016depositata il 12/02/2016 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

La CTR Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l’appello della [OSCURATO:PERSONA] srl contro la sentenza della CTP di Salerno che aveva respinto il ricorso della contribuente avverso la cartella di pagamento per IVA n. 10020120022326439000 recuperata a seguito di indebita compensazione del credito IVA spettante a società incorporata.

La CTR ha ritenuto corretta la sentenza di primo grado non essendo stata presentata dichiarazione relativa alla frazione di esercizio delle società fuse compresa tra l’inizio del periodo di imposta e la data in cui ha effetto la fusione entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a tale data.

La società ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza fondato su due motivi.

Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate. [OSCURATO:PERSONA]: Con il primo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., «omessa e/o insufficiente motivazione della sentenza» nonché «omessa pronuncia su una questione fondamentale ai fini del thema decidendum» Con il secondo motivo deduce «violazione e/o falsa applicazione dei principi di cui agli artt. 3 e 53 Cost..

Sulla illogicità della pronuncia impugnata», affermando l’erroneità della decisione in contrasto con il principio generale secondo cui la società incorporante subentra in tutte le posizioni soggettive facenti capo alla incorporata.

Nelle more la società ha depositato domanda di adesione alla definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 193/2016, riguardante anche la cartella di pagamento n. 10020120022328439000, indicata come oggetto del presente giudizio, nonché comunicazione di Equitalia relativa alle somme dovute e documentazione comprovante i pagamenti effettuati.

Peraltro, la ricorrente ha ultimamente depositato memoria in cui, senza alcun cenno alla precedente domanda di definizione agevolata, illustra i motivi di ricorso insistendo per il loro accoglimento.

E’ opportuno che parte ricorrente fornisca chiarimenti in quanto, da un lato, il numero della cartella di pagamento indicata in sentenza non corrisponde a quello riportato in ricorso nonché nella domanda di definizione e, d’altro lato, il contenuto della memoria della ricorrente non conferma la volontà di definire la lite.

P.Q.M. dispone rinvio a nuovo ruolo concedendo termine di giorni novanta per deduzioni a chiariment

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.21037/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N 177, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO n. 1251/2016depositata il 12/02/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. La CTR Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l’appello della [OSCURATO:PERSONA] srl contro la sentenza della CTP di Salerno che aveva respinto il ricorso della contribuente avverso la cartella di pagamento per IVA n. 10020120022326439000 recuperata a seguito di indebita compensazione del credito IVA spettante a società incorporata. La CTR ha ritenuto corretta la sentenza di primo grado non essendo stata presentata dichiarazione relativa alla frazione di esercizio delle società fuse compresa tra l’inizio del periodo di imposta e la data in cui ha effetto la fusione entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a tale data. La società ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza fondato su due motivi. Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate. [OSCURATO:PERSONA]: Con il primo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., «omessa e/o insufficiente motivazione della sentenza» nonché «omessa pronuncia su una questione fondamentale ai fini del thema decidendum» Con il secondo motivo deduce «violazione e/o falsa applicazione dei principi di cui agli artt. 3 e 53 Cost.. Sulla illogicità della pronuncia impugnata», affermando l’erroneità della decisione in contrasto con il principio generale secondo cui la società incorporante subentra in tutte le posizioni soggettive facenti capo alla incorporata. Nelle more la società ha depositato domanda di adesione alla definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 193/2016, riguardante anche la cartella di pagamento n. 10020120022328439000, indicata come oggetto del presente giudizio, nonché comunicazione di Equitalia relativa alle somme dovute e documentazione comprovante i pagamenti effettuati. Peraltro, la ricorrente ha ultimamente depositato memoria in cui, senza alcun cenno alla precedente domanda di definizione agevolata, illustra i motivi di ricorso insistendo per il loro accoglimento. E’ opportuno che parte ricorrente fornisca chiarimenti in quanto, da un lato, il numero della cartella di pagamento indicata in sentenza non corrisponde a quello riportato in ricorso nonché nella domanda di definizione e, d’altro lato, il contenuto della memoria della ricorrente non conferma la volontà di definire la lite. P.Q.M. dispone rinvio a nuovo ruolo concedendo termine di giorni novanta per deduzioni a chiariment
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