CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 aprile 2024
Cassazione n. 12325/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 21852/2012 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], deceduto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con l’intervento dell’erede [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale eletto all’indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente e ricorrente incidentale- e contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TOSCANA n. 15/2012 depositata il 15/02/2012. Udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 17/04/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorreva avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, in parziale accoglimento del ricorso del contribuente, aveva dichiarato non dovute le sanzioni relative agli avvisi di accertamento per Irpef 2006, in controversia avente ad oggetto la tassazione di plusvalenze derivanti da contratti di permuta immobiliare; resisteva l’Agenzia delle Entrate con controricorso e ricorso incidentale e restava intimata [OSCURATO:PERSONA] SPA; con “atto per la prosecuzione del giudizio (…) e contestuale istanza di sospensione del giudizio”, notificato alle altre parti, del 25 settembre 2021, interveniva nel giudizio [OSCURATO:PERSONA], erede del ricorrente, deceduto in data 25.3.2019, dando atto di avere aderito alla definizione agevolata (c.d. rottamazione ter) anche con riguardo ai carichi derivanti dall’atto impugnato di cui al ricorso, e producendo le dichiarazioni di adesione alla definizione agevolata del 30.4.2019 e del 30.7.2019, che prevedevano quale ultima rata quella del 30.11.2023; questa Corte, con ordinanza del 14.12.2021, in conformità con la richiesta del Procuratore generale, rinviava la causa a nuovo ruolo in attesa della definizione della procedura di “rottamazione”; in data 23/02/2024 il predetto depositava quindi istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 1 comma 236 della l. n. 197/2022”, ribadita con memoria difensiva depositata in data 4/04/2024, chiedendo, in caso di prosecuzione e decisione del processo di “rigettare la eventuale istanza di estinzione del giudizio” e di accogliere le conclusioni nel merito", e dando atto di quanto sopra nonché: di avere provveduto sino al 20.4.2023 al pagamento di ogni rata in scadenza per complessivi € 827.422,60 (allegando le relative ricevute sub all n. 1); di avere altresì aderito, in data 20.4.2023, anche alla definizione agevolata c.d. “[OSCURATO:PERSONA]” (cfr. all. n. 2); che l’Agenzia delle Entrate - Riscossione, con missive datate 8.9.2023, ha comunicato al sig. [OSCURATO:PERSONA] il residuo debito quantificandolo in € 56.064,88 ed € 79.716,00, indicando altresì le scadenze delle singole rate l’ultima delle quali è prevista per il 30.11.2027; che il predetto sta provvedendo al regolare pagamento anche delle rate relative alla “rottamazione quater” ex art. 1, c. 231, L. 197/2022, nel rispetto delle scadenze indicate dall’ADER nella richiamata comunicazione dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (cfr. all. n. 4); che in prossimità della pubblica udienza l’Agenzia delle entrate ha depositato nota con la quale ha precisato che i pagamenti relativi alla rateazione dovranno essere ultimati alla data del 30.11.2027; che all’odierna udienza le parti hanno richiamato le proprie conclusioni ed il procuratore generale ha chiesto disporsi la sospensione del giudizio; che non vi sono ragioni ostative alla concessione di un nuovo rinvio per verificare l’esito della procedura di cui all’art. art. 1, c. 231, L. 197/2022, legato alla prova degli eseguiti pagamenti, come previsto dall’art. 1 comma 236, l. cit. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a