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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 18 marzo 2022

Cassazione n. 36782/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Roma, adito ai sensi dell'art.355 cod. proc. pen. dalla difesa dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], confermava parzialmente il decreto del 18 marzo 2022 con il quale il Pubblico Ministero presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva disposto il sequestro probatorio di documentazione amministrativa presso il comune di [OSCURATO:PERSONA] nonché di agende, appunti e altri dispositivi elettronici appartenenti o nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sottoposti ad indagini in relazione al reato di corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio di cui agli artt. 110, 81, 319 e 321 cod. pen., per essersi, tra dicembre 2021 e febbraio/marzo 2022 - i primi tre nella veste di consiglieri comunali e impiegati del comune di [OSCURATO:PERSONA], il quarto adoperandosi in seno all'ufficio 'urbanistica' di quella stessa amministrazione municipale, compiuto atti contrari ai doveri di ufficio per favorire il [OSCURATO:PERSONA], in cambio di offerte di denaro e di altre regalie.

In particolare, il Tribunale del riesame riteneva come sussistesse il fumus commissi delicti necessario per l'adozione di quel mezzo di ricerca della prova e come fosse giustificata, nell'ottica delle indagini, l'apprensione della documentazione afferente le pratiche amministrative relative alle imprese e alle attività commerciali del [OSCURATO:PERSONA]; e come, invece, nel provvedimento genetico della misura difettasse l'indicazione delle ragioni per le quali le investigazioni avevano reso necessario il sequestro di tutti gli apparecchi informatici appartenenti al predetto indagato ovvero del relativo contenuto, di cui era stata ordinanza una apprensione generalizzata e indiscriminata: apparecchi dei quali il Tribunale disponeva, perciò, il dissequestro e la restituzione all'interessato.

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto la violazione di legge per avere il Tribunale di Roma erroneamente omesso di considerare che nella informativa di reato, richiamata nel decreto con cui erano state disposte le perquisizioni e i sequestri nei riguardi dei cinque indagati, era stato precisato che il [OSCURATO:PERSONA] aveva formulato offerte di denaro ai pubblici funzionari mediante messaggi via 'WhatsApp', il che era sufficiente a giustificare — nell'ottica del rispetto del principio di proporzione che deve caratterizzare tutte le misure reali — l'iniziativa di apprensione dei "dispositivi elettronici documentanti l'elargizione di (quelle) utilità a pubblici ufficiali".

3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228.[OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] vada rigettato.

2. Sotto un primo punto di vista va rilevato come la doglianza contenuta nel ricorso, pur formalmente enunciata in termini di violazione di legge, sia stata formulata per cercare di fare valere un vizio di motivazione, quanto meno nella forma di travisamento per omissione.

Circostanza questa che, in presenza di un provvedimento - quale quello impugnato - qualificato da una sufficientemente articolata motivazione, rende il motivo dell'impugnazione non ammissibile: tenuto conto che, in base al combinato disposto degli artt. 322, comma 1, e 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di misure reali può essere presentato esclusivamente per fare valere violazioni di legge e non anche vizi di motivazione.

3. Sotto un secondo, complementare punto di vista, il motivo del ricorso risulta infondato.

Il Tribunale di Roma ha adeguatamente chiarito come nel provvedimento di sequestro probatorio fosse assente una specifica spiegazione della correlazione tra il disposto mezzo di ricerca della prova e le finalità investigative che si intendevano perseguire, dunque in ordine all'indispensabile collegamento che deve essere rappresentato circa la natura dei beni da vincolare e la loro relazione con tale ipotesi criminosa.

Né tale lacuna motivazionale poteva dirsi colmata dal mero richiamo, contenuto in quel decreto genetico della misura, alla informativa di reato redatta dalla polizia giudiziaria operante, trattandosi di riferimento dal tenore indeterminato ad un atto che non era stato neppure allegato al provvedimento da eseguire.

In tale ottica la decisione del Tribunale del riesame di inscrive coerentemente nell'orientamento interpretativo oramai prevalente nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale anche nell'applicazione delle misure cautelari reali occorre rispettare i principi di proporzionalità e adeguatezza: sicché è illegittimo il sequestro a fini probatori di dispositivi elettronici che conduca, in difetto di specifiche ragioni, alla indiscriminata apprensione di una massa di dati informatici, senza alcuna previa selezione di essi e comunque senza l'indicazione degli eventuali criteri di selezione (così, ex multis, Sez. 6, Sentenza n. 6623 del 09/12/2020, dep. 2021, Pessotto, Rv. 280838; Sez. 6, Sentenza n. 34265 del 22/09/2020, Aleotti, Rv. 279949; Sez. 6, n. 9989 del 19/01/2018, Lillo, Rv. 272539).

Violazione di quei principi che era stata palesata dalla mancanza, nell'originario decreto di perquisizione e sequestro, di qualsivoglia indicazione che il Pubblico Ministero avrebbe dovuto dare alla polizia giudiziaria per la ricerca di quel materiale conoscitivo, con la puntualizzazione che la verifica doveva essere eventualmente compiuta sulla copie forensi delle memorie elettroniche eventualmente rinvenute, da acquisire nel contraddittorio con i difensori delle parti interessate, con la previsione della estrazione dei soli dati di rilevanza probatoria rispetto a bene determinate esigenze istruttorie, e della conseguente restituzione dei dispositivi e del restante materiale informatico acquisito (in questo senso v., da ultimo, Sez. 6, n. 28431 del 08/07/2022,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Roma, adito ai sensi dell'art.355 cod. proc. pen. dalla difesa dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], confermava parzialmente il decreto del 18 marzo 2022 con il quale il Pubblico Ministero presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva disposto il sequestro probatorio di documentazione amministrativa presso il comune di [OSCURATO:PERSONA] nonché di agende, appunti e altri dispositivi elettronici appartenenti o nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sottoposti ad indagini in relazione al reato di corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio di cui agli artt. 110, 81, 319 e 321 cod. pen., per essersi, tra dicembre 2021 e febbraio/marzo 2022 - i primi tre nella veste di consiglieri comunali e impiegati del comune di [OSCURATO:PERSONA], il quarto adoperandosi in seno all'ufficio 'urbanistica' di quella stessa amministrazione municipale, compiuto atti contrari ai doveri di ufficio per favorire il [OSCURATO:PERSONA], in cambio di offerte di denaro e di altre regalie. In particolare, il Tribunale del riesame riteneva come sussistesse il fumus commissi delicti necessario per l'adozione di quel mezzo di ricerca della prova e come fosse giustificata, nell'ottica delle indagini, l'apprensione della documentazione afferente le pratiche amministrative relative alle imprese e alle attività commerciali del [OSCURATO:PERSONA]; e come, invece, nel provvedimento genetico della misura difettasse l'indicazione delle ragioni per le quali le investigazioni avevano reso necessario il sequestro di tutti gli apparecchi informatici appartenenti al predetto indagato ovvero del relativo contenuto, di cui era stata ordinanza una apprensione generalizzata e indiscriminata: apparecchi dei quali il Tribunale disponeva, perciò, il dissequestro e la restituzione all'interessato. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto la violazione di legge per avere il Tribunale di Roma erroneamente omesso di considerare che nella informativa di reato, richiamata nel decreto con cui erano state disposte le perquisizioni e i sequestri nei riguardi dei cinque indagati, era stato precisato che il [OSCURATO:PERSONA] aveva formulato offerte di denaro ai pubblici funzionari mediante messaggi via 'WhatsApp', il che era sufficiente a giustificare — nell'ottica del rispetto del principio di proporzione che deve caratterizzare tutte le misure reali — l'iniziativa di apprensione dei "dispositivi elettronici documentanti l'elargizione di (quelle) utilità a pubblici ufficiali". 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228.[OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] vada rigettato. 2. Sotto un primo punto di vista va rilevato come la doglianza contenuta nel ricorso, pur formalmente enunciata in termini di violazione di legge, sia stata formulata per cercare di fare valere un vizio di motivazione, quanto meno nella forma di travisamento per omissione. Circostanza questa che, in presenza di un provvedimento - quale quello impugnato - qualificato da una sufficientemente articolata motivazione, rende il motivo dell'impugnazione non ammissibile: tenuto conto che, in base al combinato disposto degli artt. 322, comma 1, e 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di misure reali può essere presentato esclusivamente per fare valere violazioni di legge e non anche vizi di motivazione. 3. Sotto un secondo, complementare punto di vista, il motivo del ricorso risulta infondato. Il Tribunale di Roma ha adeguatamente chiarito come nel provvedimento di sequestro probatorio fosse assente una specifica spiegazione della correlazione tra il disposto mezzo di ricerca della prova e le finalità investigative che si intendevano perseguire, dunque in ordine all'indispensabile collegamento che deve essere rappresentato circa la natura dei beni da vincolare e la loro relazione con tale ipotesi criminosa. Né tale lacuna motivazionale poteva dirsi colmata dal mero richiamo, contenuto in quel decreto genetico della misura, alla informativa di reato redatta dalla polizia giudiziaria operante, trattandosi di riferimento dal tenore indeterminato ad un atto che non era stato neppure allegato al provvedimento da eseguire. In tale ottica la decisione del Tribunale del riesame di inscrive coerentemente nell'orientamento interpretativo oramai prevalente nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale anche nell'applicazione delle misure cautelari reali occorre rispettare i principi di proporzionalità e adeguatezza: sicché è illegittimo il sequestro a fini probatori di dispositivi elettronici che conduca, in difetto di specifiche ragioni, alla indiscriminata apprensione di una massa di dati informatici, senza alcuna previa selezione di essi e comunque senza l'indicazione degli eventuali criteri di selezione (così, ex multis, Sez. 6, Sentenza n. 6623 del 09/12/2020, dep. 2021, Pessotto, Rv. 280838; Sez. 6, Sentenza n. 34265 del 22/09/2020, Aleotti, Rv. 279949; Sez. 6, n. 9989 del 19/01/2018, Lillo, Rv. 272539). Violazione di quei principi che era stata palesata dalla mancanza, nell'originario decreto di perquisizione e sequestro, di qualsivoglia indicazione che il Pubblico Ministero avrebbe dovuto dare alla polizia giudiziaria per la ricerca di quel materiale conoscitivo, con la puntualizzazione che la verifica doveva essere eventualmente compiuta sulla copie forensi delle memorie elettroniche eventualmente rinvenute, da acquisire nel contraddittorio con i difensori delle parti interessate, con la previsione della estrazione dei soli dati di rilevanza probatoria rispetto a bene determinate esigenze istruttorie, e della conseguente restituzione dei dispositivi e del restante materiale informatico acquisito (in questo senso v., da ultimo, Sez. 6, n. 28431 del 08/07/2022,