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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 dicembre 1966

Cassazione n. 06969/2022

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la seguente SENTENZA sulle impugnazioni proposti da PG presso la Corte di Appello di Palermo nonché nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4.12.1966, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'8.1.1965, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10.10.1966, contro la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 22.7.2020; visti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG, in persona del sost. proc. gen. dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e, quale sostituto processuale dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'infondatezza del ricorso del PG; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il quale si riporta alla memoria difensiva che deposita, concludendo per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso del PG e l'accoglimento del ricorso del Cirrincione; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso del PG; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso del PG; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso del PG. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 9.2.2015 il GUP presso il Tribunale di Palermo aveva riconosciuto, per quel che qui interessa e con riferimento agli imputati coinvolti nel presente ricorso: [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati a lui ascritti ai capi a) ed e) della rubrica; [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati a lui ascritti ai capi a), i), l), o), r), e z) della rubrica; [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati a lui ascritti ai capi a) e v) della rubrica; [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati a lui ascritti ai capi a) e h) della rubrica); [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati a lui ascritti ai capi a), p), q), r) e z) della rubrica; [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati a lui ascritti ai capi a), hi), Il), mi) e ol) della rubrica; [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati a lui ascritti ai capi a) ed al) della rubrica; [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati a lui ascritti ai capi a), hi) ed mi) della rubrica,; [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati a lui ascritti ai capi a), h), o), r), s), v) e z) della rubrica; [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato a lui ascritto al capo ni) della rubrica; aveva di conseguenza condannato: [OSCURATO:PERSONA] alla pena complessiva di anni 8 e mesi 6 di reclusione; [OSCURATO:PERSONA] alla pena complessiva di anni 10 e mesi 6 di reclusione ed Euro 10.000 di multa; [OSCURATO:PERSONA] alla pena complessiva di anni 12 di reclusione; [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 10 di reclusione ed Euro 10.000 di multa; [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 10 di reclusione ed Euro 8.000 di multa; [OSCURATO:PERSONA], esclusa la contestata recidiva, alla pena complessiva di anni 14 e mesi 6 di reclusione; [OSCURATO:PERSONA] alla pena complessiva di anni 14 di reclusione; [OSCURATO:PERSONA], esclusa la contestata recidiva, alla pena complessiva di anni 10 e mesi 6 di reclusione ed Euro 10.000 di multa; [OSCURATO:PERSONA], esclusa la contestata recidiva, alla pena complessiva di anni 14 di reclusione; [OSCURATO:PERSONA] alla pena complessiva di anni 12 di reclusione ed Euro 10.000 di multa; [OSCURATO:PERSONA], con le attenuanti generiche stimate equivalenti alla recidiva ed alle aggravanti, alla pena di anni 3 di reclusione ed Euro 600 di multa; il GUP aveva applicato le pene accessorie conseguenti alla entità della pena principale, disposto per taluno la misura di sicurezza per anni 1 e, quindi, provveduto in merito alle domande delle costituite parti civili; aveva inoltre disposto le confische dei beni specificamente indicati in dispositivo; nel contempo, aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato a lui ascritto al capo m) per non aver commesso il fatto; [OSCURATO:PERSONA] dal reato a lui ascritto al capo a) per non aver commesso il fatto; [OSCURATO:PERSONA] dal reato a lui ascritto al capo a) per non aver commesso il fatto; [OSCURATO:PERSONA] dai reati a lui ascritti ai capi m) ed o) per non aver commesso il fatto; [OSCURATO:PERSONA] dai reati a lui ascritti cai capi m) e bl) per non aver commesso il fatto; [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo fi) per non aver commesso il fatto; [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo m) per non aver commesso il fatto;

2. la Corte di Appello di Palermo, con sentenza dell'1.2.2017, aveva assolto: [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo V) per non aver commesso il fatto; [OSCURATO:PERSONA] dal reato a lui ascritto al capo Z) per non aver commesso il fatto; [OSCURATO:PERSONA] dal reato a lui ascritto al capo E) per non aver commesso il fatto; [OSCURATO:PERSONA] dai reati a lui ascritti ai capi Li) e 01) perché il fatto non sussiste; [OSCURATO:PERSONA] dai reati a lui ascritti al capo I) perché il fatto non sussistee Z) ed 0) per non aver commesso il fatto; aveva riconosciuto inoltre [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato loro ascritto al capo A) della rubrica e li aveva condannati alla pena di anni 8 di reclusione ciascuno con le pene accessorie conseguenti; aveva ridotto le pene inflitte in primo grado a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (che aveva rideterminato nella misura di anni 6 e mesi 2 di reclusione ed Euro 6.200 di multa), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; confermando per il resto la sentenza di primo grado, aveva provveduto sulle domande civili, le spese e dichiarato inammissibile l'appello del PM nei confronti di [OSCURATO:PERSONA];

3. con sentenza n. 535 dell'8.5.2018 la VI Sezione di questa Corte di Cassazione aveva deciso sui ricorsi proposti, nei confronti della decisione della Corte di Appello palermitana, e per quel che interessa in questa sede, da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed aveva: annullato la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e rinviato ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio; annullato la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente all'aggravante dell'art. 7 della legge 203/91 e alla determinazione della pena e rinviato ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio su detti punti; annullato, inoltre, la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] limitatamente all'aggravante di cui all'art. 416bis comma sesto cod. pen. e rinviato, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Palermo; ha rigettato nei resto il ricorso di Gagliano e Centineo e dichiarato inammissibili nel resto i ricorsi di Bruno, [OSCURATO:PERSONA], Girgenti, Graniti, [OSCURATO:PERSONA], Lauricella, Liga, Lombardo, Mozdahir;4. la Corte di Appello di Palermo, decidendo in sede di rinvio, ed in parziale riforma della sentenza del GUP di Palermo del 9.2.2015 ha: dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui al capo a) e, esclusa l'aggravante di cui all'art. 416bis comma 6 cod. pen., lo ha condannato alla pena di anni 6 di reclusione applicandogli le pene accessorie della interdizione perpetua dai pubblici uffici e della interdizione legale per la durata della pena nonché la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni 3; lo ha condannato, in solido con i coimputati già condannati in precedenza, al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili Comuni di Bagheria, Villabate, Ficarazzi, [OSCURATO:PERSONA] e Casteldaccia, oltre che "[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]", che liquida in complessivi Euro 3.000 per ciascuno oltre alla rifusione delle spese processuali; esclusa la aggravante di cui all'art. 416bis comma 6 cod. pen., ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni 6 di reclusione, quella inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni 5 e mesi 2 di reclusione ed Euro 1.600 di multa, quella inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni 8 di reclusione, quella inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni 6 di reclusione, quella inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni 5 di reclusione ed Euro 5.000 di multa, quella inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni 6 di reclusione ed Euro 5.600 di multa, quella inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni 10 di reclusione, quella inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni 11 e mesi 4 di reclusione, quella inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni 5 e mesi 4 di reclusione ed Euro 1.600 di multa, quella inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni 10 di reclusione, quella inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni 6 e mesi 6 di reclusione ed Euro 6.000 di multa confermando, nel resto, la sentenza impugnata; 4 ricorrono nuovamente per cassazione il PG di Palermo nonché, con i rispettivi difensori, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lamentando, rispettivamente: 4.1 il PG di Palermo che, all'esito dell'annullamento della sentenza della Corte di Appello di Palermo del 24.7.2017 in ordine alla sussistenza della aggravante di cui al comma 6 dell'art. 416bis cod. pen.--g4.4i.c-i-G—€1-i—Pfec-idfa Gaiash4:ohle aveva chiesto l'esame di [OSCURATO:PERSONA], imputato nel medesimo processo, che la Corte aveva ammesso ma che non aveva potuto essere acquisito prima a causa di differimenti dovuti all'emergenza pandennica da COVID-19 e, poi, all'udienze del 10.6.2020, per il ritenuto impedimento del zte_ Lombardo dovuto alle sue condizioni di salute, segnala c-e7 511'udienza del 24.6.2020, era pervenuto alla Corte altro certificato medico attestante la impossibilità del Lombardo di essere presente in aula perché in osservazione all'esito di un episodio ipertensivo acuto, certificato accompagnato da una nota della [OSCURATO:PERSONA] contenente la dichiarazione del medesimo Lombardo di rinunciare a presenziare in quanto impossibilitato per motivi di salute per cui la Corte, sull'errato presupposto della intervenuta rinuncia, aveva revocato la ordinanza di ammissione della prova e dichiarato chiusa la istruttoria dibattimentale fissando la discussione per il successivo 1.7.2020 quando, peraltro, era pervenuto altro certificato medico relativo al Lombardo e dal tenore simile a quelli precedenti; tanto premesso, segnala l'errore in cui è incorsa la Corte di Appello nell'escludere la aggravante di cui al comma 6 dell'art. 416bis cod. pen. pervenendo a tale decisione avendo revocato la ordinanza ammissiva dell'esame di [OSCURATO:PERSONA] che era stato indicato per riferire sulle circostanze di cui ai verbali di interrogatorio del 12.2.2019, 26.2.2019, 5.6.2019, 15.7.2019 e ribadite nei verbali del 16 e del 17.7.2019 depositati all'udienza dell'1.7.2020; ribadisce che, conformemente all'orientamento della S.C., deve ritenersi "decisiva" ai sensi dell'art. 606 lett. d) cod. proc. pen. quella prova che, alla luce della motivazione, avrebbe comportato, ove esperita, una decisione diversa ovvero quella che, non assunta o non valutata, intacchi la struttura della motivazione; sottolinea, ancora, come il Lombardo fosse a conoscenza di circostanze in grado di dimostrare la esistenza dei presupposti fattuali per ritenere la aggravante in discorso aggiungendo che la sua collaborazione era iniziata successivamente all'annullamento con rinvio della sentenza dell'1.2.2017; segnala, inoltre, che la Corte di Appello ha riportato una errata ricostruzione della vicenda processuale con particolare riferimento alla sentenza di annullamento ed a quella poi annullata; 4.2 [OSCURATO:PERSONA], con ricorso a firma del'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: 4.2.1 violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 416bis cod., pen. e 192 cod. proc. pen.: violazione di legge in relazione agli artt. 416bis cod. pen., 521, 522, 546 comma 1, lett. h), e 627 cod. proc. pen.: ripercorre la vicenda processuale a partire dalla adozione della misura cautelare nei confronti del ricorrente ed al suo annullamento ad opera della Corte di Cassazione che aveva giudicato le circostanze evidenziate nel provvedimento del TdL non idonee a dimostrarne lo specifico e concreto contributo al conseguimento degli scopi del sodalizio; alla sua assoluzione da parte del GUP di Palermo con la sentenza del 9.2.2015 in cui era stato considerato inadeguato l'apporto fornito da vari dichiaranti; segnala che la sentenza di primo grado era stata riformata dalla Corte di Appello che, senza provvedere alla rinnovazione della istruttoria ex art. 603 cod. proc. pen., aveva diversamente considerato dirimenti e decisive le dichiarazioni dei medesimi Flamia e Zarcone; richiama, quindi, i motivi di ricorso per cassazione articolati nei confronti della sentenza di appello con particolare riferimento all'apporto del [OSCURATO:PERSONA], del Flamia e dello Zarcone, alla già ritenuta incoerenza del dato intercettivo e della circostanza secondo cui nella condanna per estorsione nel frattempo divenuta definitiva era stata esclusa la aggravante di cui all'art. 7 DL 152 del 1991; richiama,quindi,le considerazioni svolte nella sentenza di annullamento con riguardo alla posizione di esso ricorrente segnalando che la sentenza di rinvio ha invece disatteso i principi di diritto contenuti in quella rescindente; osserva che la rinnovazione della prova dichiarativa non può essere intesa quale vuoto simulacro ma come strumento in grado di fornire elementi per una nuova valutazione dell'apporto conoscitivo del dichiarante attraverso il confronto con le dichiarazioni rese in precedenza; segnala che, nella memoria depositata all'udienza del 22.7.2020 1 la difesa aveva evider[ztiate una serie di criticità in relazione alla posizione ed al contributo del [OSCURATO:PERSONA] che sono state ignorate dalla Corte di Appello che, inoltre, ha ritenuto di poter superare l'ulteriore profilo dell'annullamento 2 V , At. ,Z,.AnAt) agnatando che, sebbene i riferimenti operati dal [OSCURATO:PERSONA] e dallo Zarcone riguardino fatti antecedenti al 2012, sarebbero comunque utili a lumeggiare la personalità del ricorrente ed il suo inserimento nell'organizzazione criminale; evidenzia ancora le medesime lacunosità, a suo avviso non colmate, ravvisabili nelle dichiarazioni del Flamia, peraltro contraddittorie con quelle rese in precedenza quanto al coinvolgimento del (non riconosciuto) Cirrincione in una rapina organizzata con il Lauricella; sottolinea, in definitiva, che la Corte ha utilizzato le medesime dichiarazioni già negativamente valutate dal primo giudice ma non l'unico apporto effettivamente "nuovo" ma deponente in senso contrario alla tesi accusatoria; considerazioni analoghe svolge con riguardo alla sorte delle dichiarazioni rese dallo Zarcone sottolineando, infine, come la Corte abbia in definitiva ignorato i dati emergenti dalla nuova audizione dei dichiaranti non riuscendo perciò a confezionare una motivazione che, anche in sede di rinvio, deve essere necessariamente "rafforzata" alla luce dei rilievi contenuti nella sentenza di annullamento; sottolinea, ancora, come anche la valutazione degli esiti della attività di intercettazione, già oggetto di valutazione da parte del primo giudice, non possa fornire elementi di novità stante la loro certa riferibilità ad un periodo antecedente la contestazione così violando il "mandato" della sentenza di annullamento non essendo sufficiente operare un diverso giudizio sulla capacità rappresentativa delle prove acquisite essendo necessario invece operare un confronto diretto con la valutazione operatane dal primo giudice e dalla S.C.; evidenzia la inadeguatezza della motivazione con riguardo agli elementi (la vicenda Corvaia, la estorsione Curvati) indicati dalla Corte come in grado di fornire una dimostrazione "indiretta" della partecipazione del ricorrente al sodalizio; con specifico riferimento alla estorsione "Curvati", evidenzia come il risultato cui è pervenuta la Corte di Appello non tenga conto proprio delle dichiarazioni acquisite dallo Zarcone in sede di rinnovazione della istruttoria e, per altro verso, delle sentenze del 18.3.2016 e del 24.6.2017 che, avendo condannato il ricorrente per quell'episodio, avevano tuttavia escluso la aggravante di cui all'art. 7 DL 152 del 1991; 4.3 [OSCURATO:PERSONA], con ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 627 comma 3 cod. proc. pen. in relazione all'art. 597 comma 3 cod. proc. pen.: rileva che, nei confronti del ricorrente, a séguito dell'annullamento della sentenza della Corte di Appello dell'1.2.2017, era stato emesso un nuovo ordine di carcerazione per la parte di condanna ormai divenuta irrevocabile e pari ad anni 5 e mesi 8 di reclusione; la Corte di Appello di Palermo, in sede di rinvio, ha escluso la aggravante di cui all'art. 416bis comma 6 cod. pen. condannando il Graniti alla pena di anni 6 di reclusione ed Euro 5.600 di multa laddove il giudice del rinvio avrebbe dovuto invece determinare la pena in misura pari alla differenza tra quella irrogata dalla sentenza annullata e l'aumento operato per il riconoscimento della aggravante da ultimo esclusa; segnala, perciò, che al Graniti, cui era stata inflitta una pena complessiva di anni 6 e mesi 2 di reclusione ed Euro 6.200 di multa, è stata inflitta la pena di anni 6 di reclusione ed Euro 5.600 di multa anziché quella di anni 5 e mesi 8 di reclusione (ed Euro 5.600 di multa) oggetto di esecuzione parziale; rileva che, in tal modo, il ricorrente si è visto ingiustificatamente aggravare il trattamento sanzionatorio in spregio del divieto disposto dall'art. 597 comma 3 cod. proc. pen. e del vincolo stabilito dall'art. 627 cod. proc. pen. per il giudice di rinvio; rileva che il giudice del rinvio non può esimersi dal giustificare la sua decisione non soltanto sulla esclusione della aggravante ma, anche, sui criteri utilizzati per riformulare la pena che deve essere rapportata alla sentenza poi annullata; 4.4 [OSCURATO:PERSONA], con ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difetto di motivazione: osserva che la Corte di Appello ha confermato la sentenza impugnata respingendo le censure relative all'aggravante di cui all'art. 7 DL 152 del 1991 e che era stata fondata sulla espressione utilizzata dal ricorrente in occasione dell'ammesso tentativo di estorsione quando la richiesta era stata formulata "per i carcerati"; segnala che, tuttavia, la sentenza impugnata non ha speso alcun argomento in merito all'uso del metodo mafioso che deve essere valutato nel contesto in cui vengono profferite le minacce in considerazione dell'autore delle stesse e della qualità della vittima; fatta questa premessa, osserva come fosse risultato accertato il fatto che il Purpi era totalmente estraneo alla consorteria mafiosa del territorio ed escluso che [OSCURATO:PERSONA] potesse immaginare e temere la sua appartenenza a quel contesto criminale non menzionato esplicitamente nell'occasione;

5. la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso una memoria difensiva in cui, richiamate le considerazioni della Corte di Appello sull'aggravante di cui al comma 6 dell'art. 416bis cod. pen., contesta l'affermazione del PG circa il carattere potenzialmente decisivo delle dichiarazioni di esso ricorrente laddove, a suo avviso, il quadro probatorio vagliato dalla sentenza rescindente è rimasto del tutto immutato mentre la stessa lettura degli interrogatori resi dal Lombardo ed allegati al ricorso per cassazione escludono l'emergenza di fatti nuovi tali da giustificare una valutazione diversa;

6. la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha a sua volta trasmesso una memoria con cui insiste per la inammissibilità del ricorso del PG: rileva, in primo luogo, che il PG ha, di fatto, indirizzato la propria impugnazione esclusivamente sulla ordinanza del 24.6.2020 con cui la Corte di Appello ha revocato l'esame del Lombardo considerato rinunciante a comparire senza, secondo la difesa, spiegare in quale vizio sia incorsa la sentenza; sottolinea, per altro verso, la univocità della manifestazione di rinuncia del Lombardo a presenziare all'udienza del 24.6.2020 laddove il riferimento alle proprie condizioni di salute era semmai finalizzato a giustificare la sua assenza rispetto agli obblighi legati alla scelta di collaborazione con la giustizia; rileva che, qualora il PG abbia inteso dedurre la nullità dell'ordinanza di revoca del 24.6.2020, non si sarebbe in presenza di una nullità di ordine assoluto ma, semmai, di una nullità che avrebbe dovuto essere sollevata nei termini di cui all'art. 182 cod. proc. pen.; aggiunge che, in ogni caso, il difensore legittimato non aveva sollevato obiezione alcuna nemmeno alla successiva udienza dell'1.7.2020 quando il PG ha rassegnato le proprie conclusioni senza spendere alcuna considerazione sulla ordinanza del 24.6.2020 finendo, in tal modo, per accettarne gli effetti; segnala, inoltre, quanto al vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. d) cod. proc. pen., che il processo è stato definito con rito abbreviato mentre i contorni indefiniti del contenuto della prova finiva per risolversi in una mera aspettativa non preceduta da una adeguata discovery; richiama, infine, le dichiarazioni dei collaborati:t riportate nella sentenza e la coerente sintesi operatane dai giudici del rinvio in coerenza con i principi di diritto affermati dalla sentenza di annullamento. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono, tutti, inammissibili in quanto articolati su censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede.1.

Il ricorso del PG Inammissibile è, in primo luogo, il ricorso del PG che è incentrato sulla dedotta erroneità della decisione con cui la Corte di Appello di Palermo in sede di rinvio dall'annullamento pronunciato con sentenza n. 535 del 2019 resa in data 8.5.2018 dalla VI Sezione di questa Corte con riferimento, in particolare, alla esclusione dell'aggravante di cui al comma 6 dell'art. 416bis cod. pen. già invece ritenuta dal GUP e, poi, dalla Corte di Appello nella sentenza gravata dai ricorsi di diversi imputati.

Ebbene, la imputazione di associazione a delinquere di stampo mafioso, aggravata ai sensi dei predetto comma 6, aveva attinto, tra gli altri, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti perciò (contro)interessati sul ricorso del PG e tutti perciò regolarmente citati in questa sede.

Per meglio inquadrare la questione, è utile far presente che la sentenza di I grado aveva esaminato il profilo della sussistenza dell'aggravante di cui al comma 6 dell'art. 416bis cod. pen. alle pagg. 314 e ssgg. in cui il GUP, con argomentazioni sostanzialmente riprese dalla Corte di Appello, aveva insistito sulla diffusività della attività di estorsione e sulla confluenza dei relativi proventi in una "cassa comune" del sodalizio.

La Corte di Cassazione, con la sentenza di annullamento, aveva osservato che "stante la formulazione dell'art. 416bis cod. pen., è necessario ... che il prezzo, il prodotto o il profitto derivanti dai delitti posti in essere in esecuzione del programma criminoso dell'associazione a delinquere di stampo mafioso siano destinati a finanziare, anche parzialmente, le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo, non essendo, necessario che tale controllo sia effettivamente assunto o mantenuto, ma solo che il finanziamento alimentato dalle fonti di provenienza illecita sia idoneo a conseguire tale risultato (Sez. 5, n. 24661 del 11/12/2013, dep. 2014, Adelfio e altri, Rv. 259863)".

Tanto premesso, aveva 1jI dato atto "... dello sforzo dei giudici di merito rivolto alla completezza della decisione sotto il profilo argomentativo" con "... riferimento all'inserimento dell'associazione mafiosa "cosa nostra" nell'economia locale, concretizza tosi secondo le tipiche modalità delle estorsioni nei confronti di imprenditori ed esercizi commerciali attraverso l'imposizione del "pizzo", o tramite estorsioni c.d. negoziali, e cioè con l'imposizione di forniture, lavori e prestazioni; è stata, altresì, valutata la gestione sostanzialmente monopolistica di taluni settori imprenditoriali, al punto da influire pesantemente sullo specifico settore, con conseguente intromissione ed alterazione dei meccanismi del libero mercato".

Ciò non di meno, i giudici di legittimità avevano affermato che "... gli elementi in tal modo evidenziati a sostegno della sussistenza della aggravante e che in definitiva non appaiono in alcun modo differenziarsi quanto a caratteristiche dell'associazione di tipo mafioso da quanto previsto dalla definizione che le assegna il comma terzo dell'art. 416-bis cod. pen. (secondo cui l'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione e comunque il controllo di attività economiche), si rivelano per contro insufficienti ad assolvere all'onere di motivare in concreto la sussistenza dei presupposti obiettivi per l'applicazione dell'aggravante stessa, mediante indicazione di fatti ed episodi specifici di concreto reinvestimento dei proventi delle attività illecite tipiche dell'egemonia mafiosa su di un determinato territorio in iniziative economiche di qualsivoglia natura e rilevanza (a mero titolo di esempio: attività imprenditoriali, esercizi commerciali all'ingrosso o al dettaglio, attività di servizi, agenzie di gioco e scommesse, etc.) (v. sul punto Sez. 5, n. 12251 del 25/01/2012, Monti ed altri, Rv. 252172)".

Si era perciò concluso nel senso che "... i ricorsi che hanno dedotto il relativo motivo riguardante il reato di cui al capo A) devono essere accolti, con annullamento della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d'appello di Palermo per nuovo giudizio sul punto, disponendosi allo stesso modo per quei ricorsi che, pur silenti sul tema, possono avvantaggiarsene in forza dell'effetto estensivo dell'impugnazione (art. 587, comma primo, cod. proc. pen.)".

La questione, come accennato, è stata affrontata dalla Corte di Appello in sede di rinvio dove i giudici palermitani, dopo aver riportato la motivazione del GUP (cfr., pagg. 83-86 della sentenza impugnata) e quelle della sentenza annullata (cfr., ivi, pagg. 86-92) hanno tratto quindi le conclusioni (cfr., da pag. 92 a pag. 95) con cui, in definitiva, sono giunti ad escludere la aggravante seguendo, sostanzialmente, Iglinee guida"della sentenza di annullamento; hanno sostenuto infatti che dalle dichiarazioni dei collaboratori non era dato evincere l'intervento del sodalizio in attività produttive destinate ad affermarsi nel territorio di riferimento a scapito delle altre preesistenti; hanno spiegato che gli stessi collaboratori avevano fatto presente di non conoscere la provenienza dei capitali investiti nell'attività di movimento terra del [OSCURATO:PERSONA] e che le attività, per quanto a loro conoscenza, erano finalizzate al sostentamento dei sodali detenuti e dei loro nuclei familiari.

Come accennato, il PG lamenta che la decisione della Corte di Appello sia viziata dall'omesso esame del coimputato [OSCURATO:PERSONA] di cui era stata chiesta la audizione alla luce delle dichiarazioni che costui aveva reso nell'ambito della attività di collaborazione intrapresa dall'imputato successivamente alla sentenza di annullamento e che erano state cristallizzate nei verbali allegati al ricorso.

In particolare, il PG rileva come, dopo aver ammesso il mezzo di prova, la Corte abbia illegittimamente revocato l'esame del Lombardo che ha erroneamente giudicato rinunciante a comparire laddove, invece, egli era legittimamente impedito per ragioni di salute, ragione per cui, come era accaduto in precedenza, i giudici avrebbero dovuto disporre un differimento del processo per procedere alla sua audizione una volta che fosse venuto meno l'impedimento.

I rilievi sono manifestamente infondati e, comunque, certamente non suscettibili di esser dedotti in questa sede.

Va infatti ed in primo luogo ribadito che nel giudizio abbreviato d'appello, siccome l'unica attività d'integrazione probatoria consentita è quella esercitabile officiosannente, non è configurabile un vero e proprio diritto alla prova di una delle parti cui corrisponda uno speculare diritto della controparte alla prova contraria, con la conseguenza che il mancato esercizio da parte del giudice d'appello dei poteri officiosi di integrazione probatoria, non può mai integrare, il vizio di cui all'art. 606, comma primo, lett. d) cod. proc. pen. (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 1, Sentenza n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera ed altri, Rv. 260840); si è chiarito, infatti, che la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello per assumere d'ufficio, anche se su sollecitazione di parte, prove sopravvenute che non siano vietate dalla legge o non siano motivatamente ritenute manifestamente superflue o irrilevanti, può essere sindacata, in sede di legittimità, ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., soltanto qualora sussistano, nell'apparato motivazionale posto a base della conclusiva decisione impugnata, lacune, manifeste illogicità o contraddizioni, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza (cfr., così, ad esempio, Sez. 2, Sentenza n. 40855 del 19/04/2017, PG in proc.

Giampà ed altri, Rv. 271163; Sez. 2, Sentenza n. 48630 dei 15/09/2015, Pircher ed altri, Rv. 265323; Sez. 6, Sentenza n. 1400 del 22/10/2014, PR, Rv. 261799).Da questo punto di vista il ricorso è in effetti assolutamente carente non avendo il PG in alcun modo evidenziato se e quali sarebbero stati i profili di decisiva rilevanza della prova "nuova" e, in questa sede, le manifeste illogicità ed insuperabili contraddizioni che essa avrebbe potuto e perciò dovuto evitare; il ricorso, invero, si risolve nella deduzione della erroneità del provvedimento di revoca in quanto a suo avviso illegittimo perché adottato in presenza di un impedimento dell'imputato che la Corte di Appello non aveva riconosciuto come tale.

Ed allora, anche a prescindere dalla corretta intepretazione della comunicazione trasmessa dalla [OSCURATO:PERSONA] con cui il Lombardo aveva rinunciato ad essere presente in udienza "per motivi di salute" delegando a rappresentarlo "il mio legale di fiducia l'[OSCURATO:PERSONA] del foro di Palermo" (cfr., all. n. 4 al ricorso del PG), va rilevato che, nel momento in cui la Corte di Appello ne aveva preso atto, il PG non aveva contestato il provvedimento di revoca della ammissione della prova nuova consistente, per l'appunto, nell'esame dell'imputato e, per altro verso, non aveva nemmeno avanzato alcuna richiesta di acquisizione dei verbali ai sensi dell'art. 513 cod. proc. pen..

Ed infatti, dopo che la Corte di Appello aveva adottato il provvedimento di revoca (cfr., pagg. 7-8 della copia della trascrizione dell'udienza del 24.6.2020, all. sub 4 al ricorso del PG, in cui aveva ritenuto che "... fermo restando il diritto dell'imputato a rinunciare all'udienza ..., entrambe le certificazioni, nel fare riferimento ... ad episodio ipertensivo e ad una osservazione medica, non attestano un impedimento assoluto dell'imputato a presenziare all'udienza ed a svolgere l'attività prevista" ed aveva perciò revocato "... l'ordinanza ammissiva dell'esame di [OSCURATO:PERSONA] ..." per poi sciogliere la riserva sulla acquisizione degli altri mezzi di prova ammettendo la documentazione indicata dalle parti), il PG non aveva sollevato alcuna obiezione lamentando, invero, che la escussione dei collaboratori di giustizia Flamia, Zarcone e [OSCURATO:PERSONA] (di cui era stata disposta la escussione proprio all'esito della sentenza di annullamento sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA]) era avvenuta in maniera a suo avviso inadeguata ovvero senza un vero e proprio esame e controesame ma con la mera conferma delle dichiarazioni che costoro avevano reso nel corso delle indagini preliminari.

Si era quindi pervenuti all'udienza dell'1.7.2020 in cui il PG aveva discusso il processo ma nemmeno in quella sede era stata sollevata alcuna eccezione sulla revoca dell'esame del Lombardo (cfr., infatti, la trascrizione integrale della discussione del PG, all. sub 5 al ricorso del PG, in cui era stata avanzata la richiesta di risentire i collaboratori di giustizia ma non quella di sentire il Lombardo).

Ed è assolutamente pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che eventuali vizi della ordinanza di revoca di prove già ammesse debbano essere immediatamente dedotti dalla parte presente, ai sensi dell'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen., con la conseguenza che in caso contrario essi vengono sanati (cfr., Sez. 5, Sentenza n. 18351 del 17/02/2012, Biagini, Rv. 252680; Sez. 6, Sentenza n. 53823 del 05/10/2017, D.M., Rv. 271732; Sez. 2, Sentenza n. 9761 del 10/02/2015, Rizzello, Rv. 263210; Sez. 5, Sentenza n. 51522 del 30/09/2013, Abatelli ed altro, Rv. 257891; cfr., più recentemente, Sez. 5 - , Sentenza n. 16976 del 12/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279166; cfr., anche, Sez. 3, Sentenza n. 29649 del 27/03/2018, Bulletti, Rv. 273590, secondo cui la dichiarazione di chiusura dell'istruttoria dibattimentale, ove la parte vi assiste e non abbia eccepito il mancato esame di un testimone, comporta la revoca implicita dell'ammissione di tale deposizione ed eventuali nullità concernenti la suddetta deliberazione di esaurimento delle prove dovranno essere eccepite, a pena di decadenza, in sede di formulazione e precisazione delle conclusioni; conf., in tal senso, Sez. 6, Sentenza n. 42182 del 16/10/2012, Statella ed altri, Rv. 254338).

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sentenza n. 535 del 2019 della VI Sezione di questa Corte aveva annullato quella della Corte di Appello di Messina che, in riforma della decisione del GUP, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso di cui al capo A) della rubrica, imputazione dalla quale il primo giudice lo aveva invece assolto "per non aver commesso il fatto".

Nei confronti della sentenza della Corte di Appello, infatti, il Cirrincione aveva proposto ricorso articolando tre motivi: con il primo aveva denunziato violazione di legge processuale con riferimento all'art. 603 comma 3 cod. proc. pen. ed all'art. 6, par. 1 e 3, lett. d), CEDU, e rilevato che la sentenza di condanna, pronunciata su appello del PM, aveva sovvertito la decisone di assoluzione del giudice di primo grado sulla base di una diversa valutazione della prova dichiarativa senza avere tuttavia proceduto ad effettuare la rinnovazione dell'istruttoria e, in particolare, a (ri)sentire i dichiaranti, passaggio necessario anche in caso di giudizio celebratosi con il rito abbreviato; nel medesimo motivo la difesa aveva inoltre sottolineato la correttezza delle valutazioni invece operate dal GUP per quanto concerne, invece, le dichiarazioni del collaboratori di giustizia che erano state in quella sede reputate generiche e prive di riscontri; con il secondo motivo, la difesa aveva formulato censure ribadite anche in questa sede con particolare riferimento alla mancata coincidenza temporale tra le condotte giudicate significative della affiliazione ma tutte antecedenti la condotta partecipativa che nella contestazione viene fatta decorrere dal gennaio del 2012; con il terzo motivo aveva lamentato l'omessa valutazione della esistenza o meno di un reale apporto del Cirrincione al sodalizio.

La Corte di Cassazione, nella sentenza sopra richiamata, aveva esaminato la posizione del Cirrincione che aveva giudicato "... fondato ... con riferimento alla violazione degli artt. 125, 533 comma primo, 603, comma terzo cod. proc. pen., 6 par. 1 e 3 lett. d) CEDU e 416-bis cod. pen., dovendosi di conseguenza disporre l'annullamento della sentenza in parte qua con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello per il giudizio, con assorbimento degli altri motivi comunque attinenti alla sussistenza del reato di cui. all'art. 416-bis cod. pen. e complessiva rivalutazione della posizione del ricorrente"; i giudici della VI Sezione avevano infatti richiamato in primo luogo il principio "... secondo cui è affetta da vizio di motivazione ex art. 606, comma primo lett. e), cod. proc. pen., per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio", di cui all'art. 533, comma primo cod. proc. pen., la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell'imputato, in riforma di una sentenza assolutoria, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, delle quali non sia stata disposta la rinnovazione a norma dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267492)" che, come è noto, era stato ribadito "... anche per il caso in cui la riforma di una sentenza assolutoria sia emessa all'esito di un giudizio abbreviato non condizionato, operandosi una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, senza che nel giudizio di appello si sia proceduto all'esame delle persone che abbiano reso quelle dichiarazioni (Sez.

U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269785)".

Tanto premesso, avevano preso atto che "... il G.i.p. di Palermo, nell'ambito del giudizio abbreviato celebrato in primo grado, aveva ritenuto gli elementi probatori raccolti a carico del Cirrincione insufficienti a comprovare l'esistenza di un suo contributo causalmente rilevante per il sodalizio mafioso, escludendo, pertanto, la sua partecipazione a "cosa nostra" e assolvendolo sia pure con la formula di cui all'art. 530, comma 2, cod. proc. pen." e, in particolare, "... non aveva ritenuto decisivo il fatto che soggetti appartenenti allo stesso sodalizio criminale avessero offerto contributi in danaro in occasione della sua detenzione né che risultassero significative le indicazioni di generica partecipazione all'associazione provenienti da più collaboratori di giustizia ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA])".

Avevano tuttavia spiegato che "... a séguito ... di appello interposto dal PM, la Corte territoriale, senza provvedere a rinnovare l'istruttoria dibattimentale, ha ritenuto sussistere sufficienti elementi di prova per dichiarare Cirrincione responsabile del delitto associativo" e, soprattutto, "... dopo aver ritenuto significativi gli elementi emersi nel corso di conversazioni ambientali coinvolgenti altri imputati (Graniti, Scalici e Bartolone), dai quali era dato evincere l'appartenenza del Cirrincione alla famiglia mafiosa di Vi//abate invece che a quella di Bagheria, i giudici di appello hanno reputato decisive le dichiarazioni accusatorie complessivamente rese dal più volte citato collaboratore Flamia, in quanto corroborate da quelle rese dall'altro collaboratore [OSCURATO:PERSONA], già ritenute generiche dal GIP" avendo inoltre "... diversamente apprezzato anche le dichiarazioni rese dallo Zarcone riguardo all'intraneità del ricorrente al gruppo mafioso, non riscontrandovi quelle discrasie rispetto alle propalazioni degli altri collaboratori che aveva indotto il G.i.p. ad emettere il giudizio assolutorio".

La Corte aveva dunque fatto presente che "... le citate dichiarazioni, pur non avendo costituito l'esclusivo supporto probatorio a sostegno della dichiarazione di responsabilità - per essere state valutate unitamente alle risultanze delle intercettazioni, alle dichiarazioni della persona offesa del delitto di estorsione [OSCURATO:PERSONA] e del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], esaminato a seguito di rinnovazione istruttoria dibattimentale hanno, tuttavia, fornito un contributo rilevante e tale da permettere ai giudici di appello di sostenere che il Cirrincione abbia svolto un ruolo dinamico causalmente determinante a sostegno del sodalizio mafioso, inducendoli a sovvertire l'esito assolutorio del giudizio di primo grado" ma che ciò era però avvenuto "... senza procedere, in dispregio dei principi giurisprudenziali affermati dalle citate sentenze delle Sezioni Unite (n. 27620 del 2016, Dasgupta e n. 18620 del 2017, Patalano) ed oggi codificati dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., alla rinnovazione dell'esame dibattimentale dei dichiaranti, con la conseguenza di dover annullare la sentenza nella parte riferita a tale imputato per rinviare ad altra sezione della Corte territoriale, che dovrà procedere a tale ineludibile adempimento istruttorio".

Tanto premesso, ritiene il collegio non censurabile la motivazione con cui la Corte territoriale, una volta sentiti in aula i collaboratori le cui dichiarazioni erano state acquisite in sede di giudizio abbreviato, ha tuttavia confermato la responsabilità dell'imputato per il delitto associativo già "irritualmente" ritenuta nella precedente sentenza di appello.

La figura di [OSCURATO:PERSONA] era stata affrontata dal GUP nella parte della sentenza in cui si era trattato della famiglia di Villabate (cfr., pagg. 283- 310 della sentenza di primo grado) e, poi, specificamente con riguardo alla sua posizione (cfr., ivi, pagg. 705-708) sostenendo che l'unico elemento certo a suo carico doveva essere individuato nel contenuto della conversazione intercettata nel luglio del 2012 ed in cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], parlando di lui, lo avevano definito un "soldato"; il GUP aveva tuttavia aggiunto che "... in capo al Cirrincione non solo non è emersa alcuna condotta che in ipotesi possa costituire contributo causalmente rilevante, ma non è emersa alcuna condotta in generale, se non quella di essere destinatario passivo, oggetto della solidarietà del sodalizio criminoso" (cfr., ivi, pag. 707) e spiegando, infine, che "... vero è che il [OSCURATO:PERSONA] è stato accusato dell'estorsione ai danni di Curvati, ma tale fatto di cui vi è traccia in atti, risulta essere oggetto di altro e separato procedimento, con la conseguenza che il dato risulta ai fini del presente giudizio del tutto neutro" (cfr., ivi, pag. 707).

La sentenza resa dalla Corte di Appello in sede di rinvio, dopo aver sviluppato una premessa generale sui presupposti della partecipazione al delitto associativo di cui all'art. 416bis cod. pen. (cfr., pagg. 5-14 della sentenza in verifica), e non senza anticipare la conclusione secondo cui "... vale a connotare la partecipazione al reato associativo ... la manifesta consapevolezza dell'imputato di aderire alla associazione e di contribuire al conseguimento dei fini criminali della stessa" aggiungendo che tale contributo può essere integrato anche dalla manifestata disponibilità e/o da fatti che di per sé non costituiscono reato" (cfr., ivi, pag. 13), ha in primo luogo vagliato la attendibilità dei collaboratori sostenendo che si tratta di soggetti che non risultano animati da astio nei confronti del ricorrente e che avevano riferito di fatti e circostanze di cui erano a diretta conoscenza (cfr., ivi, pag. 16).

Ha quindi richiamato le dichiarazioni ed il contributo di [OSCURATO:PERSONA] (cfr., pagg. 18-29) la cui attendibilità e la cui genuina collaborazione era stata peraltro giudicata dal GUP in termini tali da meritargli il riconoscimento della attenuante di cui all'art. 8 del DL 152 del 1991; nel riportarne le dichiarazioni (cfr., pagg. 23-29) la Corte ha fatto presente che il PG si era limitato semplicemente a chiedere al dichiarante di confermare le dichiarazioni precedentemente rese per poi orientare il suo esame alla ricerca di riscontri sulla aggravante ex art. 416bis comma 6 cod. pen..La Corte ha quindi vagliato la posizione e le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (cfr., pagg. 29-38 della sentenza in verifica) che ha riportato nel corpo della sentenza dalla cui lettura si evince che anche in tal caso le domande del PG erano state volte ad indagare sulla aggravante del delitto associativo mentre soltanto alla conclusione dell'esame era stato chiesto del Cirrincione quando il collaboratore aveva confermato le dichiarazioni rese in precedenza aggiungendo soltanto, su domanda del Presidente della Corte, di aver visto il Cirrincione in compagnia del mafioso Leonforte.

Ed ancora, i giudici del rinvio hanno riportato le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] (cfr., pagg. 38-49 della sentenza impugnata): in tal caso, mentre l'esame aveva inizialmente ed ancora una volta gravitato sulla questione della aggravante del delitto associativo, da un certo punto in poi si era incentrato sulla figura del Cirrincione avendo il dichiarante riferito di un episodio estorsivo del 2011 e, su domanda del Presidente, che Cirrincione era in contatto con [OSCURATO:PERSONA].

Dopo aver riepilogato la sentenza di primo grado e le considerazioni finali del GUP (cfr., pagg. 56-60 della sentenza impugnata), la Corte di Appello ha evidenziato gli elementi a suo avviso rilevanti ai fini della affermazione della penale responsabilità del ricorrente a partire, proprio, dalla conversazione riportata in sintesi a pag. 66 ed intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i quali si erano recati insieme ad Alcamo dove il Cirrincione si trovava dopo essere stato scarcerato (in esito alla ritenuta insussistenza della aggravante di cui all'art. 7 DL 152 del 1991 sull'episodio "Curvati") ed attinto dalla misura del divieto di dimora in Palermo.

In quel frangente era stato proprio il Graniti, condannato in questo stesso processo per il delitto di cui capo A), a ribadire al suo interlocutore il diritto del Cirrincione ad ottenere un sostegno economico e legale dal sodalizio perché la estorsione "Curvati" (per la quale era stata emessa ordinanza custodiale del 25.11.2011) era stata commessa nell'interesse della compagine associativa; la Corte non ha eluso la questione, riproposta anche dalla difesa, della rilevanza della esclusione, ad opera del Tribunale del Riesame, della aggravante "mafiosa" sul delitto commesso in danno del Curvati ed segnalato, a tal proposito, che i giudici della cautela ignoravano il dato della conversazione sopra richiamata da cui era emerso non soltanto che la estorsione era avvenuta nell'interesse del sodalizio ma anche l'aiuto economico e sul piano legale che il gruppo stava profondendo nei confronti di un suo "soldato" giudicando nel contempo irrilevante il fatto che il Cirrincione si fosse rivolto, per avere un sostegno, anche al fratello ed ai suoi familiari.La Corte di Appello ha fatto presente che, da una ulteriore intercettazione, era emerso che il Graniti aveva ricevuto indicazione di destinare 200 Euro, ricavati da un'estorsione pacificamente riconducibile al sodalizio, proprio al Cirrincione.

Ha riportato le parole del Flannia cui il Cirrincione si era rivolto lamentandosi di essere stato arrestato "pi iddi" e di non essere stato sostenuto economicamente e, in sostanza, di essere stato "abbandonato" dalla famiglia mafiosa; ha sostenuto come fosse irrilevante il mancato riconoscimento fotografico del Cirrincione da parte del Flamia che, tuttavia, dopo che gli era stato fatto presente l'episodio, aveva detto che lo ricordava meno robusto; il Flamia aveva riferito di aver incaricato il Cirrincione di eseguire una serie di rapine a gioiellerie finalizzate a reperire denaro per sostenere i sodali detenuti mentre il fatto che si trattasse di un mero "soldato" spiegava il motivo per cui il Flamia aveva dichiarato che "... non era uomo d'onore ma che 'avevano vicino a Fica razzi'.

La Corte ha attribuito rilievo alle dichiarazioni del Curvati il quale, ricostruendo l'episodio della tentata estorsione a suo danno, aveva fatto presente che gli estortori, tra cui il Cirrincione, pretendevano la somma di 18.000 Euro per la "messa a posto" e che gli era stato detto che "a noi ci servono i piccioli" essendo state in tal modo evocate le esigenze del sodalizio e non già di natura personale.

Ha richiamato le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] il quale non aveva riconosciuto in foto il Cirrincione ma aveva spiegato di averne sentito parlare anche perché la moglie del ricorrente lavorava in un supermercato "Sigma" di Ficarazzi dove si svolgevano riunioni di mafia.

I giudici del rinvio hanno fatto riferimento alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva riferito che il Cirrincione "non è uomo d'onore è soltanto a disposizione di Lauricella, veniva usato per estorsioni ..." (cfr., pag. 75 della sentenza impugnata) ed hanno motivato specificamente sulla divergenza tra le dichiarazioni di Zarcone rispetto a quelle del [OSCURATO:PERSONA] e del Flannia quanto alla "vicinanza" del Cirrincione secondo il primo al Lauricella ed a detta degli altri due al Leonforte; la Corte di Appello ha sostenuto che questo dato dimostra in realtà che egli era a disposizione di chi, in quel momento, era il responsabile del sodalizio a Villabate-Ficarazzi ed essendo stato a disposizione del sodalizio sino dal 2003-2004.

In questo contesto, la sentenza impugnata ha attribuito rilievo anche alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], presso il cui negozio lavorava la figlia del ricorrente ed il quale, sentito il 7.12.2013, aveva riferito di essere stato oggetto di una richiesta estorsiva da parte di esponenti mafiosi di Bagheria e di essersi rivolto a Cirrincione per cercare una "mediazione"; la Corte, con argomentazione del tutto corretta, ha fatto presente che se è vero che l'"occasione" di rivolgersi al Cirrincione ben poteva essere legata al rapporto di lavoro con la figlia, è pur vero che la iniziativa del Corvaia è emblematica di come costui fosse consapevole della concreta possibilità del ricorrente di adoperarsi in suo favore cosa che, in effetti, era avvenuta atteso che il Cirrincione lo aveva messo in contatto con Lauricella che aveva incontrato personalmente a Villabate e che gli aveva detto che doveva pagare perché i negozi erano in territorio di Bagheria e non di Villabate e, perciò, fuori della sua "competenza".

Quanto al profilo, valorizzato dalla difesa, della decorrenza della contestazione associativa rispetto alla risalenza degli episodi esaminati, tutti precedenti, la Corte di Appello ha inoltre correttamente sottolineato che le conversazioni tra Graniti, Raineri e Scalici sono del luglio del 2012 e quella tra Graniti e Bartolone sono dell'agosto del 2012 mentre le dichiarazioni del Flamia, pur riferite a fatti anteriori, risultano proiettate anche per il periodo successivo concludendo perciò nel senso che "... sebbene i riferimenti del [OSCURATO:PERSONA] e dello Zarcone non si riferiscano al 2012, tali riferimenti servono a lumeggiare la personalità e l'inserimento nell'organizzazione mafiosa da parte del Cirrincione" (cfr., ivi pag. 80) spiegando che "il 'soldato' Cirrincione ha svolto un ruolo dinamico all'interno del sodalizio mafioso, sia pure con compiti di manovalanza in quanto, esattamente come ascrittogli in imputazione, adibito allo svolgimento di richieste estorsive, atti intimidatori, reati contro il patrimonio, ossia a tutte quelle attività rafforzative del potere dell'organizzazione mafiosa nel territorio" (cfr., ivi) e, in definitiva, "... al di là di una investitura formale, quale uomo d'onore, il predetto si sia costantemente adoperato, su mandato degli esponenti di vertice della famiglia mafiosa di Villabate-Ficarazzi, per la commissione di reati-fine funzionali agli interessi dalla stessa perseguiti e sia stato stabilmente ed organicamente compenetrato nel tessuto organizzativo del sodalizio, svolgendo un ruolo dinamico all'interno dello stesso" (cfr., ivi, ancora, pagg. 80- 81).

In definitiva, ritiene il collegio che la sentenza in esame, dopo aver "sanato" la violazione di legge in cui era incorsa la Corte di Appello nel riformare sul punto la decisione del GUP, ha motivato in maniera del tutto congrua ed esaustiva sull'adesione dell'indagato all'associazione mafiosa ma, anche, sul concreto contributo da lui fornito al sodalizio, pervenendo a tali conclusioni in forza di una valutazione unitaria degli elementi che erano stati già passati in rassegna nella sentenza di primo grado di cui ha fornito una rilettura che non si presta a rilievi di manifesta illogicità ovvero di patente contraddittorietà con le premesse fattuali.

È vero, infatti, che l'esame dibattimentale dei collaboratori è stato per gran parte di mera conferma delle dichiarazioni da costoro rese nel corso delle indagini e già acquisite per effetto della opzione per la celebrazione del giudizio nelle forme del rito abbreviato; è pur vero che il contributo dichiarativo si colloca all'interno di un quadro composto da una serie di elementi di diversa e variegata natura nei quali hanno trovato adeguato conforto e riscontro; va rilevato, d'altra parte, che lo stesso GUP si era espresso in termini positivi sulla attendibilità dei predetti collaboratori formulando un giudizio negativo non sulla genuinità del loro contributo quanto sulla inidoneità delle loro propalazioni a costruire un quadro probatorio a suo avviso convincente.

La Corte di Appello di Palermo ha invece correttamente e congruamente considerato, nella pluralità di tali elementi, quello rappresentato dall'episodio estorsivo tentato in danno di [OSCURATO:PERSONA], imprenditore di Ficarazzi e per il quale, come già detto, il Cirrincione fosse stato tratto in arresto in esecuzione di un'ordinanza cautelare emessa il 25.11.2011 e che, dopo essere stato scarcerato, era stato attinto dalla misura del divieto di dimora in Palermo; come già evidenziato, la vicenda era stata oggetto della conversazione intercorsa tra il Graniti e lo Scalici, dal cui contenuto i giudici di merito, con argomentazione immune da vizi logici, hanno tratto la conclusione per la quale la condotta estorsiva era stata intrapresa nell'interesse del sodalizio che, invece, rimproverava di aver abbandonato il ricorrente anche dal punto di vista economico manifestando, in tal modo, una valutazione di doverosità dell'intervento in favore del Cirrincione che non poteva che essere fondato sulla sua appartenenza al gruppo criminale.

Ed è proprio su questa premessa fattuale che la Corte ha potuto operare una corretta e compiuta valutazione delle dichiarazioni del collaboratore Flamia, appartenente alla famiglia mafiosa di Bagheria, il quale aveva raccolto le lamentele del Cirrincione sul fatto che nessuno si fosse preoccupato di garantirgli un sostentamento economico nonostante egli fosse stato arrestato "per loro", espressione quest'ultima che, anche e proprio alla luce di quanto premesso, ha consentito ai giudici di merito di riferire l'allusione proprio alla famiglia di Villabate cui, perciò, doveva essere ricondotta l'estorsione tentata in danno del posta in essere per ordine e nell'interesse del sodalizio.Come pure accennato, la Corte ha dato conto e "risolto", in termini non illogici, le perplessità suscitate dalle dichiarazioni del Flamia in ordine al mancato riconoscimento fotografico del Cirrincione.

Altrettanto correttamente, la Corte ha considerato altri passaggi delle dichiarazioni del Flamia nei quali il collaboratore riferiva di aver conosciuto il Cirrincione tramite [OSCURATO:PERSONA], reggente pro tempore della famiglia di Villabate, e che su consiglio di questi aveva incaricato l'indagato di organizzare alcune rapine presso gioiellerie, decise dalla famiglia di Bagheria per raccogliere denaro da destinare agli affiliati detenuti; tali circostanze, oltre a fornire una ulteriore conferma dell'inserimento dell'indagato nel sodalizio criminoso e della sua concreta disponibilità per incarichi operativi inerenti all'attività dell'associazione, sono emblematiche per altro verso la diretta conoscenza fra il Flamia ed il Cirrincione e, perciò, il carattere non decisivo del(l'iniziale) mancato riconoscimento fotografico.

Come pure già accennato, altrettanto correttamente la Corte ha valorizzato le dichiarazioni del Corvaia a dimostrazione della vicinanza del Cirrincione alle attività della famiglia di Villabate quale presupposto necessario, nella stessa intima convinzione del dichiarante, perché la sua richiesta di intervento avesse qualche speranza di concretizzarsi.

Le censure articolate dalla difesa in questa sede sono perciò manifestamente infondate ovvero non consentite, a partire dal rilievo attribuito alla sentenza di questa Corte che, in sede cautelare, aveva ritenuto inidoneo il compendio indiziario acquisito a dimostrare, sia pure a livello di gravità indiziaria, la concreta "intraneità" del ricorrente al sodalizio delineato al capo a) della rubrica; è sufficiente rilevare che il TdL, chiamato a decidere in sede di rinvio, aveva confermato la misura con decisione del 30.12.2013 impugnata con ricorso in cassazione respinto da questa Corte con sentenza n. 29612 del 6.5.2014.

In particolare, non può condividersi la lettura difensiva secondo cui la partecipazione al sodalizio a partire, come indicato nella contestazione, dal gennaio del 2012, non potesse essere dimostrata da fatti antecedenti a quella data: si tratta di un evidente errore prospettico atteso che, una volta dimostrata la intraneità al sodalizio che si era nel caso di specie manifestata non soltanto in una generica disponibilità ma, invero, in plurimi e molteplici iniziative assunte dall'indagato per conto e nell'interesse della cosca, non vi era alcuna necessità che iniziative del genere dovessero interessare anche il periodo successivo alla contestazione.In altri termini, la difesa confonde il profilo della prova della partecipazione, che ben può essere acquisita da fatti e condotte anche antecedenti il periodo interessato dalla contestazione e che, come indubbiamente è accaduto nel caso di specie, si siano manifestati in un contributo concreto e fattivo, con quello della esistenza del reato e della personale responsabilità dell'imputato.

Si tratta di due diversi piani e di due diverse prospettive che le SS.UU. „w1b o prtuAlL t-A: in Modaffari (cfr., Sez.

U, Sentenza n. 36958 del 27.5.2021) hanno chiaritoyVanno tenut ben distinti "... gli indicatori di intraneità " dagli elementi propri del fatto tipico (cfr., pag. 35 della motivazione) e, dunque, il profilo processuale da quello "sostanziale" della integrazione dei presupposti oggettivo e soggettivo della condotta delittuosa di "partecipazione".

Ed in effetti, acquisita la prova della partecipazione, che ben può derivare da circostanzp e "indicatori" pregressi, è del tutto irrilevante che nel periodo precipuamente interessato dalla contestazione l'imputato non sia stato chiamato o non abbia comunque posto in essere condotte di concreta attuazione del vincolo associativo,essendo peraltro pacifico che la commissione dei "reati- fine", di qualunque tipo essa sia, non è necessaria né ai fini della configurabilità dell'associazione né ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione (cfr., Sez. 4 - , Sentenza n. 11470 del 09/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280703).

In definitiva, perciò, la Corte ha correttamente ricostruito la vicenda del Cirrincione in termini di "partecipazione" al sodalizio che, come insegnano le SS.UU.

"Modaffari", "potrà dirsi provata quando la 'messa a disposizione' assuma i caratteri della serietà e della continuità attraverso comportamenti di fatto ... non necessariamente attuativi delle finalità criminali dell'associazione, ma tuttavia capaci di dimostrare in concreto l'adesione libera e volontaria a quella consapevole scelta e di rivelare una reciproca vocazione di 'irrevocabilità' (...) testimoniandosi in fatto e non solo nelle intenzione il rapporto organico tra il singolo e la struttura" (cfr., pag. 41 della sentenza delle SS.UU.).

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ricorso del Graniti e, a sua volta, manifestamente infondato.

La sentenza di primo grado aveva trattato la posizione di [OSCURATO:PERSONA] alle pagg. 732-733 dove, in particolare, il GUP aveva fatto presente che il Graniti non meritava la attenuanti generiche mentre la pena/base poteva essere determinata nel minimo edittale; nel calcolare la pena il GUP aveva perciò premesso (cfr., ivi, pag. 773) che l'imputato era stato riconosciuto responsabile dei fatti di cui ai capi A), P), Q), R) e Z) e che il reato più grave doveva essere individuato quello di cui al capo R) corrispondente ad una imputazione di estorsione aggravata.

La pena finale era stata perciò stabilita partendo dalla quella di anni 8 di reclusione ed Euro 6.000 di multa per il capo R) aumentata, per la aggravante di cui all'art. 416bis.1 cod. pen., ad anni 12 di reclusione ed Euro 9.000 di multa; aumentata, ancora, per la continuazione, di complessivi anni 3 di reclusione ed euro 3.000 di multa per arrivare in tal modo alla pena di anni 15 di reclusione ed Euro 12.000 di multa ridotta di un terzo per il rito e fissata nella misura finale in anni 10 di reclusione ed Euro 8.000 di multa.

La Corte di Appello, con la sentenza poi annullata, aveva ridotto la pena inflitta al Graniti ad anni 6 e mesi 2 di reclusione ed Euro 6.200 di multa che aveva individuato partendo dalla pena base per il capo R) quantificata in anni sei di reclusione ed C 6.000,00 di multa; aumentata, per l'aggravante di cui all'art. 416bis.1 cod. pen., sino ad anni sette C 7.000,00 di multa; ulteriormente aumentata di mesi 4 di reclusione ed C 400,00 di multa per il capo P); di mesi 9 di reclusione ed C 750,00 per il capo A); di mesi 6 di reclusione ed C 550,00 per il capo Q); di ulteriori mesi 8 di reclusione ed C 600,00 per il capo Z); era pervenuta, in tal modo, alla pena complessiva di anni nove e mesi tre di reclusione ed C 9.300,00 di multa ridotta nella misura di 1/3 per il rito abbreviato e, perciò, a quella finale di anni sei e mesi due di reclusione e 6.200,00 di multa.

Anche in tal caso, dunque, la pena era stata calcolata partendo dal delitto di estorsione di cui al capo R) aumentato per la continuazione con gli altri reati tra cui, per l'appunto, la associazione a delinquere con la aggravante di cui al comma 6 che, come si è visto, è stata oggetto di annullamento e, poi, esclusa in sede di rinvio dove la Corte di Appello palermitana, esclusa per l'appunto l'aggravante, ha rideterminato la pena in anni 6 di reclusione ed Euro 5.600 di multa.

Vero che la Corte di Appello, nel rideterminare la pena per il Graniti (cfr., pagg. 95-96 della sentenza) non ha esplicitato il procedimento attraverso il quale è arrivata a quella determinazione finale.

E, tuttavia, poiché la rivisitazione della pena nella misura sopraindicata è stata dovuta in via esclusiva alla eliminazione della aggravante di cui all'art. 416bis comma 6 cod. pen., si deve ritenere che, ferme ed inalterate tutte le altre componenti del calcolo, tale esclusione abbia comportato la riduzione nella misura di mesi 2 di reclusione ed Euro 600 di multa sull'aumento operato per la continuazione per il capo A).

In definitiva, la Corte di Appello ha correttamente valutato la portata della esclusione della aggravante contestata sul delitto associativo riducendo di mesi 2 di reclusione ed Euro 600 di multa l'aumento per il capo A) che era stato operato dalla prima sentenza di appello sul delitto di cui al capo R) nella misura di mesi 9 di reclusione ed C 750,00.

Di qui, perciò, la infondatezza della affermazione concernente una ipotetica violazione del divieto di "reformatio in pejus" paventata dalla difesa con riguardo non già alla pena precedentemente inflitta ma a quella che sarebbe stata provvisoriamente ritenuta esecutiva all'esito della sentenza di annullamento ma che non corrisponde affatto al contenuto della decisione annullata e non può rappresentare un parametro di riferimento per valutare se la sentenza di rinvio abbia o meno rispettato il disposto di cui all'art. 597 cod. proc. pen..

4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.

Il ricorrente era stato riconosciuto responsabile del delitto di cui al capo ni) della rubrica, ovvero per un episodio di tentata estorsione aggravata ai sensi del combinato disposto degli artt. 629 cpv e 628 comma 3 n. 3 cod. pen. oltre che ai sensi dell'art. 416bis.1 cod. pen. ed era stato condannato - con le attenuanti generiche stimate equivalenti alla recidiva ed alle aggravanti - alla pena di anni 3 di reclusione ed Euro 600 di multa pena confermata dalla sentenza dell'1.7.2017 che, però, aveva nel contempo escluso la aggravante di cui al comma 2 dell'art. 629 cod. pen..

La VI Sezione, con la sentenza 535 dell'8.5.2018, aveva deciso anche sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA] giudicando il ricorso dell'imputato fondato e meritevole di accoglimento "... limitatamente all'omessa motivazione in ordine alla ritenuta aggravante di cui all'art. 7 d.l. 152 del 1991 con la conseguente necessità di rinvio al giudice d'appello ai fini della rideterminazione della pena"; aveva infatti spiegato che "... la sentenza impugnata ha, infatti, adeguatamente motivato (pag. 151 sentenza) con riferimento all'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 629, comma secondo, in relazione all'art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen., ritenendo la condotta posta in essere dal Purpi ispirata da motivazioni esclusivamente personali e come tale estranea alle finalità perseguite dall'associazione mafiosa" mentre "... nessuna argomentazione risulta, invece, essere stata svolta riguardo alla dedotta insussistenza della aggravante di cui all'art. 7 d.l. cit."; la Corte aveva spiegato che il primo giudice aveva stimato la aggravante "mafiosa" e quella di cui al comma 2 dell'art. 629 cod. pen., complessivamente equivalenti alle ritenute attenuanti generiche ma che la Corte di Appello "... accogliendo il gravame limitatamente all'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen., che ha escluso, ha tuttavia lasciato la misura della pena base inalterata, mantenendo implicitamente ferma la sussistenza dell'aggravante speciale ma in assenza di esplicita giustificazione".

La Corte di Appello, con la sentenza resa in sede di rinvio e qui impugnata ha in primo luogo riportato la motivazione della sentenza di annullamento (cfr., pagg. 99-100) e, quindi, richiamato quella del GUP il quale aveva fatto presente che il Purpi era un imprenditore appartenente alla "zona grigia" e "... ben informato delle dinamiche interne al sodalizio e nei cui confronti non è stata mossa alcuna accusa di intraneità mafiosa" (cfr., ivi, pag. 102); ha fatto presente che le conversazioni intercettate davano conto di una "vicinanza" e di una conoscenza di esponenti quali [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA] ma non della sua diretta intraneità al sodalizio e che, in ogni caso, nessuno dei collaboratori lo aveva indicato come tale.

Quanto alla tentata estorsione di cui al capo ni), i giudici di merito hanno quindi esposto le ragioni per le quali l'episodio non poteva ritenersi indicativo della intraneità del Purpi al sodalizio non soltanto perché rimasto a livello di tentativo e perpetrato in danno di un amico del Lombardo e sostenendo che "... si sia trattato di un'iniziativa estemporanea di costui, seppure commessa con il ricorso al metodo mafioso ed in un contesto ambientale connotato dalla presenza di cosa nostra come, peraltro, ammesso dall'imputato e come evincibile dalla formula della richiesta avanzata 'per i carcerati'.

Con l'atto di appello, l'imputato, confesso sulla responsabilità, aveva sollecitato la riforma della sentenza di primo grado in merito al trattamento sanzionatorio ed alle aggravanti e, in particolare, della aggravante di cui all'art. 416bis.1 cod. pen. atteso che, secondo la difesa, una volta esclusa la aggravante di cui agli artt. 629 cpv. e 628 comma 3 n. 3 cod. pen., "tale espressione pronunciata da soggetto estraneo a 'cosa nostra' non assume alcuna connotazione di 'mafiosità' idonea a suffragare l'esistenza dell'aggravante in parola".

Nel trattare la questione relativa alla aggravante, contestata per l'appunto sotto il profilo del "metodo", la Corte di Appello ha ricordato che l'utilizzo del metodo mafioso ben può avvenire da parte di chi non appartenga al sodalizio ed ha concluso nel senso che "l'espressione usata, nel contesto descritto dal capo di imputazione n. 1), secondo cui il denaro chiesto serviva 'per i carcerati', concretizza il metodo impiegato, a cui è collegata la sussistenza della circostanza 'de qua', in modo da evocare chiaramente la forza derivante dall'associazione mafiosa, che ha la prerogativa di occuparsi del sostentamento dei sodali detenuti" (cfr., ivi, ancora, pag. 116).

Ritiene il collegio che la valutazione operata dalla Corte non sia censurabile.

È vero che nel caso di specie le stesse sentenze di merito, nell'assolvere il ricorrente dal delitto di cui al capo A) avevano evidenziato (cfr., ivi, pagg. 103- 104) in primo luogo che il fatto era rimasto allo stadio del tentativo e che lo Scaletta, ovvero la persona offesa, era a sua volta "... vicino agli ambienti di [OSCURATO:PERSONA] e, soprattutto, per sua stessa ammissione (...), amico personale di [OSCURATO:PERSONA] e del suo nucleo familiare" sicché "risulta coerente con tali dati che il tentativo del Purpi avesse suscitato le ire del Lombardo" (cfr., ancora, dalla sentenza impugnata).

E, tuttavia, del tutto corretta è la valutazione operata dalla Corte quanto alla valenza evocativa della espressione utilizzata dall'imputato nei confronti del suo interlocutore.

È ormai consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio per cui la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso non presuppone necessariamente l'esistenza di un'associazione ex art. 416bis, cod. pen., essendo sufficiente, ai fini della sua esistenza, il ricorso a modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice "tipica" dell'agire mafioso essendo perciò l'aggravante configurabile tanto con riferimento ai reati-fine commessi nell'ambito di un'associazione criminale comune, che nel caso di reati posti in essere da soggetti estranei al reato associativo (cfr., Cass. Pen., 6, 13.6.2017 n. 41.772, PM in proc.

Vicidomini; cfr., anche, Cass. Pen., 5, 8.2.2018 n. 21.530, Spada, in cui la Corte ha spiegato che per configurarsi l'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso", prevista dall'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 non è necessario che sia stata dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste "tipicamente" mafiosa).

In definitiva, la circostanza aggravante del cosiddetto metodo mafioso è configurabile anche a carico di soggetto che non faccia parte di un'associazione di tipo mafioso, ma ponga in essere, nella commissione del fatto a lui addebitato, un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga ad un sodalizio del genere anzidetto (cfr., Cass. Pen., 2, 5.6.2013 n. 38.094, PM in proc. [OSCURATO:PERSONA]; conf., Cass. Pen., 2, 25.3.2015 n. 16.053, Campanella; cfr., anche, Cass. Pen., 1, 4.11.2011 n. 5.881, Giampà; Cass. Pen., 2, 2.20.1013 n. 322, Ferrise).

In altri termini, quel che rileva non è la effettiva e reale esistenza di un sodalizio riconducibile a quelli connotati dalle caratteristiche proprie di cui all'art. 416bis cod. pen., ovvero che il reo (o anche i suoi accoliti) ne facciano effettivamente parte, ma il fatto di far ricorso a metodi propri e simili a quelli utilizzati nell'ambito di quelle consorterie criminali, connotate per l'appunto dalla forza intimidatrice promanante per l'appunto dalla consapevolezza, da parte delle vittime, che la condotta criminosa di cui sono destinatarie non è riconducibile esclusivamente all'autore materiale della condotta in quel momento da essi subita ma che costui possa contare sull'apporto di terzi in grado di sostenerne l'azione, di vendicarlo se occorre, comunque di intervenire in suo aiuto anche con metodi violenti; con l'effetto, così, di ridurre, per ciò solo, i margini di "resistenza" della persona offesa in tal modo indotta ad accondiscendere "spontaneamente" ed a non reagire rispetto alle illegittime pretese avanzate nei suoi confronti.

E' sufficiente, cioè, che l'esistenza di un sodalizio appaia sullo sfondo, perché evocato dall'agente, inducendo perciò la vittima sia spinta ad adeguarsi al volere dell'aggressore - o ad abbandonare ogni velleità di difesa - per timore di più gravi conseguenze.

Come è stato efficacemente spiegato, insomma, "la ratio della disposizione di cui all'art. 7 D.L. 152/1991 non è soltanto quella di punire con pena più grave coloro che commettono reati utilizzando metodi mafiosi o con il fine di agevolare le associazioni mafiose, ma essenzialmente quella di contrastare in maniera più decisa, stante la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, l'atteggiamento di coloro che, siano essi partecipi o meno in reati associativi, si comportino da mafiosi, oppure ostentino in maniera evidente e provocatoria una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi quella particolare coartazione o quella conseguente intimidazione, propria delle organizzazioni della specie considerata" (Cass. Pen., 6, 19.2.1998 n. 582, Primasso).

Né, per altro verso, fermo restando che la estorsione è stata meramente tentata, la difesa ha inteso dedurre l'esistenza dei presupposti per ritenere un tentativo radicalmente inidoneo anche sotto il profilo della capacità di intimidazione legata alla evocazione di un sodalizio di stampo mafioso; non è inutile ribadire che la valutazione dell'idoneità e della direzione non equivoca degli atti integranti il tentativo deve essere svolto sulla base di un giudizio "ex ante" che tenga conto delle intrinseche connotazioni dell'atto stesso, e, quindi, della concreta situazione ambientale in cui l'atto è stato posto in essere, nonché della connotazione storica del fatto, delle sue effettive implicazioni con riferimento alla posizione dell'agente e del destinatario della condotta e del suo significato alla luce delle consuetudini locali (cfr., Sez. 5, Sentenza n. 34242 del 01/07/2009, Palmiero ed altri, Rv. 244915, in cui la Corte ha riaffermato tale principio proprio in una fattispecie in tema di tentata estorsione aggravata "ex" art. 7 L. 10 luglio 1991 n. 152; conf., Sez. 6, Sentenza n. 197 del 15/12/2011, Cava, Rv. 251493; Sez. 5, Sentenza n. 44903 del 13/09/2017, Cocuzza ed altri, Rv. 271062, anch'essa resa in una fattispecie in tema di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, in cui l'autore del reato aveva fatto richiesta alla persona offesa di "mettersi a posto", pagando una somma di denaro proporzionale ai compensi spettanti da un appalto).

Si tratta, certamente, di elementi tutti sussistenti nel caso di specie laddove l'espressione utilizzata dal ricorrente era certamente idonea ad evocare la esistenza di un sodalizio quale presupposto assolutamente credibile nel contesto ambientale di riferimento; detto questo, la circostanza secondo cui la vittima fosse accidentalmente lui stesso "vicino" ad ambienti della criminalità organizzata e, perciò, non avesse ceduto alla richiesta recandosi anzi dal suo referente a fare le sue rimostranze, non toglie che, da un punto di vista obiettivo e con valutazione n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sulle impugnazioni proposti da PG presso la Corte di Appello di Palermo nonché nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4.12.1966, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'8.1.1965, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10.10.1966, contro la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 22.7.2020; visti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG, in persona del sost. proc. gen. dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e, quale sostituto processuale dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'infondatezza del ricorso del PG; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il quale si riporta alla memoria difensiva che deposita, concludendo per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso del PG e l'accoglimento del ricorso del Cirrincione; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso del PG; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso del PG; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso del PG. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 9.2.2015 il GUP presso il Tribunale di Palermo aveva riconosciuto, per quel che qui interessa e con riferimento agli imputati coinvolti nel presente ricorso: [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati a lui ascritti ai capi a) ed e) della rubrica; [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati a lui ascritti ai capi a), i), l), o), r), e z) della rubrica; [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati a lui ascritti ai capi a) e v) della rubrica; [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati a lui ascritti ai capi a) e h) della rubrica); [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati a lui ascritti ai capi a), p), q), r) e z) della rubrica; [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati a lui ascritti ai capi a), hi), Il), mi) e ol) della rubrica; [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati a lui ascritti ai capi a) ed al) della rubrica; [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati a lui ascritti ai capi a), hi) ed mi) della rubrica,; [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati a lui ascritti ai capi a), h), o), r), s), v) e z) della rubrica; [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato a lui ascritto al capo ni) della rubrica; aveva di conseguenza condannato: [OSCURATO:PERSONA] alla pena complessiva di anni 8 e mesi 6 di reclusione; [OSCURATO:PERSONA] alla pena complessiva di anni 10 e mesi 6 di reclusione ed Euro 10.000 di multa; [OSCURATO:PERSONA] alla pena complessiva di anni 12 di reclusione; [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 10 di reclusione ed Euro 10.000 di multa; [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 10 di reclusione ed Euro 8.000 di multa; [OSCURATO:PERSONA], esclusa la contestata recidiva, alla pena complessiva di anni 14 e mesi 6 di reclusione; [OSCURATO:PERSONA] alla pena complessiva di anni 14 di reclusione; [OSCURATO:PERSONA], esclusa la contestata recidiva, alla pena complessiva di anni 10 e mesi 6 di reclusione ed Euro 10.000 di multa; [OSCURATO:PERSONA], esclusa la contestata recidiva, alla pena complessiva di anni 14 di reclusione; [OSCURATO:PERSONA] alla pena complessiva di anni 12 di reclusione ed Euro 10.000 di multa; [OSCURATO:PERSONA], con le attenuanti generiche stimate equivalenti alla recidiva ed alle aggravanti, alla pena di anni 3 di reclusione ed Euro 600 di multa; il GUP aveva applicato le pene accessorie conseguenti alla entità della pena principale, disposto per taluno la misura di sicurezza per anni 1 e, quindi, provveduto in merito alle domande delle costituite parti civili; aveva inoltre disposto le confische dei beni specificamente indicati in dispositivo; nel contempo, aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato a lui ascritto al capo m) per non aver commesso il fatto; [OSCURATO:PERSONA] dal reato a lui ascritto al capo a) per non aver commesso il fatto; [OSCURATO:PERSONA] dal reato a lui ascritto al capo a) per non aver commesso il fatto; [OSCURATO:PERSONA] dai reati a lui ascritti ai capi m) ed o) per non aver commesso il fatto; [OSCURATO:PERSONA] dai reati a lui ascritti cai capi m) e bl) per non aver commesso il fatto; [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo fi) per non aver commesso il fatto; [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo m) per non aver commesso il fatto; 2. la Corte di Appello di Palermo, con sentenza dell'1.2.2017, aveva assolto: [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo V) per non aver commesso il fatto; [OSCURATO:PERSONA] dal reato a lui ascritto al capo Z) per non aver commesso il fatto; [OSCURATO:PERSONA] dal reato a lui ascritto al capo E) per non aver commesso il fatto; [OSCURATO:PERSONA] dai reati a lui ascritti ai capi Li) e 01) perché il fatto non sussiste; [OSCURATO:PERSONA] dai reati a lui ascritti al capo I) perché il fatto non sussistee Z) ed 0) per non aver commesso il fatto; aveva riconosciuto inoltre [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato loro ascritto al capo A) della rubrica e li aveva condannati alla pena di anni 8 di reclusione ciascuno con le pene accessorie conseguenti; aveva ridotto le pene inflitte in primo grado a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (che aveva rideterminato nella misura di anni 6 e mesi 2 di reclusione ed Euro 6.200 di multa), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; confermando per il resto la sentenza di primo grado, aveva provveduto sulle domande civili, le spese e dichiarato inammissibile l'appello del PM nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; 3. con sentenza n. 535 dell'8.5.2018 la VI Sezione di questa Corte di Cassazione aveva deciso sui ricorsi proposti, nei confronti della decisione della Corte di Appello palermitana, e per quel che interessa in questa sede, da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed aveva: annullato la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e rinviato ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio; annullato la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente all'aggravante dell'art. 7 della legge 203/91 e alla determinazione della pena e rinviato ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio su detti punti; annullato, inoltre, la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] limitatamente all'aggravante di cui all'art. 416bis comma sesto cod. pen. e rinviato, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Palermo; ha rigettato nei resto il ricorso di Gagliano e Centineo e dichiarato inammissibili nel resto i ricorsi di Bruno, [OSCURATO:PERSONA], Girgenti, Graniti, [OSCURATO:PERSONA], Lauricella, Liga, Lombardo, Mozdahir;4. la Corte di Appello di Palermo, decidendo in sede di rinvio, ed in parziale riforma della sentenza del GUP di Palermo del 9.2.2015 ha: dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui al capo a) e, esclusa l'aggravante di cui all'art. 416bis comma 6 cod. pen., lo ha condannato alla pena di anni 6 di reclusione applicandogli le pene accessorie della interdizione perpetua dai pubblici uffici e della interdizione legale per la durata della pena nonché la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni 3; lo ha condannato, in solido con i coimputati già condannati in precedenza, al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili Comuni di Bagheria, Villabate, Ficarazzi, [OSCURATO:PERSONA] e Casteldaccia, oltre che "[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]", che liquida in complessivi Euro 3.000 per ciascuno oltre alla rifusione delle spese processuali; esclusa la aggravante di cui all'art. 416bis comma 6 cod. pen., ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni 6 di reclusione, quella inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni 5 e mesi 2 di reclusione ed Euro 1.600 di multa, quella inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni 8 di reclusione, quella inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni 6 di reclusione, quella inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni 5 di reclusione ed Euro 5.000 di multa, quella inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni 6 di reclusione ed Euro 5.600 di multa, quella inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni 10 di reclusione, quella inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni 11 e mesi 4 di reclusione, quella inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni 5 e mesi 4 di reclusione ed Euro 1.600 di multa, quella inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni 10 di reclusione, quella inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni 6 e mesi 6 di reclusione ed Euro 6.000 di multa confermando, nel resto, la sentenza impugnata; 4 ricorrono nuovamente per cassazione il PG di Palermo nonché, con i rispettivi difensori, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lamentando, rispettivamente: 4.1 il PG di Palermo che, all'esito dell'annullamento della sentenza della Corte di Appello di Palermo del 24.7.2017 in ordine alla sussistenza della aggravante di cui al comma 6 dell'art. 416bis cod. pen.--g4.4i.c-i-G—€1-i—Pfec-idfa Gaiash4:ohle aveva chiesto l'esame di [OSCURATO:PERSONA], imputato nel medesimo processo, che la Corte aveva ammesso ma che non aveva potuto essere acquisito prima a causa di differimenti dovuti all'emergenza pandennica da COVID-19 e, poi, all'udienze del 10.6.2020, per il ritenuto impedimento del zte_ Lombardo dovuto alle sue condizioni di salute, segnala c-e7 511'udienza del 24.6.2020, era pervenuto alla Corte altro certificato medico attestante la impossibilità del Lombardo di essere presente in aula perché in osservazione all'esito di un episodio ipertensivo acuto, certificato accompagnato da una nota della [OSCURATO:PERSONA] contenente la dichiarazione del medesimo Lombardo di rinunciare a presenziare in quanto impossibilitato per motivi di salute per cui la Corte, sull'errato presupposto della intervenuta rinuncia, aveva revocato la ordinanza di ammissione della prova e dichiarato chiusa la istruttoria dibattimentale fissando la discussione per il successivo 1.7.2020 quando, peraltro, era pervenuto altro certificato medico relativo al Lombardo e dal tenore simile a quelli precedenti; tanto premesso, segnala l'errore in cui è incorsa la Corte di Appello nell'escludere la aggravante di cui al comma 6 dell'art. 416bis cod. pen. pervenendo a tale decisione avendo revocato la ordinanza ammissiva dell'esame di [OSCURATO:PERSONA] che era stato indicato per riferire sulle circostanze di cui ai verbali di interrogatorio del 12.2.2019, 26.2.2019, 5.6.2019, 15.7.2019 e ribadite nei verbali del 16 e del 17.7.2019 depositati all'udienza dell'1.7.2020; ribadisce che, conformemente all'orientamento della S.C., deve ritenersi "decisiva" ai sensi dell'art. 606 lett. d) cod. proc. pen. quella prova che, alla luce della motivazione, avrebbe comportato, ove esperita, una decisione diversa ovvero quella che, non assunta o non valutata, intacchi la struttura della motivazione; sottolinea, ancora, come il Lombardo fosse a conoscenza di circostanze in grado di dimostrare la esistenza dei presupposti fattuali per ritenere la aggravante in discorso aggiungendo che la sua collaborazione era iniziata successivamente all'annullamento con rinvio della sentenza dell'1.2.2017; segnala, inoltre, che la Corte di Appello ha riportato una errata ricostruzione della vicenda processuale con particolare riferimento alla sentenza di annullamento ed a quella poi annullata; 4.2 [OSCURATO:PERSONA], con ricorso a firma del'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: 4.2.1 violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 416bis cod., pen. e 192 cod. proc. pen.: violazione di legge in relazione agli artt. 416bis cod. pen., 521, 522, 546 comma 1, lett. h), e 627 cod. proc. pen.: ripercorre la vicenda processuale a partire dalla adozione della misura cautelare nei confronti del ricorrente ed al suo annullamento ad opera della Corte di Cassazione che aveva giudicato le circostanze evidenziate nel provvedimento del TdL non idonee a dimostrarne lo specifico e concreto contributo al conseguimento degli scopi del sodalizio; alla sua assoluzione da parte del GUP di Palermo con la sentenza del 9.2.2015 in cui era stato considerato inadeguato l'apporto fornito da vari dichiaranti; segnala che la sentenza di primo grado era stata riformata dalla Corte di Appello che, senza provvedere alla rinnovazione della istruttoria ex art. 603 cod. proc. pen., aveva diversamente considerato dirimenti e decisive le dichiarazioni dei medesimi Flamia e Zarcone; richiama, quindi, i motivi di ricorso per cassazione articolati nei confronti della sentenza di appello con particolare riferimento all'apporto del [OSCURATO:PERSONA], del Flamia e dello Zarcone, alla già ritenuta incoerenza del dato intercettivo e della circostanza secondo cui nella condanna per estorsione nel frattempo divenuta definitiva era stata esclusa la aggravante di cui all'art. 7 DL 152 del 1991; richiama,quindi,le considerazioni svolte nella sentenza di annullamento con riguardo alla posizione di esso ricorrente segnalando che la sentenza di rinvio ha invece disatteso i principi di diritto contenuti in quella rescindente; osserva che la rinnovazione della prova dichiarativa non può essere intesa quale vuoto simulacro ma come strumento in grado di fornire elementi per una nuova valutazione dell'apporto conoscitivo del dichiarante attraverso il confronto con le dichiarazioni rese in precedenza; segnala che, nella memoria depositata all'udienza del 22.7.2020 1 la difesa aveva evider[ztiate una serie di criticità in relazione alla posizione ed al contributo del [OSCURATO:PERSONA] che sono state ignorate dalla Corte di Appello che, inoltre, ha ritenuto di poter superare l'ulteriore profilo dell'annullamento 2 V , At. ,Z,.AnAt) agnatando che, sebbene i riferimenti operati dal [OSCURATO:PERSONA] e dallo Zarcone riguardino fatti antecedenti al 2012, sarebbero comunque utili a lumeggiare la personalità del ricorrente ed il suo inserimento nell'organizzazione criminale; evidenzia ancora le medesime lacunosità, a suo avviso non colmate, ravvisabili nelle dichiarazioni del Flamia, peraltro contraddittorie con quelle rese in precedenza quanto al coinvolgimento del (non riconosciuto) Cirrincione in una rapina organizzata con il Lauricella; sottolinea, in definitiva, che la Corte ha utilizzato le medesime dichiarazioni già negativamente valutate dal primo giudice ma non l'unico apporto effettivamente "nuovo" ma deponente in senso contrario alla tesi accusatoria; considerazioni analoghe svolge con riguardo alla sorte delle dichiarazioni rese dallo Zarcone sottolineando, infine, come la Corte abbia in definitiva ignorato i dati emergenti dalla nuova audizione dei dichiaranti non riuscendo perciò a confezionare una motivazione che, anche in sede di rinvio, deve essere necessariamente "rafforzata" alla luce dei rilievi contenuti nella sentenza di annullamento; sottolinea, ancora, come anche la valutazione degli esiti della attività di intercettazione, già oggetto di valutazione da parte del primo giudice, non possa fornire elementi di novità stante la loro certa riferibilità ad un periodo antecedente la contestazione così violando il "mandato" della sentenza di annullamento non essendo sufficiente operare un diverso giudizio sulla capacità rappresentativa delle prove acquisite essendo necessario invece operare un confronto diretto con la valutazione operatane dal primo giudice e dalla S.C.; evidenzia la inadeguatezza della motivazione con riguardo agli elementi (la vicenda Corvaia, la estorsione Curvati) indicati dalla Corte come in grado di fornire una dimostrazione "indiretta" della partecipazione del ricorrente al sodalizio; con specifico riferimento alla estorsione "Curvati", evidenzia come il risultato cui è pervenuta la Corte di Appello non tenga conto proprio delle dichiarazioni acquisite dallo Zarcone in sede di rinnovazione della istruttoria e, per altro verso, delle sentenze del 18.3.2016 e del 24.6.2017 che, avendo condannato il ricorrente per quell'episodio, avevano tuttavia escluso la aggravante di cui all'art. 7 DL 152 del 1991; 4.3 [OSCURATO:PERSONA], con ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 627 comma 3 cod. proc. pen. in relazione all'art. 597 comma 3 cod. proc. pen.: rileva che, nei confronti del ricorrente, a séguito dell'annullamento della sentenza della Corte di Appello dell'1.2.2017, era stato emesso un nuovo ordine di carcerazione per la parte di condanna ormai divenuta irrevocabile e pari ad anni 5 e mesi 8 di reclusione; la Corte di Appello di Palermo, in sede di rinvio, ha escluso la aggravante di cui all'art. 416bis comma 6 cod. pen. condannando il Graniti alla pena di anni 6 di reclusione ed Euro 5.600 di multa laddove il giudice del rinvio avrebbe dovuto invece determinare la pena in misura pari alla differenza tra quella irrogata dalla sentenza annullata e l'aumento operato per il riconoscimento della aggravante da ultimo esclusa; segnala, perciò, che al Graniti, cui era stata inflitta una pena complessiva di anni 6 e mesi 2 di reclusione ed Euro 6.200 di multa, è stata inflitta la pena di anni 6 di reclusione ed Euro 5.600 di multa anziché quella di anni 5 e mesi 8 di reclusione (ed Euro 5.600 di multa) oggetto di esecuzione parziale; rileva che, in tal modo, il ricorrente si è visto ingiustificatamente aggravare il trattamento sanzionatorio in spregio del divieto disposto dall'art. 597 comma 3 cod. proc. pen. e del vincolo stabilito dall'art. 627 cod. proc. pen. per il giudice di rinvio; rileva che il giudice del rinvio non può esimersi dal giustificare la sua decisione non soltanto sulla esclusione della aggravante ma, anche, sui criteri utilizzati per riformulare la pena che deve essere rapportata alla sentenza poi annullata; 4.4 [OSCURATO:PERSONA], con ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difetto di motivazione: osserva che la Corte di Appello ha confermato la sentenza impugnata respingendo le censure relative all'aggravante di cui all'art. 7 DL 152 del 1991 e che era stata fondata sulla espressione utilizzata dal ricorrente in occasione dell'ammesso tentativo di estorsione quando la richiesta era stata formulata "per i carcerati"; segnala che, tuttavia, la sentenza impugnata non ha speso alcun argomento in merito all'uso del metodo mafioso che deve essere valutato nel contesto in cui vengono profferite le minacce in considerazione dell'autore delle stesse e della qualità della vittima; fatta questa premessa, osserva come fosse risultato accertato il fatto che il Purpi era totalmente estraneo alla consorteria mafiosa del territorio ed escluso che [OSCURATO:PERSONA] potesse immaginare e temere la sua appartenenza a quel contesto criminale non menzionato esplicitamente nell'occasione; 5. la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso una memoria difensiva in cui, richiamate le considerazioni della Corte di Appello sull'aggravante di cui al comma 6 dell'art. 416bis cod. pen., contesta l'affermazione del PG circa il carattere potenzialmente decisivo delle dichiarazioni di esso ricorrente laddove, a suo avviso, il quadro probatorio vagliato dalla sentenza rescindente è rimasto del tutto immutato mentre la stessa lettura degli interrogatori resi dal Lombardo ed allegati al ricorso per cassazione escludono l'emergenza di fatti nuovi tali da giustificare una valutazione diversa; 6. la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha a sua volta trasmesso una memoria con cui insiste per la inammissibilità del ricorso del PG: rileva, in primo luogo, che il PG ha, di fatto, indirizzato la propria impugnazione esclusivamente sulla ordinanza del 24.6.2020 con cui la Corte di Appello ha revocato l'esame del Lombardo considerato rinunciante a comparire senza, secondo la difesa, spiegare in quale vizio sia incorsa la sentenza; sottolinea, per altro verso, la univocità della manifestazione di rinuncia del Lombardo a presenziare all'udienza del 24.6.2020 laddove il riferimento alle proprie condizioni di salute era semmai finalizzato a giustificare la sua assenza rispetto agli obblighi legati alla scelta di collaborazione con la giustizia; rileva che, qualora il PG abbia inteso dedurre la nullità dell'ordinanza di revoca del 24.6.2020, non si sarebbe in presenza di una nullità di ordine assoluto ma, semmai, di una nullità che avrebbe dovuto essere sollevata nei termini di cui all'art. 182 cod. proc. pen.; aggiunge che, in ogni caso, il difensore legittimato non aveva sollevato obiezione alcuna nemmeno alla successiva udienza dell'1.7.2020 quando il PG ha rassegnato le proprie conclusioni senza spendere alcuna considerazione sulla ordinanza del 24.6.2020 finendo, in tal modo, per accettarne gli effetti; segnala, inoltre, quanto al vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. d) cod. proc. pen., che il processo è stato definito con rito abbreviato mentre i contorni indefiniti del contenuto della prova finiva per risolversi in una mera aspettativa non preceduta da una adeguata discovery; richiama, infine, le dichiarazioni dei collaborati:t riportate nella sentenza e la coerente sintesi operatane dai giudici del rinvio in coerenza con i principi di diritto affermati dalla sentenza di annullamento. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono, tutti, inammissibili in quanto articolati su censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede.1. Il ricorso del PG Inammissibile è, in primo luogo, il ricorso del PG che è incentrato sulla dedotta erroneità della decisione con cui la Corte di Appello di Palermo in sede di rinvio dall'annullamento pronunciato con sentenza n. 535 del 2019 resa in data 8.5.2018 dalla VI Sezione di questa Corte con riferimento, in particolare, alla esclusione dell'aggravante di cui al comma 6 dell'art. 416bis cod. pen. già invece ritenuta dal GUP e, poi, dalla Corte di Appello nella sentenza gravata dai ricorsi di diversi imputati. Ebbene, la imputazione di associazione a delinquere di stampo mafioso, aggravata ai sensi dei predetto comma 6, aveva attinto, tra gli altri, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti perciò (contro)interessati sul ricorso del PG e tutti perciò regolarmente citati in questa sede. Per meglio inquadrare la questione, è utile far presente che la sentenza di I grado aveva esaminato il profilo della sussistenza dell'aggravante di cui al comma 6 dell'art. 416bis cod. pen. alle pagg. 314 e ssgg. in cui il GUP, con argomentazioni sostanzialmente riprese dalla Corte di Appello, aveva insistito sulla diffusività della attività di estorsione e sulla confluenza dei relativi proventi in una "cassa comune" del sodalizio. La Corte di Cassazione, con la sentenza di annullamento, aveva osservato che "stante la formulazione dell'art. 416bis cod. pen., è necessario ... che il prezzo, il prodotto o il profitto derivanti dai delitti posti in essere in esecuzione del programma criminoso dell'associazione a delinquere di stampo mafioso siano destinati a finanziare, anche parzialmente, le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo, non essendo, necessario che tale controllo sia effettivamente assunto o mantenuto, ma solo che il finanziamento alimentato dalle fonti di provenienza illecita sia idoneo a conseguire tale risultato (Sez. 5, n. 24661 del 11/12/2013, dep. 2014, Adelfio e altri, Rv. 259863)". Tanto premesso, aveva 1jI dato atto "... dello sforzo dei giudici di merito rivolto alla completezza della decisione sotto il profilo argomentativo" con "... riferimento all'inserimento dell'associazione mafiosa "cosa nostra" nell'economia locale, concretizza tosi secondo le tipiche modalità delle estorsioni nei confronti di imprenditori ed esercizi commerciali attraverso l'imposizione del "pizzo", o tramite estorsioni c.d. negoziali, e cioè con l'imposizione di forniture, lavori e prestazioni; è stata, altresì, valutata la gestione sostanzialmente monopolistica di taluni settori imprenditoriali, al punto da influire pesantemente sullo specifico settore, con conseguente intromissione ed alterazione dei meccanismi del libero mercato". Ciò non di meno, i giudici di legittimità avevano affermato che "... gli elementi in tal modo evidenziati a sostegno della sussistenza della aggravante e che in definitiva non appaiono in alcun modo differenziarsi quanto a caratteristiche dell'associazione di tipo mafioso da quanto previsto dalla definizione che le assegna il comma terzo dell'art. 416-bis cod. pen. (secondo cui l'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione e comunque il controllo di attività economiche), si rivelano per contro insufficienti ad assolvere all'onere di motivare in concreto la sussistenza dei presupposti obiettivi per l'applicazione dell'aggravante stessa, mediante indicazione di fatti ed episodi specifici di concreto reinvestimento dei proventi delle attività illecite tipiche dell'egemonia mafiosa su di un determinato territorio in iniziative economiche di qualsivoglia natura e rilevanza (a mero titolo di esempio: attività imprenditoriali, esercizi commerciali all'ingrosso o al dettaglio, attività di servizi, agenzie di gioco e scommesse, etc.) (v. sul punto Sez. 5, n. 12251 del 25/01/2012, Monti ed altri, Rv. 252172)". Si era perciò concluso nel senso che "... i ricorsi che hanno dedotto il relativo motivo riguardante il reato di cui al capo A) devono essere accolti, con annullamento della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d'appello di Palermo per nuovo giudizio sul punto, disponendosi allo stesso modo per quei ricorsi che, pur silenti sul tema, possono avvantaggiarsene in forza dell'effetto estensivo dell'impugnazione (art. 587, comma primo, cod. proc. pen.)". La questione, come accennato, è stata affrontata dalla Corte di Appello in sede di rinvio dove i giudici palermitani, dopo aver riportato la motivazione del GUP (cfr., pagg. 83-86 della sentenza impugnata) e quelle della sentenza annullata (cfr., ivi, pagg. 86-92) hanno tratto quindi le conclusioni (cfr., da pag. 92 a pag. 95) con cui, in definitiva, sono giunti ad escludere la aggravante seguendo, sostanzialmente, Iglinee guida"della sentenza di annullamento; hanno sostenuto infatti che dalle dichiarazioni dei collaboratori non era dato evincere l'intervento del sodalizio in attività produttive destinate ad affermarsi nel territorio di riferimento a scapito delle altre preesistenti; hanno spiegato che gli stessi collaboratori avevano fatto presente di non conoscere la provenienza dei capitali investiti nell'attività di movimento terra del [OSCURATO:PERSONA] e che le attività, per quanto a loro conoscenza, erano finalizzate al sostentamento dei sodali detenuti e dei loro nuclei familiari. Come accennato, il PG lamenta che la decisione della Corte di Appello sia viziata dall'omesso esame del coimputato [OSCURATO:PERSONA] di cui era stata chiesta la audizione alla luce delle dichiarazioni che costui aveva reso nell'ambito della attività di collaborazione intrapresa dall'imputato successivamente alla sentenza di annullamento e che erano state cristallizzate nei verbali allegati al ricorso. In particolare, il PG rileva come, dopo aver ammesso il mezzo di prova, la Corte abbia illegittimamente revocato l'esame del Lombardo che ha erroneamente giudicato rinunciante a comparire laddove, invece, egli era legittimamente impedito per ragioni di salute, ragione per cui, come era accaduto in precedenza, i giudici avrebbero dovuto disporre un differimento del processo per procedere alla sua audizione una volta che fosse venuto meno l'impedimento. I rilievi sono manifestamente infondati e, comunque, certamente non suscettibili di esser dedotti in questa sede. Va infatti ed in primo luogo ribadito che nel giudizio abbreviato d'appello, siccome l'unica attività d'integrazione probatoria consentita è quella esercitabile officiosannente, non è configurabile un vero e proprio diritto alla prova di una delle parti cui corrisponda uno speculare diritto della controparte alla prova contraria, con la conseguenza che il mancato esercizio da parte del giudice d'appello dei poteri officiosi di integrazione probatoria, non può mai integrare, il vizio di cui all'art. 606, comma primo, lett. d) cod. proc. pen. (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 1, Sentenza n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera ed altri, Rv. 260840); si è chiarito, infatti, che la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello per assumere d'ufficio, anche se su sollecitazione di parte, prove sopravvenute che non siano vietate dalla legge o non siano motivatamente ritenute manifestamente superflue o irrilevanti, può essere sindacata, in sede di legittimità, ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., soltanto qualora sussistano, nell'apparato motivazionale posto a base della conclusiva decisione impugnata, lacune, manifeste illogicità o contraddizioni, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza (cfr., così, ad esempio, Sez. 2, Sentenza n. 40855 del 19/04/2017, PG in proc. Giampà ed altri, Rv. 271163; Sez. 2, Sentenza n. 48630 dei 15/09/2015, Pircher ed altri, Rv. 265323; Sez. 6, Sentenza n. 1400 del 22/10/2014, PR, Rv. 261799).Da questo punto di vista il ricorso è in effetti assolutamente carente non avendo il PG in alcun modo evidenziato se e quali sarebbero stati i profili di decisiva rilevanza della prova "nuova" e, in questa sede, le manifeste illogicità ed insuperabili contraddizioni che essa avrebbe potuto e perciò dovuto evitare; il ricorso, invero, si risolve nella deduzione della erroneità del provvedimento di revoca in quanto a suo avviso illegittimo perché adottato in presenza di un impedimento dell'imputato che la Corte di Appello non aveva riconosciuto come tale. Ed allora, anche a prescindere dalla corretta intepretazione della comunicazione trasmessa dalla [OSCURATO:PERSONA] con cui il Lombardo aveva rinunciato ad essere presente in udienza "per motivi di salute" delegando a rappresentarlo "il mio legale di fiducia l'[OSCURATO:PERSONA] del foro di Palermo" (cfr., all. n. 4 al ricorso del PG), va rilevato che, nel momento in cui la Corte di Appello ne aveva preso atto, il PG non aveva contestato il provvedimento di revoca della ammissione della prova nuova consistente, per l'appunto, nell'esame dell'imputato e, per altro verso, non aveva nemmeno avanzato alcuna richiesta di acquisizione dei verbali ai sensi dell'art. 513 cod. proc. pen.. Ed infatti, dopo che la Corte di Appello aveva adottato il provvedimento di revoca (cfr., pagg. 7-8 della copia della trascrizione dell'udienza del 24.6.2020, all. sub 4 al ricorso del PG, in cui aveva ritenuto che "... fermo restando il diritto dell'imputato a rinunciare all'udienza ..., entrambe le certificazioni, nel fare riferimento ... ad episodio ipertensivo e ad una osservazione medica, non attestano un impedimento assoluto dell'imputato a presenziare all'udienza ed a svolgere l'attività prevista" ed aveva perciò revocato "... l'ordinanza ammissiva dell'esame di [OSCURATO:PERSONA] ..." per poi sciogliere la riserva sulla acquisizione degli altri mezzi di prova ammettendo la documentazione indicata dalle parti), il PG non aveva sollevato alcuna obiezione lamentando, invero, che la escussione dei collaboratori di giustizia Flamia, Zarcone e [OSCURATO:PERSONA] (di cui era stata disposta la escussione proprio all'esito della sentenza di annullamento sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA]) era avvenuta in maniera a suo avviso inadeguata ovvero senza un vero e proprio esame e controesame ma con la mera conferma delle dichiarazioni che costoro avevano reso nel corso delle indagini preliminari. Si era quindi pervenuti all'udienza dell'1.7.2020 in cui il PG aveva discusso il processo ma nemmeno in quella sede era stata sollevata alcuna eccezione sulla revoca dell'esame del Lombardo (cfr., infatti, la trascrizione integrale della discussione del PG, all. sub 5 al ricorso del PG, in cui era stata avanzata la richiesta di risentire i collaboratori di giustizia ma non quella di sentire il Lombardo). Ed è assolutamente pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che eventuali vizi della ordinanza di revoca di prove già ammesse debbano essere immediatamente dedotti dalla parte presente, ai sensi dell'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen., con la conseguenza che in caso contrario essi vengono sanati (cfr., Sez. 5, Sentenza n. 18351 del 17/02/2012, Biagini, Rv. 252680; Sez. 6, Sentenza n. 53823 del 05/10/2017, D.M., Rv. 271732; Sez. 2, Sentenza n. 9761 del 10/02/2015, Rizzello, Rv. 263210; Sez. 5, Sentenza n. 51522 del 30/09/2013, Abatelli ed altro, Rv. 257891; cfr., più recentemente, Sez. 5 - , Sentenza n. 16976 del 12/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279166; cfr., anche, Sez. 3, Sentenza n. 29649 del 27/03/2018, Bulletti, Rv. 273590, secondo cui la dichiarazione di chiusura dell'istruttoria dibattimentale, ove la parte vi assiste e non abbia eccepito il mancato esame di un testimone, comporta la revoca implicita dell'ammissione di tale deposizione ed eventuali nullità concernenti la suddetta deliberazione di esaurimento delle prove dovranno essere eccepite, a pena di decadenza, in sede di formulazione e precisazione delle conclusioni; conf., in tal senso, Sez. 6, Sentenza n. 42182 del 16/10/2012, Statella ed altri, Rv. 254338). 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sentenza n. 535 del 2019 della VI Sezione di questa Corte aveva annullato quella della Corte di Appello di Messina che, in riforma della decisione del GUP, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso di cui al capo A) della rubrica, imputazione dalla quale il primo giudice lo aveva invece assolto "per non aver commesso il fatto". Nei confronti della sentenza della Corte di Appello, infatti, il Cirrincione aveva proposto ricorso articolando tre motivi: con il primo aveva denunziato violazione di legge processuale con riferimento all'art. 603 comma 3 cod. proc. pen. ed all'art. 6, par. 1 e 3, lett. d), CEDU, e rilevato che la sentenza di condanna, pronunciata su appello del PM, aveva sovvertito la decisone di assoluzione del giudice di primo grado sulla base di una diversa valutazione della prova dichiarativa senza avere tuttavia proceduto ad effettuare la rinnovazione dell'istruttoria e, in particolare, a (ri)sentire i dichiaranti, passaggio necessario anche in caso di giudizio celebratosi con il rito abbreviato; nel medesimo motivo la difesa aveva inoltre sottolineato la correttezza delle valutazioni invece operate dal GUP per quanto concerne, invece, le dichiarazioni del collaboratori di giustizia che erano state in quella sede reputate generiche e prive di riscontri; con il secondo motivo, la difesa aveva formulato censure ribadite anche in questa sede con particolare riferimento alla mancata coincidenza temporale tra le condotte giudicate significative della affiliazione ma tutte antecedenti la condotta partecipativa che nella contestazione viene fatta decorrere dal gennaio del 2012; con il terzo motivo aveva lamentato l'omessa valutazione della esistenza o meno di un reale apporto del Cirrincione al sodalizio. La Corte di Cassazione, nella sentenza sopra richiamata, aveva esaminato la posizione del Cirrincione che aveva giudicato "... fondato ... con riferimento alla violazione degli artt. 125, 533 comma primo, 603, comma terzo cod. proc. pen., 6 par. 1 e 3 lett. d) CEDU e 416-bis cod. pen., dovendosi di conseguenza disporre l'annullamento della sentenza in parte qua con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello per il giudizio, con assorbimento degli altri motivi comunque attinenti alla sussistenza del reato di cui. all'art. 416-bis cod. pen. e complessiva rivalutazione della posizione del ricorrente"; i giudici della VI Sezione avevano infatti richiamato in primo luogo il principio "... secondo cui è affetta da vizio di motivazione ex art. 606, comma primo lett. e), cod. proc. pen., per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio", di cui all'art. 533, comma primo cod. proc. pen., la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell'imputato, in riforma di una sentenza assolutoria, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, delle quali non sia stata disposta la rinnovazione a norma dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267492)" che, come è noto, era stato ribadito "... anche per il caso in cui la riforma di una sentenza assolutoria sia emessa all'esito di un giudizio abbreviato non condizionato, operandosi una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, senza che nel giudizio di appello si sia proceduto all'esame delle persone che abbiano reso quelle dichiarazioni (Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269785)". Tanto premesso, avevano preso atto che "... il G.i.p. di Palermo, nell'ambito del giudizio abbreviato celebrato in primo grado, aveva ritenuto gli elementi probatori raccolti a carico del Cirrincione insufficienti a comprovare l'esistenza di un suo contributo causalmente rilevante per il sodalizio mafioso, escludendo, pertanto, la sua partecipazione a "cosa nostra" e assolvendolo sia pure con la formula di cui all'art. 530, comma 2, cod. proc. pen." e, in particolare, "... non aveva ritenuto decisivo il fatto che soggetti appartenenti allo stesso sodalizio criminale avessero offerto contributi in danaro in occasione della sua detenzione né che risultassero significative le indicazioni di generica partecipazione all'associazione provenienti da più collaboratori di giustizia ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA])". Avevano tuttavia spiegato che "... a séguito ... di appello interposto dal PM, la Corte territoriale, senza provvedere a rinnovare l'istruttoria dibattimentale, ha ritenuto sussistere sufficienti elementi di prova per dichiarare Cirrincione responsabile del delitto associativo" e, soprattutto, "... dopo aver ritenuto significativi gli elementi emersi nel corso di conversazioni ambientali coinvolgenti altri imputati (Graniti, Scalici e Bartolone), dai quali era dato evincere l'appartenenza del Cirrincione alla famiglia mafiosa di Vi//abate invece che a quella di Bagheria, i giudici di appello hanno reputato decisive le dichiarazioni accusatorie complessivamente rese dal più volte citato collaboratore Flamia, in quanto corroborate da quelle rese dall'altro collaboratore [OSCURATO:PERSONA], già ritenute generiche dal GIP" avendo inoltre "... diversamente apprezzato anche le dichiarazioni rese dallo Zarcone riguardo all'intraneità del ricorrente al gruppo mafioso, non riscontrandovi quelle discrasie rispetto alle propalazioni degli altri collaboratori che aveva indotto il G.i.p. ad emettere il giudizio assolutorio". La Corte aveva dunque fatto presente che "... le citate dichiarazioni, pur non avendo costituito l'esclusivo supporto probatorio a sostegno della dichiarazione di responsabilità - per essere state valutate unitamente alle risultanze delle intercettazioni, alle dichiarazioni della persona offesa del delitto di estorsione [OSCURATO:PERSONA] e del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], esaminato a seguito di rinnovazione istruttoria dibattimentale hanno, tuttavia, fornito un contributo rilevante e tale da permettere ai giudici di appello di sostenere che il Cirrincione abbia svolto un ruolo dinamico causalmente determinante a sostegno del sodalizio mafioso, inducendoli a sovvertire l'esito assolutorio del giudizio di primo grado" ma che ciò era però avvenuto "... senza procedere, in dispregio dei principi giurisprudenziali affermati dalle citate sentenze delle Sezioni Unite (n. 27620 del 2016, Dasgupta e n. 18620 del 2017, Patalano) ed oggi codificati dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., alla rinnovazione dell'esame dibattimentale dei dichiaranti, con la conseguenza di dover annullare la sentenza nella parte riferita a tale imputato per rinviare ad altra sezione della Corte territoriale, che dovrà procedere a tale ineludibile adempimento istruttorio". Tanto premesso, ritiene il collegio non censurabile la motivazione con cui la Corte territoriale, una volta sentiti in aula i collaboratori le cui dichiarazioni erano state acquisite in sede di giudizio abbreviato, ha tuttavia confermato la responsabilità dell'imputato per il delitto associativo già "irritualmente" ritenuta nella precedente sentenza di appello. La figura di [OSCURATO:PERSONA] era stata affrontata dal GUP nella parte della sentenza in cui si era trattato della famiglia di Villabate (cfr., pagg. 283- 310 della sentenza di primo grado) e, poi, specificamente con riguardo alla sua posizione (cfr., ivi, pagg. 705-708) sostenendo che l'unico elemento certo a suo carico doveva essere individuato nel contenuto della conversazione intercettata nel luglio del 2012 ed in cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], parlando di lui, lo avevano definito un "soldato"; il GUP aveva tuttavia aggiunto che "... in capo al Cirrincione non solo non è emersa alcuna condotta che in ipotesi possa costituire contributo causalmente rilevante, ma non è emersa alcuna condotta in generale, se non quella di essere destinatario passivo, oggetto della solidarietà del sodalizio criminoso" (cfr., ivi, pag. 707) e spiegando, infine, che "... vero è che il [OSCURATO:PERSONA] è stato accusato dell'estorsione ai danni di Curvati, ma tale fatto di cui vi è traccia in atti, risulta essere oggetto di altro e separato procedimento, con la conseguenza che il dato risulta ai fini del presente giudizio del tutto neutro" (cfr., ivi, pag. 707). La sentenza resa dalla Corte di Appello in sede di rinvio, dopo aver sviluppato una premessa generale sui presupposti della partecipazione al delitto associativo di cui all'art. 416bis cod. pen. (cfr., pagg. 5-14 della sentenza in verifica), e non senza anticipare la conclusione secondo cui "... vale a connotare la partecipazione al reato associativo ... la manifesta consapevolezza dell'imputato di aderire alla associazione e di contribuire al conseguimento dei fini criminali della stessa" aggiungendo che tale contributo può essere integrato anche dalla manifestata disponibilità e/o da fatti che di per sé non costituiscono reato" (cfr., ivi, pag. 13), ha in primo luogo vagliato la attendibilità dei collaboratori sostenendo che si tratta di soggetti che non risultano animati da astio nei confronti del ricorrente e che avevano riferito di fatti e circostanze di cui erano a diretta conoscenza (cfr., ivi, pag. 16). Ha quindi richiamato le dichiarazioni ed il contributo di [OSCURATO:PERSONA] (cfr., pagg. 18-29) la cui attendibilità e la cui genuina collaborazione era stata peraltro giudicata dal GUP in termini tali da meritargli il riconoscimento della attenuante di cui all'art. 8 del DL 152 del 1991; nel riportarne le dichiarazioni (cfr., pagg. 23-29) la Corte ha fatto presente che il PG si era limitato semplicemente a chiedere al dichiarante di confermare le dichiarazioni precedentemente rese per poi orientare il suo esame alla ricerca di riscontri sulla aggravante ex art. 416bis comma 6 cod. pen..La Corte ha quindi vagliato la posizione e le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (cfr., pagg. 29-38 della sentenza in verifica) che ha riportato nel corpo della sentenza dalla cui lettura si evince che anche in tal caso le domande del PG erano state volte ad indagare sulla aggravante del delitto associativo mentre soltanto alla conclusione dell'esame era stato chiesto del Cirrincione quando il collaboratore aveva confermato le dichiarazioni rese in precedenza aggiungendo soltanto, su domanda del Presidente della Corte, di aver visto il Cirrincione in compagnia del mafioso Leonforte. Ed ancora, i giudici del rinvio hanno riportato le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] (cfr., pagg. 38-49 della sentenza impugnata): in tal caso, mentre l'esame aveva inizialmente ed ancora una volta gravitato sulla questione della aggravante del delitto associativo, da un certo punto in poi si era incentrato sulla figura del Cirrincione avendo il dichiarante riferito di un episodio estorsivo del 2011 e, su domanda del Presidente, che Cirrincione era in contatto con [OSCURATO:PERSONA]. Dopo aver riepilogato la sentenza di primo grado e le considerazioni finali del GUP (cfr., pagg. 56-60 della sentenza impugnata), la Corte di Appello ha evidenziato gli elementi a suo avviso rilevanti ai fini della affermazione della penale responsabilità del ricorrente a partire, proprio, dalla conversazione riportata in sintesi a pag. 66 ed intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i quali si erano recati insieme ad Alcamo dove il Cirrincione si trovava dopo essere stato scarcerato (in esito alla ritenuta insussistenza della aggravante di cui all'art. 7 DL 152 del 1991 sull'episodio "Curvati") ed attinto dalla misura del divieto di dimora in Palermo. In quel frangente era stato proprio il Graniti, condannato in questo stesso processo per il delitto di cui capo A), a ribadire al suo interlocutore il diritto del Cirrincione ad ottenere un sostegno economico e legale dal sodalizio perché la estorsione "Curvati" (per la quale era stata emessa ordinanza custodiale del 25.11.2011) era stata commessa nell'interesse della compagine associativa; la Corte non ha eluso la questione, riproposta anche dalla difesa, della rilevanza della esclusione, ad opera del Tribunale del Riesame, della aggravante "mafiosa" sul delitto commesso in danno del Curvati ed segnalato, a tal proposito, che i giudici della cautela ignoravano il dato della conversazione sopra richiamata da cui era emerso non soltanto che la estorsione era avvenuta nell'interesse del sodalizio ma anche l'aiuto economico e sul piano legale che il gruppo stava profondendo nei confronti di un suo "soldato" giudicando nel contempo irrilevante il fatto che il Cirrincione si fosse rivolto, per avere un sostegno, anche al fratello ed ai suoi familiari.La Corte di Appello ha fatto presente che, da una ulteriore intercettazione, era emerso che il Graniti aveva ricevuto indicazione di destinare 200 Euro, ricavati da un'estorsione pacificamente riconducibile al sodalizio, proprio al Cirrincione. Ha riportato le parole del Flannia cui il Cirrincione si era rivolto lamentandosi di essere stato arrestato "pi iddi" e di non essere stato sostenuto economicamente e, in sostanza, di essere stato "abbandonato" dalla famiglia mafiosa; ha sostenuto come fosse irrilevante il mancato riconoscimento fotografico del Cirrincione da parte del Flamia che, tuttavia, dopo che gli era stato fatto presente l'episodio, aveva detto che lo ricordava meno robusto; il Flamia aveva riferito di aver incaricato il Cirrincione di eseguire una serie di rapine a gioiellerie finalizzate a reperire denaro per sostenere i sodali detenuti mentre il fatto che si trattasse di un mero "soldato" spiegava il motivo per cui il Flamia aveva dichiarato che "... non era uomo d'onore ma che 'avevano vicino a Fica razzi'. La Corte ha attribuito rilievo alle dichiarazioni del Curvati il quale, ricostruendo l'episodio della tentata estorsione a suo danno, aveva fatto presente che gli estortori, tra cui il Cirrincione, pretendevano la somma di 18.000 Euro per la "messa a posto" e che gli era stato detto che "a noi ci servono i piccioli" essendo state in tal modo evocate le esigenze del sodalizio e non già di natura personale. Ha richiamato le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] il quale non aveva riconosciuto in foto il Cirrincione ma aveva spiegato di averne sentito parlare anche perché la moglie del ricorrente lavorava in un supermercato "Sigma" di Ficarazzi dove si svolgevano riunioni di mafia. I giudici del rinvio hanno fatto riferimento alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva riferito che il Cirrincione "non è uomo d'onore è soltanto a disposizione di Lauricella, veniva usato per estorsioni ..." (cfr., pag. 75 della sentenza impugnata) ed hanno motivato specificamente sulla divergenza tra le dichiarazioni di Zarcone rispetto a quelle del [OSCURATO:PERSONA] e del Flannia quanto alla "vicinanza" del Cirrincione secondo il primo al Lauricella ed a detta degli altri due al Leonforte; la Corte di Appello ha sostenuto che questo dato dimostra in realtà che egli era a disposizione di chi, in quel momento, era il responsabile del sodalizio a Villabate-Ficarazzi ed essendo stato a disposizione del sodalizio sino dal 2003-2004. In questo contesto, la sentenza impugnata ha attribuito rilievo anche alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], presso il cui negozio lavorava la figlia del ricorrente ed il quale, sentito il 7.12.2013, aveva riferito di essere stato oggetto di una richiesta estorsiva da parte di esponenti mafiosi di Bagheria e di essersi rivolto a Cirrincione per cercare una "mediazione"; la Corte, con argomentazione del tutto corretta, ha fatto presente che se è vero che l'"occasione" di rivolgersi al Cirrincione ben poteva essere legata al rapporto di lavoro con la figlia, è pur vero che la iniziativa del Corvaia è emblematica di come costui fosse consapevole della concreta possibilità del ricorrente di adoperarsi in suo favore cosa che, in effetti, era avvenuta atteso che il Cirrincione lo aveva messo in contatto con Lauricella che aveva incontrato personalmente a Villabate e che gli aveva detto che doveva pagare perché i negozi erano in territorio di Bagheria e non di Villabate e, perciò, fuori della sua "competenza". Quanto al profilo, valorizzato dalla difesa, della decorrenza della contestazione associativa rispetto alla risalenza degli episodi esaminati, tutti precedenti, la Corte di Appello ha inoltre correttamente sottolineato che le conversazioni tra Graniti, Raineri e Scalici sono del luglio del 2012 e quella tra Graniti e Bartolone sono dell'agosto del 2012 mentre le dichiarazioni del Flamia, pur riferite a fatti anteriori, risultano proiettate anche per il periodo successivo concludendo perciò nel senso che "... sebbene i riferimenti del [OSCURATO:PERSONA] e dello Zarcone non si riferiscano al 2012, tali riferimenti servono a lumeggiare la personalità e l'inserimento nell'organizzazione mafiosa da parte del Cirrincione" (cfr., ivi pag. 80) spiegando che "il 'soldato' Cirrincione ha svolto un ruolo dinamico all'interno del sodalizio mafioso, sia pure con compiti di manovalanza in quanto, esattamente come ascrittogli in imputazione, adibito allo svolgimento di richieste estorsive, atti intimidatori, reati contro il patrimonio, ossia a tutte quelle attività rafforzative del potere dell'organizzazione mafiosa nel territorio" (cfr., ivi) e, in definitiva, "... al di là di una investitura formale, quale uomo d'onore, il predetto si sia costantemente adoperato, su mandato degli esponenti di vertice della famiglia mafiosa di Villabate-Ficarazzi, per la commissione di reati-fine funzionali agli interessi dalla stessa perseguiti e sia stato stabilmente ed organicamente compenetrato nel tessuto organizzativo del sodalizio, svolgendo un ruolo dinamico all'interno dello stesso" (cfr., ivi, ancora, pagg. 80- 81). In definitiva, ritiene il collegio che la sentenza in esame, dopo aver "sanato" la violazione di legge in cui era incorsa la Corte di Appello nel riformare sul punto la decisione del GUP, ha motivato in maniera del tutto congrua ed esaustiva sull'adesione dell'indagato all'associazione mafiosa ma, anche, sul concreto contributo da lui fornito al sodalizio, pervenendo a tali conclusioni in forza di una valutazione unitaria degli elementi che erano stati già passati in rassegna nella sentenza di primo grado di cui ha fornito una rilettura che non si presta a rilievi di manifesta illogicità ovvero di patente contraddittorietà con le premesse fattuali. È vero, infatti, che l'esame dibattimentale dei collaboratori è stato per gran parte di mera conferma delle dichiarazioni da costoro rese nel corso delle indagini e già acquisite per effetto della opzione per la celebrazione del giudizio nelle forme del rito abbreviato; è pur vero che il contributo dichiarativo si colloca all'interno di un quadro composto da una serie di elementi di diversa e variegata natura nei quali hanno trovato adeguato conforto e riscontro; va rilevato, d'altra parte, che lo stesso GUP si era espresso in termini positivi sulla attendibilità dei predetti collaboratori formulando un giudizio negativo non sulla genuinità del loro contributo quanto sulla inidoneità delle loro propalazioni a costruire un quadro probatorio a suo avviso convincente. La Corte di Appello di Palermo ha invece correttamente e congruamente considerato, nella pluralità di tali elementi, quello rappresentato dall'episodio estorsivo tentato in danno di [OSCURATO:PERSONA], imprenditore di Ficarazzi e per il quale, come già detto, il Cirrincione fosse stato tratto in arresto in esecuzione di un'ordinanza cautelare emessa il 25.11.2011 e che, dopo essere stato scarcerato, era stato attinto dalla misura del divieto di dimora in Palermo; come già evidenziato, la vicenda era stata oggetto della conversazione intercorsa tra il Graniti e lo Scalici, dal cui contenuto i giudici di merito, con argomentazione immune da vizi logici, hanno tratto la conclusione per la quale la condotta estorsiva era stata intrapresa nell'interesse del sodalizio che, invece, rimproverava di aver abbandonato il ricorrente anche dal punto di vista economico manifestando, in tal modo, una valutazione di doverosità dell'intervento in favore del Cirrincione che non poteva che essere fondato sulla sua appartenenza al gruppo criminale. Ed è proprio su questa premessa fattuale che la Corte ha potuto operare una corretta e compiuta valutazione delle dichiarazioni del collaboratore Flamia, appartenente alla famiglia mafiosa di Bagheria, il quale aveva raccolto le lamentele del Cirrincione sul fatto che nessuno si fosse preoccupato di garantirgli un sostentamento economico nonostante egli fosse stato arrestato "per loro", espressione quest'ultima che, anche e proprio alla luce di quanto premesso, ha consentito ai giudici di merito di riferire l'allusione proprio alla famiglia di Villabate cui, perciò, doveva essere ricondotta l'estorsione tentata in danno del posta in essere per ordine e nell'interesse del sodalizio.Come pure accennato, la Corte ha dato conto e "risolto", in termini non illogici, le perplessità suscitate dalle dichiarazioni del Flamia in ordine al mancato riconoscimento fotografico del Cirrincione. Altrettanto correttamente, la Corte ha considerato altri passaggi delle dichiarazioni del Flamia nei quali il collaboratore riferiva di aver conosciuto il Cirrincione tramite [OSCURATO:PERSONA], reggente pro tempore della famiglia di Villabate, e che su consiglio di questi aveva incaricato l'indagato di organizzare alcune rapine presso gioiellerie, decise dalla famiglia di Bagheria per raccogliere denaro da destinare agli affiliati detenuti; tali circostanze, oltre a fornire una ulteriore conferma dell'inserimento dell'indagato nel sodalizio criminoso e della sua concreta disponibilità per incarichi operativi inerenti all'attività dell'associazione, sono emblematiche per altro verso la diretta conoscenza fra il Flamia ed il Cirrincione e, perciò, il carattere non decisivo del(l'iniziale) mancato riconoscimento fotografico. Come pure già accennato, altrettanto correttamente la Corte ha valorizzato le dichiarazioni del Corvaia a dimostrazione della vicinanza del Cirrincione alle attività della famiglia di Villabate quale presupposto necessario, nella stessa intima convinzione del dichiarante, perché la sua richiesta di intervento avesse qualche speranza di concretizzarsi. Le censure articolate dalla difesa in questa sede sono perciò manifestamente infondate ovvero non consentite, a partire dal rilievo attribuito alla sentenza di questa Corte che, in sede cautelare, aveva ritenuto inidoneo il compendio indiziario acquisito a dimostrare, sia pure a livello di gravità indiziaria, la concreta "intraneità" del ricorrente al sodalizio delineato al capo a) della rubrica; è sufficiente rilevare che il TdL, chiamato a decidere in sede di rinvio, aveva confermato la misura con decisione del 30.12.2013 impugnata con ricorso in cassazione respinto da questa Corte con sentenza n. 29612 del 6.5.2014. In particolare, non può condividersi la lettura difensiva secondo cui la partecipazione al sodalizio a partire, come indicato nella contestazione, dal gennaio del 2012, non potesse essere dimostrata da fatti antecedenti a quella data: si tratta di un evidente errore prospettico atteso che, una volta dimostrata la intraneità al sodalizio che si era nel caso di specie manifestata non soltanto in una generica disponibilità ma, invero, in plurimi e molteplici iniziative assunte dall'indagato per conto e nell'interesse della cosca, non vi era alcuna necessità che iniziative del genere dovessero interessare anche il periodo successivo alla contestazione.In altri termini, la difesa confonde il profilo della prova della partecipazione, che ben può essere acquisita da fatti e condotte anche antecedenti il periodo interessato dalla contestazione e che, come indubbiamente è accaduto nel caso di specie, si siano manifestati in un contributo concreto e fattivo, con quello della esistenza del reato e della personale responsabilità dell'imputato. Si tratta di due diversi piani e di due diverse prospettive che le SS.UU. „w1b o prtuAlL t-A: in Modaffari (cfr., Sez. U, Sentenza n. 36958 del 27.5.2021) hanno chiaritoyVanno tenut ben distinti "... gli indicatori di intraneità " dagli elementi propri del fatto tipico (cfr., pag. 35 della motivazione) e, dunque, il profilo processuale da quello "sostanziale" della integrazione dei presupposti oggettivo e soggettivo della condotta delittuosa di "partecipazione". Ed in effetti, acquisita la prova della partecipazione, che ben può derivare da circostanzp e "indicatori" pregressi, è del tutto irrilevante che nel periodo precipuamente interessato dalla contestazione l'imputato non sia stato chiamato o non abbia comunque posto in essere condotte di concreta attuazione del vincolo associativo,essendo peraltro pacifico che la commissione dei "reati- fine", di qualunque tipo essa sia, non è necessaria né ai fini della configurabilità dell'associazione né ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione (cfr., Sez. 4 - , Sentenza n. 11470 del 09/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280703). In definitiva, perciò, la Corte ha correttamente ricostruito la vicenda del Cirrincione in termini di "partecipazione" al sodalizio che, come insegnano le SS.UU. "Modaffari", "potrà dirsi provata quando la 'messa a disposizione' assuma i caratteri della serietà e della continuità attraverso comportamenti di fatto ... non necessariamente attuativi delle finalità criminali dell'associazione, ma tuttavia capaci di dimostrare in concreto l'adesione libera e volontaria a quella consapevole scelta e di rivelare una reciproca vocazione di 'irrevocabilità' (...) testimoniandosi in fatto e non solo nelle intenzione il rapporto organico tra il singolo e la struttura" (cfr., pag. 41 della sentenza delle SS.UU.). 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ricorso del Graniti e, a sua volta, manifestamente infondato. La sentenza di primo grado aveva trattato la posizione di [OSCURATO:PERSONA] alle pagg. 732-733 dove, in particolare, il GUP aveva fatto presente che il Graniti non meritava la attenuanti generiche mentre la pena/base poteva essere determinata nel minimo edittale; nel calcolare la pena il GUP aveva perciò premesso (cfr., ivi, pag. 773) che l'imputato era stato riconosciuto responsabile dei fatti di cui ai capi A), P), Q), R) e Z) e che il reato più grave doveva essere individuato quello di cui al capo R) corrispondente ad una imputazione di estorsione aggravata. La pena finale era stata perciò stabilita partendo dalla quella di anni 8 di reclusione ed Euro 6.000 di multa per il capo R) aumentata, per la aggravante di cui all'art. 416bis.1 cod. pen., ad anni 12 di reclusione ed Euro 9.000 di multa; aumentata, ancora, per la continuazione, di complessivi anni 3 di reclusione ed euro 3.000 di multa per arrivare in tal modo alla pena di anni 15 di reclusione ed Euro 12.000 di multa ridotta di un terzo per il rito e fissata nella misura finale in anni 10 di reclusione ed Euro 8.000 di multa. La Corte di Appello, con la sentenza poi annullata, aveva ridotto la pena inflitta al Graniti ad anni 6 e mesi 2 di reclusione ed Euro 6.200 di multa che aveva individuato partendo dalla pena base per il capo R) quantificata in anni sei di reclusione ed C 6.000,00 di multa; aumentata, per l'aggravante di cui all'art. 416bis.1 cod. pen., sino ad anni sette C 7.000,00 di multa; ulteriormente aumentata di mesi 4 di reclusione ed C 400,00 di multa per il capo P); di mesi 9 di reclusione ed C 750,00 per il capo A); di mesi 6 di reclusione ed C 550,00 per il capo Q); di ulteriori mesi 8 di reclusione ed C 600,00 per il capo Z); era pervenuta, in tal modo, alla pena complessiva di anni nove e mesi tre di reclusione ed C 9.300,00 di multa ridotta nella misura di 1/3 per il rito abbreviato e, perciò, a quella finale di anni sei e mesi due di reclusione e 6.200,00 di multa. Anche in tal caso, dunque, la pena era stata calcolata partendo dal delitto di estorsione di cui al capo R) aumentato per la continuazione con gli altri reati tra cui, per l'appunto, la associazione a delinquere con la aggravante di cui al comma 6 che, come si è visto, è stata oggetto di annullamento e, poi, esclusa in sede di rinvio dove la Corte di Appello palermitana, esclusa per l'appunto l'aggravante, ha rideterminato la pena in anni 6 di reclusione ed Euro 5.600 di multa. Vero che la Corte di Appello, nel rideterminare la pena per il Graniti (cfr., pagg. 95-96 della sentenza) non ha esplicitato il procedimento attraverso il quale è arrivata a quella determinazione finale. E, tuttavia, poiché la rivisitazione della pena nella misura sopraindicata è stata dovuta in via esclusiva alla eliminazione della aggravante di cui all'art. 416bis comma 6 cod. pen., si deve ritenere che, ferme ed inalterate tutte le altre componenti del calcolo, tale esclusione abbia comportato la riduzione nella misura di mesi 2 di reclusione ed Euro 600 di multa sull'aumento operato per la continuazione per il capo A). In definitiva, la Corte di Appello ha correttamente valutato la portata della esclusione della aggravante contestata sul delitto associativo riducendo di mesi 2 di reclusione ed Euro 600 di multa l'aumento per il capo A) che era stato operato dalla prima sentenza di appello sul delitto di cui al capo R) nella misura di mesi 9 di reclusione ed C 750,00. Di qui, perciò, la infondatezza della affermazione concernente una ipotetica violazione del divieto di "reformatio in pejus" paventata dalla difesa con riguardo non già alla pena precedentemente inflitta ma a quella che sarebbe stata provvisoriamente ritenuta esecutiva all'esito della sentenza di annullamento ma che non corrisponde affatto al contenuto della decisione annullata e non può rappresentare un parametro di riferimento per valutare se la sentenza di rinvio abbia o meno rispettato il disposto di cui all'art. 597 cod. proc. pen.. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. Il ricorrente era stato riconosciuto responsabile del delitto di cui al capo ni) della rubrica, ovvero per un episodio di tentata estorsione aggravata ai sensi del combinato disposto degli artt. 629 cpv e 628 comma 3 n. 3 cod. pen. oltre che ai sensi dell'art. 416bis.1 cod. pen. ed era stato condannato - con le attenuanti generiche stimate equivalenti alla recidiva ed alle aggravanti - alla pena di anni 3 di reclusione ed Euro 600 di multa pena confermata dalla sentenza dell'1.7.2017 che, però, aveva nel contempo escluso la aggravante di cui al comma 2 dell'art. 629 cod. pen.. La VI Sezione, con la sentenza 535 dell'8.5.2018, aveva deciso anche sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA] giudicando il ricorso dell'imputato fondato e meritevole di accoglimento "... limitatamente all'omessa motivazione in ordine alla ritenuta aggravante di cui all'art. 7 d.l. 152 del 1991 con la conseguente necessità di rinvio al giudice d'appello ai fini della rideterminazione della pena"; aveva infatti spiegato che "... la sentenza impugnata ha, infatti, adeguatamente motivato (pag. 151 sentenza) con riferimento all'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 629, comma secondo, in relazione all'art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen., ritenendo la condotta posta in essere dal Purpi ispirata da motivazioni esclusivamente personali e come tale estranea alle finalità perseguite dall'associazione mafiosa" mentre "... nessuna argomentazione risulta, invece, essere stata svolta riguardo alla dedotta insussistenza della aggravante di cui all'art. 7 d.l. cit."; la Corte aveva spiegato che il primo giudice aveva stimato la aggravante "mafiosa" e quella di cui al comma 2 dell'art. 629 cod. pen., complessivamente equivalenti alle ritenute attenuanti generiche ma che la Corte di Appello "... accogliendo il gravame limitatamente all'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen., che ha escluso, ha tuttavia lasciato la misura della pena base inalterata, mantenendo implicitamente ferma la sussistenza dell'aggravante speciale ma in assenza di esplicita giustificazione". La Corte di Appello, con la sentenza resa in sede di rinvio e qui impugnata ha in primo luogo riportato la motivazione della sentenza di annullamento (cfr., pagg. 99-100) e, quindi, richiamato quella del GUP il quale aveva fatto presente che il Purpi era un imprenditore appartenente alla "zona grigia" e "... ben informato delle dinamiche interne al sodalizio e nei cui confronti non è stata mossa alcuna accusa di intraneità mafiosa" (cfr., ivi, pag. 102); ha fatto presente che le conversazioni intercettate davano conto di una "vicinanza" e di una conoscenza di esponenti quali [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA] ma non della sua diretta intraneità al sodalizio e che, in ogni caso, nessuno dei collaboratori lo aveva indicato come tale. Quanto alla tentata estorsione di cui al capo ni), i giudici di merito hanno quindi esposto le ragioni per le quali l'episodio non poteva ritenersi indicativo della intraneità del Purpi al sodalizio non soltanto perché rimasto a livello di tentativo e perpetrato in danno di un amico del Lombardo e sostenendo che "... si sia trattato di un'iniziativa estemporanea di costui, seppure commessa con il ricorso al metodo mafioso ed in un contesto ambientale connotato dalla presenza di cosa nostra come, peraltro, ammesso dall'imputato e come evincibile dalla formula della richiesta avanzata 'per i carcerati'. Con l'atto di appello, l'imputato, confesso sulla responsabilità, aveva sollecitato la riforma della sentenza di primo grado in merito al trattamento sanzionatorio ed alle aggravanti e, in particolare, della aggravante di cui all'art. 416bis.1 cod. pen. atteso che, secondo la difesa, una volta esclusa la aggravante di cui agli artt. 629 cpv. e 628 comma 3 n. 3 cod. pen., "tale espressione pronunciata da soggetto estraneo a 'cosa nostra' non assume alcuna connotazione di 'mafiosità' idonea a suffragare l'esistenza dell'aggravante in parola". Nel trattare la questione relativa alla aggravante, contestata per l'appunto sotto il profilo del "metodo", la Corte di Appello ha ricordato che l'utilizzo del metodo mafioso ben può avvenire da parte di chi non appartenga al sodalizio ed ha concluso nel senso che "l'espressione usata, nel contesto descritto dal capo di imputazione n. 1), secondo cui il denaro chiesto serviva 'per i carcerati', concretizza il metodo impiegato, a cui è collegata la sussistenza della circostanza 'de qua', in modo da evocare chiaramente la forza derivante dall'associazione mafiosa, che ha la prerogativa di occuparsi del sostentamento dei sodali detenuti" (cfr., ivi, ancora, pag. 116). Ritiene il collegio che la valutazione operata dalla Corte non sia censurabile. È vero che nel caso di specie le stesse sentenze di merito, nell'assolvere il ricorrente dal delitto di cui al capo A) avevano evidenziato (cfr., ivi, pagg. 103- 104) in primo luogo che il fatto era rimasto allo stadio del tentativo e che lo Scaletta, ovvero la persona offesa, era a sua volta "... vicino agli ambienti di [OSCURATO:PERSONA] e, soprattutto, per sua stessa ammissione (...), amico personale di [OSCURATO:PERSONA] e del suo nucleo familiare" sicché "risulta coerente con tali dati che il tentativo del Purpi avesse suscitato le ire del Lombardo" (cfr., ancora, dalla sentenza impugnata). E, tuttavia, del tutto corretta è la valutazione operata dalla Corte quanto alla valenza evocativa della espressione utilizzata dall'imputato nei confronti del suo interlocutore. È ormai consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio per cui la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso non presuppone necessariamente l'esistenza di un'associazione ex art. 416bis, cod. pen., essendo sufficiente, ai fini della sua esistenza, il ricorso a modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice "tipica" dell'agire mafioso essendo perciò l'aggravante configurabile tanto con riferimento ai reati-fine commessi nell'ambito di un'associazione criminale comune, che nel caso di reati posti in essere da soggetti estranei al reato associativo (cfr., Cass. Pen., 6, 13.6.2017 n. 41.772, PM in proc. Vicidomini; cfr., anche, Cass. Pen., 5, 8.2.2018 n. 21.530, Spada, in cui la Corte ha spiegato che per configurarsi l'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso", prevista dall'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 non è necessario che sia stata dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste "tipicamente" mafiosa). In definitiva, la circostanza aggravante del cosiddetto metodo mafioso è configurabile anche a carico di soggetto che non faccia parte di un'associazione di tipo mafioso, ma ponga in essere, nella commissione del fatto a lui addebitato, un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga ad un sodalizio del genere anzidetto (cfr., Cass. Pen., 2, 5.6.2013 n. 38.094, PM in proc. [OSCURATO:PERSONA]; conf., Cass. Pen., 2, 25.3.2015 n. 16.053, Campanella; cfr., anche, Cass. Pen., 1, 4.11.2011 n. 5.881, Giampà; Cass. Pen., 2, 2.20.1013 n. 322, Ferrise). In altri termini, quel che rileva non è la effettiva e reale esistenza di un sodalizio riconducibile a quelli connotati dalle caratteristiche proprie di cui all'art. 416bis cod. pen., ovvero che il reo (o anche i suoi accoliti) ne facciano effettivamente parte, ma il fatto di far ricorso a metodi propri e simili a quelli utilizzati nell'ambito di quelle consorterie criminali, connotate per l'appunto dalla forza intimidatrice promanante per l'appunto dalla consapevolezza, da parte delle vittime, che la condotta criminosa di cui sono destinatarie non è riconducibile esclusivamente all'autore materiale della condotta in quel momento da essi subita ma che costui possa contare sull'apporto di terzi in grado di sostenerne l'azione, di vendicarlo se occorre, comunque di intervenire in suo aiuto anche con metodi violenti; con l'effetto, così, di ridurre, per ciò solo, i margini di "resistenza" della persona offesa in tal modo indotta ad accondiscendere "spontaneamente" ed a non reagire rispetto alle illegittime pretese avanzate nei suoi confronti. E' sufficiente, cioè, che l'esistenza di un sodalizio appaia sullo sfondo, perché evocato dall'agente, inducendo perciò la vittima sia spinta ad adeguarsi al volere dell'aggressore - o ad abbandonare ogni velleità di difesa - per timore di più gravi conseguenze. Come è stato efficacemente spiegato, insomma, "la ratio della disposizione di cui all'art. 7 D.L. 152/1991 non è soltanto quella di punire con pena più grave coloro che commettono reati utilizzando metodi mafiosi o con il fine di agevolare le associazioni mafiose, ma essenzialmente quella di contrastare in maniera più decisa, stante la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, l'atteggiamento di coloro che, siano essi partecipi o meno in reati associativi, si comportino da mafiosi, oppure ostentino in maniera evidente e provocatoria una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi quella particolare coartazione o quella conseguente intimidazione, propria delle organizzazioni della specie considerata" (Cass. Pen., 6, 19.2.1998 n. 582, Primasso). Né, per altro verso, fermo restando che la estorsione è stata meramente tentata, la difesa ha inteso dedurre l'esistenza dei presupposti per ritenere un tentativo radicalmente inidoneo anche sotto il profilo della capacità di intimidazione legata alla evocazione di un sodalizio di stampo mafioso; non è inutile ribadire che la valutazione dell'idoneità e della direzione non equivoca degli atti integranti il tentativo deve essere svolto sulla base di un giudizio "ex ante" che tenga conto delle intrinseche connotazioni dell'atto stesso, e, quindi, della concreta situazione ambientale in cui l'atto è stato posto in essere, nonché della connotazione storica del fatto, delle sue effettive implicazioni con riferimento alla posizione dell'agente e del destinatario della condotta e del suo significato alla luce delle consuetudini locali (cfr., Sez. 5, Sentenza n. 34242 del 01/07/2009, Palmiero ed altri, Rv. 244915, in cui la Corte ha riaffermato tale principio proprio in una fattispecie in tema di tentata estorsione aggravata "ex" art. 7 L. 10 luglio 1991 n. 152; conf., Sez. 6, Sentenza n. 197 del 15/12/2011, Cava, Rv. 251493; Sez. 5, Sentenza n. 44903 del 13/09/2017, Cocuzza ed altri, Rv. 271062, anch'essa resa in una fattispecie in tema di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, in cui l'autore del reato aveva fatto richiesta alla persona offesa di "mettersi a posto", pagando una somma di denaro proporzionale ai compensi spettanti da un appalto). Si tratta, certamente, di elementi tutti sussistenti nel caso di specie laddove l'espressione utilizzata dal ricorrente era certamente idonea ad evocare la esistenza di un sodalizio quale presupposto assolutamente credibile nel contesto ambientale di riferimento; detto questo, la circostanza secondo cui la vittima fosse accidentalmente lui stesso "vicino" ad ambienti della criminalità organizzata e, perciò, non avesse ceduto alla richiesta recandosi anzi dal suo referente a fare le sue rimostranze, non toglie che, da un punto di vista obiettivo e con valutazione n
Sentenza Cassazione n. 06969/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris