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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 18072/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2018 del TRIBUNALE di VIBO VALENTIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020. .7 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza, I Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 500 euro di ammenda per i seguenti reati: artt. 55 e 1161 cod. nav., per avere realizzato, senza la prescritta autorizzazione, una nuova opera, entro una zona di trenta metri dal demanio marittimo, consistente in una recinzione perimetrale costituita da pali in legno con rete metallica e messa a dimora di piante ornamentali nell'ambito della proprietà privata identificata al catasto terreni nella particelle n. 543 e n. 115 del fogli di mappa n. 9 del comune di Pizzo; artt. 142, comma 1, lett. a), 146, 181 d.lgs. n. 42 del 2004, per aver realizzato l'intervento sopra indicato in zona sottoposta a tutela paesaggistica senza la prescritta autorizzazione.

Fatti accertati il 23 maggio 2013.

2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, per il tramite del difensore di 044 CA hnoa fiducia, ha propostoci:L=1A, affidato a tre motivi.

2.1. Con il primo motivo censura la violazione degli artt. 55, 1161 cod. nav. e 142, 146, 181 d.lgs. n. 42 del 2004.

Assume il difensore che il Tribunale avrebbe erroneamente ravvisato la sussistenza dei reati in esame, omettendo di considerare che, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa, le opere di recinzione del terreno non si configurano come nuova costruzione, per la quale è necessario il permesso di costruire, quando, per natura e dimensioni, rientrino tra le manifestazioni del diritto di proprietà, situazione sussistente nel caso in esame, trattandosi, come accertato dai verbalizzanti, di una recinzione con rete metallica retta da paletti di legno.

2.2. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione in relazione all'art.192 cod. proc. pen., in quanto il Tribunale ha omesso di valutare la documentazione attestante l'epoca e gli autori della delimitazione dell'area e della piantumazione degli alberi, avvenuta già nel 2002, dietro apposita autorizzazione dell'ufficio tecnico del Comune di Pizzo, ad opera di tale [OSCURATO:PERSONA], dante causa del Riga al quale, pertanto, non possono essere attribuiti ì reati in esame.

2.3. Con il terzo motivo eccepisce la violazione di legge in relazione all'art.157 cod. pen., in quanto, essendo pacifico che le opere erano ultimate alla data dell'accertamento e che le stesse erano state realizzate undici anni prima, alla data di pronuncia della sentenza era ampiamente maturato il termine massimo di prescrizione.

3. E' fondato e assorbente il terzo motivo.

4. Osserva, al riguardo, il Collegio: - per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la permanenza del reato di arbitraria occupazione di spazio demaniale (artt. 54 e 1161 Cod. nav.) si protrae sino a che la stessa perdura, sicché il termine di prescrizione non decorre dalla data dell'accertamento, ma dalla data di rilascio della concessione o da quella dello sgombero, individuandosi in tale momento la cessazione dell'illegittimo uso e godimento di fatto del bene demaniale (Sez. 3, n. 16859 del 16/03/2010, Greco, Rv. 247160; Sez. 3, n. 15657 del 27/02/2008, Cavaliere, Rv. 240154; Sez. 3, n. 26811 del 08/05/2003, Orlando, Rv. 225734); - diversamente, la "esecuzione" non autorizzata di opere nella zona di rispetto dello stesso demanio (articolo 55) si perfeziona ed esaurisce con la materiale attuazione dell'opera stessa, la quale va dall'inizio alla ultimazione dei lavori, con la conseguente configurabilità di una permanenza circoscritta nell'ambito di questi due momenti (in tal senso, Sez.

U, n. 17178 del 27/02/2002, Cavallaro, Rv. 221398, secondo cui il reato di esecuzione, senza autorizzazione, di opere in zona distante meno di trenta metri dal demanio marittimo (cd. fascia di rispetto), previsto dagli artt. 55 e 1161 del codice della navigazione, ha natura permanente e la relativa consumazione perdura fino al momento di cessazione dell'attività vietata); - anche la permanenza del reato di cui all'art. 181, cilgs. n. 42 del 2004, cessa con l'ultimazione dell'opera (Sez. 3, n. 43173 del 05/07/2017, Rv. 271336 - 01, secondo cui II reato di cui all'art. 181, comma 1, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, se commesso mediante la realizzazione di lavori che comportino una modifica funzionale di destinazione d'uso di un bene gravato da vincolo paesaggistico, ha natura permanente, e sì consuma con l'esaurimento della condotta, o con il sequestro del bene ovvero, in mancanza, con la sentenza dì primo grado, quando la contestazione è di natura "aperta"; Sez. 3, n. 30130 del 30/03/2017, Rv. 270254 - 01; Sez. 3, n. 40265 del 26/05/2015, Rv. 265161 - 01); - nel caso di specie, i reati sono contestati come "accertati" il 23/05/2013, sicché, a prescindere dalla "retrodatazione della condotta" (questione posta con il secondo motivo), in assenza di periodi di sospensione, il termine massimo di cinque anni era già decorso al 9 ottobre 2018, data di pronuncia della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2018 del TRIBUNALE di VIBO VALENTIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020. .7 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, I Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 500 euro di ammenda per i seguenti reati: artt. 55 e 1161 cod. nav., per avere realizzato, senza la prescritta autorizzazione, una nuova opera, entro una zona di trenta metri dal demanio marittimo, consistente in una recinzione perimetrale costituita da pali in legno con rete metallica e messa a dimora di piante ornamentali nell'ambito della proprietà privata identificata al catasto terreni nella particelle n. 543 e n. 115 del fogli di mappa n. 9 del comune di Pizzo; artt. 142, comma 1, lett. a), 146, 181 d.lgs. n. 42 del 2004, per aver realizzato l'intervento sopra indicato in zona sottoposta a tutela paesaggistica senza la prescritta autorizzazione. Fatti accertati il 23 maggio 2013. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, per il tramite del difensore di 044 CA hnoa fiducia, ha propostoci:L=1A, affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo censura la violazione degli artt. 55, 1161 cod. nav. e 142, 146, 181 d.lgs. n. 42 del 2004. Assume il difensore che il Tribunale avrebbe erroneamente ravvisato la sussistenza dei reati in esame, omettendo di considerare che, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa, le opere di recinzione del terreno non si configurano come nuova costruzione, per la quale è necessario il permesso di costruire, quando, per natura e dimensioni, rientrino tra le manifestazioni del diritto di proprietà, situazione sussistente nel caso in esame, trattandosi, come accertato dai verbalizzanti, di una recinzione con rete metallica retta da paletti di legno. 2.2. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione in relazione all'art.192 cod. proc. pen., in quanto il Tribunale ha omesso di valutare la documentazione attestante l'epoca e gli autori della delimitazione dell'area e della piantumazione degli alberi, avvenuta già nel 2002, dietro apposita autorizzazione dell'ufficio tecnico del Comune di Pizzo, ad opera di tale [OSCURATO:PERSONA], dante causa del Riga al quale, pertanto, non possono essere attribuiti ì reati in esame. 2.3. Con il terzo motivo eccepisce la violazione di legge in relazione all'art.157 cod. pen., in quanto, essendo pacifico che le opere erano ultimate alla data dell'accertamento e che le stesse erano state realizzate undici anni prima, alla data di pronuncia della sentenza era ampiamente maturato il termine massimo di prescrizione. 3. E' fondato e assorbente il terzo motivo. 4. Osserva, al riguardo, il Collegio: - per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la permanenza del reato di arbitraria occupazione di spazio demaniale (artt. 54 e 1161 Cod. nav.) si protrae sino a che la stessa perdura, sicché il termine di prescrizione non decorre dalla data dell'accertamento, ma dalla data di rilascio della concessione o da quella dello sgombero, individuandosi in tale momento la cessazione dell'illegittimo uso e godimento di fatto del bene demaniale (Sez. 3, n. 16859 del 16/03/2010, Greco, Rv. 247160; Sez. 3, n. 15657 del 27/02/2008, Cavaliere, Rv. 240154; Sez. 3, n. 26811 del 08/05/2003, Orlando, Rv. 225734); - diversamente, la "esecuzione" non autorizzata di opere nella zona di rispetto dello stesso demanio (articolo 55) si perfeziona ed esaurisce con la materiale attuazione dell'opera stessa, la quale va dall'inizio alla ultimazione dei lavori, con la conseguente configurabilità di una permanenza circoscritta nell'ambito di questi due momenti (in tal senso, Sez. U, n. 17178 del 27/02/2002, Cavallaro, Rv. 221398, secondo cui il reato di esecuzione, senza autorizzazione, di opere in zona distante meno di trenta metri dal demanio marittimo (cd. fascia di rispetto), previsto dagli artt. 55 e 1161 del codice della navigazione, ha natura permanente e la relativa consumazione perdura fino al momento di cessazione dell'attività vietata); - anche la permanenza del reato di cui all'art. 181, cilgs. n. 42 del 2004, cessa con l'ultimazione dell'opera (Sez. 3, n. 43173 del 05/07/2017, Rv. 271336 - 01, secondo cui II reato di cui all'art. 181, comma 1, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, se commesso mediante la realizzazione di lavori che comportino una modifica funzionale di destinazione d'uso di un bene gravato da vincolo paesaggistico, ha natura permanente, e sì consuma con l'esaurimento della condotta, o con il sequestro del bene ovvero, in mancanza, con la sentenza dì primo grado, quando la contestazione è di natura "aperta"; Sez. 3, n. 30130 del 30/03/2017, Rv. 270254 - 01; Sez. 3, n. 40265 del 26/05/2015, Rv. 265161 - 01); - nel caso di specie, i reati sono contestati come "accertati" il 23/05/2013, sicché, a prescindere dalla "retrodatazione della condotta" (questione posta con il secondo motivo), in assenza di periodi di sospensione, il termine massimo di cinque anni era già decorso al 9 ottobre 2018, data di pronuncia della sentenza impugnata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per
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